Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 153
Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 1 Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 153.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti completi di Storia del diritto medievale e moderno  Pag. 41
1 su 153
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

IL SISTEMA DI DIRITTO COMUNE

L'utrumque ius

Il diritto giustinianeo non era l'unico sistema di diritto in vita nel basso medioevo. Diritto romano, diritto canonico, diritti particolari, statuti comunali e consuetudini germaniche convivevano all'interno dello stesso ordinamento, ponendo problemi di carattere pratico e teorico perché occorreva individuare criteri di coordinamento e di interazione tra queste fonti. A questo tema i giuristi medievali dedicarono particolare attenzione, avviando dibattiti destinati a durare secoli, a partire dal binomio diritto civile-diritto canonico.

Si trattava dei due diritti universali per eccellenza, i cui confini operativi risultavano chiari in linea di principio, meno nell'attuazione pratica. Secondo la tradizione, accolta dai giuristi, trovava applicazione il principio di Gelasio I, per cui il diritto civile era chiamato a regolare i rapporti temporali, il diritto canonico quelli spirituali. Tuttavia, nella pratica non erano

così chiari i con ni tra spirituale e temporale, e sempre più frequenti erano le interferenze tra i due sistemi, che spesso niscono per regolare la stessa fattispecie in modo diverso. dell'utrumque ius l'uno e l'altro diritto), Cominciò allora a farsi strada l'idea (lett. che uniti in un unico sistema, vedeva diritto civile e diritto canonico per cui i giuristi ricoprivano indi erentemente cattedre di diritto civile e canonico. C'è comunque da dire che in questo periodo coloro che portavano avanti la scienza giuridica innovandola non erano più tanto gli universitari, ma i pratici del diritto come i giudici e i consulenti: le università italiane stavano entrando in una fase di rapida decadenza per la perdita di indipendenza dal potere pubblico e per la mancanza di nanziamenti, tutte cose che portarono a un'attività didattica ripetitiva e di scarso livello, priva di capacità innovativa. Uguccione da Il primoa rendersi conto dell'impossibilità di tenere distinti i due diritti fu Pisa, canonista del XII secolo. Egli, a differenza dei civilisti che erano restii a studiare anche il diritto romano per interpretare il diritto canonico, iniziò a fare uso del diritto canonico, e a impadronirsi delle tecniche e del metodo praticato nelle scuole civilistiche. Da Uguccione in poi, tanti furono i canonisti che iniziarono a studiare anche il diritto civile, contribuendo così all'avvicinamento tra le due materie. Fu così che il diritto canonico perse via via la sua connotazione fortemente teologica, divenendo sistema di diritto vero e proprio. Per sostenere la tesi che i due diritti dovessero convivere e essere studiati in un sistema unitario, i canonisti sostenevano, secondo una visione tipicamente cristiana della vita, che come in Dio convivono anima e corpo in un unico sistema umano, così devono convivere i due diritti che

regolano rispettivamente anima e corpo dell'uomo. Da "il civilista qui la necessità di interscambio di strutture e principi, chiarita dall'aforisma senza il canonista vale poco, il canonista senza civilista non vale nulla": lo strumento tecnico del diritto romano era indispensabile per i canonisti, data la maggior completezza; d'altra parte i civilisti potevano trarre dal diritto canonico l'attenzione all'elemento soggettivo tipica della religione.

Gerarchia In contrasto con il principio gelasiano, a partire dai primi anni del Duecento, iniziarono a tes ierocratiche, serpeggiare all'interno della scienza canonistica le teorizzate Alano Anglico, principalmente dal canonista il quale sosteneva una prevalenza del diritto canonico sul diritto civile. Secondo Alano la società cristiana aveva un solo capo, il papa, al quale Cristo aveva assegnato, tramite Pietro, entrambi i poteri, sia quello spirituale che quello temporale, quest'ultimo

delegato poi dal papa a re e imperatori. Dunque era il Papa il vero capo, e da qui l'idea che i canoni dovessero prevalere sulle leggi anche nel foro temporale e nei tribunali secolari. posizione irremovibile della Chiesa La no a Uguccione era che nel caso di contrasto tra norma canonica e norma giustinianea era la prima a dover prevalere sulla seconda. Insomma, i canonisti erano sì tenuti all'osservanza delle leggi civili, che per dovevano essere derogate se contrastanti. Uguccione invece, tendendo verso una prospettiva di unione dei due diritti, iniziò a sostenere che il canonista doveva sì preferire l'applicazione della norma canonica, ma era libero di disapplicarla se la norma civile rispondesse maggiormente a criteri di utrumque ius. Parlare di signi ca che nell'interpretazione di una fattispecie, laica o d'indirizzo ecclesiastico, si potevano usare ordinamento, unico criterio di

scelta senza prestabilire una gerarchia e usando come l'equità. Si riuscì ad arrivare all'utrumque quando non solo i canonisti, ma anche i civilisti sosterranno che la prevalenza del canone o della legge non è determinata dalla natura temporale o spirituale della materia trattata o dal fatto che la causa sia discussa nel foro canonico o in quello civile, ma che deve prevalere la norma equitativa, appartenga essa all'uno o all'altro diritto.

Significato di giustizia e equità cosa fosse per utrumque ius, Parlando di è importante capire cosa sia, e soprattutto giuristi medievali, l'equità; quale fosse il rapporto tra equità e legge, e quale il ruolo dell'equità nell'interpretazione della legge.

Il tema si trovava enunciato in un'operetta della metà del XII secolo di incerta paternità, ma sicuramente riconducibile per stile e mentalità.

all'attività dei glossatori, probabilmente Quaestiones de iuris subtilitatibus Piacentino (III generazione). Quest'opera si intitola Questioni sulle sottigliezze del diritto (lett. tempio della giustizia, Nel proemio dell'opera troviamo richiamata l'allegoria del collocato in vetta ad un monte. Entrati con timore e reverenza nel tempio, si scorge un vetro su cui inciso in caratteri d'oro l'intero testo dei libri legali. Sulla parete si riflette l'immagine della giustizia, sovrastata dalla ragione e con in braccio l'equità, intenta a cancellare pesare su una le ragioni della legge. Alcuni uomini sono intenti a dalla parete di vetro le parole e le parti del testo delle leggi in contrasto con l'equità. L'allegoria vuole indicare che il compito del giurista consiste nel guardare alla società guidato da ragione e equità, e quindi piegare le norme alla nuova realtà e coscienza sociale, a nchè esse

Possano realizzare un’effettiva giustizia. Parametro ideale che guida il giurista: L’equità, dunque, nell’interpretazione delle norme romanistiche e nel loro adattamento alle nuove esigenze dell’epoca e della società. Superiore. Quanto alla definizione di equità, per i glossatori era identificabile come la giustizia divina. Questa, nella dimensione etico-religiosa del mondo giuridico medievale, sovrastava tutto l’universo, pertanto se è vero che la norma giuridica con i glossatori viene a staccarsi autonomamente dalla norma etica, è vero che l’intero diritto positivo doveva pur sempre considerarsi come dipendente dal diritto divino. Si diceva infatti che "Author iuris est homo, iustitiae Deus" (lett. l’autore del diritto è l’uomo, l’autore della giustizia è Dio). Rudis diviene giustizia tradotta in norma. L’equità (ossia grezza) positiva quando viene dall’imperatore. Questo lo sosteneva già Irnerio, che commentando

Il Digesto disse che l'equità diventa giustizia quando è accolta dalla volontà del legislatore. Jacques R vigny, esponente della scuola di Orléans, ribadì lo stesso concetto attraverso la significativa immagine dell'argento (equità), opera di Dio, e del vaso d'argento (giustizia), opera creata dall'uomo con la sostanza creata da Dio. Così nasce il diritto civile, della volontà di Dio, che in questo modo è opera anche se indirettamente. Il ruolo dell'interprete si fa rilevante nel momento in cui risulti che la norma non traduce la volontà divina discostandosi dall'equità. Su questo punto i glossatori si rivelarono divisi. Le prime generazioni di glossatori sostenevano che l'imperatore fosse l'unica fonte del diritto e dunque solo a lui sarebbe spettato il compito di correggere la norma di orme dall'equità. Nacque poi una successiva posizione dottrinale secondo cui era preciso compito del

giurista correggere in fase applicativa la norma iniqua e colmareun’eventuale lacuna del diritto con una norma conforme all’equità. Proprio questo Quaestiones suggeriva l’immagine allegorica in apertura alle 73à à ff ffi è fi à è à é ò è ff à è fi à à fi fl é à à

Evoluzione della rappresentazione della giustizia

L’immagine della giustizia è poi cambiata in base alle diverse fasi storiche. Giotto molto vicina L’immagine di nella cappella degli Scrovegni è a quella descritta in quest’opera. Qui la giustizia, circondata dalle virtù, ha indosso una corona (immagine sacra) e sotto il suo collo vi è un lo che tiene insieme i due piatti che ha in mano: su uno è posta la ragione, sull’altro l’equità, secondo il principio per cui la giustizia deve essere realizzata mediante la ragione l’equità. Andrea Pisano, Nel 1334 si vede una rappresentazione della giustizia,

risalente ad in cuispada:essa tiene nelle sue mani una bilancia e una per la prima volta viene dato allagiustizia il potere di punire. È quindi una giustizia che incute timore, mostrando anche ilsuo lato coattivo che è necessario per la sua realizzazione e ettiva.tedesche bendata dal folle,Successivamente, nelle rappresentazioni emerse la giustiziaa rappresentare il fatto che l’uomo acceca la giustizia e la piega ai propri desideriegoistici, snaturandola. giustizia a due facce, una bendata.La benda si evolve poi nelle immagini della di cuineutralitàQui la benda rappresenta la della giustizia, la quale, non vedendo, non può faredistinzioni inique tra i soggetti che ha davanti; tuttavia ciò implica anche un aspettonegativo in quanto perde il tratto di umanità e di pietà, tralasciando almeno in parte ilsenso di equità. La giustizia non bendata, invece
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
153 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kasccc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Garlati Loredana.