Storia del diritto medievale e moderno I
Prof. Christian Zendri - Università degli Studi di Trento
Anna Domenichini, Università degli Studi di Trento
11/02/19 - Lezione 1 - Parte prima - La rivoluzione papale e le origini della tradizione giuridica occidentale. Comparazione diacronica.
La comparazione diacronica verrà affrontata con il libro “Diritto e rivoluzione II”, riguardante principalmente il periodo delle riforme protestanti e il loro impatto sulle tradizioni giuridiche occidentali. Il periodo storico considerato è il sedicesimo secolo. In un corso di storia giuridica come questo, è necessario sottoporre a collazione il manuale, riportante i fatti storici, con le fonti storiche; solo mettendoli a confronto se ne potrà provare la veridicità.
Introduzione
1. La tradizione giuridica occidentale. Il titolo del manuale è problematico in quanto comprende al suo interno un concetto complesso: la tradizione giuridica occidentale. Per tradizione si intende un comportamento che si tramanda nel tempo attraverso le persone. Queste ultime sono necessarie affinché la tradizione continui a vivere. La tradizione quindi si tramanda, ma allo stesso tempo cambia. In qualche modo è possibile definirla come qualcosa di vivente in quanto, se non lo fosse, si parlerebbe di tradizionalismo (idea di rimanere attaccati a qualcosa che, magari, non c’è mai stata).
12/02/19 - Lezione 2
Continuità e discontinuità
Si parla di tradizione, e non di diritto, in quanto implica una continuità (stessa cosa che passa) e una discontinuità (ogni passaggio, ogni persona lascia la sua impronta sulla tradizione). Ciò implica che queste discontinuità, per quanto importanti, non siano così grandi da cambiare la natura di ciò che passa. Perché se fosse così, non ci sarebbe più una tradizione che continua, cioè qualcosa che passa di generazione in generazione, ma qualcosa che prima non c'era. Quindi, parlare di tradizione e non di diritto, significa mettere l’accento su questa idea di cambiamento che avviene nell’attività di tramandare. Il concetto stesso di diritto porta con sé l'idea di una certa stabilità, infatti, nonostante questo in realtà cambi (c.d. diritto vivente), tendiamo a concepirlo come qualcosa di statico.
Anna Domenichini, Università degli Studi di Trento
Rivoluzione e rivoluzioni
Cosa c’entra la rivoluzione con il diritto? Per rivoluzione s’intende un movimento organizzato e violento col quale si instaura un nuovo ordine sociale o politico. La storia occidentale ha assistito a numerose rivoluzioni. Obiettivo: la rivoluzione non ambisce al cambiamento, ma al ritorno ad una situazione precedente che si considera migliore di quella attuale. Si tratterebbe quindi di un tentativo di tornare ad una situazione ideale che si assume come non più esistente, ma appartenente all'esperienza storica. Ciò si effettuerebbe anche attraverso la rivoluzione. Nella coscienza dei rivoluzionari, la rivoluzione si manifesta come la volontà di tornare a una situazione ideale che si è andata perdendo nel tempo, cosicché alla fine del processo rivoluzionario, dopo aver messo in discussione tutto, molte cose si ricostruiscono e si possa raggiungere una situazione più stabile e sicura rispetto a quella precedente. L’alternativa sarebbe una rivoluzione permanente, che significherebbe essere sempre in lotta contro qualcosa/qualcuno.
Excursus nella parte introduttiva del manuale
All’interno della tradizione (giuridica) troviamo molte cose insieme: l’aggettivo occidentale ad esempio comprende sia common sia civil law; poi, allo stesso tempo, continuità e discontinuità; il concetto di rivoluzione; instabilità e ritorno al passato. Berman si occupa di definire questi concetti:
- Occidente: L’idea di occidente è geograficamente molto vasta, così come la sua dimensione cronologica. Un’idea che si costruisce, in parte all’interno della tradizione giuridica e religiosa del tempo, e in parte contro questa tradizione. Per occidente si intende lo sviluppo storico della cultura dei popoli dell’Europa, ivi compresi USA e Russia, che, dal XII al XVI secolo sono stati soggetti alla Chiesa cattolica romana, e che dal XVI al XVII secolo hanno vissuto una rivoluzione contro di essa. Con questo termine si intendono anche nazioni non europee come gli Stati Uniti, che sono state tratte all’interno di quello sviluppo storico per via del processo di colonizzazione.
- Giuridico: Con giuridico, Berman intende i sistemi, i principi e gli ordinamenti giuridici che si sono sviluppati in Occidente nel XII secolo. Anche l’espressione “giuridico” ha una vasta portata ambistica.
- Tradizione: Con tradizione, Berman intende un’incompiuta continuità storica. Lo storico Pelikan dice che: il tradizionalismo è la fede morta dei vivi; la tradizione è la fede viva dei morti. Analogamente, lo storicismo è l’aderenza al passato per amore del passato, la storicità è l’attingere al passato nella costruzione di un nuovo futuro.
- Diritto: Berman lo concepisce come un corpo che si sviluppa e cresce lungo le generazioni e i secoli. Il diritto varia perché variano le persone, ossia il contesto sociale e culturale. Questa tradizione, che è cambiamento, secondo Berman non è avvenuta in maniera graduale. La tradizione giuridica occidentale infatti, è una continuità fatta di continue rielaborazioni. Ogni rielaborazione corrisponde a una Grande Rivoluzione. Ogni nazione dell’Occidente fa risalire il suo diritto a una simile Rivoluzione.
- Rivoluzione: Berman per rivoluzione intende un cambiamento fondamentale, rapido, violento e duraturo dell’ordine politico e sociale di una società, implicante un cambiamento fondamentale nelle persone stesse.
- Fondamentale: nel caso della rivoluzione, dopo queste vicende le persone sono cambiate perché sono riuscite a ristabilire la situazione ideale che li ha mossi a compierla.
- Rapido.
- Violento: contro la volontà di qualcuno.
- Duraturo: risultato raggiunto che sia radicalmente nuovo, che tende a rimanere per un certo periodo.
L’idea di Berman
Si delinea all’interno del capitolo introduttivo del manuale l’idea innovativa di Berman, secondo la quale, la Riforma Gregoriana condotta inizialmente da Papa Gregorio VII e avvenuta tra il 1075 e il 1122, si porrebbe all’origine della tradizione giuridica occidentale. Secondo Berman, la storia inizia con la separazione delle giurisdizioni secolare ed ecclesiastica, compiuta da questo movimento rivoluzionario, per liberare la Chiesa di Roma dalla soggezione ad imperatore e re. Quest'idea stabilisce, o ristabilisce, un nesso tra il diritto e la dimensione spirituale intesa in un senso religioso molto ampio.
Una premessa
Giustiniano
Egli viene rappresentato come un essere semi-divino, come qualcuno che nella sua immensa autorità è imperatore. Proprio in ragione di questa autorità ampia, egli governa sia sui corpi dei suoi sudditi sia sulle loro anime. Si è abituati a pensare che l’uomo abbia una sua intima dimensione spirituale, che in quanto tale non abbia nulla a che fare con la soggezione di tipo politico. Nell’antichità invece, l’uomo è tenuto ad aderire a una religione civile, ossia al culto pubblico nelle forme previste dalle leggi dello stato. Qualunque condotta che sembrasse rifiutare questo culto pubblico sarebbe stata sanzionata gravemente. Lo scopo dietro all’obbligatorietà di aderire al culto ufficiale si riscontra nella “pax deorum”: mantenimento della pace con gli dei. Questo è il modello che la tarda antichità consegna, in cui potere secolare e imperiale non sono poteri divisi, ma uniti insieme sotto l’autorità dell’imperatore. Si potrebbe definire imperatore secolare, ma non rientra nel linguaggio delle fonti di quel tempo. L’imperatore riconosce sé stesso come capo dell’impero, al cui interno si trova la Chiesa, che nella sua veste gerarchica assume il ruolo di un’articolazione dell’impero.
Quest'idea prosegue nei secoli successivi. Nell’antichità la religione era parte integrante nella vita dei cives, cioè dei cittadini. Perciò l’imperatore riconosce sé stesso come capo della chiesa; Giustiniano quindi interviene costantemente nella vita della chiesa, sia a livello dottrinale che disciplinare. Ciò è ancora vero nella successiva età cristiana, in Oriente dove l’impero romano continua ad esistere fino al 1453 (conquista turca di Costantinopoli). In un certo senso continua anche dopo quest'idea perché i sovrani ottomani concepivano se stessi come imperatori romani. Tutto ciò persiste sino alla titolatura di Carlo Magno.
Un modello
Raffigurazione dell’incoronazione di Carlo Magno, imperatore per volontà di Dio. L’incoronazione di Carlo Magno fa sorgere dei dubbi in merito all'idea che fino ad allora si aveva avuto del ruolo dell’imperatore. Comunque, anche se con qualche incertezza, torna ad esistere in Oriente l’impero romano. Questo si consolida e continua la sua storia fino all’età di Napoleone. In quanto il suo governo riprende la tradizione imperiale, implicando un controllo sulla vita religiosa. Tutto ciò, ovviamente, in forme diverse. La sua titolatura è complessa in quanto, come è possibile osservare dall’immagine, non è l’imperatore che si incorona ma avviene per mano del papa. Ciò è fondamentale perché, seppur solo in modo informale, fa apparire non più solo Dio, ma un vescovo (speciale) che rivendica a sé un ruolo di rilievo nella chiesa. Si afferma in questo modo un ruolo di importanza del vescovo, seppur l’imperatore continui ad intervenire nelle questioni della chiesa.
Carlo Magno e i suoi predecessori legiferano nella forma dei capitolari, ossia testi suddivisi in capitoli. Sono abbastanza numerosi e in ambiti diversi. L’Italia entra a far parte dei domini carolingi (franchi) nel 774, perché fino a quel momento l’Italia settentrionale costituiva un regno sotto il controllo dei Longobardi. I sovrani longobardi avevano iniziato a legiferare a partire dal 643. Per primo, il re Rotari aveva emesso un editto che raccoglieva tutte le consuetudini del territorio. La forma delle leggi longobarde è corrispondente a quella delle norme dei magistrati romani (editto del pretore).
Anche qui, dovendo scegliere una forma, si adotta quella dei magistrati, non quella dell’imperatore; non si riesce a concepire l'idea di sostituirlo. Perché il sovrano longobardo è re dei longobardi, ma l'imperatore è assoluto. Questi poi, i capitolari dei franchi e gli editti dei re longobardi, si sovrappongono, in quanto l’Italia passa dal dominio longobardo a quello dei franchi. Questi testi raggiungono il secolo successivo, per cui, nell’XI secolo, assumono una forma particolare. Tutti i testi che circolavano nell’area longobarda sono stati fatti convergere nello stesso documento, chiamato LIBER PAPIENSIS. Si tratta di una raccolta in ordine cronologico degli editti dei re longobardi che si radica a Pavia subito dopo l’undicesimo secolo. Con lo stesso materiale, gli editti e i capitolari vengono smembrati e riordinati, prendendo il nome di: LEX LONGOBARDA o anche LOMBARDA. Questi conservano memoria dell’attività legislativa dei Re longobardi in Italia.
Un altro modello. L’incoronazione di Ruggero per mano di Dio.
L’immagine raffigura l'incoronazione di Ruggero del 1130, che avviene per mano di Cristo. Quindi non vi è alcuna intermediazione da parte del sacerdote, la sovranità del re deriva direttamente da Dio. Simbolicamente, unisce secolare e spirituale: così come Cristo nella sua dimensione è assoluto, dal punto di vista geografico e spirituale, così lo è Ruggero, Re di Sicilia nel secolare e nello spirituale. Tra religione e diritto vi è un rapporto secondo Berman, ed è convinto che ciò assuma la sua configurazione tra qualcosa che è secolare e qualcosa che è spirituale. La configurazione che si riflette in questo mosaico, la dimensione spirituale non era staccata da quella secolare. L’autorità era unica, e quindi anche il diritto che si occupava di queste cose era unico.
La rivoluzione papale
Le cose poi sono cambiate ad opera di un rivoluzionario: Papa Gregorio VII. Continua la sua opera di cambiamento per mezzo del documento “Dictatus papae”. Si tratta di un testo molto breve, che si compone di 27 constatazioni. Il motivo che portò il Papa a redigere questo testo non è chiaro ancora oggi.
Il “Dictatus papae”
Il testo condensa tutti i motivi dell’azione riformatrice di Gregorio VII, della riforma che l’autore Berman chiama Riforma Papale. Il cambiamento che questa riforma portò è tale che segna una frattura tra quello che c'era prima e quello che viene dopo.
- Troviamo come prima proposizione la seguente: La chiesa romana è stata fondata solo da Dio. Si tratta di una constatazione rivoluzionaria, perché con ciò si intende dire che la chiesa non dipende da alcun potere secolare.
- Nella seconda proposizione invece si legge: Soltanto il pontefice romano ha, secondo diritto, vocazione universale. Ciò vuol dire che il potere secolare è un potere, che non deriva direttamente da Dio, ma che viene conferito dal Papa all'imperatore. In quanto potere universale, sul piano del diritto vuol dire che tutti i poteri fanno capo al pontefice. Anche qui si afferma qualcosa di inconcepibile all’ora, in quanto era l’imperatore ad essere assoluto, universale.
- Le successive proposizioni prevedono una serie di attribuzioni spettanti esclusivamente al pontefice:
- Nella terza proposizione si legge: Soltanto il pontefice può deporre o conciliare (riporre in carica) i vescovi. Quindi solo al papa spetta il potere di disciplinare sui vescovi, non all’imperatore quindi come era sempre invece avvenuto.
- Nella quarta proposizione, Gregorio rivendica a sé il diritto di presiedere qualsiasi concilio; ma il papa non può essere sempre presente, quindi egli scrive che: il delegato del papa presiede al suo posto, e anche se di rango inferiore, ha un peso giuridico maggiore rispetto agli altri vescovi. Egli potrà infatti pronunciare una sentenza nei loro confronti.
- Nella settima proposizione, si legge: Solo al papa è lecito che, a seconda della necessità del momento, creare nuove leggi; la creazione di attività ecclesiastiche; dividere diocesi ricche e riunire diocesi povere. Gregorio afferma quindi il potere legislativo in capo al pontefice. Questo potere investe tutte le attività della Chiesa, tutto ciò che prima spettava all’imperatore.
- Nell’ottava proposizione, Gregorio dice però che: solo il papa può mettere le vestigia imperiali. Si capisce come Gregorio VII intenda il potere secolare come un potere che lui ha ricevuto e che cede all'imperatore, dando appunto le vestigia imperiali agli ecclesiastici. Prima, in realtà, le ricevevano dagli imperiali.
- Nella dodicesima, si dice che: sia lecito per il pontefice deporre l’imperatore. In questo modo si applica un’inversione completa dei ruoli.
- La diciannovesima proposizione indica che il papa non può essere giudicato da nessuno. Poiché è l'unica autorità istituita da dio, solo quest'ultimo può giudicarlo.
- La ventisettesima proposizione dice che: il papa possa sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà prestato agli iniqui. Quindi non solo può deporre il sovrano, ma può anche sciogliere i giuramenti verso gli iniqui. Importantissimo perché un giuramento chiama Dio a testimone della verità di quello che si promette, quindi il suo scioglimento assume un valore di gravità.
Questa proposizione chiude l’elenco e, in qualche modo, rispecchia e traduce quanto detto dalla prima (v. prima proposizione): la chiesa romana è stata fondata solo da dio, e il papa, in quanto capo della chiesa romana ha tutte queste prerogative. Questo documento raccoglie le rivendicazioni che stanno alla base della Rivoluzione papale portata avanti da Gregorio VII.
25/02/19 - Lezione 4
La visione di Berman
Secondo Berman, la tradizione giuridica occidentale è caratterizzata da elementi di continuità e discontinuità, elementi caratterizzati da movimenti rivoluzionari che hanno impresso in questa tradizione dei caratteri tipici. Abbiamo osservato che secondo l’autore Berman, non soltanto questa tradizione (continuità) è mossa da momenti di crisi, ma addirittura ha avuto origine da uno di essi, che ha segnato una discontinuità rispetto a ciò che c’era prima. Vale a dire, che secondo Berman la tradizione giuridica occidentale nasce in un contesto di sconvolgimenti e trasformazioni significative.
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