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Appunti di Diritto costituzionale speciale

Esame Diritto Costituzionale Speciale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. E. Longo

Università Università degli Studi di Firenze

Appunti esame
Appunti di Diritto costituzionale speciale. Nuovi e vecchi diritti: il caso Cappato. È il caso di Fabiano Antoniani (dj Fabo), il quale nella notte del 13 giugno 2014, a seguito di un incidente entra in coma rimanendo paralizzato. Il problema relativo alla vicenda giudiziaria è che Fabiano antoniani inizia a fare delle cure e a immaginarsi cosa sarebbe potuto succedere nel momento in cui non avrebbe più voluto quella condizione in cui si trovava. Tra il 2014-2015 inizia a pensare di morire chiedendo alla fidanzata di interessarsi alla questione e quindi di andare in Svizzera per avviare un processo per l’eutanasia. In questo entra in contatto con Marco Cappato con cui si reca in questa clinica svizzera e dopo 4 giorni, il 27 febbraio del 2017, muore attraverso uno stantuffo che muove con la mandibola e fa partire questa sostanza che si diffonde nelle vene producendo la sua morte. Cappato, una volta morto Antoniani decide di autodenunciarsi alla polizia di Milano perché avrebbe compiuto un atto di aiuto alla morte di Fabiano Antoniani, atto punito dal codice penale (art 580 c.p). Questa è una previsione che fa riferimento all’aiuto o istigazione al suicidio. Dal punto di vista giuridico la questione è molto semplice, perché è evidente che l’azione giudiziaria che Cappato intraprende mira ad arrivare alla dichiarazione da parte della Corte d’Assise o della Corte Costituzionale o della Corte di Cassazione dell’affermazione del diritto a morire. Nel nostro ordinamento giuridico non esiste un diritto a morire, tuttavia negli ultimi anni, sia per ragioni legate all’avanzamento della scienza e della tecnologia, ci siamo trovati sempre più spesso di fronte a casi nei quali persone rimanevano in vita grazie a sondini naso-gastrici, pur non avendo più la possibilità di muoversi. La corte d’assise di Milano si trova di fronte al problema di capire se la norma del codice penale, prevedendo l’aiuto al suicidio anche laddove chi ha aiutato non ha modificato la volontà del soggetto che si suicida, sia incostituzionale per violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost. La questione è un po’ ambigua perché si parla del problema dell’art 580 c.p, ma in realtà dietro a questa questione molto tecnica relativa alla differenza aiuto e istigazione al suicidio, c’è la volontà di chi ha avviato tutta questa lunga questione giudiziale di arrivare all’esistenza di un nuovo diritto. Il problema parte sotto la specie dei due elementi che ogni giudice a quo deve motivare alla corte costituzionale per chiedere alla corte di pronunciarsi circa l’incostituzionalità di una norma, che sono: la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Per quanto riguarda la rilevanza, cioè l’esistenza di un nesso esistente tra il giudizio a quo e il giudizio di costituzionalità, il giudice di Milano dice che la condotta di Cappato non ha inciso sul processo deliberativo di Antoniani in relazione alla decisione di porre fine alla propria vita e quindi l’imputato deve essere assolto dall’addebito di aver rafforzato il proposito di suicidio. Quindi la corte di cassazione non ha sciolto il dubbio della corte d’assise. L’interpretazione dell’art 580, che risulta sostenuta dal diritto vivente, unitamente all’importanza dei diritti di cui si tratta, rende necessario il ricorso alla corte costituzionale, alla quale è possibile rivolgersi allorquando il giudice remittente all’alternativa di adeguarsi all’interpretazione che non condivide può assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. La corte d’assise quindi non solo non ritiene che la corte di cassazione sia definitiva sul punto, ma in un certo senso non si fida. Il problema da un punto di vista penalistico ha a che fare con l’offensività della previsione dell’art 580 e quindi capire qual è il bene giuridico che viene tutelato dall’art 580 e la condotta penalmente rilevante che ha a che fare con questo articolo. Nel fare questo la corte d’assise deve risolvere il problema legato al fatto che il codice penale aveva previsto questa norma già originariamente e il codice penale è di origine fascista, quindi il problema è andare a ripescare qual è l’origine e l’intenzione del legislatore nel 1900 e capire se poi successivamente questa interpretazione può essere confermata o smentita alla luce della protezione dei diritti fondamentali che ha inaugurato la costituzione italiana nel ’48. La corte chiede per la decisione aiuto alla corte europea dei diritti dell’uomo, la quale interviene con la sentenza Pretty, in cui si afferma che, interpretando alcune disposizioni della CEDU, non può ritenersi riconosciuto il diritto a morire per mano di un terzo o con l’assistenza dello stato e che gli stati hanno diritto a controllare attraverso il diritto penale generale le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi. In secondo luogo, nel caso Haas vs Svizzera, la corte EDU dice che si garantisce il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà a condizione che egli o ella sia in grado di raggiungere liberamente una propria decisione sulla questione e agire di conseguenza che è uno degli aspetti essenziali del diritto alla vita privata sancito dall’art 8 CEDU. Dunque, la corte d’assise prima utilizza l’argomento storico, mentre adesso quello legato alla tutela multilivello dei diritti per dire che, pur avendo la corte EDU affrontato l’argomento pur non avendo deciso dell’esistenza di un diritto a morire, si è posta il problema e ha lasciato libertà sia agli stati che alle persone di decidere in merito a questi aspetti. Quindi non abbiamo una giurisprudenza della corte EDU favorevole, ma abbiamo una giurisprudenza della corte EDU che è permissiva a favore dell’esistenza di un tale diritto. In questo percorso argomentativo la corte di assise di Milano utilizza un’altra carta, che è la legge 219/2017, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, che è una legge che disciplina il consenso informato in relazione a certe tipologie di cure a cui sono sottoposte quelle persone che non possono nutrirsi o respirare autonomamente. Questa legge interviene sugli aspetti del consenso lasciando la possibilità di una forma seppur limitata di eutanasia laddove non c’è più niente da fare e si tratti di aiutare attraverso cure le persone che si trovino in queste circostanze ad avere un decesso non drammatico. Bisogna tenere in considerazione che la legge in esame non riconosce il diritto al suicidio assistito, anzi, l’art 1 prevede proprio espressamente che non è possibile chiedere al medico trattamenti che sono contrari alla legge e soprattutto non è possibile, come è accaduto nel caso in questione, pretendere che un medico prescriva un farmaco che produce la morte. La corte di assise di Milano rispetto a questo dice che il problema non è risolvibile attraverso il diritto vivente. Ora emerge un altro problema che è quello della punizione delle condotte stabilite dall’art 580c.p.: qui la corte d’assise dice che i principi costituzionali legati all’autodeterminazione e alla tutela della salute che hanno portato alla legge del 2017 devono anche presidiare l’interpretazione della norma del codice penale orientando l’interprete all’individuazione di un bene giuridico tutelato e di conseguenza della tutela dello stesso. Il problema si intreccia con un aspetto penalistico rilevante che è quello della condotta e della pena dell’art 580. In forza dei canoni di offensività, ragionevolezza e proporzione della pena deve intervenire la corte costituzionale. La corte d’assise non riesce a prendere una posizione perché ha interesse a ottenere di più, il diritto a morire, della semplice dichiarazione di incostituzionalità. Secondo la Corte di Assise, in relazione a questi principi, le condotte di agevolazione del suicidio che non incidono sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida non siano sanzionabili. La corte d’assise chiede quindi alla corte costituzionale di fare in modo che attraverso la dichiarazione di incostituzionalità sia possibile non punire Marco Cappato. L’ordinanza della corte costituzionale n°207/2018. La corte costituzionale prima approva un’ordinanza e poi successivamente, un anno dopo, nel novembre del 2019 dichiara la questione di costituzionalità. La corte costituzionale di fronte a un caso così importante e innovativo cerca di passare la palla al legislatore, e per questo approva con questa ordinanza di sospendere il giudizio e di attendere che il legislatore, entro un anno, prenda una decisione, e se il legislatore non avrà deciso entro un anno essa stessa riprendendo in mano la causa si vedrà costretta a dichiarare l’incostituzionalità della norma secondo una serie di indicazioni che poi si trovano nell’ordinanza. Quindi è una sorta di dichiarazione di incostituzionalità sospesa in attesa dell’intervento del legislatore. Il problema che la corte costituzionale affronta è quello di capire se l’incriminazione dell’aiuto al suicidio possa essere o no ritenuta compatibile con la costituzione. Nella prima parte dell’ordinanza, la corte costituzionale esclude categoricamente che dall’art 2 della CEDU possa discendere il diritto a morire. Qui la corte dice che dal fatto che l’art 2 Cost e l’art 2 CEDU affermino i diritti inviolabili e il diritto alla vita, non discende che esiste un diritto al rinunciare a vivere, cosa che è stata affermata dalla corte EDU nel caso Pretty, e neppure può essere sostenuta l’esistenza di questo diritto dalla inoffensività dell’aiuto al suicidio, considerato il diritto alla autodeterminazione individuale rispetto alla vita che si fa discendere dagli art 2 e 13 comma 1 della costituzione. La corte costituzionale non vuole riconoscere il nuovo diritto richiesto da Cappato e dalla corte d’assise. Secondo la corte costituzionale il bene giuridico tutelato è la difesa della vita, ma soprattutto delle persone più deboli, di coloro che potrebbero essere maggiormente influenzabili attraverso l’istigazione all’aiuto al suicidio. La corte costituzionale riprende il problema dell’interpretazione conforme alla CEDU e dice che queste stesse considerazioni valgono a escludere che la norma censurata si ponga in contrasto con l’art 8 CEDU e su questo dice che la corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto un ampio margine di apprezzamento dicendo che queste tipologie di incriminazioni sono lasciate alla discrezionalità degli stati e questo lo ha stabilito soprattutto nel caso Pretty. Anche in questo caso, però, la corte dice che occorre considerare specificamente situazioni come quella in oggetto, che sono inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma che sono portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni complesse, ma non di restituire loro le funzioni vitali. La corte dice che in questo caso poteva essere applicata la legislazione sulle DAT, che stabilisce che in certe circostanze la disciplina del consenso informato permette la non punibilità del medico che consente alla persona di avere un buon decorso di una malattia fino a arrivare addirittura alla morte, con tutte le indicazioni legate alla legge del 2017. La legge del 2017 riconosce capacità di agire e diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, però non garantisce un diritto a coloro che vogliono morire. Qui si chiude la parte nella quale la corte costituzionale ripercorre l’argomentazione della corte d’assise e la precisa. A questo punto la corte costituzionale aggiunge qualcosa alla vicenda e dice che oggi non esiste una risposta nella legge alla condizione di chi, come Fabiano Antoniani, si trovava nella difficoltà e voleva terminare la sua esistenza. Nell’ordinamento esiste soltanto la possibilità di eliminare le sofferenze, ma mai garantire ai medici una impunità nel momento in cui determinano la morte di un paziente. La corte, poi, riguardo il tema della morte dignitosa, dice che seppure non possiamo considerare che esiste il diritto a morire, dobbiamo garantire una morte dignitosa in certe tipologie di situazioni dove la sofferenza della persona sarebbe così forte da non eguagliare il rimanere in vita. La corte propone che, entro tale ambito, (persona che abbia una patologia irreversibile, sofferenze psichiche irreversibili e intollerabili, trattamenti di sostegno vitale necessari e che però sia capace di prendere decisioni libere e consapevoli), il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze. La corte costituzionale così facendo rinvia al legislatore. Sentenza n°242/2019. La decisione finale della corte costituzionale. La corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalla legge del 2017, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi di una persona affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche intollerabili, ma pienamente capace di decisioni libere e consapevoli sempre che tali condizioni e modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale previo parere del comitato etico territoriale competen
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Esame Diritto Costituzionale Speciale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. A. Cardone

Università Università degli Studi di Firenze

Appunti esame
4 / 5
Il PDF ha ad oggetto le spiegazioni delle lezioni relative al manuale: A. Cardone, Sistema delle fonti e forma di governo. La produzione normativa della Repubblica tra modello costituzionale, trasformazioni e riforme. In particolare è trattata l'analisi e lo studio delle fonti del diritto a partire dal modello delineato dalla Costituzione, delle prassi torsive che si sono sviluppate nel corso delle varie fasi della repubblica a seguito di fattori endogeni ed esogeni ed inoltre il rapporto tra il sistema delle fonti e le evoluzioni della forma di governo.
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Esame Diritto Costituzionale Speciale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. G. Tarli Barbieri

Università Università degli Studi di Firenze

Appunti esame
Appunti eccellenti per sostenere l'esame di Diritto costituzionale speciale, si può studiare direttamente da qua per sostenere un ottimo esame, si tratta di appunti delle lezioni sostenute dal professore. Esito conseguito: 30/30.
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Esame Diritto Costituzionale Speciale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. A. Cardone

Università Università degli Studi di Firenze

Appunto
4,5 / 5
Appunti di diritto costituzionale speciale, lezioni dei professori Andrea Cardone e Erik Longo. Integrazione d'eccezione di una lezione con la Professoressa Cartabia, prima Presidente donna della Corte Costituzionale e attuale ministra della Giustizia. Gli appunti trattano i seguenti argomenti: - storia della giustizia costituzionale; - tutela dei diritti multilivello; - libertà fondamentali. Voto: 30L studiando solo su questi appunti
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Esame Diritto Costituzionale Speciale

Facoltà Giurisprudenza

Dal corso del Prof. P. Caretti

Università Università degli Studi di Firenze

Appunto
Appunti di diritto costituzionale speciale basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Caretti dell’università degli Studi di Firenze - Unifi, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Scarica il file in formato PDF!
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