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Colpa e responsabilità oggettiva

Proprio perché il contesto culturale era tutto impregnato sul dogma della colpa, non ci si poteva limitare a prendere atto che una serie di norme all'interno del codice civile non vi facevano più riferimento, ma si rese necessario dare una Fondazione teorica in grado di giustificare quello che era la responsabilità oggettiva.

Nell'opera "Rischio e responsabilità oggettiva" di Trimarchi, gli articoli dal 2049 al 2054 comma quattro vengono inseriti in un autonomo sotto sistema della colpa fondato sul principio del rischio: in questo modo viene giustificata la divisione della responsabilità in due parti nelle quali si esplicano due istituti che hanno presupposto diversi modi di operare anche se hanno un fine comune, ossia quello della riduzione del rischio.

Il rischio viene così assunto come categoria riassuntiva di tutto ciò che va imputato ai costi di un'attività; allo stesso tempo emerge l'

inadeguatezza di questa impostazione ai fini della ricostruzione di quelle fattispecie di responsabilità che però non si innestano su attività d'impresa. La scarsa credibilità del rischio con riguardo a fattispecie come il danno da cose o da animali e l'irriducibilità adesso della responsabilità da attività pericolose non consente alla ricostruzione offerta da altri marchi di scuotere gli orientamenti su cui la giurisprudenza si era assestata e avrebbe continuato a farlo per oltre quarant'anni.

Nei sistemi continentali la necessità di superare la colpa ha trovato approdo in vari espedienti accomunati da accertamenti della colpa improbabili e esclusivamente funzionali all'attribuzione di un risarcimento che altrimenti si sarebbe dovuto negare. L'esperienza del diritto applicato italiano, fino a quando non ha iniziato a seguire le operazioni dottrinali, riconduceva tutte le fattispecie del titolo 9 del codice.

La responsabilità civile può essere categorizzata in base alla colpa, tramite un ampliamento della stessa. Ad oggi possiamo dire che la responsabilità oggettiva è penetrata in tutti gli ordinamenti, anche se permane una storica resistenza a dare ad essa il nome che le appartiene. Tutto questo non può non indurre a cercare di chiarire lo strano fenomeno.

Riconnettere la responsabilità a qualunque fatto doloso o colposo non significa di per sé escluderla nell'ipotesi in cui non ricorra né colpa né dolo. Non avere inteso questa ovvietà ha fatto sì che l'espansione della responsabilità in tutti gli ordinamenti fosse raggiunta sul piano giudiziale attraverso il riconoscimento di colpe inesistenti e, virgola sul piano teorico, con l'identificazione della colpa nel danno. Verificato il quale a posteriori si individua un qualche dovere di condotta violato. L'idea di fondo che oggi prevale è quella di una responsabilità sul terreno.

giuridico considerata mero riflessodi una responsabilità morale. Inoltre l'idea di responsabilità oggettiva viene formulataper sottrazione in termini cioè di responsabilità senza colpa. Questo porta alconvincimento errato che venuta meno la colpa, non sussista alcun limite allaresponsabilità: ossia che venuta meno la colpa rimanga una responsabilità per puracausalità.

10. VISIONI ARCAICHE DELLA RESPO OGGETTIVA E L’ILLUSIONE DI UNACAUSALITà PURAUna simile prospettiva è stata favorita da alcune visioni storiche della responsabilitàoggettiva. In particolare l'idea che la responsabilità oggettiva sia funzione della tascaricca deputata solo per questa ragione a pagare, idea questa affermaTasi nellaletteratura the common law all' inizi del secolo.La dottrina non ha dovuto fare grande sforzo nella confutazione di questa teoria.Quello della deep pocket e chiaro che non sia un criterio di

responsabilità perché il criterio è sinonimo di spiegazione. È invece del tutto casuale che in una relazione di danno sia coinvolta una tasca ricca, una parte che per le sue possibilità finanziarie debba essere ritenuta solo per questo la più appropriata a sopportare il giudizio di responsabilità. La dottrina moderna non ha fatto fatica a recuperare criteri più attendibili dalla stagione a cavallo tra il diciannovesimo e ventesimo secolo. Tali criteri sono caratterizzati dall'accollo del costo del danno a colui che si assume il relativo rischio; la spiegazione invece è in termini di correlazione dell'accollo con la possibilità di introdurre il rischio all'interno della società. Quanto all'idea di una responsabilità assoluta ancorata alla pura causalità, la stessa scelta di una sequenza causale tra le tante che possono essere fatte valere alternativamente, sotto intende un criterio di

qualificazione della causalità che diventa criterio di imputazione della responsabilità. Un rapporto causale concepito allo stato puro in funzione del giudizio di responsabilità presenta due inconvenienti insuperabili. Da un lato esso tende all'infinito sia in avanti che all'indietro con la conseguenza che in mancanza di un criterio di qualificazione dello stesso, risulta arbitrario determinare il punto in cui esso diventa rilevante e fino a quali eventi e a quali conseguenze il responsabile sarà tenuto. Dall'altro lato alla causalità del soggetto fatto responsabile corrisponde una causalità del danneggiato e questo implica che senza un ulteriore criterio risulterebbe arbitrario imputare solo ad uno di essi l'evento dannoso. Entrambe le difficoltà si superano collegando al rapporto di causalità un criterio di imputazione. Nel primo caso il criterio di imputazione funge da ratio ha un rapporto di causalità.

altrimenti acefalo, funge c'è da criterio di individuazione del segmento diesso da considerare rilevante ai fini della responsabilità. Per quel che riguarda il secondo aspetto, se nella responsabilità per dolo questo rende sufficiente che si guardialla condotta dell agente per decidere della responsabilità, in quella colposa ènecessario accertare si ricorra una colpa concorrente del danneggiato dalla Dallaquale viene fatta conseguire una limitazione della responsabilità.È proprio per questo motivo che i sistemi di civil e common law hanno considerato ilnesso causale come elemento necessario ma non sufficiente ai fini del giudizio diresponsabilità fino a quando non sia qualificato dalla colpa o dal dolo; quanto alleconseguenze dannose della lesione individuando nel segmento di causalità chesussegue alla lesione, un segmento sul quale è copiato il risarcimento del dannoNe consegue che anche nelle fattispecie di

responsabilità oggettiva: la causalità non può essere l'unica a decidere della responsabilità. La responsabilità oggettiva non può essere pura essenza o irrilevanza dei criteri soggettivi di imputazione, bensì sostituzione di questi con altri criteri di natura oggettiva che svolgono nei confronti del rapporto di causalità la medesima funzione che da sempre è propria dei criteri soggettivi di imputazione nei fatti illeciti. Il problema però è che nella responsabilità oggettiva il rapporto tra causalità e criterio di imputazione è invertito rispetto a quello che avviene nella responsabilità per colpa, e il criterio di imputazione è diventato dominante rispetto al nesso causale, che a sua volta è diventato servente: prima sta la proprietà, la custodia, la qualità di padrone o committente, poi sta il fatto all'interno del quale si trova anche la relazione causale.

Tra un elemento della fattispecie e l'evento dannoso. Una responsabilità oggettiva che si volesse ipotizzare priva di criterio di imputazione finirebbe per coincidere con un assicurazione contro i danni. Nella responsabilità oggettiva è vero che tra le condizioni della sanzione la norma non annovera la condotta del soggetto reso responsabile, ma se non si introduce il fatto che il soggetto reso responsabile doveva poteva evitare il fatto, non si rinviene un criterio distintivo tra responsabilità oggettiva e assicurazione. L'assicurazione si limita infatti a garantire un risultato economico riguardo a fatti dannosi che sul piano giuridico non si configurano né come un dovere né come un potere di essere evitati da parte dell'assicuratore. Questa distinzione rende improponibile modelli di responsabilità come quello della pura causalità che per il loro confermarsi si assimilano a forme di assicurazione.

11. LA TEORIA DI GUIDO

CALABRESI

La teoria della responsabilità oggettiva era bloccata sulla contraddizione tra oggettività e responsabilità. Ed è proprio su questo piano che Calabresi opera il tentativo moderno più persuasivo ipotizzando un collegamento tra l'oggettività e la responsabilità che dipana le difficoltà fino ad allora riscontrate. Lo sviluppo di questa teoria avviene in due momenti essenziali: il primo coincide con la sua opera "The Costs of Accidents", in cui l'ausilio dell'analisi economica fornisce un importante criterio: il costo del danno deve gravare su colui che sia in grado di sopportarlo nel modo più economico possibile. Viene però criticato questo criterio visto la difficoltà di individuare, prima della verificazione del danno, colui che possa essere considerato in grado di sopportarlo nella maniera più economica possibile. A seguito di tale critica la regola venne modificata nella sua formulazione.

definitiva: risponde del danno con luiche si trova nella posizione più adeguata a condurre l'analisi costi benefici, adaccertare cioè la convenienza di evitare il danno mettendo a fronte dei costi diprevenzione e il costo in cui consiste il danno stesso. Così colui che viene reso responsabile di un certo danno deve sopportare taleresponsabilità perché si è trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione piùadeguata per valutare l'opportunità di evitarlo e la modalità per evitarlo nel modo piùconveniente. Ridurre la responsabilità oggettiva al livello della scelta e dunque delpotere dell'uomo, significa sollevarla da quella dimensione di cieca imputazione chel'aveva caratterizzata inizialmente e che ne aveva condizionato in negativo losviluppo. Possiamo dunque affermare che i calabresi ha costruito un criterio di responsabilitàscevro delle difficoltà soggettivistica che

Nella sua articolazione tecnica maugualmente radicato nella dimensione umana la quale sembra l'unica a cui si possa collegare ogni forma di responsabilità.

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
128 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicacilio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Orlandi Mauro.