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Diritto civile: introduzione al caso

Tratteremo libro I (famiglia), libro II (successioni), e libro III (proprietà). Tuttavia non è possibile limitarci a queste partizioni.

I caso (esame di avvocato 2007)

Tizio vedovo, il 10 gennaio 1996 muore lasciando testamento olografo, pubblicato il 20 marzo 1997, nel quale dispone dell’intero suo patrimonio in favore della badante Venia, in segno di riconoscenza per averlo accudito con affetto e premura durante gli ultimi anni della propria vita, evitando volontariamente di istituire eredi i suoi tre figli Caio, Sempronio e Filano. Venia, che precedentemente alla pubblicazione del testamento era tornata nel suo paese di origine, al ritorno in Italia, a 3 anni dalla morte di Tizio, venuta a conoscenza del lascito in suo favore accetta l’eredità devolutale.

Il 20 giugno 2007, Caio che sta affrontando difficoltà finanziarie, decide di promuovere azione di riduzione nei confronti di Venia. I suoi fratelli, invece, nel rispetto della memoria del genitore defunto, decidono di non seguire il suo esempio e rinunciano all’azione di riduzione. Successivamente, Venia viene pertanto convocata con atto notificato il 20 settembre 2007 di fronte al Tribunale competente con la richiesta di Caio di procedere a riduzione della disposizione in suo favore, con attribuzione della quota di legittima pari ai 2/3 dell’asse ereditario per accrescimento della quota ex art. 522 c.c. o in via subordinata, alla metà dell’eredità, ai sensi e per l’effetto dell’art. 537, c.1, c.c. Venia dunque si rivolge ad un legale di fiducia.

Analisi del caso

La prima domanda da porsi è chi può pretendere cosa da chi? Possono esserci anche più pretese che si intersecano tra loro, dobbiamo poi chiederci se esse sono fondate oppure no. Il nostro sistema è di civil law, quindi il giudice è sottoposto solo alla legge, quindi va cercato nella legge, innanzitutto nel codice civile, negli articoli di legge che regolano la fattispecie.

Nel nostro caso i soggetti sono Tizio che ha tre figli: Caio, Sempronio e Filano, vi è poi un soggetto estraneo alla famiglia, la badante Venia. Tizio per testamento lascia tutto a Venia, a Sempronio e Filano la situazione sta bene. Caio decide di agire in riduzione nei confronti di Venia.

Chi può pretendere cosa da chi?

Caio può pretendere la riduzione dell’istituzione di erede in favore di Venia. Poi è necessario trovare la disciplina nel codice: vengono in rilievo gli artt. 536 e ss. fanno parte del capo X, libro II, dedicato ai legittimari. I legittimari sono le persone a cui la legge riserva una quota di eredità.

Va tenuta distinta dalla successione legittima. Sono regolate da due corpi normativi diversi: agli artt. 565 e ss. si trova la successione legittima. La successione legittima è quella che si ha se manca in tutto o in parte il testamento (praeter testamentum), mentre i diritti dei legittimari sono quelli che possono essere fatti valere anche contro il testamento, che sono regolati dai primi artt. del libro II, l’art. 457, dedicato alla delazione dell’eredità, dice che l’eredità si devolve per legge o per testamento e non si fa luogo a quella legittima a meno che non manchi un testamento. Al c.3 viene poi detto che le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti dei legittimari.

L'azione di riduzione

L’azione di riduzione è l’azione che consente al legittimario che è stato o pretermesso (escluso dalla successione) o leso nella sua parte di legittima di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti disposizioni testamentarie e donazioni attraverso cui è stata posta in essere la lesione.

Come verificare se è stata o meno lesa la legittima? Il codice lo dice all’art. 556 si forma la massa di tutti i beni che appartenevano al de cuius alla morte (relictum), meno i debiti (-debitum), poi si riuniscono fittiziamente le donazioni (+donatum), a questo punto si ottiene un valore su cui vanno calcolate le quote per i legittimari. I legittimari sono coniuge, figli, ed in mancanza di essi, anche ascendenti. Il codice agli artt. 536 e ss. indica le quote di legittima spettanti a ciascuno.

L’azione di riduzione è diretta contro disposizioni testamentarie (istituzione di erede o legati, e donazioni). Le donazioni ex art. 555 vengono ridotte per ultime, mentre le disposizioni testamentarie proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Le donazioni ex art. 559 vengono ridotte con un criterio temporale, dall’ultima, alle anteriori.

Condizioni per esperire l'azione di riduzione

Ci sono condizioni per esperire l’azione di riduzione? Sono indicate all’art. 564, esse sono:

  • Occorre aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario solo se si agisce contro soggetti che non sono coeredi (legatari o donatari), mentre contro i coeredi non serve. Questo per accertare effettiva consistenza del patrimonio ereditario, ed è una tutela contro estranei, perché il coerede potrebbe fare egli stesso inventario. Tuttavia il presupposto è che sia chiamato. La tesi affermatasi in giurisprudenza è che il legittimario non sia erede, può essere anche erede, ma non lo è se non è stato pretermesso.
  • Occorre inoltre, come scritto al c.2 art. 564, che sia imputata alla sua porzione di legittima imputazione ex se.

L’azione di riduzione è un’azione personale, la legittimazione attiva spetta al legittimario o pretermesso come indicato dall’art. 557, anche da eredi o aventi causa che però fanno valere una posizione del legittimario. Dal punto di vista della legittimazione passiva può essere convenuto il beneficiario di disposizioni lesive di legittima. Può accadere però che il beneficiario della disposizione lesiva alieni il bene a un terzo. L’azione di riduzione non consente di recuperare i beni anche se trasmessi a un terzo, non è recuperatoria, viene solo persa l’efficacia di una disposizione lesiva di legittima.

Azione di restituzione

Vi è un’azione collegata che consente di recuperare i beni, l’azione di restituzione, un’azione reale recuperatoria, formalmente distinta dall’azione di riduzione. Ciò non esclude che possa essere contenuta nell’atto di citazione sia l’azione di riduzione, sia di restituzione. L’azione di restituzione è reale, quindi è esperibile erga omnes, cioè si può agire anche contro l’avente causa dal beneficiario della disposizione lesiva, inoltre vi è la retroattività reale, per cui gli immobili oggetto di disposizioni lesive di legittime ridotte, si recuperano liberi da diritti reali e altri pesi costituiti nel frattempo. Questo sistema mette in dubbio la certezza dei traffici giuridici laddove vi sia stata una donazione nella catena dei trasferimenti. A riguardo vi è stata una riforma del 2005 con cui il legislatore ha introdotto limiti temporali alla retroattività reale dell’azione di riduzione. Ciò lo si trova agli artt. 561 e 563 c.c.

Perdita dell'azione di riduzione

Si può perdere l’azione di riduzione? Sì, in due casi: rinuncia e prescrizione.

Il nostro ordinamento tutela fortemente i legittimari, per questo la rinuncia all’azione di riduzione ex art. 557, c.2, è ammissibile solo a partire dall’apertura della successione, sarebbe nulla una rinuncia preventiva. Nel nostro caso i due fratelli rinunciano dopo la morte.

Prescrizione dei diritti

I diritti si possono perdere perché non vengono esercitati per un determinato periodo di tempo. La legittimazione ad esercitare l’azione di riduzione si può perdere per prescrizione. Non si dice nulla circa la prescrizione dell’azione di riduzione, ma l’art. 2934 afferma che ogni diritto si estingue per prescrizione, ad eccezione dei diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Per quanto riguarda il termine di prescrizione, all’art. 2946 si dice che salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni, termine ordinario di prescrizione che vale ove non sia indicato diversamente. Nella dottrina vi è anche la tesi che essa sia imprescrittibile, ma poi la giurisprudenza ha superato questa tesi.

Decorrenza del termine di prescrizione

Inoltre si deve pensare a quando inizia a decorrere, il dies a quo, cioè la decorrenza del termine di prescrizione. All’art. 2935 si dice che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ci sono specifici diritti riguardo ai quali la legge indica la decorrenza, ma se manca la specifica previsione quest’articolo dice da quando il diritto può essere fatto valere.

Nel nostro caso le possibili decorrenze potrebbero essere: giorno della morte di Tizio, 10 gennaio 1996, che segna l’apertura della successione; pubblicazione del testamento lesivo di legittima che avviene il 20 marzo 1997 e la data dell’accettazione da parte di Venia, nel 1999. Poi viene in rilievo il 20 giugno 2007 Caio decide di agire in giudizio, poi il 20 settembre 2007 la decisione viene formalizzata tramite la notifica di un atto di citazione.

In giurisprudenza su questa materia ci sono state oscillazioni significative. La stessa Cassazione si è pronunciata varie volte su questa materia e ha sostenuto tre tesi radicalmente diverse tra loro: fare riferimento all’apertura della successione, momento di pubblicazione del testamento o il momento dell’accettazione dell’eredità.

  • Tesi tradizionale: che la Cassazione ha sostenuto più volte, consolidata in passato, è la tesi che l’azione di riduzione può essere fatto valere dal momento dell’apertura della successione. Il problema di ordine pratico può essere che, siccome il diritto di accettare l’eredità è un diritto sottoposto a prescrizione e il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione, potrebbe essere difficile esercitare l’azione di riduzione, tuttavia se certi soggetti vogliono far venir meno l’incertezza, essi hanno a disposizione l’actio interrogatoria di cui all’art. 481, perché l’autorità giudiziaria fissi un termine, trascorso il quale il chiamato non potrà più accettare. Questo è considerato un termine di decadenza.
  • Vi è comunque il problema che nel momento di apertura della successione, il legittimario potrebbe essere in stato di ignoranza circa l’esistenza di un testamento lesivo di legittima, quindi può capitare che egli materialmente non abbia la possibilità di esercitare quel diritto. La prescrizione serve a dare certezza del diritto, affinché dopo un certo tempo non si potrebbe più litigare su tale questione. Il fatto che quella tesi comporti la possibilità di perdere il diritto senza esercitarlo, non rileva a questo fine. La disciplina della prescrizione però tiene conto dell’impossibilità materiale di esercitare il diritto.
  • La risposta viene data guardando il combinato disposto degli artt. 2935 e 2941 e 2942 circa la sospensione, che divide in due categorie le cause: rapporti tra le parti e condizione del titolare. Se ricorrono queste cause il tempo della prescrizione non viene computato. Ma se l’art.2935 attribuisse rilevanza a tutti gli impedimenti di fatto, gli artt. 2941 e 2942 non avrebbero senso. Quindi la prescrizione non inizierebbe a decorrere se non ci fosse la possibilità giuridica di esercitare il diritto. L’impossibilità di fatto non rileva, salvo eccezioni tassative previste dalla legge agli artt. 2941 e 2942.
  • Ma alcuni sostengono che l’elencazione sia solo esemplificativa come conferma del principio generale dell’impossibilità materiale, ma questo contrasta con la certezza del diritto (ratio stessa della prescrizione). Questo ragionamento della rilevanza solo dell’impossibilità giuridica viene spesso fatto ancora oggi dalla giurisprudenza. Sulla base di questo ragionamento la tesi tradizionale dice che il termine decorre dall'apertura della successione.
  • Nostro caso la conclusione se prevalesse questa tesi, il diritto di Caio sarebbe prescritto perché tra il dies a quo (10 gennaio 1996) e la notifica dell’atto di citazione (20 settembre 2007) sono passati più di 10 anni. L’art. 2943 disciplina l’interruzione della prescrizione. Se interviene un atto interruttivo riparte il computo, e tra gli atti interruttivi vi è la notifica dell’atto con cui si inizia un giudizio, oppure al c.4, è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, dunque basta mandare una richiesta scritta. Se la notifica dell’atto di citazione fosse intervenuta precedentemente alla prescrizione, sarebbe una causa di interruzione. In questo caso il legale di Venia potrebbe eccepire l’eccezione di prescrizione , che viene esaminata prima di tutte le altre (preliminare).
  • Tesi secondo la quale il dies a quo della prescrizione dell’azione di riduzione coinciderebbe con la data della pubblicazione del testamento lesivo di legittima: nel 1999 la Cassazione ha mutato orientamento sostenendo questa tesi, perché fintanto che non è stato pubblicato il testamento il legittimario non è nemmeno a conoscenza della lesione. Per la prima tesi esso è impedimento di fatto, quindi non potrebbe rilevare.
  • Lo stato di conoscenza è preso in considerazione solo al n°8 dell’art. 2941, quella del dolo, quindi una situazione particolare, in cui qualcuno non sa di essere titolare di un diritto per colpa del dolo del debitore che ha occultato l’esistenza del credito.
  • La tesi è stata sostenuta così: l’art. 2935 dovrebbe essere letto assieme alle norme sulla pubblicazione dei testamenti agli artt. 620 e ss. Laddove ci sia un testamento, i diritti successori connessi a quel testamento, quindi anche il diritto di agire in riduzione contro quel testamento, sarebbero esercitabili solo a partire dal momento di conoscenza del testamento. Non serve la conoscenza effettiva, perché con la pubblicazione scatterebbe una presunzione relativa di conoscenza da parte dei legittimari lesi o pretermessi. La conclusione non cambierebbe perché tenendo conto del 20 marzo 1997 e il termine finale è il 20 settembre 2007.
  • La Cassazione più di recente è intervenuta nuovamente con la sentenza n°20644/2004: particolarmente importante perché la Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite in una composizione allargata prevista per particolari ipotesi, una di queste è che vi siano soluzioni differenti nelle diverse sezioni, per rendere un'unica soluzione che poi diventi diritto vivente. Dunque questa pronuncia è molto rilevante, e molto probabilmente verrà seguita dai giudici. Non è però obbligatorio seguirla, però ha valore persuasivo.
  • Le Sezioni Unite hanno detto che per individuare il dies a quo della prescrizione di azione di riduzione occorre distinguere a seconda del tipo di disposizione contro cui l’azione di riduzione è rivolta. Il dies a quo coinciderebbe con la data di apertura della successione solo quando la lesione di legittima deriva da donazioni, se invece la lesione di legittima deriva da istituzione di erede, il dies a quo coinciderebbe con la data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato. Non ha citato i legati, ma è scontato che seguendo questo ragionamento i legati vanno trattati come le donazioni perché, perché possa decorrere la prescrizione, occorre una lesione effettiva di legittima.
  • Nelle donazioni la lesione è effettiva già all’apertura delle successione, mentre nel caso dell’istituzione di erede si concretizza con l’accettazione. Mentre il legato si acquista automaticamente al momento di apertura della successione ex art. 649, salva la facoltà di rinunciare.
  • A questa argomentazione la Cassazione ha detto che quando vi è l’istituzione di erede lesiva, finché non c’è accettazione la violazione è meramente sostanziale e manca anche interesse ad agire in riduzione (in quest’ultimo punto si ragiona sul piano processuale).
  • Applicando la terza tesi (che probabilmente nei prossimi anni verrà seguita), nel nostro caso tra il dies a quo (1999) e la data di notifica dell’atto di citazione (2007) è intercorso un tempo minore di 10 anni, quindi l’atto è interruttivo, a partire dal 20 settembre 2007 ha iniziato a decorrere un nuovo termine, quindi il diritto non è prescritto.
  • Il legale di Venia può quindi provare a eccepire la prescrizione ma probabilmente non funzionerà, quindi ora si può passare a vedere cosa può ottenere Caio.
  • La terza tesi è difficile da applicare in concreto in alcuni casi in cui la lesione di legittima è posta in essere da diverse disposizioni, inoltre l’accettazione può essere tacita o addirittura presunta ed infine non ha molto fondamento legislativo.
  • In dottrina la tesi ancora prevalente è la prima, la Cassazione è stata fortemente criticata. Sotto il profilo economico (non giuridico), non c’è differenza tra istituzione di erede e legato hanno lo stesso significato economico (lasciare sostanze per quando avrò cessato di vivere), sembra un’ingiustificata disparità di trattamento. Esse, anche sul piano giuridico, sono due disposizioni distinte, ma non facilmente distinguibili.
  • All’art. 588 si dice qual è il contenuto tipico del testamento (disposizioni a titolo universale e a titolo particolare). L’istituzione di erede è la disposizione che attribuisce l’universalità oppure una quota del patrimonio del testatore, le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. Tuttavia al c.2, si parla dell’imputazione ex re certa perché potrebbe accadere che una disposizione a prima vista sembri essere a titolo particolare ma in realtà sia a titolo universale.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Troiano Stefano.
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