Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 111
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 1 Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 111.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto processuale penale II (aggiornato alla riforma Cartabia) Pag. 91
1 su 111
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IL DIBATTIMENTO

ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Una volta che il GUP ha emesso il decreto che dispone il giudizio, fissa anche la data della prima udienza di

dibattimento e tramette il fascicolo del dibattimento al giudice competente insieme a tutti i verbali degli atti

irripetibili e quelli aggiunti per consenso delle parti.

Atti del presidente e facoltà dei difensori

Il presidente, in base all’art.465 c.p.p., ha il potere di anticipare o differire, con decreto, la data dell’udienza

(per una sola volta) laddove sussistano giustificati motivi.

Se la data originale viene stabilita dal presidente del tribunale, su richiesta del giudice dell’udienza

preliminare, in forza di criteri individuati dal Consiglio Superiore della Magistratura, i “giustificati motivi”

che ne consentono lo spostamento, si concretizzano in un potere discrezionale, assolutamente duttile e

variegato, che non trova limiti né nell’obbligo di motivazione né in sanzioni processuali.

Il decreto che contiene la variazione della data di udienza è comunicato al pubblico ministero nonché notificato

alle parti private, ai difensori e alla persona offesa, la quale viene avvisata indipendentemente dal fatto che si

costituisca o meno parte civile nel processo o che abbia nominato un difensore.

L’art.466 c.p.p. richiama le “facoltà riconosciute ai difensori” e alle parti processuali.

Nel periodo che corre tra la notificazione del decreto che dispone il giudizio e la data in cui è stata fissata

l’udienza, le parti e i difensori hanno la facoltà di prendere visione, nel luogo in cui si trovano, delle cose

sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo del dibattimento e di estrarne

copia.

Atti urgenti

L’art.467 c.p.p., sotto la rubrica “atti urgenti”, identifica i casi e le modalità di assunzione delle prove non

rinviabili, mediante il riconoscimento, in capo al presidente del tribunale, dell’opportunità di assumere, a

richiesta di parte, nel periodo processuale che corre tra la data in cui è fissato il dibattimento e la data del

dibattimento stesso, le prove non rinviabili (nei casi previsti dall’art.392 c.p.p.).

Aderendo ad un’interpretazione di carattere letterale, destinata a individuare il concetto di “non rinviabilità”

con la situazione di indifferibilità riconducibile all’accertato pericolo di dispersione, risulterebbe possibile

raccogliere solo quelle prove richiamate dall’art. 392 co.1 lett. a, b, e, f, g.

Ove però si acceda ad un’interpretazione del concetto in parola di tipo sistematico, occorre sottolineare come

la “non rinviabilità” debba essere letta in una dimensione poliedrica, ovvero riferibile a una pluralità di

situazioni caratterizzate da una sorta di previsione, talvolta, di non riassumibilità e, tal altra, di non utile

riassumibilità, determinata da contingenti fattori di rischio provati o presunti ex lege. Seguendo questa

impostazione, si dovrebbe allora concludere che tutti gli atti da assumere con le forme dall’incidente

probatorio sono caratterizzati da una sorta di “non rinviabilità” e, in quanto tali, suscettibili di essere anche

intesi come “atti urgenti”.

Se la prima soluzione rischia di apparire eccessivamente rigida, la seconda- pur risultando in parte forzata-

sembra essere più convincente, nonché avvalorata dalla rubrica dell’art.467 co.1 c.p.p., solo che si consideri

urgente ogni atto suscettibile di andare disperso- anche soltanto sotto il profilo della genuinità- qualora ne

venga rinviata l’assunzione al dibattimento.

I soggetti legittimati a formulare la richiesta di prova debbano essere tutte le parti già regolarmente costituite,

dato che l’art.392 risente necessariamente, delle peculiarità di una fase che postula l’assenza di parti in senso

tecnico.

Il dies a quo per la proposizione dell’istanza relativa all’atto non rinviabile, non può che essere rappresentato

dal momento in cui viene emesso il decreto che dispone il giudizio, mentre il termine finale coincide con

l’inizio degli atti introduttivi al dibattimento.

Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici

In base all’art. 468 c.p.p., le parti, se vogliono chiedere l’ammissione dei testimoni, devono depositare entro

sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, a pena di inammissibilità, la lista con l’indicazione

delle circostanze su cui dovrebbe vertere l’esame. Si tratta di un prerequisito per chiedere poi l’ammissione

dei testimoni. Questo per rendere possibile alla controparte di sapere chi saranno i testimoni che devono essere

sentiti: divieto di introduzione di prova a sorpresa.

Qualora le parti abbiano interesse a sentire la persona offesa, devono inserirla necessariamente nell’elenco dei

testimoni.

Per quanto riguarda l’imputato, l’atto deve essere richiesto rispettando le forme previste dall’art.210 c.p.p.

(esame di testimoni assistiti).

Evidentemente questa lista serve anche al presidente del collegio di fare una prima scrematura sulla possibile

ammissibilità delle prove. Potrebbe, infatti, già escludere quelle vietate dalla legge o manifestamente

sovrabbondanti.

Nel prendere ora in considerazione le condizioni di ammissibilità delle liste testimoniali, se l’osservanza del

requisito cronologico risulta agevolmente accertabile, altrettanto non possiamo affermare in relazione al

requisito fattuale idoneo ad assicurare un giusto equilibrio tra l’effettività della discovery e il superamento di

immotivati formalismi volti ad imporre alle parti un’eccessiva puntualizzazione.

In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di

testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne

espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle

quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento

il giudice ha ammesso l'esame.

Proscioglimento

Inoltre, in questa fase, se il giudice si rende conto che l’azione penale non doveva essere iniziata o perseguita

o che il reato si è estinto, in camera di consiglio, sentite le parti e se queste non si oppongono, pronuncia

sentenza inappellabile di non doversi procedere (art.469 c.p.p.).

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato quando l’imputato

ha riparato interamente, entro termine massimo di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato

dal reato, mediante la restituzione o risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, può chiedere al giudice la

fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi. Il giudice, se accoglie, ordina la sospensione del

processo e fissa la successiva udienza non oltre 90 giorni dalla predetta scadenza e dichiara l’estinzione del

reato a te riparatorie.

La soluzione in questione risulta applicabile in presenza di tre requisiti:

- La prima condizione, di natura oggettiva, avvalora la riaffermazione della prevalenza delle formule di

merito su quelle processuali, per cui il giudice può dichiarare l’improcedibilità o l’estinzione del reato

soltanto se non risulti evidente che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non

costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

- La seconda condizione, sempre di natura oggettiva, è insita nel fatto che non si debba procedere al

dibattimento per accertare la causa di proscioglimento

- La terza condizione, di natura soggettiva, si configura nel concorde assenso del pubblico ministero e

dell’imputato, desumibile dalla mancata opposizione, da parte di questi soggetti, alla pronuncia stessa.

Da un punto di vista processuale, il giudice adotta il proscioglimento predibattimentale, con rito camerale alla

presenza necessaria del pubblico ministero e dell’imputato, mediante la pronuncia di una sentenza che non

può essere appellata. DISPOSIZIONI GENERALI DEL DIBATTIMENTO

Il dibattimento rappresenta una fase del processo in cui le parti e il giudice sono chiamati a verificare i fatti

oggetto dell’imputazione mediante un sistema caratterizzato dai principi della pubblicità, dell’oralità,

dell’immediatezza, della concentrazione e del contraddittorio.

Principi

Primo elemento fondamentale è la pubblicità dell’udienza, prescritta dall’art. 471 c.p.p. a pena di nullità e

funzionale al controllo della collettività sull’amministrazione della giustizia. Rappresenta uno strumento di

prevenzione degli abusi, essendo la visibilità connotato essenziale di ogni potere esercitato in modo

democratico.

Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone

che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o

di squilibrio mentale.

Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla

forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare

svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con

divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.

I testimoni che non sono ancora stati sentiti non possono assistere all’udienza perché questo potrebbe

pregiudicare le dichiarazioni e influenzare il teste.

Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di

udienza sia limitata a un determinato numero di persone. Ci sono inoltre delle situazioni, prestabilite dalla

legge, per cui si deve procedere a porte chiuse (art.472 c.p.p.).

Riguardo poi al principio di oralità- sancito dall’art.2 n.2 legge delega 81 del 1987- va evidenziato come esso,

pur non venendone fatta espressa menzione nel codice, rappresenti comunque una caratteristica tipica di

comunicazione, strettamente collegata alla stessa struttura della prova e del processo, che impone l’uso della

viva voce nell’assunzione delle dichiarazioni dei testimoni e delle parti.

L’oralità trova, tuttavia, un suo completamento quando si accompagna al principio dell’immediatezza il quale

implica un rapporto privo di intermediazione tra l’acquisizione delle prove e la decisione dibattimentale ed è

finaliz

Dettagli
A.A. 2022-2023
111 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca.magnanini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Luparia Donati Luca.