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Sostanzialmente non vi è continuità tra età antica ed età medioevale perché succedono dei fatti che creano un solco tra queste due fasi. La storia giuridica è caratterizzata da alcune fratture, una grande frattura è quella tra età antica ed età medioevale, ma ci sono altre fratture tipo la scoperta dell’America o la riforma protestante.

L'alto medioevo: dal 476 al 1000

Ovviamente sono date simboliche. Nel 1000 la storia inizia ad accelerare, l’Europa rinasce in maniera più veloce (rivoluzione mercantile). C’è una ripresa degli scambi economici, il principale centro è l’Italia centro-settentrionale.

Il basso medioevo: dal 1000 al 1492

Il 1492 è importante perché inizia a esserci l’afflusso di grandi quantità di metalli preziosi. Gli europei arrivano nel nuovo mondo e si pone un problema perché le persone che vivevano là hanno un'idea di proprietà diversa da quella europea. Inoltre, ci si chiedeva se avessero una capacità giuridica uguale o minore rispetto agli europei. Questo periodo è anche il periodo della riforma protestante e del concilio di Trento. La cultura giuridica di matrice cattolica ha una diversa visione dell’uomo come soggetto economico rispetto a quella protestante. In età medioevale l’usura intesa come qualsiasi tipo di prestito, è vietata al cattolico che non può dare o chiedere soldi in prestito, mentre per il protestante il divieto è più mitigato o è del tutto assente. Nella tradizione continentale per di più l’insolvente è trattato malissimo mentre nei common law questo trattamento si attenua.

Età moderna: dal 1492 al 1789

Età contemporanea: dal 1789 ad oggi

Per quanto riguarda la frattura del 1789, la storiografia anglo-sassone vede un’età unica perché per i continentali cambia il sistema politico mentre per gli inglesi non c’è stata questa frattura.

Il medioevo

Giustinaneo fa un corpus complessivo di leges e iura, questo corpus è la base per il giurista del medioevo. Il giurista da lì elabora un nuovo diritto che però formalmente si ricollega al corpus iuris civilis di Giustiniano. Questo è un diritto comune a tutte le comunità cristiane. Il diritto del medioevo qui si presenta come una realtà costruita sul diritto comune, e sul diritto particolare che sono legati alle specificità locali.

I giudizi della storiografia nelle diverse fasi storiche

Del medioevo sono state date opinioni molto diverse nel tempo:

  • Umanesimo: per gli umanisti il medioevo è un periodo buio, anche la riforma protestante contribuisce a questa idea, i protestanti vedono la causa di questa corruzione nella chiesa di Roma.
  • Illuminismo: sostanzialmente prosegue su questa linea, ad esempio il medioevo ha generato il feudalesimo e una società divisa in classi. L’illuminismo di aria italiana è più moderato, inizia ad esserci un certo interesse verso il Medioevo. Importante è Muratori che è un bibliotecario di Modena, costui ritiene che bisogna tornare alle fonti per dare giudizi sul Medioevo. Si avvia quel metodo che confluisce nel positivismo (lavoro solo su dei dati positivi cioè tangibili cioè sulle fonti).

Il diritto comune

Il diritto romano come copertura autoritativa. Ci vuole un filtro tra la realtà e il diritto romano, non c’è un vero legislatore. Il diritto comune è elaborazione scientifica, interpretare. Vi è un limitato rilevo del diritto legislativo. Coesiste con i diritti particolari (consuetudini locali, statuti, diritto principesco etc.).

L'alto medioevo

  • 476: Odoacre re degli Eruli e magister militum dell’esercito romano depone l’imperatore romano d’Occidente Romolo Augustolo. Odoacre rispetta la prassi e invia le insegne imperiali all’imperatore d’Oriente (Zenone) per la nuova nomina. Non c’è frattura politico-istituzionale.
  • Il regno gotico non rappresenta un’effettiva frattura istituzionale con il passato. Le popolazioni dei Goti si insediano nella penisola ma cercano di convivere con le popolazioni locali. Il Senato romano ad esempio esiste ancora a questo si sovrappone la struttura dei Goti e tra le due c’è collaborazione. Giustiniano vuole riconquistare l’Italia quindi avvierà una guerra greco-gotica volta a riconquistare la penisola. Il risultato delle guerre greco-gotiche è effimera, Giustinaneo vince la guerra ma sarà costretto a lasciare la penisola molto presto.

L'Europa nell'alto medioevo

I regna romano-barbarici (V-VI secolo)

  • I Sassoni e Angli superano la Manica ed eliminano le popolazioni locali. Erano guerre di sterminio.
  • I Burgundi si stanziano nella Gallia meridionale.
  • I Visigoti nella penisola iberica.
  • I Franchi nella Gallia settentrionale: il regno di maggior importanza. Iniziano a elaborare una loro ipotesi istituzionale che avrà larga fortuna.

I regna romano-barbarici: la loro struttura istituzionale

  • Debolezza della componente statuale: non c’è una totale assenza dello Stato ma c’è un'idea di Stato molto diversa da quella odierna.
  • Monarca come capo esercito: praticamente non ha altre funzioni politiche, queste popolazioni germaniche sono costantemente in guerra. L’organizzazione militare è un modello costante, tutto deriva da quel modello.
  • Il monarca è limitato dall’assemblea degli uomini liberi. Il monarca è il primo nell’assemblea, decide in guerra ma per tutto il resto ci pensa l’assemblea.
  • Il monarca non è produttore di leggi (piuttosto: custode delle consuetudini). Di solito non attraverso il metterle per iscritto almeno all’inizio si usava ad esempio interpellare la memoria dei più vecchi.
  • Prerogativa del monarca è lo ius dicere ma... non lo fa spesso ma è anche re-giudice, esercita la funzione giurisdizionale, è il giudice di ultimo grado, infatti i sovrano si sposta nel suo territorio, non c’è un'idea di capitale, e amministra la giustizia spostandosi da luogo a luogo.
  • Le controversie si risolvono per lo più in ambito privato: presso queste popolazioni c’è il re che giudica ma solo come ultima istanza.
  • Dispute giuridiche: composizione pecuniaria oppure... bellum iudiciae, cioè una guerra privata. Questa guerra privata ha un significato in termini processuali (conflitto tra famiglie) può essere sanguinosa ma non è detto.
  • La faida (werra, poi war e guerra): si perde la distinzione tra inimicus (avversario privato) e hostis (nemico pubblico). Noi usiamo il termine nemico.
  • Il nemico è bandito, vagr: un modello di lunga persistenza (fino alla creazione di un sistema evoluto di giurisdizione). Nell’Europa dei comuni questo modello scomparirà ma lo incontreremo per molto tempo nell’area germanica, questo perché i comuni hanno uno Stato più forte e un contesto sociale meno arretrato.

Differenze tra diritto romano e diritto germanico

  • Nella civiltà romana il pater familias ha un ruolo di grande preminenza gerarchica, tra i Germani invece dal momento in cui si entra nell’esercito ci si emancipa da qualsiasi legame gerarchico familiare.
  • La famiglia dei Germani è un luogo di tutela per i soggetti più deboli (donne, vecchi, malati e minori). È di tipo agnatizio, non ristretta ai discendenti diretti, ma a coloro che si considerano discendenti da uno stesso capostipite ed hanno interessi economici e politici in comune.
  • Per i Romani il testamento è il segno della piena libertà dell’individuo, nel mondo germanico non esiste: decide Dio cioè l’ordine naturale della parentela.
  • Per i Romani la concorde volontà (libertà) delle parti è un fatto con rilevanza giuridica (astrattezza). Per i Germani il contratto deve concretizzarsi in una prestazione immediata o in una particolare forma. Il diritto germanico è molto più formale per ovviare al difetto di astrazione.

La personalità della legge

  • Un regime giuridico per il quale soggetti viventi in un medesimo ordinamento adoperano leggi diverse a seconda della loro appartenenza sociale. Il diritto cambia in base alle differenze soggettive. Ai cittadini romani si applicava il diritto romano ai Goti il loro diritto originario.
  • Le popolazioni germaniche infatti non avevano la tendenza ad imporre il loro diritto nei territori occupati, il diritto non era sentito come qualcosa di indissolubilmente legato allo stato.
  • Le compilazioni regie sono sia di diritto romano e germanico (lex Visigothorum (654) lex romana Visigothorum; lex Burgundorium, lex romana Burgundorium). Da un certo momento in poi non si sa bene quando sicuramente dalla professio iuris (scegliere nel senso di dichiarare una legge) che consiste in una prassi negoziale in cui uno dei due contraenti (ovviamente di ordinamenti diversi) rinuncia alla propria legge personale e dichiara di adoperare la legge delle controparti.

I longobardi

I longobardi lasciano una traccia particolarmente significativa nell’esperienza giuridica europea.

  • VI secolo: dalla Pannonia calano in Italia. Conoscono l’Italia perché avevano combattuto nella guerra greco-gotica come parte dell’esercito di Giustiniano.
  • La fara; i ducati: la loro politica è di invasione più violenta rispetto a quella dei goti, rispetto a questi i longobardi spazzano via le strutture amministrative preesistenti. Con i longobardi vi è quella frattura netta con l’età antica che non c’è stata nel 476. I longobardi hanno una qualche struttura amministrativa la fara. Dalle fare una volte radicate nel territorio italiano nascono i ducati (controllo militare sul territorio paragonabile a quello del dux).
  • Elezione del re da parte dei duchi fino alla morte di Autari (590) poi successione del figlio. Dalla fine del VI secolo i vari duchi devolvono metà del loro patrimonio alla costituzione di uno stato. I motivi sono legati ad un contesto critico per i longobardi, c’era il problema dei Franchi a Nord, e poi verso oriente la minaccia dell’Impero Romano d’Oriente, inoltre ci sono avamposti bizantini nel territorio italiano. L’istituzione di una dinastia però non deve far pensare ad un'autonomia ristretta. I duchi nei territori che gli vengono affidati hanno poteri molto ampi (esercito territoriale, amministrazione della giustizia etc.)
  • Riordino del regno ad opera di Liutprando (muore nel 744): si cerca di accentrare il potere e di ridurre fortemente le autonomie dei duchi.
  • Curtis regia e curtis ducale: aree che possono essere catalogate come curtis regia o curtis ducale. I territori di curtis regia sono amministrati dal re più precisamente da un gastaldo che svolge funzioni fiscali e giudiziali in nome del re. La curtis ducale sono in questa sorta di stato ma vengono governate autonomamente dai duchi anche se hanno alcuni obblighi verso il sovrano come il conferimento di truppe.

Lo stato secondo i longobardi

  • Vi è un'idea molto debole della sovranità.
  • Almeno fino all’inizio del VII secolo manca una vera e propria cerimonia di investitura del sovrano.
  • Fino a Liutprando manca l’idea che il re possa battere moneta.
  • Manca una vera e propria rete di uffici organizzati.
  • Manca pure l’idea della continuità territoriale del regno. L’idea del territorio c’è l’hanno da quando si stanziano sul territorio italiano ma non arrivano all’idea del territorio continuato.
  • Non vi è l’idea di un regnum con un territorio precisamente delimitato e un centro di governo: solo alla fine del VII secolo Pavia diviene la capitale.

L'editto di Rotari (643)

All’interno dello storia giuridica longobarda abbiamo un documento normativo che è l’editto di Rotari. Il nome deriva dalla tradizione romana, è un provvedimento del sovrano che serve a risolvere un problema contingente che è emerso.

  • Non è una raccolta normativa sistematica: il sovrano è legislatore ma ha bisogno di essere legittimato dalla comunità.
  • Rotari: promulgare leges compete all’imperatore, mentre il re può solo limitarsi ad emendarle, correggerle, adattarle alla situazione presente.
  • I mores, le usanze della popolazione longobarda: Rotari è custode delle consuetudini del suo popolo, si preoccupa che attraverso la scrittura esse siano conservate e rese certe.
  • All’interno dell’editto ci sono norme di diritto penale e di famiglia, più altre disposizioni sulle materie più varie.
  • Sono presenti influenze saliche (stirpe franca), burgunde, visigotiche, elementi romanistici: è utilizzata la lingua latina e alcuni passi sono tratti dal corpus giustinianeo. A Pavia abbiamo vari indizi che ci dicono che si studia diritto in modo piuttosto raffinato per i tempi. Si voleva favorire con l’editto l’integrazione tra il gruppo originario e i longobardi, per creare una coesione interna.

Liutprando

  • Curtis regia e curtis ducale: con Liutprando c’è un'effettiva tendenza a creare l’unità del regno cercando di superare la distinzione tra curtis regia e curtis ducale.
  • Editti: promulga una lunga serie di editti, cerca di divenire un sovrano legislatore, non vuole solo giudicare ma anche promulgare.
  • Professio iuris (integrazione sociale): è proprio Liutprando ad istituirla.

I franchi

  • Il loro regno si consolida in breve tempo tra il V e l’inizio del VI secolo, ed i Franchi occuparono l’intera Gallia.
  • Legge salica (composizione pecuniaria delle controversie): questa è una compilazione scritta che raccoglie la situazione consuetudinaria che viene adattata progressivamente alle nuove esigenze. Ci sono molte norme per il furto di bestiame, reati contro la persona e successione. Nei reati contro le persone la compostone pecuniaria ci permette di capire qual era la situazione sociale in quel periodo. Ogni persona ha il suo prezzo ma non tutti gli uomini hanno lo stesso prezzo. Il libero romano vale la metà del libero della stirpe franca. C’è una differenza tra uomini e donne e infine in cima alla scala dei valori sta l’uomo di stirpe franca che sia abile alle armi, inoltre vale di più se è una truppa scelta che sta intorno al sovrano. Ovviamente per la successione si intende la successione legittima.

I Franchi in Italia

  • 774: contro i longobardi penetrano in Italia e prendono la corona del regno Longobardorum. I Franchi non annientano la struttura statale longobarda, la corona passa solo al re Franco che mantiene l’ordinamento preesistente. Faranno la stessa cosa per il regno di Aquitania, per tutte le altre annessioni c’è l’assorbimento franco cioè cambiano le istituzioni.

Il regno dei Franchi

  • Si estende dall’Ebro all’Elba. Controllare un territorio così ampio è un problema.
  • Controllo e giurisdizione: missi dominici. I missi dominici hanno la competenza di tipo giurisdizionale sono delegati dal re inoltre hanno la funzione di controllo, tenteranno di tenere il controllo politico su un territorio molto ampio. Si crea un conflitto tra i missi dominici e l’autonomia che i territori hanno. Questo modello istituzionale porta fenomeni di corruzione specialmente nel campo giuridico.
  • I conti: il bannum (comandare costringere punire). I conti ereditano i poteri dei duchi longobardi e hanno la funzione di mantenere l’ordine a livello locale. Il bannum è il potere di comandare, costringere e punire dato dal re ai conti. Il conte ha il suo arricchimento tramite il territorio. Inoltre il conte riesce ad ottenere che 1/3 delle somme che provengono dall’amministrazione della giustizia vengano lasciati a lui. Il conte ha prevalentemente obblighi di tipo militare, è un dovere forte perché spesso i conti sono costretti a stare a lungo fuori dal proprio territorio.

Il sistema curtense

La curtis è un ambito territoriale locale che ha un centro costituito dal dominus (proprietario).

  • Proprietario: laico o ente ecclesiastico. Questo luogo a volte è anche fortificato sia che sia un castello o un monastero, inoltre sono entrambi aziende agricole, cioè immagazzinano i beni naturali. Quindi la curtis è un collettore della produzione agricola.
  • I mansi.
  • I servi della terra (servi della gleba): sono fondi liberi dove c’è un piccolo proprietario che lavora la terra. Il fondo è suo ma questo soggetto subisce sempre più il controllo del dominus della curtis. Il signore ha bisogno di risorse e quindi l’unico sistema per accumulare beni materiali è verso questi piccoli proprietari che dipendono dal dominus perché non ci sono più rotte commerciali. I contadini possono vivere solo utilizzando quel fondo e sono quindi servi della terra.
  • Dominus-districtio: vuol dire che il dominus esercita un controllo sempre più forte su quel territorio. Quindi il lavoro del piccolo proprietario ha le caratteristiche del lavoro servile quindi i fondi rendono sempre meno, perché c’è differenza tra lavorare per sé o per altri. Queste famiglie non ce la fanno più e fuggono dalla curtis perché non ce la fanno più. Quindi le città si svuotano e c’è l’emigrazione verso la campagna. La rottura del sistema curtense ha l’effetto contrario cioè si ritorna verso i centri urbani.
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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Pasciuta Beatrice.
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