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Sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole
Inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Definizione di ingannevolezza: la comunicazione commerciale deve evitare tutto ciò che induce in errore il consumatore.
Ingannevolezza: dichiarazione, parole dette o scritte, ma anche in una rappresentazione quindi immagini. Sono ingannevoli non se inducono in errore ma se sono idonee ad indurre errore. Il mendacio pubblicitario è pericolo e non danno. Non serve dimostrare di aver effettuato l'errore, ma è sufficiente che si argomenti l'idoneità della comunicazione a non essere veritiera per porre in pericolo la capacità di autodeterminazione economica del consumatore. Solo questo basta per far intervenire il giurì.
Può risultare ingannevole per qualcosa che viene detto e rappresentato o per qualcosa che non viene detto o non rappresentato quando...
dovrebbe esserlo aifini della verità, o quando risulta esagerazione non palesemente iperbolica 38irrealizzabili. L'impossibilità deve essere riconosciuta e come parametro si prende il consumatore medio del gruppo di riferimento, del target. Per capire se l'esagerazione è impossibile e quindi innocua, dipende dalla capacità di discernimento del target che varia in relazione alla comunicazione e al prodotto, anche in relazione alle modalità comunicative utilizzate. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. Se la comunicazione commerciale riguarda un prodotto riservato ai bambini la capacità di discernimento del target cambia molto. Esistono dei target che sono sempre vulnerabili. Omissioni ingannevoli qualora: ometteInformazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole, o lo induce a compierne una che non avrebbe in altre circostanze preso.
Quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo delle informazioni rilevanti.
Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o tempo, il professionista deve aver fatto il suo meglio.
Nel caso dell'invito all'acquisto devono essere citate: indirizzo, caratteristiche principali, prezzo complessivo delle imposte o il modo per calcolarlo, modalità di pagamento, diritto di recesso. Obblighi informativi.
Sono considerate pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli:
Professionista che afferma il falso dopo aver firmato un codice di condotta.
Esibire marchio di fiducia senza avere ricevuto l'autorizzazione.
Dichiarare che il prodotto sarà disponibile per un periodo limitato di.
tempo in modo da ottenere una decisione immediata e privare il consumatore della possibilità o del tempo di compiere una scelta consapevole.
Affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi- Affermare, falsità, riguardo a prodotti che curano malattie o disfunzioni- Affermare che si organizzano concorsi a premi senza attribuirli-Profilo del consumatore medio articolo Alvisi coincide con il profiloindividuato dal 145\2007 codice del consumo. Se si vuole capire cosa vedee quali sono le criticità del consumatore medio serve analizzare la giurisprudenza applicativa dell’AGCM in materia di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole. Si capisce quando un’esagerazione è innocua o ingannevole.
Articolo Alvisi: Presa nota della Dir 29\2005. Tra le pratiche commerciali sleali rientrano anche le comunicazioni promozionali ingannevoli e aggressive. È sleale la pratica 39 commerciale contraria alla diligenza professionale e
Che risulti idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge. La diligenza richiesta dal professionista riguarda le pratiche di mercato oneste e il principio di buona fede. L'interesse ad agire del consumatore coincide con il pericolo di danno. Differenza tra consumatore ragionevole, reale e normale. Se per ragionevolezza si intendesse conforme alle prassi del mercato, il rinvio alla ragionevolezza servirebbe a ridurre il livello di diligenza richiesto in concreto al professionista per la salvaguardia dell'interesse del consumatore. Se invece il consumatore è l'uomo reale sua aspettativa si adatta alle circostanze esterne seconda la capacità critica del soggetto raggiunto in concreto. Il professionista allora dovrebbe tenere conto non solo della prassi del mercato, ma anche delle persone con cui entra in contatto il mercato, quindi la capacità di percezione dell'uomo, della donna, del...
bambino, dell’anziano dell’esperto e dell’inesperto, malato e sano. In Italia il consumatore medio, cioè ragionevole, è considerato un consumatore frettoloso. L’Autorità applica il test di ingannevolezza al significato che il messaggio pubblicitario può assumere nel suo primo impatto, cioè alla prima decodifica che ne può operare un lettore non particolarmente attento. È dunque considerato ingannevole un messaggio che nel suo primo impatto con il consumatore può essere inteso in un significato non corrispondente alla realtà. 29\2005 direttiva: il legislatore italiano applicando la direttiva ha affermato che l’aspettativa ragionevole cui il professionista deve rispondere è quella del consumatore. La direttiva si applica, art 1: alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, poste in essere prima, durante o dopo un’operazione commerciale relativa ad un prodotto. Lo scopo dellaLa direttiva è quello di aumentare il livello comune di tutela dei consumatori sul mercato interno attraverso l'armonizzazione completa delle disposizioni degli stati membri.
Una pratica commerciale è vietata se mette in pericolo la libertà economica del consumatore. La libertà economica, intesa come capacità del consumatore di assumere decisioni economiche consapevoli, è il bene protetto dalla norma, in quanto una scelta consapevole equivale, per la direttiva, ad una scelta efficiente.
Consumatore medio, per la direttiva: persona normalmente informata e ragionevolmente attenta ed avveduta tenendo conto di fattori sociali culturali e linguistici. La definizione di consumatore medio non è statistica. Non deve essere un soggetto disadattato, ma in contatto con il mondo. L'unica cosa normale del consumatore medio è il suo livello di informazione, è normalmente informato. È ragionevole.
Il legislatore adotta una definizione
mista un po' realistica e un po' statistica. Attenta e ravveduta: non è un agente razionale perché è un lettore frettoloso. Considerare le circostanze del caso concreto. Serve ovvero tenere in conto di circostanze esterne quali ad esempio: possibilità espressive consentite dal mezzo di comunicazione, tipo di prodotto pubblicizzato, considerare che il livello di attenzione del consumatore medio è più basso per quanto riguarda i prodotti di consumo quotidiano. Inoltre, significa tenere conto della capacità di percezione e di comprensione che risulta adeguata alla cultura, al contesto sociale e alle abilità linguistiche del consumatore che viene in concreto raggiunto dal messaggio. La comunicazione commerciale deve essere idonea a salvaguardare la libertà di decisione anche di soggetti vulnerabili, la cui capacità di percezione sia inferiore alla norma. Questa definizione non significa che la normativa scarichi sul
consumatore, l'onere di andare a leggere le norme a fondo pagina e fermare l'immagine per leggere i caratteri piccoli che correggono il claim principale. Il consumatore si può permettere il lusso di essere frettoloso e di leggere solo il claim. L'imprese che esprime l'informazione prestazionale in caratteri cubitali e la restringe con la nota in fondo pagina illeggibile fa comunicazione ingannevole. principio interpretativo del comunicato primo impatto. Per quanto riguarda le informazioni riportate sul fondo dell'affissione c'è da prestare attenzione, un discorso a parte viene fatto per gli spot televisivi anche per quanto riguarda il parlato. È insufficiente che le controindicazioni dell'uso di un prodotto o le avvertenze diano riportati nello stesso messaggio in caratteri più minuti della headline, o in note con asterischi, o in un super che scorre lungo lo schermo. Non si possono fornire informazioni aggiuntive ed.essenziali in un secondo momento qualequello dell’acquisto, o nel momento di lettura del libretto illustrativo. Lecontroindicazioni vanno fornite nel primo messaggio pubblicitario in modo che iconsumatori siano indotti a trascurare le normali regole di prudenza evigilanza.Il consumatore ragionevole è così ingenuo che crede nei miracoli quando sitratta delle sue prestazioni fisiche e sessuali, della sua salute e della suabellezza. Quando la pubblicità tratta di integratori, o trattamenti fisici edestetici che intercetta un target di persone che hanno problemi estetici e disalute, queste sono considerate vulnerabili, che tendono più delle altre chepromesse impossibili siano realizzabili. Slogan tipo “capelli più folti, sette chiliin 7 giorni” sono normalmente giudicati ingannevoli dall’Autorità. La sogliacritica si abbassa: per queste tipologie di prodotti la possibilità di iperbole siabbassa perché la
Promessa impossibile tende ad essere creduta e risulta ingannevole per il target che intercetta. L'abbassamento della soglia critica del consumatore in relazione a certe tipologie di prodotti determina l'innalzamento del livello di diligenza e del senso di responsabilità del professionista.
Il consumatore ragionevole si fa suggestionare dai consigli degli esperti e giornalisti e quindi prodotti che non sono terapeutici (dentifricio, acqua) non vanno pubblicizzati da professionisti medici, perché si trasferirebbe l'effetto terapeutico che non è posseduto dal prodotto.
Il consumatore medio italiano ha una conoscenza molto ridotta della lingua inglese (es: effetto lifting).
Il consumatore ragionevole è superstizioso, la comunicazione di certi oggetti non può mai attribuire all'oggetto magico poteri di risolvere problemi concreti.
Il consumatore ragionevole è una persona normalmente paurosa.