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La distinzione tra analogia giuridica ed interpretazione estensiva - Velluzzi

1. Attualità della questione e finalità del saggio

Se l'analogia giuridica e l'interpretazione estensiva si possano distinguere è questione dibattuta da sempre.

Il Trib. Pen. di Roma ha condannato a 10 gg. di reclusione 2 responsabili di Radio Vaticana per aver provocato inquinamento elettromagnetico ex art. 674 c.p. ("Getto pericoloso di cose": getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206."). Ma la produzione d'onde elettromagnetiche in quali termini è riconducibile al gettare/versare cose o all'emettere gas/vapori/fumo?

“La proposta diretta all'art. 1333 c.c. (“Contratto con obbligazioni del solo proponente”: concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata (co. 1). Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”). Si discute in dottrina/giuris. se mediante tale procedimento si producano solo effetti obbligatori o anche reali (es. acquisto della proprietà di un bene immobile). La parte che si schiera a favore della produzione di effetti reali argomenta così: il meccanismo ex 1333 c.c. si giustifica poiché diretto a produrre nella sfera del destinatario della proposta “effetti favorevoli”; anche la produzione di effetti reali può rivelarsi favorevole per il destinatario della proposta,

reversibilità solo il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata una sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre altri sostengono che anche il coniuge superstite può richiederla se non è passato a nuove nozze e se è titolare di un assegno ai sensi dell'art. 5, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Il testo formattato con i tag html è il seguente:

È da escludere che la fattispecie ex 1333 c.c. possa produrre effetti reali, sempre che siano ratio favorevoli per l'oblato. La della norma così individuata serve ad accreditare l'interpretazione estensiva, l'analogia o qualche altro ragionamento?

L'art. 9.2 L. sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio (L. sul Divorzio, L. 898/1970) dispone che in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

Taluni sostengono che può chiedere/ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità solo il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata una sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre altri sostengono che anche il coniuge superstite può richiederla se non è passato a nuove nozze e se è titolare di un assegno ai sensi dell'art. 5, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

reversibilità l’ex coniuge superstite che, pur nonessendo titolare di assegno, possiede in astratto i requisiti per esserlo, ossia: non v’è titolaritàperché l’assegno non è stato chiesto, ma titolarità vi sarebbe stata se l’assegno fosse statòchiesto. Ma l’attribuzione della pensione di reversibilità all’ex coniuge titolare “potenziale” e noneffettivo dell’assegno a fronte della formulazione normativa “sempre che sia titolare di assegno” èconseguenza di quale ragionamento? Interpretazione estensiva o analogia?Qui s’intende sostenere che la distinzione interpretazione estensiva-analogia è sensata,formulabile sul piano teorico-concettuale. Per raggiungere l’obiettivo s’introdurrà una tricotomia:- interpretazione estensiva- integrazione analogica- integrazione non analogica (e indicare la teoria dell’interpretazione che

è di sfondo dellastessa e stimolare l'attenzione dei teorici e dei giuristi sull'integrazione non analogica: terrenopoco esplorato dai primi e inconsapevolmente battuto dai secondi). 2. A che punto siamo riguardo alla distinzione- interpretazione estensiva-analogia giuridica di possono distinguere?- ove possano essere distinte, qual è il criterio per farlo? Con l'analogia si applica la conseguenza giuridica prevista da una norma ad una fattispecieconcreta riconducibile ad una classe di casi diversa ma simile in maniera rilevante alla classe dip,casi contemplata dalla norma. A. G. Conte: "l'interpretazione analogica della norma: 'Se devea' p q p, a'".darà ad essa tale forma: 'Se o analogo a deve 'p' e 'q' indicano classi dicomportamenti; 'a' indica le conseguenze giuridiche dei comportamenti contemplati nellaratioprotasi'. Il criterio per mezzo di cui si stabilisce larilevanza della somiglianza è indicato nellalegis/ragione giustificatrice (o ragion sufficiente, o fondamento della norma per Bobbio) ed è variamente caratterizzata. S'interpreta estensivamente se il significato d'una formulazione normativa viene ampliato rispetto al significato determinato in precedenza (per la medesima formulazione normativa). L'interpretazione assunta come termine di relazione dell'interpretazione facie, estensiva è per molti quella letterale/prima per taluni una qualsiasi altra interpretazione della formulazione normativa. Tali 2 definizioni d'analogia giuridica ed interpretazione estensiva raggruppano buona parte delle nozioni proposte nella letteratura. Dov'è il problema del poter o meno distinguere analogia giuridica-interpretazione estensiva? Da un lato la distinzione è chiara: l'analogia presuppone una lacuna e la colma estendendo una conseguenza giuridica ad una fattispecie non prevista sulla base.d'una somiglianza rilevante con la fattispecie regolata da una norma; l'interpretazione estensiva è invece operazione di natura interpretativa, nel senso che il significato della norma viene "esteso" sino a ricomprendervi una fattispecie esclusa da un'interpretazione precedente. L'aspetto più critico è che entrambi i procedimenti comportano un'estensione e non è facile sapere sino a che punto l'estensione operata resti interpretativa e quando invece divenga analogica: è il problema attinente al se il significato d'una formulazione normativa sia riferibile o meno alla fattispecie oggetto di giudizio: - se sì, l'operazione è un'interpretazione estensiva - se no, si procede all'estensione della conseguenza giuridica sulla base d'una somiglianza rilevante, si ha analogia Ma la questione è ben più complessa. Es. Bobbio ha sostenuto dapprima che interpretazione estensiva edanalogia sono pressoché equivalenti sul piano del ragionamento, per poi aderire allatertium genusposizione di Giannini sostenendo che "l'interpretazione estensiva non esiste comelata)tra interpretazione dichiarativa (comprendente anche l'interpretatio e procedimento peranalogia". Giannini ha sostenuto che l'interpretazione estensiva non comporta, diversamentedall'analogia, il coinvolgimento di altre norme del sistema giuridico: nell'interpretazione estensivas'estende il significato della norma, nell'analogia si risale ad una norma superiore che comprendesia il caso regolato, sia quello simile in maniera rilevante da regolare. Per Letizia Gianformaggjol'interpretazione estensiva è un'analogia facile, conforme al senso comune dei giuristi e come talenon necessita di giustificazione. ratioCarcaterra sostiene che sia nell'interpretazione estensiva sia nell'analogia entra in gioco lalegis: nella
  1. 1ª essa serve a decidere i casi dubbi, in cui “non s’è in grado di stabilire univocamente se la norma attribuisca o no, neghi o no, a B la disciplina D”;
  2. 2ª la serve a decidere casi omessi, ossia casi in cui “la norma non attribuisce, ma neanche nega a B la disciplina D”.

Sempre ratio legis, in riferimento al ruolo della Belvedere ritiene che l’interpretazione estensiva si distingua dalla analogia per il diverso uso della stessa: per la 1ª è escluso il ricorso all’argomento simili.

Guardando alle varie opinioni riportate, compiamo osservazioni: che 2 procedimenti siano assimilabili non significa per forza che conducano allo stesso risultato, dipende dal punto in cui il comune modo di procedere s’arresta nell’un caso, ma non nell’altro. Tutte le opinioni riportate lasciano poi aperto un interrogativo: qual è il criterio che consente di capire che un caso è dubbio o omesso?

O che l'interpretazione realizzata risponde al senso comune dei giuristi o che si tratta di un'estensione di significato pur sempre rapportabile alla formulazione normativa e non di qualche altra cosa, per quanto non si tratti neppure d'analogia?

3. Un quadro concettuale di riferimento: interpretazione (anche estensiva), integrazione analogica, integrazione non analogica

Abbiamo visto che l'assimilazione tra analogia ed interpretazione estensiva sul piano delipso factoragionamento non comporta la loro assimilazione sul piano dei risultati del ragionamento; che non ogni estensione di significato procede necessariamente secondo il modello dell'analogia giuridica; che sia l'affermazione, sia la negazione della distinzione presuppongo uno specifico modo di concepire l'interpretazione giuridica.

L'interpretazione giuridica, specie quella parte di essa che riguarda documenti normativi, si misura con la questione della determinazione del significato dei

Documenti normativi sono testi che contengono regole, leggi o disposizioni legali. Determinare il significato di questi documenti significa comprendere il loro contenuto e interpretare le formulazioni normative in essi contenute.

Nella letteratura sull'interpretazione giuridica, si distinguono generalmente tre filoni principali:

  1. Il filone formalista, che sostiene che l'interpretazione debba limitarsi a una lettura letterale e rigorosa del testo normativo.
  2. Il filone scettico, che mette in dubbio la possibilità di determinare un significato univoco e stabile delle formulazioni normative.
  3. Il filone intermedio, che cerca di trovare un equilibrio tra l'approccio formalista e quello scettico, riconoscendo la necessità di interpretare il testo normativo ma anche la presenza di ambiguità e incertezze.

L'autore di questo testo aderisce allo scetticismo interpretativo moderato, che implica che determinare il significato delle formulazioni normative non sia né un semplice atto di scoperta né un atto di creazione arbitraria. L'interprete ha una certa discrezionalità nell'interpretazione, ma le soluzioni interpretative possibili sono delimitate. In altre parole, l'interprete ha una certa libertà di scelta, ma questa libertà è limitata da parametri definiti.

re. Quindi, per interpretare correttamente un testo, è necessario avere conoscenze specifiche sull'argomento trattato.
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LEX-MINATOR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Orlandi Mauro.