Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 28
Appunti del corso di Diritto dell'Unione Europea progredito Pag. 1 Appunti del corso di Diritto dell'Unione Europea progredito Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di Diritto dell'Unione Europea progredito Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di Diritto dell'Unione Europea progredito Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di Diritto dell'Unione Europea progredito Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di Diritto dell'Unione Europea progredito Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti del corso di Diritto dell'Unione Europea progredito Pag. 26
1 su 28
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTO DI FAMIGLIA UE

Le competenze che Amsterdam dà in ambito di diritto di famiglia sono estremamente limitate. Se

vogliamo una libera circolazione deve esserci una regolamentazione UE in ambito di famiglia. Vi

erano già convenzioni internazionali, soprattutto in materia di responsabilità genitoriale, meno in

materia di separazione e divorzio. Di conseguenza la ragione che ha portato l’UE a legiferare in

materia di diritto di famiglia è stata la mancanza di una disciplina e la necessità di sopperire a

lacune che le convenzioni avevano lasciato sopravvivere. Il primo regolamento in tema di diritto di

famiglia, adottato dall’UE è il regolamento 1347/2000 sostituito dal 2201/2003. Più differenti sono

le normative, più è difficile la libera circolazione delle persone perché la differenza normativa non

conosciuta comporta una mancanza di certezza del diritto e un possibile affievolimento dei diritti

delle persone. Però l’abbattimento delle dogane ha fatto sì che all’interno dell’UE sempre più

frequenti siano i matrimoni transfrontalieri, ossia i matrimoni o situazioni in cui si ha un elemento di

estraneità rispetto a una disciplina prettamente interna. L’applicabilità di questi regolamenti si ha

quando vi è elemento di estraneità.

Il diritto interno si occupa di molti più aspetti rispetto al diritto europeo ed è molto diverso.

Dobbiamo considerare il livello interno, il livello UE e il livello internazionale. Il diritto UE prevale sul

diritto nazionale laddove la materia sia identica. Il diritto internazionale in virtù dell’art. 2, l.

218/1995 i trattati prevalgono sulle norme interne. Il diritto nazionale ha spazio residuale perché

prevalgono le convenzioni internazionali e il diritto UE. La l. 218/1995 è la legge di riforma del

sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale, le stesse che vengono disciplinate

dall’UE ed alcune convenzioni.

Gli stati membri non hanno dato all’UE una competenza sostanziale in materia di diritto sostanziale

in materia di famiglia. Il diritto UE regola solo il momento dissolutivo, vale a dire separazione e

divorzio per quanto concerne la coppia, per quanto concerne i minori regola anche le questioni

sulla responsabilità genitoriale. Il diritto UE si è evoluto e ha una normativa in materia di

successioni, di obbligazioni alimentari e presto ce ne sarà una in materia di rapporti patrimoniali tra

coniugi (perché quello tra conviventi ha ostacoli perché non tutti gli ordinamenti riconoscono la

convivenza).

La disciplina del diritto UE è una disciplina internazional-privatistica, dice quale giudice di quale

ordinamento ha la competenza nei casi disciplinati dai regolamenti, dice se c’è, qual è la legge

applicabile a un determinato rapporto e come posso riconoscere ed eseguire un provvedimento

straniero in un ordinamento. Avendo il caso un elemento di estraneità si deve sapere quale giudice

è competente per certe decisioni.

L’UE disciplina quindi:

• la competenza giurisdizionale,

• la legge applicabile,

• il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere.

Si applica in concorrenza o i regolamenti UE o le convenzioni internazionali se ci sono o la l.

218/1995 il cui ambito di applicazione è oggi estremamente residuale.

La carta dei diritti fondamentali contiene il diritto al matrimonio secondo quanto stabilito dalle

singole legislazioni nazionali, viene salvata la scelta fatta dai singoli ordinamenti e l’UE interviene

con mere raccomandazioni nei confronti di alcuni paesi che sono ritenuti avere normative poco

rilevanti nei diritti fondamentali.

Nell’art. 81 secondo lo schema della procedura legislativa basta che un governo nazionale in diritto

di famiglia ponga un veto che la normativa di diritto sostanziale non viene emanata. Per questo

abbiamo solo i tre suddetti aspetti. Non necessariamente lo stesso atto regola tutti e tre gli aspetti.

Il regolamento 1347/2000 regolava solamente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento

delle decisioni straniere. Il regolamento 1259/2010, prima forma di cooperazione rafforzata regola

solo la legge applicabile a separazione e divorzio. Il regolamento 4/2009 regola tutti e 3 gli aspetti,

ma per quanto concerne la legge applicabile rinvia al prot. 2007 allegato alla convenzione dell’Aja.

Il regolamento 650/2012 in materia successoria regola tutti e tre gli aspetti.

L’Italia non ha sottoscritto la convenzione dell’Aja perché prevedeva il riconoscimento della Kafala

che era a metà strada tra adozione e affidamento, prevista dal diritto islamico. Il problema della

Kafala era il fatto dell’origine della Kafala. Quando è il giudice che la dispone non è un problema, il

problema vi è quando ha origine convenzionale (una famiglia dà un proprio figlio in kafala a

un’altra famiglia).

REGOLAMENTO 2201/2003 (che sostituisce il regolamento 1347/2000)

C’è stata la necessità di emanare un altro regolamento perché sopperisce alle carenze del

regolamento 1347, primo regolamento in materia di diritto di famiglia, quindi la disciplina relativa a

giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità

genitoriale per i figli nati dalla coppia sembrava già estremamente avanzata. Ma non si applicava

ai figli nati da coppie non sposate, oppure da un solo soggetto. Aveva un ambito di applicazione

limitato per quanto riguarda i figli. Il reg. 2201/2003 prende le mosse dalla necessità di estendere

la disciplina contenuta nel reg. 1347 a tutti i figli e indipendentemente da un regime coniugale, per

far fronte alle esigenze sorte dalla applicazione del primo regolamento in materia genitoriale e in

più per far fronte a fenomeni sempre più diffusi quali il legal kidnapping.

Le convenzioni dell’Aja sono oggi di interesse anche per l’UE e riguardano materie che, in quanto

disciplinate dall’UE, possono determinare una sovrapposizione. Infatti il reg. 2201 agli ultimi articoli

ci dice su quali convenzioni il regolamento prevale. La regola è che tendenzialmente il

regolamento prevale su tutte le convenzioni internazionali ma per la convenzione dell’Aja del 1996,

il regolamento detta regole più dettagliate all’art. 61 prevedendo la prevalenza del regolamento se

il minore ha la residenza abituale all’interno del territorio di uno stato e per il riconoscimento e

l’esecuzione prevede la prevalenza del regolamento anche se il minore risiede abitualmente in uno

stato terzo che non è parte della convenzione e fa salva la legge applicabile perché non essendo

la materia disciplinata dal regolamento si andrà a vedere nella convenzione dell’Aja del 1996 quale

sia la legge applicabile. 03/11/2015

Ci sono a livello internazionale ed europeo diversi atti che possono avere il medesimo oggetto. La

convenzione dell’Aja ha come scopo il ritorno del minore. L’art. 10, reg. 2201 dice che il giudice

competente se il minore è stato sottratto illecitamente rimane quella della vecchia residenza

abituale del minore, salvo che sia passato un anno o che vi sia acquiescenza del padre. L’obiettivo

della convenzione è che il minore torni dove è stato sottratto.

Si tratta di due testi con il medesimo oggetto. Il regolamento si applica tra paesi UE, la

convenzione si applica nei rapporti con paesi non UE. Il regolamento all’art. 11, par. 1 richiama la

convenzione dell’Aja, integrandola. Qualora la convenzione non abbia una coincidenza totale di

ambito oggettivo della convenzione, ma sia più ampia, come la convenzione dell’Aja del 1996 che

prevede anche la legge applicabile, si pone un problema in più, perché il regolamento non parla

della legge applicabile. Quando c’è solo parziale coincidenza di ambito oggettivo, si applica il

regolamento per quanto è da esso disciplinato, per il resto si applica la convenzione. Siccome il

regolamento non si occupa di legge applicabile e siccome la Convenzione prevale sulla legge

218/1995, si applica la convenzione.

Il regolamento 2201 non è un regolamento difficile, ma crea una sovrapposizione di fonti per cui la

lettura di tutti gli atti non è semplice.

Si chiamano Bruxelles i regolamenti sulla giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in

materia civile e commerciale.

Si chiamano Roma i regolamenti relativi alla legge applicabile, perché prima che l’UE avesse

questa competenza, esisteva tra gli stati membri la convenzione di Bruxelles sulla cooperazione

giudiziaria e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale.

Il regolamento 2201 si chiama Bruxelles 2 bis, perché è un cambiamento significativo rispetto al

precedente nella parte sulla responsabilità genitoriale. I regolamenti sulla legge applicabile si

chiamano Roma perché prima che l’UE avesse competenza vi era la convenzione di Roma sulla

legge applicabile (Roma I sulle obbligazioni contrattuali, Roma II extracontrattuali, Roma III

separazione e divorzio).

Bruxelles 2 (il 1347) nasce perché vi era una lacuna nel diritto di visita per genitori senza vincolo

matrimoniale. Bruxelles 2 bis si applica anche se i genitori non sono sposati. Sono state istituite

delle procedure snelle e rapide per due tipi di decisione: diritto di visita e decisioni di rientro del

minore dopo che sono state emanate decisioni di non rientro.

La logica del regolamento è applicare il mutuo riconoscimento applicato agli status familiari e alle

decisioni. Esistono comunque delle cautele, in particolare per la tutela dell’ordine pubblico.

La libera circolazione si ha solo per le decisioni in tema di diritto di visita e di ritorno del minore

dopo che sia stata emanata una decisione di non ritorno. Se quest’ultima non c’è, si ha bisogno

dell’exequatur.

Tutti gli atti comunitari hanno una prima parte in cui indicano la base giuridica, e successivamente i

considerando, ossia la spiegazione delle ragioni che hanno portato il Consiglio a emanare il

regolamento. L’altra ragione per cui il regolamento è stato emanato è sopperire alle lacune del

diritto internazionale lasciate aperte dal diritto internazionale.

Il regolamento si applica a separazione e divorzio. La Danimarca ha l’opting out in materia di

cooperazione giudiziaria, mentre la Gran Bretagna ha fatto opting in.

L’art. 1 del reg. ci dice quali sono le materie che costituiscono l’ambito oggettivo di applicazione

(materie): separazione, divorzio e annullamento del matrimonio.

Il regolamento non dà una definizione, rimanda agli ordinamenti nazionali. Il fatto che in GB non

esista la separazione personale non crea problemi perché l’oggetto della domanda è il medesimo,<

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MartyVr92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione europea progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Baruffi Maria Caterina.