DIRITTO COMMERCIALE
Il diritto commerciale è l’insieme delle norme del diritto privato che disciplinano le attività
produttive ed il loro esercizio.
Per attività produttiva si intende l’attività creatrice di nuova ricchezza, cioè, genera beni ed eroga
servizi in grado di soddisfare i bisogni umani e a cui i consumatori attribuiscono un valore
economico.
Al centro del diritto commerciale troviamo la figura dell’imprenditore disciplinata dall’art. 2082
“È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.”
È definibile imprenditore, la figura che presenta contemporaneamente 3 caratteristiche:
1. esercita professionalmente una attività economica (volta a creare nuova ricchezza)
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. (si separa dalla
libera professione). L’attività economica oltre ad essere lecita deve essere tale da
soddisfare bisogni di terzi (per il mercato, no produzione per se stessa).
Non si considera attività economica quella sportiva, culturale o professionale di tipo
intellettuale, e chi la svolge non acquisisce la qualifica di imprenditore.
Per esempio, il dottore commercialista nonostante fornisca servizi, dal punto di vista
giuridico non è considerabile un imprenditore. Il legislatore ha infatti distinto chiaramente
la figura dell’imprenditore da quella del professionista, basandosi su criteri diversi, tra cui la
personalità della prestazione.
Nonostante ciò, le professioni intellettuali sono però comunque considerate attività
produttive.
2. Organizzazione: Un’attività organizzata si avvale dell’opera altrui, e di un complesso di
beni e capitali, indispensabili per configurare l’attività d’impresa. La necessità di
organizzazione non implica che l’imprenditore debba essere necessariamente anche
proprietario degli strumenti di cui si avvale per operare (es: se sto in affitto e non
proprietario del locale, oppure addirittura affitto d’impresa, va bene comunque).
3. Professionalità: non si fa riferimento alla libera professione, ma all’abitualità, ovvero che
l’attività oltre ad essere organizzata deve essere abituale. Un’attività occasionale o
sporadica non rappresenta un’impresa. Può essere professionale anche se non svolta in
permanenza (es: attività stagionali come stabilimento balneare, solo estate).
4. Economicità (o scopo di lucro): requisito che non è citato nell’articolo 2082, la maggior
parte degli autori sostiene che lo scopo di lucro è l’elemento essenziale dell’imprenditore
purché ci intendiamo sul concetto di lucro, non va inteso solo come guadagnare denaro,
ma dal punto di vista generale come conseguimento di utilità economica, come esenzione
fiscale, risparmio di spesa, benefici patrimoniali ecc.
Si escludono dalla definizione di impresa tutte quelle attività:
- la cui produzione non è volta al mercato ( impresa per conto proprio )
- attività sia svolta senza osservare le condizioni previste dalla legge ( impresa illegale )
- attività che persegue direttamente o indirettamente una finalità illecita ( impresa immorale
o mafiosa ) TIPI DI IMPRENDITORI:
Come si acquista la qualità di imprenditore?
Dipende dalla natura del soggetto:
Persona fisica: diventa imprenditore quando inizia concretamente l’attività d’impresa.
Non bastano atti preparatori isolati (es. affittare un locale); serve un insieme di atti
coordinati e oggettivamente riconoscibili come attività imprenditoriale.
Società: è sufficiente la costituzione, poiché l’oggetto stesso della società è l’attività
economica, quindi non serve dimostrarne l’effettivo avvio.
Altre persone giuridiche (es. fondazioni): in questo caso, l’attività d’impresa può iniziare
solo successivamente all’istituzione, e solo se si compiono atti concreti da cui emerga la
volontà di esercitare un’attività economica (es. per finanziare scopi istituzionali).
Esistono una moltitudine di imprenditori possibili:
IMPRENDITORE AGRICOLO
Imprenditore agricolo (Art 2135): È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine. necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco
o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
L’imprenditore agricolo deve affrontare due principali rischi:
il rischio di mercato, legato all’andamento della domanda dei prodotti;
i rischi climatici, che possono compromettere i raccolti e la produttività.
Considerata l’importanza fondamentale dell’agricoltura per la vita dell’umanità, il legislatore ha
sempre riservato un trattamento di favore all’imprenditore agricolo sotto diversi aspetti giuridici,
tra cui:
un regime fiscale agevolato, con adempimenti e imposte semplificati rispetto agli altri
imprenditori;
la possibilità di accedere a finanziamenti specifici per l’attività agricola;
in caso di crisi, NON È SOGGETTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (ex fallimento);
non è obbligato a tenere le scritture contabili;
deve solo iscriversi in una sezione speciale del Registro delle Imprese, che produce
effetti di pubblicità dichiarativa.
Queste agevolazioni esistono perché il legislatore riconosce che l’attività agricola è particolarmente
esposta a difficoltà, soprattutto a causa dei fattori climatici, oltre che delle dinamiche di
mercato. PICCOLO IMPRENDITORE
piccolo imprenditore (Art 2083): “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".
La dottrina si è interrogata sul significato di questa formula generale: si tratta di una definizione
valida per tutti i piccoli imprenditori, o di una categoria ulteriore rispetto alle tre figure
nominate?
Secondo un’interpretazione diffusa, esistono due gruppi distinti:
1. Coltivatore diretto del fondo e piccolo commerciante sono figure con una disciplina
propria:
Il coltivatore diretto è regolato da altre norme del Codice civile e da leggi speciali
o che, ad esempio, limitano l’uso del lavoro altrui a non più di un terzo, rendendo
superflua l’applicazione della categoria generale per definirlo piccolo imprenditore.
Per il piccolo commerciante, invece, la prevalenza del lavoro proprio o
o familiare non è un criterio determinante per la sua qualificazione.
2. La categoria generale, invece, trova particolare affinità con la figura dell’artigiano, che
svolge un’attività produttiva fondata prevalentemente sul lavoro proprio o della famiglia,
e che è oggetto di una disciplina specifica.
Va precisato che il coltivatore diretto non coincide con la figura dell’imprenditore agricolo.
Il principio di prevalenza del lavoro proprio o familiare, è da intendersi non in senso
quantitativo (cioè ore di lavoro), ma qualitativo: si verifica se il lavoro del titolare e della sua
famiglia è un elemento essenziale e irrinunciabile nel processo produttivo, più rilevante anche
rispetto al lavoro altrui, al capitale e all’organizzazione.
Chi rientra tra i piccoli imprenditori non è soggetto:
alla liquidazione giudiziale (ex fallimento),
all’obbligo delle scritture contabili,
né all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ma solo in quella
speciale, che ha efficacia di pubblicità-notizia.
IMPRENDITORE COMMERCIALE
imprenditore commerciale. (Art 2195): Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle
Imprese gli imprenditori che svolgono:
1. un’attività industriale rivolta alla produzione di beni o servizi;
2. un’attività intermediaria nella circolazione dei beni (es. commercio);
3. un’attività di trasporto, via terra, acqua o aria;
4. un’attività bancaria o assicurativa;
5. attività ausiliarie rispetto alle precedenti (come l’agente di commercio, che promuove
contratti per conto dell’imprenditore in una determinata zona).
Le norme che riguardano le attività e le imprese commerciali si applicano, salvo diversa
indicazione, a tutte le attività elencate e alle imprese che le esercitano.
L’imprenditore commerciale è considerato una figura centrale nell’attività economica, e proprio
per questo motivo il legislatore ha predisposto un numero elevato di norme che lo riguardano.
Queste norme costituiscono quello che la dottrina chiama “STATUTO DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE”, ossia l’insieme delle regole che disciplinano in modo specifico questa figura.
Il legislatore ha dedicato particolare attenzione all’imprenditore commerciale perché lo considera la
figura imprenditoriale più diffusa e rilevante nel mercato, e quindi meritevole di una disciplina
più completa e approfondita.
Secondo alcuni autori, la definizione di imprenditore commerciale può essere ottenuta come:
Imprenditore commerciale = imprenditore “generico” – imprenditore agricolo
Quindi, in linea generale, o si è imprenditori agricoli o si è imprenditori commerciali, anche tra
i piccoli imprenditori.
L’articolo 2195, pur elencando le attività commerciali, lascia spazio alla possibilità che esistano
altre forme di impresa non espressamente qualificate, come ad esempio la gestione
dell’esattoria dei tributi, che non rientra né nell’ambito agricolo né in quello commerciale in senso
stretto, configurando così una terza categoria residuale.
Si può definire l’imprenditore commerciale per esclusione: tutto ciò che non è agricolo né
artigiano, rientra nell’ambito commerciale.
Elemento distintivo dell’imprenditore commerciale è la “industrialità”:
cioè, l’attività organizzata su scala più ampia, strutturata, con impiego di capitale e lavoro non solo
proprio, rivolta alla produzione o allo scambio su larga scala. Questo elemento non è presente
nell’imprenditore agricolo né nell’artigiano.
Principali norme dello STATUTO dell’imprenditore commerciale:
Norme in tema di procedure concorsuali: in caso di crisi e insolvenza, l’imprenditore
commerciale è soggetto alle norme contenute nel Codice della crisi d’impresa, perché il
suo fallimento può avere ripercussioni su fornitori, clienti e sull’economia in generale.
(SOGGETTO A FALLIMENTO)
Norme in tema di registro delle imprese: Obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria
del Registro delle Imprese.
Norme in tema di scritture contabili.
Norme specifiche sulla capacità di agire.
SCRITTURE CONTABILI
Le norme sono rappresentate dall’articolo 2214 ss e articolo 2709 ss.
Per scritture contabili non si intende il bilancio, bensì l’insieme dei libri contabili obbligatori
che l’imprenditore commerciale deve tenere
Art 2214: L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il
libro degli inventari.
Alcune scritture sono generalmente obbligatorie ( le devono tenere tutti gli imprenditori
commerciale e sono quelle indicate nominativamente ), altre invece sono relativamente
obbligatorie cioè non tenute da qualsiasi imprenditore commerciale ma in funzione della natura o
della dimensione dell’impresa, come i libri contabili richiesti alle società es. (es: libri sociali solo per
srl e spa, oppure libri obbligazioni per le srl, oppure ancora imprese come la fiat, per la loro
dimensione deve avere più libri obbligatori).
(Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori e artigiani).
I libri contabili obbligatori sono:
libro giornale
libro degli inventari
scritture richieste dalla natura e dimensione dell’impresa
fascicolo della corrispondenza: insieme di lettere, telegrammi e fatture
1. libro giornale
Registra giorno per giorno, in ordine cronologico, tutte le operazioni relative all’attività
dell’impresa. Deve essere vidimato (convalidato) annualmente dall’Ufficio del Registro delle
Imprese o da un notaio.
2. libro degli inventari
L’inventario deve essere redatto all’inizio dell’impresa e poi con cadenza annuale. Deve contenere
l’elenco e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e
delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve
dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio
l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società' per azioni, in quanto
applicabili.
(L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette)
Il libro degli inventari rappresenta una scrittura sistematica, che descrive l’intero patrimonio
dell’imprenditore con valutazione dettagliata di ciascun elemento.
Il bilancio include:
Stato Patrimoniale (SP)
Conto Economico (CE)
Nota Integrativa (NI)
Il Codice civile detta delle regole per la tenuta della contabilità, le quali sono intrinseche ( come
devono esser tenute ) ed estrinseche ( che aspetto esteriore deve avere )
1. formalità intrinseche. (ARTICOLO 2219): Le scritture devono essere tenute in modo ordinato:
senza spazi in bianco, interlinee o trasporti ai margini;
vietate le abrasioni;
eventuali cancellazioni devono essere leggibili.
La legge non impone un metodo preciso, ma si fa riferimento alle regole tecniche
dell’economia aziendale, come la partita doppia.
2. formalità estrinseche (ARTICOLO 2215): I libri contabili devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina.
Se previsto, devono essere bollati o vidimati prima dell’uso.
Il pubblico ufficiale (ufficio del registro o notaio) deve indicare nell’ultima pagina il numero
dei fogli.
Dal 2001, libro giornale e libro degli inventari non richiedono più la bollatura né la
vidimazione, ma solo la numerazione progressiva.
La bollatura/vidimazione iniziale è ancora richiesta per altri libri (es. libro delle assemblee),
prima del loro utilizzo.
ARTICOLO 2220 – Conservazione delle scritture contabili
Le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono essere conservati anche:
le fatture ricevute e spedite,
le lettere e i telegrammi ricevuti,
le copie delle lettere e dei telegrammi spediti.
È ammessa anche la conservazione digitale dei documenti, su supporti di immagine, a
condizione che corrispondano ai documenti originali, e che possano essere resi leggibili in ogni
momento mediante strumenti disponibili presso chi li conserva.
La conservazione è importante in quanto le scritture contabili possono essere utilizzate anche
come prova per dimostrare l’esistenza di obbligazioni o diritti; quindi, la loro corretta
conservazione è fondamentale.
Tempi di conservazione (in base al soggetto):
10 anni: imprenditori → prescrizione ordinaria
5 anni: società
2 anni: consumatori (es. bollette della luce)
EFFICACIA PROBATORIA
Art. 2709 – Prova contro l’imprenditore
Le scritture contabili possono fare da prova contro l’imprenditore, tuttavia, chi intende
utilizzarle non può selezionare solo le parti favorevoli: va considerato l’intero contenuto.
In generale le scritture:
1. Aiutano l’imprenditore a controllare l’andamento dell’impresa.
2. Sono strumenti di prova legale (libro VI del Codice Civile, titolo sulle prove).
3. Possono essere usate contro l’imprenditore (es. per dimostrare che non ha pagato).
4. Ogni pagina conta: non si può omettere nessuna parte.
5. Anche se mal tenute, le scritture possono comunque fungere da prova contro
l’imprenditore.
Art. 2710 – Prova tra imprenditori
Le scritture contabili di un imprenditore (registri, libri contabili, ecc.) possono essere usate
come prova in un processo, ma solo a determinate condizioni:
1. Il processo deve riguardare rapporti connessi all’attività d’impresa (cioè, non questioni
personali, ma legati all’attività economica);
2. Le scritture devono essere regolarmente tenute, cioè bollate, vidimate e aggiornate come
stabilito dalla legge.
La norma afferma che tali scritture “possono” fare prova, non che la fanno automaticamente: il
loro valore dipende dalla valutazione del giudice.
Questo serve ad evitare abusi, basti pensare che l’imprenditore potrebbe scrivere nei propri
registri ciò che gli conviene, solo per usarlo come prova a proprio favore.
Il giudice valuterà se quei documenti sono attendibili oppure no, caso per caso.
In genere, l’esibizione delle scritture contabili in giudizio avviene parzialmente, salvo che il
legislatore richieda esplicitamente l’intero libro (caso raro, es. libro giornale completo).
REGISTRO DELLE IMPRESE – Evoluzione e Funzione
Il Registro delle Imprese fu previsto dal Codice Civile del 1942, ma attivato solo nel 1993, con
l’introduzione di un sistema informatico efficiente.
Dal 1942 al 1993, la pubblicità degli atti imprenditoriali avveniva presso la cancelleria
commerciale dei tribunali, ma era incompleta (riguardava solo alcuni atti delle società o
imprese).
Con la riforma del 1993, il Registro è stato istituito presso ogni Camera di Commercio (una per
provincia, tranne alcuni casi accorpati, es: Chieti-Pescara), ed è ora completamente telematico.
Soggetti abilitati (come avvocati o commercialisti) possono consultarlo per tutta Italia.
SEZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Gli atti possono essere iscritti in due sezioni distinte:
Sezione ordinaria: riservata agli imprenditori commerciali, sia individuali sia in forma
societaria.
Sezione speciale: riservata ai piccoli imprenditori, artigiani, imprenditori agricoli,
società semplici e società tra avvocati.
EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE – Articolo 2193
A seconda della sezione in cui avviene l’iscrizione, cambia anche l’efficacia giuridica dell’atto
iscritto. Questo è disciplinato dall’art. 2193 c.c., che distingue tra tre tipi di efficacia:
1. Pubblicità dichiarativa (Sezione ordinaria)
Serve a rendere opponibili ai terzi atti che già esistono.
L’atto produce effetti tra le parti anche prima dell’iscrizione, ma solo dopo l’iscrizione diventa
opponibile ai terzi, salvo che questi ne fossero già a conoscenza.
Esempio: una SNC è valida anche prima dell’iscrizione, ma finché non è iscritta, i terzi
potrebbero ignorarne l’esistenza.
L’iscrizione rende quindi “ufficiale” l’atto verso l’esterno.
2. Pubblicità costitutiva (Sezione ordinaria)
L’iscrizione è condizione necessaria per far esistere l’atto.
Senza l’iscrizione, l’atto non esiste nemmeno tra le parti.
Esempio: una SRL o una SPA nasce solo con l’iscrizione nel Registro. Prima dell’iscrizione, la
società non ha alcuna esistenza giuridica.
In entrambi i casi (dichiarativa o costitutiva), l’imprenditore che iscrive ciò che è previsto
✅
dalla legge è protetto: se i terzi non conoscono l’atto, la colpa non è sua, perché erano tenuti a
consultare il Registro.
3. Pubblicità notizia (Sezione speciale)
Qui l’iscrizione non produce effetti verso i terzi: serve solo a dare pubblicità agli atti, ma non li
rende opponibili.
Spetta al soggetto iscritto (es. artigiano o imprenditore agricolo) informare direttamente i terzi.
Esempio: un piccolo imprenditore cambia sede e lo comunica al Registro. Se una notifica
arriva alla vecchia sede, sarà comunque valida, perché spettava al piccolo imprenditore informare
direttamente i terzi.
Solo gli atti previsti dalla legge producono effetti giuridici con l’iscrizione. Se si iscrive
qualcosa non previsto, non ha valore né dichiarativo né costitutivo.
Esempio: il bilancio d’esercizio va depositato solo da società di capitali (SRL, SPA, SAPA).
Non è previsto per le società di persone o l’imprenditore individuale; quindi, il deposito non ha
valore giuridico se fatto da questi ultimi.
Conseguenze della mancata iscrizione: L’atto non è opponibile ai terzi. Possono esserci
sanzioni amministrative.
In alcuni periodi, molte società di capitali hanno evitato il deposito del bilancio per non
rendere pubblica la loro reale situazione economica.
Preferiscono pagare la sanzione, pur di mantenere riservate le informazioni aziendali (ricorda: il
bilancio s
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