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LA DISCIPLINA DELLA STAMPA

La disciplina della stampa assume agli occhi dei costituenti un'importanza enorme per il fatto che il regime fascista aveva assegnato, alla limitazione della stampa, molta della sua capacità liberticida e di propaganda politica, ecco perché agli occhi dei costituenti il tema della libertà di stampa appare rilevante; tanto che la Cost. reca una disposizione transitoria, la diciassettesima, dove si stabilisce che l'Assemblea Costituente sarebbe stata nuovamente convocata (finiti i lavori della Cost.) su iniziativa del suo presidente entro la fine del gennaio del '48 per decidere sulle leggi elettorali del Senato su cui venne adottata dall'Assemblea statuti regionali speciali e sulla legge della stampa. La legge 47/1948 in base alla proposta di un originario disegno di legge che era stato presentato dal Governo.

Legge 47/1948 - Contiene delle indicazioni obbligatorie, una nuova disciplina che gli editori della carta stampata

devono rendere conoscibile per ragioni di trasparenza. Si sostituisce l'autorizzazione rilasciata dal prefetto con un obbligo di mera registrazione di tutte le testate giornalistiche presso l'autorità giudiziaria, presso il Tribunale civile competente che operano all'interno del territorio che ha un apposito elenco delle testate giornalistiche per territorio. Questa registrazione è richiesta non solo per i giornali, ma per tutte le pubblicazioni periodiche (anche per le riviste scientifiche). - Integrazione del c.p. → reati a mezzo stampa non al di fuori del c.p. per cui si interviene sul contenuto del c.p. valorizzando la necessità di accordare una particolare tutela nei confronti dei minori. - Obbligo di rettifica → riconoscimento di un diritto in capo al soggetto che veda diffuse a mezzo stampa delle informazioni non veritiere di chiedere la rettifica. A questo diritto corrisponde un obbligo, anche sanzionabile, da parte della testata diprocedere alla rettifica. Già da questa legge emerge una problematica con la sensibilità di chi affronta il bene della libertà di manifestazione del pensiero che è quella relativa alla circostanza che questa legge viene adottata dalla stessa Assemblea ed è figlia di uno specifico contesto storico dunque è figlia anche di un contesto l'unico mezzo tecnologico in cui la stampa rappresentava, insieme alla radio e alla nascente tv, attraverso cui era possibile per l'individuo manifestare il pensiero e fornire le informazioni ed esercitare il diritto di essere informato. Con gli occhi di chi studia questa disciplina adesso il primo problema dell'applicabilità della legge problema che si pone è quello relativo alla stampa online sulla stampa anche per queste forme di editoria. Questo problema è stato a lungo dibattuto in dottrina ed è stato risolto nella l.62/2001 che ha previsto che la disciplina della legge.sulla stampa si applica anche alla editoria online. A questo primo intervento dell'Assemblea non farà subito seguito una corrispondente azione informatrice del Parlamento su tutta quella disciplina contenuta in parte nel c.p. in parte nella legislazione di pubblica sicurezza su cui il Regime aveva costruito il suo controllo sul processo di formazione sull'opinione pubblica. A questa mancata azione informatrice del Parlamento ha poi corrisposto un primo intervento della CC nel 1956, (teniamo presente che la CC ha adottato la sua prima sentenza nel 1956), quindi per altri circa 10 anni tutto quel corpus di norme presente nell'ordinamento che era disseminato di previsioni liberticide sono rimaste nell'ordinamento in attesa di un'azione riformatrice da parte del Parlamento che tardava oppure di un intervento della CC. Una volta istituita la CC, le primissime sentenze sono state dedicate alle problematiche relative alla disciplina della libertà di stampa.così anche la primissima sent. 1/1956: la CC ha affermato la propria giurisdizione (ad essere competente a sindacare la legittimità costituzionale delle leggi entrate in vigore prima della Cost.) ed ha sindacato annullando la disciplina, per esempio, sulle licenze di affissioni degli stampati dichiarato illegittime le norme della licenza per l'esercizio dell'arte. Con la sent. 38/1961 ha tipografica (stampare fisicamente il giornale) che veniva rilasciata dal prefetto e dunque dal Governo, questo in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 21 Cost. secondo cui la stampa non è soggetta né ad autorizzazioni né altre misure. Le licenze erano, infatti, uno degli strumenti attraverso cui il Regime metteva sotto autorizzazione la libertà di stampa. Dunque la CC annulla tutte le norme del Regime in materia di autorizzazione di polizia. La CC interviene poi sul tema del buon costume → la CC ricostruisce il limite del buon.

Il costumeritiene che l'unico limite espresso che possa come sinonimo di morale comune, valere a limitare la manifestazione del pensiero è rappresentato dall'esistenza di un comune senso morale che rappresenta il fattore comune di tutta la comunità politica che insiste nel territorio. Questo orientamento cambierà quando, per effetto dell'affermarsi del principio pluralista, la giurisprudenza costituzionale prenderà atto del fatto che non è più possibile individuare una morale comune che sia principalmente ricostruita attraverso credenze, fattori di tipo storico e culturale, religioso, e quindi farà coincidere il buon costume con la tutela del pudore sessuale con particolare riferimento al pudore sessuale dei minori. Altro aspetto su cui la giurisprudenza costituzionale è stata particolarmente incisiva e che ha contribuito ad emendare dal nostro ordinamento le norme introdotte durante il Regime incompatibili col nuovo quadro.

Il tema costituzionale è quello della responsabilità del direttore. La figura del direttore, che era stata sostituita durante il Regime da quella del "Gerente", cioè colui che era responsabile, ereditava le responsabilità che erano state proprie del direttore della carta stampata durante l'epoca liberale ed era stato poi caratterizzato dall'ordinamento fascista come centro di imputazione di una responsabilità penale di tipo oggettivo, cioè di una responsabilità penale che prescinde dall'atteggiamento doloso o colposo del soggetto agente, che viene imputata in capo al soggetto per il solo fatto che questi riveste una determinata qualifica, svolge un determinato ruolo all'interno dell'organizzazione editoriale. Si riteneva che qualsiasi reato commesso a mezzo stampa da un giornalista (es. diffamazione aggravata) fosse realizzato necessariamente in concorso col direttore responsabile della testata editoriale.

il quale non poteva non essere considerato responsabile di un fatto altrui a causa della posizione di rilievo che occupava. <br> Questa disciplina cozzava col principio di personalità della responsabilità penale (art.27 Cost.) dunque la CC interviene con la sent.3/1956 e chiarisce che, alla luce del nuovo art.27, una responsabilità del direttore responsabile è configurabile, in modo conforme alla Cost. solamente là dove si ritenga che questa responsabilità non abbia carattere oggettivo (che dunque non prescinda dall'elemento soggettivo che contraddistingue la condotta del soggetto agente), ma che questa "culpa responsabilità si radichi in una specifica colpa e, in particolar modo, nella declinazione della in vigilando" <br> il direttore può essere chiamato a rispondere in concorso di reato di diffamazione aggravata dal mezzo stampa col giornalista che con la sua condotta ha effettuato la diffamazione soltanto se glipuò essere addebitato il carattere colposo della condotta per non avere effettuato una verifica preventiva considerata diffamatoria della testata, la pubblicazione di quell'articolo. Si parla di questioni di legittimità sollevate dai giudici durante i processi penali, inclusa l'incostituzionalità sopravvenuta. Copiosa anche la giurisprudenza in materia di reati a mezzo stampa che definisce il quadro delle scriminanti dell'attività giornalistica: 1. Scriminanti del diritto di critica 2. Scriminanti del diritto di cronaca In un contesto costituzionale in cui la libertà di stampa si espande e quindi si riafferma l'esistenza di questi due diritti, la giurisprudenza della Corte Costituzionale, con una serie di sentenze, contribuisce a definire le varie forme di bilanciamento che ci sono fra l'onore dell'individuo e la reputazione offesa e il diritto di critica e di cronaca.giunge a definire quali sono le condizioni nel rispetto delle quali si può ritenere che l'eventuale reato di diffamazione a mezzo stampa possa essere considerato scriminato dall'esercizio di un diritto. della disciplina costituzionale dell'art.21, cheQuesto processo che porta alla progressiva attuazione si sviluppa in questo quadro di defascistizzazione, trova un altro momento qualificante nella l.69/1963 la quale riforma l'ordine e istituisce l'albo dei giornalisti. dell'ordine→Riforma prevede che gli ordini siano articolati in consigli regionali (o pluriregionali dell'ordine dei giornalisti per le Regioni più piccole) ed un Consiglio Nazionale che viene istituito presso il Ministero della Giustizia. Questi consigli sono composti per 2/3 da professionisti e per 1/3 da pubblicisti, sia a livello locale che centrale. l'attività giornalistica rappresenta l'attività prevalente e fonte didelProfessionisti:giornalista. l’attività viene svolta come complementare rispetto ad una fonte diversa di Pubblicisti:e di attività lavorativo-professionale. La legge attribuisce poi una funzione di vigilanza e un potere di scioglimento al Ministro di Giustizia. come pubblicisti. Per la qualificazione di professionista viene richiesto un praticantato presso una. L’albo dei giornalisti prevede la definizione dei requisiti di iscrizione tra cui vi sonorequisiti negativi come non aver riportato condanne penali che possono riportare come sanzionel’interdizione dai pubblici uffici. Nei casi più gravi di responsabilità disciplinare, quando il

giornalista contravviene in maniera molto cancellato dall'albo grave, può essere anche questo potere disci

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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher adelemcqueen di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale Speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Cardone Andrea.