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DIRITTO DI FAMIGLIA UE
Le competenze che Amsterdam dà in ambito di diritto di famiglia sono estremamente limitate. Se
vogliamo una libera circolazione deve esserci una regolamentazione UE in ambito di famiglia. Vi
erano già convenzioni internazionali, soprattutto in materia di responsabilità genitoriale, meno in
materia di separazione e divorzio. Di conseguenza la ragione che ha portato l’UE a legiferare in
materia di diritto di famiglia è stata la mancanza di una disciplina e la necessità di sopperire a
lacune che le convenzioni avevano lasciato sopravvivere. Il primo regolamento in tema di diritto di
famiglia, adottato dall’UE è il regolamento 1347/2000 sostituito dal 2201/2003. Più differenti sono
le normative, più è difficile la libera circolazione delle persone perché la differenza normativa non
conosciuta comporta una mancanza di certezza del diritto e un possibile affievolimento dei diritti
delle persone. Però l’abbattimento delle dogane ha fatto sì che all’interno dell’UE sempre più
frequenti siano i matrimoni transfrontalieri, ossia i matrimoni o situazioni in cui si ha un elemento di
estraneità rispetto a una disciplina prettamente interna. L’applicabilità di questi regolamenti si ha
quando vi è elemento di estraneità.
Il diritto interno si occupa di molti più aspetti rispetto al diritto europeo ed è molto diverso.
Dobbiamo considerare il livello interno, il livello UE e il livello internazionale. Il diritto UE prevale sul
diritto nazionale laddove la materia sia identica. Il diritto internazionale in virtù dell’art. 2, l.
218/1995 i trattati prevalgono sulle norme interne. Il diritto nazionale ha spazio residuale perché
prevalgono le convenzioni internazionali e il diritto UE. La l. 218/1995 è la legge di riforma del
sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale, le stesse che vengono disciplinate
dall’UE ed alcune convenzioni.
Gli stati membri non hanno dato all’UE una competenza sostanziale in materia di diritto sostanziale
in materia di famiglia. Il diritto UE regola solo il momento dissolutivo, vale a dire separazione e
divorzio per quanto concerne la coppia, per quanto concerne i minori regola anche le questioni
sulla responsabilità genitoriale. Il diritto UE si è evoluto e ha una normativa in materia di
successioni, di obbligazioni alimentari e presto ce ne sarà una in materia di rapporti patrimoniali tra
coniugi (perché quello tra conviventi ha ostacoli perché non tutti gli ordinamenti riconoscono la
convivenza).
La disciplina del diritto UE è una disciplina internazional-privatistica, dice quale giudice di quale
ordinamento ha la competenza nei casi disciplinati dai regolamenti, dice se c’è, qual è la legge
applicabile a un determinato rapporto e come posso riconoscere ed eseguire un provvedimento
straniero in un ordinamento. Avendo il caso un elemento di estraneità si deve sapere quale giudice
è competente per certe decisioni.
L’UE disciplina quindi:
• la competenza giurisdizionale,
• la legge applicabile,
• il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere.
Si applica in concorrenza o i regolamenti UE o le convenzioni internazionali se ci sono o la l.
218/1995 il cui ambito di applicazione è oggi estremamente residuale.
La carta dei diritti fondamentali contiene il diritto al matrimonio secondo quanto stabilito dalle
singole legislazioni nazionali, viene salvata la scelta fatta dai singoli ordinamenti e l’UE interviene
con mere raccomandazioni nei confronti di alcuni paesi che sono ritenuti avere normative poco
rilevanti nei diritti fondamentali.
Nell’art. 81 secondo lo schema della procedura legislativa basta che un governo nazionale in diritto
di famiglia ponga un veto che la normativa di diritto sostanziale non viene emanata. Per questo
abbiamo solo i tre suddetti aspetti. Non necessariamente lo stesso atto regola tutti e tre gli aspetti.
Il regolamento 1347/2000 regolava solamente la competenza giurisdizionale e il riconoscimento
delle decisioni straniere. Il regolamento 1259/2010, prima forma di cooperazione rafforzata regola
solo la legge applicabile a separazione e divorzio. Il regolamento 4/2009 regola tutti e 3 gli aspetti,
ma per quanto concerne la legge applicabile rinvia al prot. 2007 allegato alla convenzione dell’Aja.
Il regolamento 650/2012 in materia successoria regola tutti e tre gli aspetti.
L’Italia non ha sottoscritto la convenzione dell’Aja perché prevedeva il riconoscimento della Kafala
che era a metà strada tra adozione e affidamento, prevista dal diritto islamico. Il problema della
Kafala era il fatto dell’origine della Kafala. Quando è il giudice che la dispone non è un problema, il
problema vi è quando ha origine convenzionale (una famiglia dà un proprio figlio in kafala a
un’altra famiglia).
REGOLAMENTO 2201/2003 (che sostituisce il regolamento 1347/2000)
C’è stata la necessità di emanare un altro regolamento perché sopperisce alle carenze del
regolamento 1347, primo regolamento in materia di diritto di famiglia, quindi la disciplina relativa a
giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità
genitoriale per i figli nati dalla coppia sembrava già estremamente avanzata. Ma non si applicava
ai figli nati da coppie non sposate, oppure da un solo soggetto. Aveva un ambito di applicazione
limitato per quanto riguarda i figli. Il reg. 2201/2003 prende le mosse dalla necessità di estendere
la disciplina contenuta nel reg. 1347 a tutti i figli e indipendentemente da un regime coniugale, per
far fronte alle esigenze sorte dalla applicazione del primo regolamento in materia genitoriale e in
più per far fronte a fenomeni sempre più diffusi quali il legal kidnapping.
Le convenzioni dell’Aja sono oggi di interesse anche per l’UE e riguardano materie che, in quanto
disciplinate dall’UE, possono determinare una sovrapposizione. Infatti il reg. 2201 agli ultimi articoli
ci dice su quali convenzioni il regolamento prevale. La regola è che tendenzialmente il
regolamento prevale su tutte le convenzioni internazionali ma per la convenzione dell’Aja del 1996,
il regolamento detta regole più dettagliate all’art. 61 prevedendo la prevalenza del regolamento se
il minore ha la residenza abituale all’interno del territorio di uno stato e per il riconoscimento e
l’esecuzione prevede la prevalenza del regolamento anche se il minore risiede abitualmente in uno
stato terzo che non è parte della convenzione e fa salva la legge applicabile perché non essendo
la materia disciplinata dal regolamento si andrà a vedere nella convenzione dell’Aja del 1996 quale
sia la legge applicabile. 03/11/2015
Ci sono a livello internazionale ed europeo diversi atti che possono avere il medesimo oggetto. La
convenzione dell’Aja ha come scopo il ritorno del minore. L’art. 10, reg. 2201 dice che il giudice
competente se il minore è stato sottratto illecitamente rimane quella della vecchia residenza
abituale del minore, salvo che sia passato un anno o che vi sia acquiescenza del padre. L’obiettivo
della convenzione è che il minore torni dove è stato sottratto.
Si tratta di due testi con il medesimo oggetto. Il regolamento si applica tra paesi UE, la
convenzione si applica nei rapporti con paesi non UE. Il regolamento all’art. 11, par. 1 richiama la
convenzione dell’Aja, integrandola. Qualora la convenzione non abbia una coincidenza totale di
ambito oggettivo della convenzione, ma sia più ampia, come la convenzione dell’Aja del 1996 che
prevede anche la legge applicabile, si pone un problema in più, perché il regolamento non parla
della legge applicabile. Quando c’è solo parziale coincidenza di ambito oggettivo, si applica il
regolamento per quanto è da esso disciplinato, per il resto si applica la convenzione. Siccome il
regolamento non si occupa di legge applicabile e siccome la Convenzione prevale sulla legge
218/1995, si applica la convenzione.
Il regolamento 2201 non è un regolamento difficile, ma crea una sovrapposizione di fonti per cui la
lettura di tutti gli atti non è semplice.
Si chiamano Bruxelles i regolamenti sulla giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in
materia civile e commerciale.
Si chiamano Roma i regolamenti relativi alla legge applicabile, perché prima che l’UE avesse
questa competenza, esisteva tra gli stati membri la convenzione di Bruxelles sulla cooperazione
giudiziaria e riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale.
Il regolamento 2201 si chiama Bruxelles 2 bis, perché è un cambiamento significativo rispetto al
precedente nella parte sulla responsabilità genitoriale. I regolamenti sulla legge applicabile si
chiamano Roma perché prima che l’UE avesse competenza vi era la convenzione di Roma sulla
legge applicabile (Roma I sulle obbligazioni contrattuali, Roma II extracontrattuali, Roma III
separazione e divorzio).
Bruxelles 2 (il 1347) nasce perché vi era una lacuna nel diritto di visita per genitori senza vincolo
matrimoniale. Bruxelles 2 bis si applica anche se i genitori non sono sposati. Sono state istituite
delle procedure snelle e rapide per due tipi di decisione: diritto di visita e decisioni di rientro del
minore dopo che sono state emanate decisioni di non rientro.
La logica del regolamento è applicare il mutuo riconoscimento applicato agli status familiari e alle
decisioni. Esistono comunque delle cautele, in particolare per la tutela dell’ordine pubblico.
La libera circolazione si ha solo per le decisioni in tema di diritto di visita e di ritorno del minore
dopo che sia stata emanata una decisione di non ritorno. Se quest’ultima non c’è, si ha bisogno
dell’exequatur.
Tutti gli atti comunitari hanno una prima parte in cui indicano la base giuridica, e successivamente i
considerando, ossia la spiegazione delle ragioni che hanno portato il Consiglio a emanare il
regolamento. L’altra ragione per cui il regolamento è stato emanato è sopperire alle lacune del
diritto internazionale lasciate aperte dal diritto internazionale.
Il regolamento si applica a separazione e divorzio. La Danimarca ha l’opting out in materia di
cooperazione giudiziaria, mentre la Gran Bretagna ha fatto opting in.
L’art. 1 del reg. ci dice quali sono le materie che costituiscono l’ambito oggettivo di applicazione
(materie): separazione, divorzio e annullamento del matrimonio.
Il regolamento non dà una definizione, rimanda agli ordinamenti nazionali. Il fatto che in GB non
esista la separazione personale non crea problemi perché l’oggetto della domanda è il medesimo,<