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DIRITTI REALI:
- Bene
- Diritti reali
Godimento
o Garanzia
o
- Proprietà
- Servitù
- Multiproprietà
- Comunione
- Possesso e detenzione
- Acquisto della proprietà o di un diritto reale minore tramite possesso
- Azioni reali, difesa della proprietà e del possesso
- Pubblici registri immobiliari
- Prescrizione
- Decadenza
OBBLIGAZIONI:
- Obbligazioni
- Fonti
- Correttezza
- Adempimento delle obbligazioni
- Inadempimento delle obbligazioni
- Obbligazioni di mezzi e di risultato
- Estinzione delle obbligazioni
Novazione
o Remissione
o Compensazione
o Confusione
o Impossibilità
o
- Mora del debitore
- Mora del creditore
- Obbligazioni solidali
- Cessione del credito
- Espromissione
- Accollo
- Delegazione di debito
CONTRATTI:
- Contratto
- Autonomia contrattuale
- Conclusione del contratto
- Trattative
- Responsabilità precontrattuale
- Causa del contratto
- Causa dell’’attribuzione patrimoniale
- Motivi
- Astrazione della causa
- Requisito della causa
- Rapporto di delega
- Interpretazione del contratto
- Rimedi per contratti a prestazioni corrispettive
Rescissione
o Risoluzione
o
- Simulazione
- Contratto invalido
RESPONSABILITA’ CIVILE:
- Responsabilità civile NOZIONI FONDAMENTALI
DIRITTO PRIVATO: In senso oggettivo si fa riferimento alla parte dell’ordinamento
giuridico dello stato italiano che riguarda il diritto privato e quindi regola i rapporti di
soggetti su piani di uguale importanza (non c’è supremazia). Riguarda i rapporti tra cittadini
privati che sono sullo stesso piano, nessuno può imporre certi comportamenti ad altri se non la
legge. Tali rapporti possono essere regolati da contratti. Non c’è quindi supremazia di un
soggetto rispetto ad un altro. Riguarda il diritto dei soggetti privati, delle persone fisiche,
della famiglia, proprietà, contratti, lavori, imprese che sono quindi tutti soggetti paritari dal
punto di vista formale.
DIRITTO PUBBLICO: è il diritto che riguarda i rapporti tra cittadini e autorità pubbliche.
C’è supremazia delle autorità pubbliche in quanto impongono ai cittadini di tenere determinati
comportamenti.
ORDINAMENTO GIURIDICO: Sistema di norme, comandi generali e astratti rivolti ai
consociati caratterizzati da interattività e cioè coercizione
FONTI: (vedi schema n° 1) le fonti del diritto possono essere di produzione (come si formano
le norme privatistiche) o di cognizione (dove si trovano le norme privatistiche, testi di
disciplina). Le fonti del diritto privato (vedi schema N.1) sono strutturate a piramide. L’elenco
delle fonti di produzione sono contenute nel codice civile all’art.1 delle preleggi (è un articolo
incompleto perché non viene menzionata la costituzione e le leggi regionali perché è del 1942
ed è sovrabbondante perché sono indicate le norme corporative che non esistono più e
riguardano la magistratura del lavoro e i sindacati e sono state eliminate con la caduta del
fascismo). L’attuale piramide è composto come segue partendo dal vertice:
- Costituzione: essendo rigida prevale su tutte le altre norme che non possono essere in
contrasto con essa, in essa vi sono contenute norme fondamentali per il diritto privato,
la prima parte contiene i principi fondamentali. Per quanto riguarda il diritto privato si
fa riferimento all’art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8. La parte I riguarda i rapporti
personali, art. 17, art. 18, art. 19, art. 21. È importante anche il Titolo II e III art.41,
art. 42. Per cambiare la costituzione bisogna seguire un procedimento non ordinario.
[principi fondamentali art. 1 – 12, parte prima diritti e doveri dei cittadini art. 13].
- Leggi ordinarie: ossia leggi che sono state approvate da Camera e Senato che
riguardano i rapporti privatistici. Lo stesso codice civile è una legge ordinaria e può
essere modificato da un’altra legge ordinaria. Il codice civile è stato promulgato nel
1942 (regime fascista che univa il codice commerciale al codice civile) ed è articolato
in sei libri. Il libro primo tratta le persone e la famiglia e ha art. 1- 455. Il libro
secondo tratta le successioni e ha art. 455 – 809. Il libro terzo tratta la proprietà e
ha art. 810 – 1172. Il libro quarto tratta le obbligazioni e ha art. 1173 – 2059. Il libro
quinto tratta il lavoro e ha art. 2060 – 2642. Il libro sesto tratta la tutela dei diritti e
ha art. Le leggi danno forma economica ai rapporti economici e sono modellati in modo
da far conseguire determinati risultati. Il codice è stato impostato per fornire una
disciplina generale in un determinato settore quindi per le leggi di dettaglio bisogna
approfondire su altri testi in base all’argomento, quindi vi sono leggi complementari e
speciali. La Costituzione si pone gerarchicamente sopra il codice civile nonostante sia di
pubblicazione successiva (la corte costituzionale ha dichiarato illegittimi vari articoli
del codice che sono stati rimpiazzati da altri interventi legislativi). I codici di settore
sono testi organici che cambiano in continuazione. Le leggi regionali sono emesse dalle
regioni e hanno rilevanza indiretta per il diritto privato.
- Regolamenti: L’Italia fa parte dell’UE e quindi è soggetta ad obblighi internazionali nei
confronti degli altri stati che vengono espressi tramite trattati, regolamenti o norme
che vengono introdotte nell’ordinamento come leggi ordinarie e si possono collocare in
un certo senso sopra alle leggi ordinarie. Fare riferimento all’art.10. Con il trattato di
Roma del 1956 (e successivi come Maastricht), l’Italia è entrata a far parte di un
organismo sovranazionale (Parlamento Europeo) con il quale gli stati aderenti hanno
creato una struttura giuridica che può produrre norme giuridiche che vanno integrate
negli ordinamenti nazionali e che valgono quindi per tutti i cittadini europei. Tuttavia
l’UE può produrre anche delle direttive che impongono agli stati membri di raggiungere
un determinato risultato ma non ne indicano la modalità. I regolamenti sono atti del
governo che specificano le modalità di attuazione di alcune leggi non dettagliate
[trattato CE art. 85 i regolamenti hanno efficacia diretta e le direttivi di norma
richiedono leggi di costituzione].
- Usi: gli usi possono essere normativi (in mancanza di leggi in merito all’argomento),
integrativi (se richiamati da leggi), regionali (che integrano i contratti). Gli usi derivano
dalle consuetudini ossia da quei comportamenti che si consolidano spontaneamente nel
gruppo sociale.
NORMA GIURIDICA: è un comando generale (rivolto a tutti) e astratto (non riferita ad un
caso specifico).
INTERPRETAZIONE: (vedi schema n°2) Al momento di applicare il diritto, il giudice deve
interpretare la legge. Dell’interpretazione si occupa l’art.12 delle preleggi composto dal comma
1 (adempiere alle intenzioni del legislatore) e dal comma 2 (se ci sono controversie bisogna
operare per analogia con altri casi simili). Interpretare la legge significa attribuire il
significato a un disposto normativo (testo normativo). L’interpretazione può essere:
- Letterale: indica il significato proprio delle parole secondo la loro connessione e
dall’intenzione del legislatore.
- Del Legislatore: essa può a sua volta essere teleologica (secondo lo scopo che voleva
perseguire il legislatore) o sitematica (in coerenza con l’ordinamento e quindi si fa
riferimento anche all’interpretazione evolutiva).
- Evolutiva: l’ordinamento e la società si evolvono quindi possono esserci altre leggi sullo
stesso argomento che non è detto che siano in contrasto ma valide secondo una
determinata interpretazione.
Se non si trova una norma applicabile alla fattispecie si ha una lacuna e bisogna procedere
all’applicazione analogica della disciplina di fattispecie simili. Nel caso non vi sono norme per
fattispecie simili bisogna applicare i principi generali dell’ordinamento giuridico. L’applicazione
della legge richiede sempre un apporto creativo dell’interprete soprattutto in presenza di
clausole generali (norme generiche che devono essere specificate dai giudici).
GIUDICI: I giudici di merito sono quelli a cui viene portata una controversia e che valutano i
fatti. Chi agisce in giudizio viene chiamato attore. I fatti vanno provati in dibattito tra le
parti. In prima istanza si decide ma siccome ci può essere un errore è sempre previsto un
secondo appello per un altro giudizio presieduto da un altro giudice (detto Corte d’appello). Se
il soggetto in causa ha avuto ragione sia in primo che in secondo grado, l’altro soggetto può
fare ricorso alla Corte Suprema di Cassazione. La Cassazione è un giudice di legittimità ed ha
sede a Roma, ciò significa che non può ribaltare la sentenza del giudice di merito ma può
impugnarla per motivazioni non sussistenti o per applicazione o interpretazione sbagliata del
diritto, a tal punto la causa viene assegnata ad un’altra corte d’appello che valuterà di nuovo in
primo e secondo appello. La Cassazione assicura l’applicazione uniforme del diritto. La
Cassazione a sezioni unite riunisce un numero di giudici per mettere un punto fermo su una
causa “irrisolvibile”. Il giudice di pace è un giudice di ordine minore che valuta controversie su
fatti civili e penali. La Corte Costituzionale è l’organo che valuta la legittimità costituzionale
delle leggi ordinarie, se la norma viene giudicata illegittima non potrà essere più essere
applicata a fatti futuri e ancora in corso (limitata retroattività).
DIRITTO SOGGETTIVO E FIGURE SIMILARI
DIRITTO SOGGETTIVO: Indica i poteri, le facoltà e le pretese e può essere assoluto (indica
il dovere generale di rispetto di tutti i consociati art. 1178) oppure relativo (obbligo a carico
di un soggetto determinato). Al dovere corrisponde la pretesa. Il potere indica la piena
capacità di decidere nel proprio interesse. La facoltà indica la possibilità di disporre dei suoi
diritti come vuole in modo libero. Il diritto soggettivo è un potere della volontà di realizzare
un interesse tramite la pretesa. È un fatto di potere, pretese e facoltà conferiti a un
soggetto nell’interesse proprio e a seconda dell’associazione di questi tre elementi il diritto
soggettivo può assumere tali diverse forme:
- Diritto potestativo: indica il potere ossia la soggezione, la potestà indica il potere
maggiorato della funzione ossia indica la soggezione ma c