SENTENZA SIMMENTHAL:
Sentenza della corta di giustizia dell’Unione, resa in via pregiudiziale da parte di un
giudice interno italiano. causa nazionale che riguarda l’amministrazione delle finanze
dello stato contro spa Simmenthal. Più o meno è lo stesso problema di Granital ovvero
se un regolamento dell’Ue trovandosi in contrasto con una norma interna debba
essere applicato oppure fare qualcosa di diverso.
La corte di gius. Dice che bisogna applicare la norma dell’Ue e non la norma interna ed
il diritto comunitario è un ostacolo per la valida formazione di atti legislativi in
contrasto col diritto comunitario.
La corte di giustizia dice che è evidente che c’è il primato del diritto comunitario
direttamente applicabile allora bisogna applicarlo al posto di una norma interna
contrastante quando la norma interna non è interpretabile in modo conforme al diritto
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dell’Ue. Che cosa succede invece in riferimento agli effetti della prevalente del diritto
dell’Unione sul diritto interno contrastante. Questa previdenza è uno ostacolo a
considerare validamente formati atti legislativi nazionali contrastanti con il diritto
comunitario e questo significa nullità delle norme interne prodotte in violazione del
diritto dell’Ue.
Nullità ex tunc della norma, dal momento in cui è stata prodotta. Se invece fossimo
davanti ad un caso di disapplicazione della norma interna contrastante come dice la
corte costituzionale saremmo di fronte a tutt’altra situazione. Si applicherebbe la
norma di diritto comunitario ma la norma interna rimarrebbe in vita.
Questa impostazione della corte di giustizia dell’Ue è un’impostazione federalista, del
giudice federale che dice “la norma di uno stato federato che va contro la norma di
uno stato federale è una norma che è impedita di nascere”. La sentenza Simmenthal
ci racconta di una strutturazione verticale dei rapporti tra ordinamenti dell’Ue e
ordinamenti degli stati membri. Per cui gli ordinamenti degli stati membri sono sotto
ordinati rispetto all’ordinamento dell’Ue che è sovra ordinato. La legge sovra ordinata
non può essere discussa in nessun modo dall’ordinamento sottostante. Questa
impostazione verticale della corte di giustizia nella sentenza Simmenthal trova
risposta in un’impostazione orizzontale da parte della corte costituzionale italiana che
dice che la norma interna è ovvio che è validamente formata potrà essere
assoggettabile ad un controllo di incostituzionalità ma davanti alla corte costituzionale.
Impostazione classica per cui l’ordinamento nazionale si pone in rapporto di
coordinamento con l’ordinamento internazionale creato con quell’organizzazione
internazionale chiamato Ue.
Sentenza Simmenthal e Granithal raggiungono una comunanza di vedute nel fatto che
il diritto dell’Ue direttamente applicabile fa premio sul diritto interno. L’ordinamento
dell’Ue se ne differenzia dicendo che è talmente preminente il diritto dell’Ue che rende
possibile la nullità ipso iure del diritto interno contrastante. La corte costituzionale dice
non è assolutamente così anzi il diritto italiano nel momento in cui si trovi ad essere
leso da un possibile atto dell’Ue che contrasta con i principi supremi dell’ordinamento
italiano e con i diritti inalienabili della persona umana quella norma dell’Ue non può
essere applicata in Italia.
MASSIMA
L’applicabilità diretta del diritto comunitario significa che le sue norme devono
esplicare pienamente i loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli stati membri a
partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità. Le
disposizioni direttamente applicabili sono una fonte immediata di diritti e di obblighi
per tutti coloro ch’esse riguardano, siano questi gli stati membri ovvero i singoli,
soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario. Questo effetto riguarda
anche tutti i giudici che hanno il compito di tutelare i diritti attribuiti ai singoli dal
diritto comunitario.
In forza del diritto della preminenza del diritto comunitario, le disposizioni del trattato
e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili hanno l’effetto , nei
loro rapporti con il diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso iure 37
inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale preesistente ma anche in quanto dette
disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme
interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei singoli stati membri di
impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui
questi fossero incompatibili con norme comunitarie.
Il riconoscere una qualsiasi efficacia giuridica ad atti legislativi nazionali che invadono
la sfera nella quale si esplica il potere legislativo della comunità o altrimenti
incompatibili con il diritto comunitario, equivarrebbe infatti a negare, sotto questo
aspetto, il carattere reale d’impegni incondizionatamente ed irrevocabilmente assunti,
in forza del trattato, dagli stati membri, mettendo così in pericolo le basi stesse della
comunità.
Il giudice nazionale incaricato di applicare nell’ambito della propria competenza le
disposizioni di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali
norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione
contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o
attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro
procedimento costituzionale.
L’ultima parte di questa sentenza Simmenthal è esattamente piegata sulla sentenza
granital anzi al contrario perché la G. è di sei anni dopo, salvo che la corte cost. dice io
mi devo riservare uno spazio di non applicabilità di norme dell’Ue. Invece la corte di
giustizia dell’Ue dice che quando c’è una norma contrastante bisogna applicare
comunque applicare il diritto dell’Ue.
CASO TARICCO: sentenza della corte costituzionale 115 del 2018
Problemi di come possa reagire l’ordinamento italiano di fronte ad una possibile norma
anche di applicabilità diretta che andasse anche contro diritti fondamentali e
inalienabili della persona umana.
Per ragionare al meglio sul caso Taricco dobbiamo passare attraverso la
considerazione che ad un certo punto della storia, nel 2008, la corte costituzionale
italiana ha reputato di dover fare anch’essa rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia
dell’Ue. La corte cost. fino al 2008 si è ritenuta un giudice che non avesse alcun
obbligo né facoltà di un rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia perché si riteneva un
giudice supremo della legalità nell’ordinamento giuridico italiano, come può un giudice
supremo nazionale interno utilizzare il procedimento di rinvio pregiudiziale alla corte di
giustizia di un ordinamento esterno all’Ue per arrivare a sentenza propria. Invece ad
un certo punto, nel 2008 la corte di giustizia europea ha detto “anche io posso
usufruire del rinvio pregiudiziale in corte di giustizia dell’Ue”.
La corte costituzionale si è domandata che tipi di ricorso può ricevere? O un ricorso in
via incidentale, un giudice italiano mi sottopone una questione di legittimità di una
norma interna rispetto a parametri di costituzionalità. Es. sentenza Granital.
C’è un altro tipo di giudizio che è il giudizio di legittimità costituzionale in via principale
nel conflitto tra poteri dello stato quando come abbiamo visto nella sentenza 406 del
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2005 c’è una legge regionale che viene ritenuta da un altro potere dello stato, il
governo, contraria agli obblighi dell’Ue. La corte costituzionale dice che nei ricorsi in
via principale per conflitto tra poteri dello stato sono giudice unico contro cui non è
ammesso appello, quindi sono giudice di ultima istanza. Se sono giudice di ultima
istanza rientro nella categoria dell’obbligo di ricorso alla corte di giustizia dell’Ue in via
pregiudiziale a patto che io giudice di ultima istanza abbia un dubbio
sull’interpretazione del diritto dell’Ue.
Nel 2008 la corte costituzionale si è trovata un ricorso da parte della presidenza del
consiglio dei ministri contro una legge della regione a statuto speciale Sardegna che
aveva stabilito un regime differenziale tra diportisti che possedessero imbarcazioni o
aerei ed elicotteri residenti in Sardegna che atterrando in un aeroporto sardo,
attraccando in un porto sardo non avevano tassazione e viceversa chi avesse
attraccato su un porto sardo doveva pagare un’imposizione se non fosse stato
residente in Sardegna. La presidenza del consiglio dei ministri dice che questa legge è
incostituzionale, viola l’art. 117 1 comma perché questa norma è incompatibile con il
diritto dell’Ue siccome l’art. 117 comma 1 dice che le leggi dello stato centrale ma
anche le leggi delle regioni devono rispettare la Costituzione e i vincoli derivante
dall’Ue io presidente del consiglio impugno la legge regionale sarda perché è una
legge su indebiti aiuti di stato dati ai residenti in Sardegna. Quindi c’è una
discriminazione contraria con il diritto dell’unione.
L’ordinanza 102 del 2008 concerne l’impugnazione da parte del consiglio dei ministri
di certe norme.
La corte costituzionale si trova davanti ad un problema: la presidenza del consiglio ci
parla di diritto dell’Unione. Quindi per la prima volta viene fatto un rinvio pregiudiziale
in corte europea considerando innanzitutto che la sentenza che avrebbe reso la corte
costituzionale su un conflitto di poteri dello stato, ,resa in via principale, sarebbe stata
una sentenza di unica e ultima istanza. Quindi è obbligatorio il ricorso alla corte di
giustizia a patto di avere un dubbio sulle norme dell’Ue che debbono essere applicate
e si è convenuto che fosse opportuno avere un chiarimento da parte della corte di
giustizia sull’interpretazione da dare a queste norme dell’Unione che la presidenza del
consiglio riteneva essere state violate.
Gli ordinamenti nazionali e l’Ue sono distinti ma in rapporto di reciproca integrazione.
Quindi corte costituzionale come giudice di ultima istanza che si rivolge alla corte di
Lussemburgo.
L’ordinanza 102 del 2008 è un’ordinanza esplicativa attraverso cui la corte dice che si
ritiene legittimata a fare ricorso in via pregiudiziale alla corte di giustizia. Da conto
delle ra
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