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Anna Domenichini Università degli Studi di Trento

STORIA DEL

DIRITTO

MEDIEVALE E

MODERNO I

Prof. Christian Zendri

Università degli Studi di Trento 1

Anna Domenichini Università degli Studi di Trento

11/02/19 - LEZIONE 1

- PARTE PRIMA -

LA RIVOLUZIONE PAPALE E LE ORIGINI DELLA TRADIZIONE

GIURIDICA OCCIDENTALE.

COMPARAZIONE DIACRONICA.

La comparazione diacronica verrà affrontata con il libro “Diritto il quale

e rivoluzione II”,

riguarda principalmente il periodo delle riforme protestanti, e il loro impatto sulle tradizioni

giuridiche occidentali. Il periodo storico che si prenderà in considerazione è quello del

16esimo secolo.

In un corso di storia giuridica come questo, sarà necessario sottoporre a collazione il

manuale, riportante i fatti storici, con le fonti storiche; solo mettendoli a confronto infatti se ne

potrà provare la veridicità. 1. INTRODUZIONE

1. La tradizione giuridica occidentale.

Il titolo del manuale è problematico in quanto comprende al suo interno un concetto

complesso: la tradizione giuridica occidentale.

Per tradizione si intende un comportamento che si tramanda nel tempo attraverso le

persone. Queste ultime sono necessarie affinché la tradizione continui a vivere.

La tradizione quindi si tramanda, ma allo stesso cambia. In qualche modo è possibile

definirla come qualcosa di vivente in quanto, se non lo fosse, si parlerebbe di tradizionalismo

(=idea di rimanere attaccati a qualcosa che, magari, non c’è mai stata).

12/02/19 - LEZIONE 2

2. Continuità e discontinuità.

Si parla di tradizione, e non di diritto, in quanto ha implicito in sé una continuità (stessa cosa

che passa) e una discontinuità (ogni passaggio, ogni persona lascia la sua impronta sulla

tradizione).

Ciò implica anche che queste discontinuità, per quanto importanti, non siano così grandi da

cambiare la natura di ciò che passa. Perché se così fosse non avrebbe più una tradizione

che continua, cioè qualcosa che passa di generazione in generazione, ma qualcosa che

prima non c'era.

Quindi, parlare di tradizione e non di diritto, significa mettere l’accento su questa idea di

cambiamento che avviene in questa attività di tramandare.

Il concetto stesso di diritto porta con sé l'idea di una certa stabilità, infatti, nonostante questo

in realtà cambi (c.d. diritto vivente), tendiamo a concepirlo come qualcosa di statico. 2

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3. Rivoluzione e rivoluzioni.

Cosa c’entra la rivoluzione con il diritto?

s’intende un movimento organizzato e violento col quale si instaura un

Per rivoluzione

nuovo ordine sociale o politico.

La storia occidentale ha assistito a numerose rivoluzioni.

Obiettivo→ la rivoluzione non ambisce al cambiamento, ma al ritorno ad una situazione

precedente che si considera migliore di quella attuale.

Si tratterebbe quindi di un tentativo di tornare ad una situazione ideale che si assume come

non più esistente, ma appartenente all'esperienza storica. Ciò si effettuerebbe attraverso

anche (appunto) la rivoluzione.

Nella coscienza dei rivoluzionari, la rivoluzione si manifesta come la volontà di tornare a una

situazione ideale che si è andata perdendo nel tempo, cosicché alla fine del processo

rivoluzionario, dopo aver messo in discussione tutto, molte cose si ricostruiscono e si possa

raggiungere una situazione più stabile e sicura rispetto a quella precedente.

L’alternativa sarebbe una rivoluzione permanente, significherebbe essere sempre in lotta

contro qualcosa/qualcuno.

4. Excursus nella parte introduttiva del manuale.

All’interno di tradizione (giuridica) troviamo molte cose insieme: l’aggettivo occidentale ad

esempio comprende sia common sia civil law; poi, allo stesso tempo, continuità e

discontinuità; il concetto di rivoluzione; instabilità e ritorno al passato.

Berman si occupa di definire questi concetti:

1. Occidente.

L’idea di occidente è geograficamente molto vasta, così come la sua dimensione

cronologica. Un’idea che si costruisce, in parte all’interno della tradizione giuridica e religiosa

del tempo, e in parte contro questa tradizione.

Si intende lo sviluppo storico della cultura dei popoli l’Europa, ivi compresi

Per occidente

USA e Russia, che, dal XII al XVI secolo sono stati soggetti alla Chiesa cattolica romana, e

che dal XVI al XVII secolo hanno vissuto una rivoluzione contro di essa.

Con questo termine si intendono anche nazioni non europee come gli Stati Uniti, che sono

state tratte all’interno di quello sviluppo storico per via del processo di colonizzazione.

2. Giuridico.

Con giuridico, Berman intende i sistemi, i principi e gli ordinamenti giuridici che si sono

sviluppati in Occidente nel XII secolo. Anche l’espressione “giuridico” ha una vasta portata

ambistica.

3. Tradizione.

Berman intende un’incompiuta continuità

Con tradizione, storica. Lo storico Pelikan dice

è è

che: il tradizionalismo la fede morta dei vivi; la tradizione la fede viva dei morti.

è l’aderenza al passato per amore del passato, la storicità è

Analogamente, lo storicismo

l’attingere al passato nella costruzione di un nuovo futuro.

● Diritto.

Berman lo concepisce come un corpo che si sviluppa e cresce lungo le generazioni e i

secoli. Il diritto varia perché variano le persone, ossia il contesto sociale e culturale.

Questa tradizione, che è cambiamento, secondo Berman non è avvenuta in maniera

è,

graduale. La tradizione giuridica occidentale infatti, continuità fatta di continue 3

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rielaborazioni. Ogni rielaborazione corrisponde ad una Grande Rivoluzione. Ogni nazione

dell’Occidente fa risalire il suo diritto ad una simile Rivoluzione.

4. Rivoluzione.

Berman per rivoluzione intende un cambiamento fondamentale, rapido, violento e duraturo

dell’ordine politico e sociale di una società, implicante un cambiamento fondamentale nelle

persone stesse.

1. fondamentale→ nel caso della rivoluzione, dopo queste vicende le persone sono

cambiate perché sono riuscite a ristabilire la situazione ideale che li ha mossi a

compierla;

2. rapido;

3. violento→ contro la volontà di qualcuno; e

4. duraturo→ risultato raggiunto che sia radicalmente nuovo, che tende a rimanere per

un certo periodo.

4.1 L’idea di Berman.

Si delinea all’interno del capitolo introduttivo del manuale l’idea innovativa di Berman,

secondo la quale, la Riforma Gregoriana condotta inizialmente da Papa Gregorio VII e

avvenuta tra il 1075 e il 1122, si porrebbe all’origine della tradizione giuridica occidentale.

Secondo Berman, la storia inizia con la separazione delle giurisdizioni secolare ed

ecclesiastica, compiuta da questo movimento rivoluzionario, per liberare la Chiesa di Roma

dalla soggezione ad imperatore e re.

Quest'idea stabilisce, o ristabilisce, un nesso tra il diritto e la dimensione spirituale intesa in

un senso religioso molto ampio.

5. Una premessa.

5.1 Giustiniano.

Egli viene rappresentato come un essere semi-divino, come

qualcuno che nella sua immensa autorità è imperatore. Proprio in

ragione di questa autorità ampia, egli governa sia sui corpi dei

suoi sudditi sia sulle loro anime.

Si è abituati a pensare che l’uomo abbia una sua intima

dimensione spirituale, che in quanto tale non abbia nulla a che

fare con la soggezione di tipo politico. Nell’antichità invece,

l’uomo è tenuto ad aderire ad una religione civile, ossia al culto

pubblico nelle forme previste dalle leggi dello stato. Qualunque

condotta che sembrasse rifiutare questo culto pubblico sarebbe

stato sanzionato gravemente.

Lo scopo dietro all’obbligatorietà di aderire al culto ufficiale si

riscontra nella “pax mantenimento della pace con gli

deorum”:

dei.

Questo è il modello che la tarda antichità consegna, in cui potere secolare e imperiale non

sono poteri divisi, ma uniti insieme sotto l’autorità dell’imperatore.

Si potrebbe definire imperatore secolare, ma non rientra nel linguaggio delle fonti di quel

tempo.

L’imperatore riconosce sé stesso come capo dell’impero, al cui interno si trova la Chiesa,

che nella sua veste gerarchica assume il ruolo di un’articolazione dell’impero. 4

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Quest'idea prosegue nei secoli successivi.

Nell’antichità la religione era parte integrante nella vita dei cives, cioè dei cittadini.

Perciò l’imperatore riconosce sé stesso come capo della chiesa; Giustiniano quindi

interviene costantemente nella vita della chiesa, sia a livello dottrinale che disciplinare.

età cristiana, in Oriente dove l’impero romano continua

Ciò è ancora vero nella successiva

ad esistere fino al 1453 (conquista turca di costantinopoli).

In un certo senso continuo anche dopo quest'idea perché i sovrani ottomani concepivano se

stessi come imperatori romani.

Tutto ciò persiste sino alla titolatura di Carlo Magno.

13/02/19 - LEZIONE 3

5.2 Un modello.

Raffigurazione dell’incoronazione di Carlo Magno, imperatore per volontà di Dio.

L’incoronazione di Carlo Magno fa sorgere dei dubbi in merito all'idea che fino ad allora si

aveva avuto del ruolo dell’imperatore.

Comunque, anche se con qualche incertezza, torna ad esistere in Oriente l’impero romano.

Questo, si consolida e continua la sua storia fino all’età di Napoleone. In quanto il suo

governo riprende la tradizione imperiale, implicando un controllo sulla vita religiosa. Tutto

ciò, ovviamente, in forme diverse.

La sua titolatura è complessa in quanto, come è possibile osservare dall’immagine, non è

l’imperatore che si incorona ma avviene per mano del papa.

Ciò è fondamentale perché, seppur solo in modo informale, fa apparire non più solo Dio, ma

un vescovo (speciale) che rivendica a sé un ruolo di rilievo nella chiesa.

del vescovo, seppur l’imperatore continui

Si afferma in questo modo un ruolo di importanza

ad intervenire nelle questioni della chiesa.

Carlo Magno e i suoi predecessori legiferano nella forma dei capitolari, ossia testi suddivisi

in capitoli. Sono abbastanza numerosi e in ambiti diversi.

L’Italia entra a far parte dei domini carolingi (franchi) nel 774, perché fino a quel momento

l’Italia settentrionale costituiva un regno sotto il controllo dei Longobardi.

I sovrani longobardi avevano iniziato a legiferare a partire dal 643. Per primo, il re Rotari

aveva emesso un editto che raccoglieva tutte le consuetudini del territorio.

l’editto,

La forma delle leggi longobarde è corrispondente a quella delle norme dei

magistrati romani (editto del pretore). 5

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Anche qui, dovendo scegliere una forma, si adotta quella dei magistrati, non quella

dell’imperatore; non si riesce a concepire l'idea di sostituirlo.

Perché il sovrano longobardo è re dei longobardi, ma l'imperatore è assoluto.

Questi poi, i capitolari dei franchi e gli editti dei re longobardi, si sovrappongono, in quanto

l’italia passa dal dominio longobardo a quello dei franchi.

Questi testi raggiungono il secolo successivo, per cui, nell’XI secolo, assumono una forma

particolare.

Tutti i testi che circolavano nell’area longobarda sono stati fatti convergere nello stesso

LIBER PAPIENSIS

documento, chiamato .

Si tratta di una raccolta in ordine cronologica degli editti dei re longobardi che si radica a

Pavia subito dopo l’undicesimo secolo. Con lo stesso materiale, gli editti e i capitolari

LEX LONGOBARDA

vengono smembrati e riordinati, prendendo il nome di: o anche

LOMBARDA.

Questi conservano memoria dell’attività legislativa dei Re longobardi in Italia.

5.3 Un altro modello. L’incoronazione di Ruggero per mano di Dio.

L’immagine raffigura l'incoronazione di Ruggero del 1130, che avviene per mano di Cristo.

Quindi non vi è alcuna intermediazione da parte del sacerdote, la sovranità del re deriva

direttamente da Dio.

Simbolicamente, unisce secolare e spirituale: così come Cristo nella sua dimensione è

assoluto, dal punto di vista geografico e spirituale, così lo è Ruggero, Re di Sicilia nel

secolare e nello spirituale.

Tra religione e diritto vi è un rapporto secondo Berman, ed è convinto che ciò assuma la sua

configurazione tra qualcosa che è secolare e qualcosa che è spirituale.

La configurazione che si riflette in questo mosaico, la dimensione spirituale non era staccata

da quella secolare. L’autorità era unica, e quindi anche il diritto che si occupava di queste

cose era unico. 2. LA RIVOLUZIONE PAPALE

Le cose poi sono cambiate ad opera di un rivoluzionario: Papa Gregorio VII. Continua la

sua opera di cambiamento per mezzo del documento “Dictatus papae”.

Si tratta di un testo molto breve, che si compone di 27 constatazioni.

Il motivo che portò il Papa a redigere questo testo non è chiaro ancora oggi. 6

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1. Il “Dictatus papae”.

Il testo condensa tutti i motivi dell’azione riformatrice di Gregorio 7, della riforma che l’autore

Berman chiama Riforma Papale. Il cambiamento che questa riforma portò è tale che segna

una frattura tra quello che c'era prima e quello che viene dopo.

● Troviamo come prima proposizione la seguente:

La chiesa romana è stata fondata solo da Dio.

Si tratta di una constatazione rivoluzionario,

perché con ciò si intende dire che la chiesa non

dipende da alcun potere secolare.

● Nella seconda proposizione invece si legge:

Soltanto il pontefice romano ha, secondo diritto,

vocazione universale. è

Ciò vuol dire che il potere secolare un potere,

che non deriva direttamente da Dio, ma che viene

conferito dal Papa all'imperatore. In quanto potere

universale, sul piano del diritto vuol dire che tutti i

poteri fanno capo al pontefice.

Anche qui si afferma qualcosa di inconcepibile

all’ora, in quanto era l’imperatore ad essere

assoluto, universale.

Le successive proposizioni prevedono una serie di attribuzioni spettanti esclusivamente al

pontefice:

● Nella terza proposizione si legge: Soltanto il pontefice può deporre o conciliare

(riporre in carica) i vescovi. non all’imperatore

Quindi solo al papa spetta il potere di disciplinare sui vescovi,

quindi come era sempre invece avvenuto.

● Nella quarta proposizione, Gregorio rivendica a sé il diritto di presiedere qualsiasi

concilio; ma il papa non può essere sempre presente, quindi egli scrive che: il

delegato del papa presiede al suo posto, e anche se di rango inferiore, ha un peso

giuridico maggiore rispetto agli altri vescovi. Egli potrà infatti pronunciare una

sentenza nei loro confronti.

● Nella settima proposizione, si legge: Solo al papa è lecito che, a seconda della

necessità del momento, creare nuove leggi; la creazione di attività ecclesiastiche;

dividere diocesi ricche e riunire diocesi povere.

Gregorio afferma quindi il potere legislativo in capo al pontefice. Questo potere

tutto ciò che prima spettava all’imperatore.

investe tutte le attività della Chiesa,

● Nell’ottava proposizione, Gregorio dice però che: solo il papa può mettere le

vestigia imperiali. 7

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Si capisce come Gregorio VII intenda il potere secolare come un potere che lui ha

ricevuto e che cede all'imperatore, dando appunto le vestigia imperiali agli

ecclesiastici. Prima, in realtà, le ricevevano dagli imperiali.

● sia lecito per il pontefice deporre l’imperatore.

Nella dodicesima, si dice che:

In questo modo si applica un’inversione completa dei ruoli.

● La diciannovesima proposizione indica che il papa non può essere giudicato da

nessuno. Poichè è l'unica autorità istituita da dio, solo quest'ultimo può giudicarlo.

● La ventisettesima proposizione dice che: il papa possa sciogliere i sudditi dal

giuramento di fedeltà prestato agli iniqui.

Quindi non solo può deporre il sovrano, ma può anche sciogliere i giuramenti verso

gli iniqui. Importantissimo perché un giuramento chiama Dio a testimone della verità

di quello che si promette, quindi il suo scioglimento assume un valore di gravità.

Questa proposizione chiude l’elenco e, in qualche modo, rispecchia e traduce quanto detto

dalla prima (v. prima proposizione): la chiesa doman è stata fondata solo da dio, e il papa, in

quanto capo della chiesa romana ha tutte queste prerogative.

Questo documento raccoglie le rivendicazioni che stanno alla base della Rivoluzione papale

portata avanti da Gregorio VII.

25/02/19 - LEZIONE 4

2. La visione di Berman.

Secondo Berman, la tradizione giuridica occidentale è caratterizzata da elementi di

continuità e discontinuità, elementi caratterizzati da movimenti rivoluzionari che hanno

impresso in questa tradizione dei caratteri tipici.

Abbiamo osservato che secondo l’autore Berman, non soltanto questa tradizione (continuità)

è mossa da momenti di crisi, ma addirittura ha avuto origine da uno di essi, che ha segnato

una discontinuità rispetto a ciò che c’era prima.

Vale a dire, che secondo Berman la tradizione giuridica occidentale nasce in un:

● colloca tr

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Zendri Christian.
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