Diritto dell'unione europea progredito
Il diritto internazionale privato della famiglia nell'UE
Si tratterà di una parte che faceva parte del diritto internazionale privato e processuale degli stati membri. Il diritto internazionale privato e processuale è un diritto prettamente interno che regola tutti i casi con elementi di estraneità o transnazionalità. La disciplina è contenuta nella l. 218/1995 che regola tutti i casi con elementi di estraneità. La l. 218/1995, già all’art. 2 fa salve le convenzioni internazionali che lo stato italiano ha stipulato in certe materie.
La l. 218, però, non fa alcun riferimento ad un’eventuale normativa dell’UE, perché per prima cosa l’UE nel 95 non aveva competenze in materia di famiglia; inoltre le norme UE prevalgono sulla normativa nazionale se sono vincolanti, quindi i giudici nazionali devono dare attuazione immediata alle norme UE. L’UE ha però nel corso degli anni ampliato le proprie competenze.
Evoluzione dei trattati europei
La CECA, primo trattato è del 1952, muore nel 2002 e riguarda solo il carbone e l’acciaio. La CEE nasce nel 1957 da Italia, Francia, Germania e Benelux, entra in vigore nel 1958, perché prima devono essere ratificati (ratifica= procedimento interno attraverso cui lo stato rende vincolanti le norme del trattato, è la ratifica che vincola lo stato). Il trattato entra in vigore quando un certo numero di stati ratificano e depositano la ratifica. Nell’UE tutti gli stati devono prima ratificare. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica.
L’Italia ratifica con legge, si può ratificare anche con referendum, o con referendum+legge. Se un paese non ratifica il trattato non può entrare in vigore.
Il trattato CEE istituisce la Comunità Economica Europea. Anno 1986 entra in vigore nel 1987 entra in vigore l’Atto unico europeo che amplia sensibilmente le competenze.
Dopo la II GM c’è bisogno di qualcosa che serva a mettere in comune non solo l’economia, ma ci vorrebbe anche un’integrazione politica. Andava creato un blocco contrapposto all’est, in cui deve regnare la pace e la prosperità, avendo in comune risorse e eserciti. L’idea di Marshall di avere degli “Stati uniti d’Europa” era troppo avanzata. Del Piano Marshall si prende l’aspetto economico. Carbone e acciaio erano le risorse principali su cui funzionava l’economia. Bisognava creare un trattato che prevedesse una gestione sovrannazionale di queste due risorse per evitare che Francia e Germania potessero nuovamente entrare in conflitto. Qualche anno dopo oltre al trattato CEE viene stipulato anche il trattato EURATOM perché ci si rende conto che se manca una disciplina sovrannazionale dell’energia atomica non sarebbe servita la messa in comune di carbone e acciaio. I trattati CEE e EURATOM, a differenza di CECA non hanno data di scadenza.
Il trattato CEE può essere trasformato da trattato d’integrazione economica a politica. Infatti nel ’57 l’idea che passa è quella di una integrazione economica per giungere nel tempo ad un’integrazione politica.
Mutuo riconoscimento e libera circolazione
Il mutuo riconoscimento significa che tutti i prodotti commercializzati in uno stato membro devono per circolare liberamente in tutti i paesi dell’UE, a meno che non vi siano delle ragioni imperative o uno dei motivi previsti dall’art. 36 TFUE.
Quando il mutuo riconoscimento riguarda le merci siamo nell’ambito economico. Possiamo applicarlo alla libera circolazione delle persone? Le persone fuoriescono dal senso mercantilistico del mercato unico. Per “persone” si intendeva “lavoratori” . Vi è la prima estensione quando ci si rende conto che il lavoratore da solo o non va o non è contento, quindi bisogna garantire la ricostituzione del nucleo familiare. Si inizia a dire che possono seguire il lavoratore il coniuge e i figli. La Corte allarga poi anche al convivente. Si tratta di un’estensione alla famiglia del lavoratore per consentire al lavoratore la miglior vita possibile quando va in un altro paese per lavorare. Si arriva a garantire la circolazione delle persone tout court nel 1993.
L'Atto unico europeo e il trattato di Maastricht
L’Atto Unico Europeo ha in sé degli elementi di natura politica ma non è un trattato così evolutivo. Nel 1984, Spinelli, europarlamentare e statista italiano, aspirava a una confederazione di Stati. L’atto unico aumenta le competenze contenute nel trattato istitutivo perché le competenze dell’UE sono competenze di attribuzione. Se l’UE legifera su una materia in cui non è competente, gli stati membri possono fare immediato ricorso alla corte giustizia chiedendo immediatamente l’annullamento dell’atto ex art. 330 TFUE.
Inizia a rafforzare il suolo del parlamento, per far sì che l’organo unico che rappresenta il popolo abbia potere. Prima il potere normativo era detenuto in modo esclusivo dal consiglio, composto dai ministri degli stati membri, quindi un organo degli stati.
L’atto unico inizia a dare spunto per Maastricht. I trattati che si succedono hanno un lasso di tempo tra loro molto breve. Un trattato entra in vigore ed a Bruxelles stanno già pensando ad un nuovo trattato. Vi è poi il trattato di Maastricht (1992), in cui a fianco della comunità si ha l’Unione. Entra in vigore un anno dopo perché alcuni stati, per es. la Germania chiede alla Corte costituzionale se è compatibile. La Danimarca esprime voto negativo. Questo perché Maastricht oltre a modificare il trattato costitutivo togliendogli il connotato economico, istituisce il TUE. Il TUE è un trattato che si affianca a quello della comunità, in parte ne integra le norme, in parte prevede delle regole completamente nuove.
Abolisce il connotato economico perché istituisce un’UE con connotazione politica non poteva lasciare al suo fianco un soggetto completamente economico, anche perché la CE lavora con il metodo comunitario, mentre l’UE lavora con il metodo intergovernativo, per cui gli stati, di comune accordo, all’unanimità, decidono in materie di Politica Estera e Sicurezza Comune e cooperazione nel settore della giustizia e affari interni GAI (3° pilastro). Nella giustizia rientra la materia civile e quindi anche la cooperazione in diritto di famiglia. La materia civile finché rimane nel trattato UE, implica che tutte le decisioni non possano essere prese se non di comune accordo dagli stati membri con necessità di espressa approvazione a livello nazionale (non una ratifica, ma una conferma a livello nazionale; basta che uno stato non lo confermi e di quell’atto non si avrà più traccia, rimanendo inapplicabile). Quindi mentre un regolamento quando entra in vigore non ha bisogno di nulla per essere adottato, un atto del 3° pilastro deve avere una conferma a livello nazionale.
Il trattato di Maastricht e la cooperazione intergovernativa
Questo era nel 1992 l’unico modo per creare un soggetto con competenza più vasta rispetto a quella solo economica, infatti il trattato di Maastricht non riesce nell’operazione di sostituire l’UE alla comunità, ma crea il “tempio greco” con le tre colonne. Il trattato UE ha norme che integrano il trattato CE, in quanto esistono disposizioni che vincolano entrambi i soggetti: gli stati membri di UE e comunità sono i medesimi. I nuovi stati che fanno richiesta di ingresso in Europa, fanno domanda in automatico per entrambi i soggetti, quindi le norme relative per es. alla modalità per far parte dell’organizzazione sono nel TUE, che dice i requisiti che gli stati devono possedere.
Nelle norme comune vi sono anche norme che consentono che alcune materie del 2° e 3° pilastro passino al 1°, comportando la possibilità che a materie prime soggette al metodo intergovernativo si applichi il metodo comunitario, con corrispondente minor ruolo degli stati membri. I valori fondanti e la tutela dei diritti fondamentali sono gli stessi. Vi sono tutte le norme che delineano il tempio, così come ci sono le disposizioni finali che vincolano tutti e due i soggetti, quali le norme per entrare, i requisiti, il sistema di revisione ecc.
Struttura istituzionale dell'UE
Altra differenza fondamentale tra UE e CE è la struttura istituzionale: il quadro istituzionale è unico ma il modo di operare è totalmente differente. La comunità presta le sue istituzioni e organi all’unione, ma nell’ambito dell’UE posto che il metodo è intergovernativo, le istituzioni operano in modo differente. Il consiglio europeo che non è istituzione nella Comunità, diventa istituzione nell’UE. Gli atti delle istituzioni possono essere vincolanti, di conseguenza sono soggetti a ricorso. Gli atti del parlamento, consiglio e commissione possono essere portati davanti alla corte o al tribunale per chiedere di verificarne la legittimità. Ciò non era possibile per gli atti del consiglio europeo, o delle agenzie.
Il settore del diritto di famiglia è quello che mostra le maggiori differenze da un ordinamento all’altro. Si avranno atti come le decisioni quadro che testimoniano che vi è un nucleo di accordo, ma la realizzazione degli obiettivi deve avvenire a livello nazionale. Si prevede la possibilità che delle competenze del 2° e 3° pilastro passino al 1° pilastro in modo da rendere gli atti del 1° pilastro soggetti alla vincolatività e metodo di lavoro della comunità. Il trattato di Maastricht modifica anche il trattato CE, eliminando la valenza prettamente economica, istituendo la cittadinanza UE, per cui i cittadini degli stati membri diventano cittadini dell’UE con la possibilità di circolare liberamente all’interno dell’UE (diritto che nel 1957 era garantita solo ai lavoratori). Poi si porranno in essere gli accordi di Schengen, che vincolano anche stati che non fanno parte dell’UE.
Trattato di Amsterdam e successive modifiche
La base giuridica è la libera circolazione delle persone: se la persona gode della libera circolazione ma nello stato ospitante la normativa applicata è completamente diversa dalla sua, non andrà mai nell’altro stato. La libera circolazione è alla base della normativa dopo Maastricht quando la cooperazione giudiziale in materia civile è stata comunitarizzata (con il trattato di Amsterdam). La libera circolazione dei cittadini è tuttora lo strumento per cui l’UE riesce ad emanare normative anche in settori che potrebbero in parte non essere comprese nelle sue competenze di attribuzione. Per evitare che l’UE esageri, il trattato di Maastricht ha introdotto un principio fondamentale, implementato dal trattato di Lisbona, il principio di sussidiarietà, che serve a dare agli stati uno strumento di controllo per evitare che la comunità adotta atti travalicando le proprie competenze, per cui l’UE interviene nelle materie concorrenti solo se gli stati non lo possono fare bene e se lei lo può fare bene. Una materia in cui vi è interesse che intervenga la comunità è per es. l’ambiente.
Fino a quando il principio di sussidiarietà era una mera enunciazione lo poteva controllare successivamente solo la corte di giustizia; con il tempo (e oggi vi è il prot. N.2 allegato ai trattati) si arriva a un controllo precedente, per cui ogni volta che l’UE intende adottare un atto lo deve inviare agli stati che hanno un certo lasso di tempo per far rilevare che quell’atto contrasta con la sussidiarietà (c.d. allerta preventiva). La Commissione che riceve il parere motivato dallo stato ha un lasso di tempo per ritirare la proposta, reiterarla motivando o modificarla. Il principio di sussidiarietà è quindi un principio politico.
Principali innovazioni del trattato di Maastricht
L’altra grande innovazione del trattato di Maastricht inserita nel TCE è la politica monetaria e un piccolo nucleo di norme di politica economica, la politica sociale inserita in un protocollo, la creazione del comitato delle regioni come organo a tutela delle entità locali degli stati membri e poi conferisce maggiori poteri al Parlamento Europeo nell’ambito del procedimento legislativo, con la co-decisione in un numero stabilito di casi (può bloccare un atto che il consiglio vorrebbe emanare).
Il trattato di Amsterdam e la razionalizzazione delle istituzioni
Il trattato di Amsterdam (1997-1999) e i trattati successivi fino a Lisbona sono meno significativi, servono a razionalizzare il funzionamento del sistema e a razionalizzare il funzionamento delle istituzioni in vista degli ampliamenti dell’UE. Quando il trattato di Amsterdam entra in vigore, l’UE conta già 15 paesi. Il primo allargamento si ha nel 1973 quando entrano Regno Unito, Danimarca e Irlanda. La Norvegia non entra e non entrerà nemmeno nel 1995. Poi ne entrano 10 nel 2004, 2 nel 2007 e 2013.
Rimangono comunque dei paesi candidati. Per aderire gli stati devono possedere determinati requisiti, fissati nel trattato UE, all’art. 49 che rimanda all’art. 2. Uno dei requisiti è che geograficamente siano in Europa e che rispetti i valori di cui all’art. 2 su cui l’UE si fonda (libertà, democrazia, uguaglianza, ecc.). La Turchia ha anche problemi di rispetto di questi diritti, per es. della minoranza curda, e mancato rispetto dei diritti umani nel sistema carcerario ed inoltre è permessa la pena di morte. Altri candidati sono Islanda, Serbia, Macedonia, Montenegro. Vi sono anche parametri economici da rispettare.
Modifiche apportate dal trattato di Amsterdam
Il trattato di Amsterdam non viene negoziato in un momento in cui si discute dell’allargamento, quindi le modifiche di Amsterdam non sono istituzionali, sono modifiche volte alla razionalizzazione del sistema di Maastricht. Viene modificata la struttura del tempio. La prima colonna era data dalle tre comunità, la seconda dalla PESC, la terza GAI. La più significativa modifica è quella di assottigliare il terzo pilastro, togliendo la cooperazione giudiziaria in materia civile, che passa al primo pilastro. In certe materie del terzo pilastro vengono introdotte le decisioni quadro che obbligano gli stati a perseguire i fini, lasciando liberi circa i modi. La disciplina del diritto di famiglia che l’UE ha emanato nel tempo è relativa alla cooperazione giudiziaria in materia civile. L’UE non ha una disciplina sostanziale di diritto di famiglia ma regola i tipici casi di cooperazione giudiziaria.
Alla Comunità è stata poi assegnata competenza in materia di visti, asilo e immigrazione, che non sono più soggetti al metodo del terzo pilastro, andando nel 1°. Il titolo 4° dell’ex trattato CE era quello relativo al passaggio di competenze al primo pilastro.
Sempre legato alla razionalizzazione rispetto a Maastricht, il trattato di Amsterdam inserisce nel quadro comunitario gli accordi di Schengen, abolendo qualunque dogana alle frontiere comuni e l’estensione a due paesi che non fanno parte dell’UE (Svizzera e Norvegia). Gli accordi di Schengen vengono inseriti a pieno titolo nell’ambito della normativa comunitaria del primo pilastro e in parte per quanto concerne i controlli di polizia nel 3°. Ciò ha fatto sì che anche paesi che non volevano essere vincolati dagli accordi di Schengen siano stati obbligati ad accoglierne il contenuto (Gran Bretagna). Gli accordi di Schengen entrano in vigore per la Svizzera dopo il 1999.
Politica monetaria e sociale
Maastricht aveva dato vita anche alla politica monetaria, tuttavia vi erano alcuni stati che non si erano vincolati, che esercitavano l’opzione di rimanere esclusi ed altri paesi che non volevano vincolarsi, con la possibilità di farlo in futuro. La Gran Bretagna non voleva vincolarsi alla politica sociale, ma avrebbe potuto esercitare l’opting in, a differenza della politica monetaria per cui ha esercitato l’opting out. Mentre fino a Maastricht opt in e opt out non esistevano, dopo vengono introdotti, visto l’aumento di competenze dell’UE.
Il Trattato di Amsterdam inserisce nell’ambito del 1° pilastro anche la materia della occupazione e della politica sociale in senso ampio che fino ad allora erano inserite nel protocollo. Amsterdam introduce la cooperazione rafforzata, un istituto che prevede la possibilità di una integrazione europea a più velocità, con la possibilità degli stati che non hanno aderito alla cooperazione rafforzata di entrare e vincolarsi. Le decisioni all’interno del Consiglio vengono prese a maggioranza qualificata (ponderazione in base alle dimensioni geopolitiche).
Cooperazione rafforzata
Per porre in essere la cooperazione rafforzata dovevano essere 9 paesi, oggi si richiedono la metà. Poteva riguardare solo le politiche del 1° pilastro. Può essere posta in essere solo se si dimostrava che era impossibile andare avanti tutti insieme, adottare quella politica per tutti gli stati membri. Nel 2010 è la prima volta che viene utilizzata la cooperazione per il regolamento 1259/2010 in materia di legge applicabile alla separazione e al divorzio. Per dare all’UE un ruolo sempre più forte all’esterno sopperendo alle poche competenze che l’UE ha al secondo pilastro e istituendo l’alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza comune per rendere effettive le competenze al secondo pilastro.
Sempre collegato a tutti e tre i pilastri rafforza la tutela dei diritti dell’uomo, inserendo che gli stati membri l’UE sono tenuti al rispetto dei valori di cui all’art. 2 TUE. Arricchisce l’art. 6 TUE prevedendo questo altro nucleo di diritti e istituisce una procedura sanzionatoria per gli stati che al loro interno non rispettano i diritti fondamentali, ponendo in essere violazioni gravi di esse.
Il trattato di Nizza e la razionalizzazione delle istituzioni
Successivamente entra in vigore il Trattato di Nizza (2001-2003) dopo aver fatto rivotare la Spagna. Vi è bisogno di una razionalizzazione delle istituzioni in vista del grosso allargamento. Il trattato di Nizza non tocca la struttura istituzionale come modificata ad Amsterdam. Il trattato di Nizza procede a razionalizzare la composizione delle istituzioni, prevedendo un innalzamento non proporzionale all’ingresso dei nuovi paesi di pa.
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