QUADRO ISTITUZIONALE
ART 13 TUE ISTITUZIONI: (Par 1)
- PE ← potere legislativo
- CONSIGLIO EUROPEO ← consenso politico
- CONSIGLIO ← potere legislativo esecutivo
- COMMISSIONE ← potere esecutivo, agisce negli interessi dell’UE
- CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE ← funzione giurisdizionale
- BCE
- CORTE DEI CONTI
CONSIGLIO + PE + COMMISSIONE = Triangolo istituzionale che ha il potere normativo. ESC → Consiglio Europeo e Consiglio.
Notioni di istituzione: caratteristiche: autonomia, potere di organizzazione interne, e coessenzialità all’Unione stessa. Nota: perché regolamento interno deve essere approvato dal Consiglio (la loro sede è fissata nei trattati). Dal potere delle qualità di istituzione discende l’applicabilità delle norme dei trattati, ma le corte di giustizia, distinto che i termini istituzioni debba essere esteso anche agli organi come la BEI e alle agenzie europee che contribuiscono al raggiungimento degli scopi. Alt organi sono modificabili e non hanno matrice essenziale per CLE e:
- Organi Economici → BEI e BCE (no istituzione)
- Organi Consultivi permanenti → COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, COMITATO DELLE REGIONI
Par 2 PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE (Vd art 1)
- “L’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono state attribuite dagli Stati Membri nei trattati per realizzare gli obiettivi di questi trattati. TUE art 2 e 4 competenze dell’UE esclusiva o concorrente con quelle degli Stati Membri”. Art 5-6 azioni nucleo di competenze settori specifici. “L’Unione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati. Le istituzioni hanno un potere di AUTO-ORGANIZZAZIONE”.
Quadro Istituzionale
Art 13 TUE
Istituzioni: Par 1
- PE ← potere legislativo
- Consiglio Europeo ← compito politico
- Consiglio ← potere legislativo esecutivo
- Commissione ← potere esecutivo, agisce negli interessi dell'UE
- Corte di Giustizia dell'UE ← funzione giurisdizionale
- BCE
- Corte dei Conti
Consiglio + PE + Commissione = triangolo istituzionale che ha il potere normativo
ESC → Consiglio Europeo e Consiglio
Nozione di istituzioni: caratteristiche, autonomia, potere di organizzazione interna, e consenziente all'Unione stessa. I loro membri non devono mai essere espressi dal Consiglio. La loro sede è fissata nei trattati. Dal possesso della qualità di istituzione dipende l’applicabilità delle norme dei trattati, ma le Corte ha posizione costante che il termine istituzione debba essere esteso anche agli organi come la BEI e alle agenzie europee che contribuiscono al decisionismo degli scopi. Altri organi sono modificabili e non hanno matrice essenziale per l'UE.
- Organi economici → BEI e BCE (no istituzione)
- Organi consultivi permanenti → Comitato Economico e Sociale, Comitato delle Regioni
Par 2
Principio di Attribuzione
(v. par 1)
- L’UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono state attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi di questi trattati.
- TUE art 3 e 4 competenze dell’UE esclusiva o concorrente con quelle degli Stati membri.
- Art 5-6 azioni nucleari e Unione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati.
- Le istituzioni hanno un potere di auto-organizzazione.
L'altro principio che regola i
rapporti è la LEALE COOPERAZIONE:
non impone solo di
rispettare le attribuzioni
rispettive, ma autorizza anche
le messe in atto di procedure
che permettono il regolare
svolgimento del processo
decisionale. Consente ad es.
l'adozione di un atto da
parte del Consiglio senza il
parere del PE che ritarda
el'ammonizione ingiustific.
nel quadro delle rispettive attribuzioni. L'altro principio da regolare rapporti è la LEALE COOPERAZIONE che impone alle istituzioni e organi nell'ambito delle competenze stabilite e deve devono collaborare tra loro per il perseguimento dei veri obiettivi. ISTITUZIONI POLITICHE: Consiglio Europeo Comprende, Parlamento Europeo Commissione - partecipano al processo direito nazale del'l'unione orientano le uto o le scelte politiche dell'unione. Un processo di rispetto a basato sul triangolo formato da PE, Consiglio e Commissione e un componente equilibrio tra componente governativa (Consiglio) e quella non governativa. Con il T di Lisbona il Consiglio Europeo è annoverato tra le istituzioni. Prima ero esattato ai vertici e ai cimiti le sue deliberazioni non si traducevano né in uti né in atti formale; capo di stato o di governo con propri ministri degli esteri e da presidente della commissione definiscono gli orientamenti politica Con il T di abilmento tre le istituzioni dell'unione invita douani e competente nellapenetralia funzionale distinti ma sostanzialmente identici l'equilibrio istituzionale è esposto a vantaggi elle componente governativa (e non comunitaria) Con il del lavoro i parlamenti nazionali devono contribuire al
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