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Art. 1158 c.c. - usucapione dei beni immobili
L'art. 1158 c.c. dice che: "La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni". Ciò significa che per un possesso continuato per vent'anni di un bene immobile si acquista la proprietà di quest'ultimo. In questo caso il possesso è di mala fede e per questo motivo il lasso di tempo indicato dal codice è così ampio.
Art. 1159 c.c. - usucapione decennale
L'art. 1159 c.c. invece: "Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione". In questo caso invece, se si acquista un immobile in buona fede da chi non ne è proprietario, utilizzando un titolo idoneo a trasferire la proprietà e che è stato correttamente trascritto, si può acquisire la proprietà dell'immobile dopo dieci anni dalla data della trascrizione.
è proprietario, si compie l'usucapione del bene dopo soli dieci anni dalla data di trascrizione in quanto avviene in circostanze di buona fede. L'usucapione è un acquisto a titolo originario e non derivativo in quanto la proprietà non deriva da un altro soggetto e non si verificano trasferimenti.Art. 922 c.c. - modi di acquisto
"La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge".
Tutte le opzioni elencate tranne la successione e il contratto sono a titolo originario.
Art. 923 c.c. - cose suscettibili di occupazione
"Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione [...]"
L'occupazione si verifica ad esempio quando lasciamo un giornale sul treno prima di scendere e se qualcuno lo
occupa ne diventa automaticamente proprietario in quanto è stato abbandonato (res nullius, cosa di nessuno).
Art. 934 c.c. – opere fatte sopra o sotto il suolo (accessione)
“Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo […]”. L’articolo chiarisce che se io sono proprietario di un fondo e vi sono opere o piantagioni esistenti nel sottosuolo o soprasuolo, io ne sono automaticamente proprietario per accessione.
Art. 2033 c.c. – indebito oggettivo
“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato […]”. L’azione di ripetizione (restituzione) mi consente di ricevere quanto ho pagato e che non avrei dovuto pagare in quanto manca il titolo o è nullo. È un altro esempio di obbligazione che nasce da altri atti o fatti previsti dalla legge in quanto consente a colui che ha pagato di recuperare la somma.
Art. 2036 c.c.
– indebito soggettivo“Chi ha pagato un debito altrui credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che hapagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito […]”. Adifferenza del debito oggettivo, dove il soggetto non era effettivamente debitore in assenza di titolo, inquesta ipotesi di debito soggettivo il titolo esiste ma il soggetto debitore è un altro.
Art. 2037 c.c. – restituzione di cosa determinata“Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla […]”. Se c’è stata una consegnadi un bene che non doveva avvenire, il bene deve essere restituito. L’indebito, quindi, non tratta solo diipotesi monetarie e se chi deve restituire la cosa non effettua questa azione, agisce in malafede. Il termineper l’azione di ripetizione è 10 anni e bisogna tenerlo in conto anche nel caso di
Nullità del contratto (che invece non si prescrive). Art. 1419 c.c. - nullità parziale: "La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità". Se una parte determinante per il contratto è colpita da nullità, il giudice può rendere nullo l'intero contratto. Negli altri casi, sarà solo quella parte ad essere nulla e improduttiva di effetti.
Art. 1339 c.c. - inserzione automatica di clausole: "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti". Queste fonti sono indipendenti dalla volontà delle parti e dipendono solo dalla legge.
Art. 1441 c.c. -
legittimazione“L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge[…]”.
A differenza della nullità, in cui chiunque avesse interesse poteva far valere l’azione, l’annullamentopuò essere fatto valere solo dalla parte il cui interesse è definito dalla legge. Il contratto annullabile perdeefficacia se la parte che ne ha diritto chiede e ottiene l'annullamento, il contratto nullo è privo di efficaciasin da quando nasce. Art. 1442 c.c. – prescrizione“L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni […]”.
Ulteriore differenza tra annullamento e nullità èla prescrizione che in questo caso è di 5 anni mentre nel caso della nullità è indeterminata. In questoperiodo di tempo il contratto è efficace ma invalido e produce i suoi effetti che possono essere sospesiretroattivamente solo
attraverso l'azione di annullamento da un giudice.Art. 1425 c.c. - incapacità delle parti
"Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre. È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere".
Art. 1426 c.c. - raggiri usati dal minore
"Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto". Se il minorenne ha occultato la sua età l'annullamento non può essere avviato in quanto l'altra parte con l'ordinaria diligenza e agendo in buona fede non poteva conoscere questa situazione.
Art. 1427 c.c. - errore, violenza e dolo & Vizi del consenso
"Il contraente, il cui consenso fu"
dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti". I vizi del consenso sono errori nell'accordo precontrattuale (consenso) e determinano l'annullamento del contratto.
Art. 1428 c.c. - rilevanza dell'errore & Art. 1429 c.c. - errore essenziale
L'art. 1428 c.c. definisce l'errore: "L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente". L'errore deve avere due caratteristiche:
- Deve essere essenziale: la parte conclude il contratto grazie a quell'errore e quindi non accessorio;
- Deve essere riconoscibile dall'altra parte: utilizzando l'ordinaria diligenza.
L'art. 1429 c.c. definisce i quattro casi di errore essenziale:
- Quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto: ad esempio penso di acquistare un
1. Quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero su una qualità dello stesso: ad esempio acquisto un bene tramite un mediatore ma in realtà ne acquisto un altro oppure, per quanto riguarda la qualità, acquisto un olio d'oliva ma ricevo un olio di girasole;
2. Quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente: non è indifferente la persona con cui stipulo il contratto perché la prestazione del soggetto può non essere fungibile;
3. Quando, trattandosi di errore di diritto, è stata la ragione unica o principale del contratto: l'errore che cade su norme giuridiche, e consiste nell'ignoranza o nella falsa conoscenza della norma che ha determinato la volontà del soggetto.
Art. 1431 c.c. - errore riconoscibile
Riconoscibile e la norma definisce: "L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo". Quindi, usando l'ordinaria diligenza, una parte deve riconoscere l'errore commesso dall'altra parte contraente.
Art. 1430 c.c. - errore di calcolo: "L'errore di calcolo non dà luogo ad annullamento del contratto, ma solo a rettifica, tranne che, concretandosi in errore sulla quantità, sia stato determinante del consenso". Caso particolare è l'errore di calcolo che non determina l'annullamento del contratto ma semplicemente una rettifica dello stesso.
Art. 1433 c.c. - errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione (errore ostativo): "Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla dichiarazione, o in
cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato”. In questo caso l'errore non ha ad oggetto l'atto ma il documento e quindi la sua trasmissione. Art. 1434 c.c. – violenza & Art. 1435 c.c. – caratteri della violenza L'art. 1434 c.c. definisce la violenza: “La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo”. L'art. 1435 c.c. invece: “La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole […]”. Una persona sensata è una persona stabile che non si lascia influenzare troppo dagli altri. Un male notevole ha effetti importanti e rilevanti sulla persona. Art. 1437 c.c. – timore riverenziale “Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto”. Il timoreÈ una situazione in cui avvertiamo un'autorità e siamo soggetti a piegare il nostro volere verso gli altri.
Art. 1439 c.c. - dolo determinante
"Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono"