Cos'è il diritto?
(Lezione 27/09/2021) Il diritto è l'insieme di norme che forma l'ordinamento giuridico, il quale disciplina l'insieme dei comportamenti degli individui. Le norme sono un comando o un divieto rivolto ai destinatari, accompagnate dall'applicazione di una sanzione in caso di inosservanza. Sono formate da due parti:
- Parte precettiva: in cui è descritto il comando o il divieto.
- Parte sanzionatoria: ovvero la reazione dell'ordinamento all'inosservanza della norma.
Caratteri delle norme
- Generalità: Si rivolge all'insieme dei cittadini o a un gruppo ristretto come gli investitori o i risparmiatori ma mai al singolo individuo.
- Astrattezza: La norma giuridica disciplina una situazione astratta e mai un caso concreto e non fa riferimento a una persona specifica.
- Novità: Deve introdurre nell'ordinamento una novità, quindi dire qualcosa di nuovo e non qualcosa che esiste già.
- Coercività (obbligatorietà/inefficacia): L'ordinamento deve prevedere una "soluzione", ad esempio le norme possono essere applicate con la forza.
La differenza con le norme sociali o morali, sta nel fatto che su quest’ultime non può essere applicata la forza quindi non c’è l’obbligatorietà.
Norme derogabili e inderogabili
È possibile effettuare una distinzione tra norme derogabili e norme inderogabili. Per quanto riguarda le norme derogabili, le parti possono prevedere diversamente dalla norma, ad esempio nel caso in cui la norma prevede 2 anni di garanzia per un oggetto, il venditore può derogare e concedere 5 anni di garanzia. Il contratto di compravendita di droga, invece, fa parte delle norme inderogabili perché è un pubblico interesse quindi lo stato deve fare di tutto per evitare la vendita. Le norme derogabili possono essere anche dispositive. Le norme suppletive colmano le lacune che le parti hanno lasciato.
Cos'è un rapporto giuridico?
(Lezione 30/09/2021) Si tratta di un rapporto tra due o più soggetti regolato dal diritto, all'interno del quale si possono distinguere il soggetto attivo e il soggetto passivo. Il soggetto attivo è colui a cui l'ordinamento riconosce un diritto mentre il soggetto passivo è colui a cui viene sottoposto un obbligo. Tutti i soggetti estranei al rapporto giuridico sono detti terzi.
SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE
- Diritto soggettivo: il potere che l’ordinamento riconosce a un determinato soggetto per realizzare un interesse proprio (esercizio libero). Le fasi sono 3: riconoscimento del diritto, individuazione dell’azione per tutelare il diritto e possibilità di attuare la sentenza coattivamente, ovvero con la forza. (Art. 24 cost.). Esempio: l’orologio è mio quindi io ho il diritto soggettivo di proprietà sull’orologio.
- Interesse legittimo: l’interesse al corretto esercizio dell’azione amministrativa, cioè del potere pubblico. È una tutela mediata e si esercita impugnando l’atto illegittimo e richiedendo al giudice l’annullamento dell’atto stesso. La pubblica amministrazione, quindi, deve rispettare tutte le norme di legge. Nel caso in cui venga causato un danno il soggetto ha diritto anche al risarcimento del danno. Esempio: partecipo a un concorso pubblico, ho l’interesse legittimo affinché la procedura di concorso si svolga regolarmente senza imbrogli per far sì che vinca il migliore.
- Aspettativa: situazione di attesa nella quale si trova un soggetto in favore del quale può maturare un diritto soggettivo. Al titolare di un’aspettativa l’ordinamento giuridico attribuisce una tutela, la quale è provvisoria e diretta, in vista della possibile futura acquisizione del diritto. Può compiere solo atti conservativi che servono a conservare l’integrità dell’oggetto dell’aspettativa. Esempio: io sto per morire, faccio il testamento e lascio tutto a mia sorella, affinché si laurei entro tre anni. Esempio: il professore dà la casa al mare a un ragazzo se si laurea entro tre anni.
SITUAZIONI GIURIDICHE SIA ATTIVE SIA PASSIVE
- Onere: è una condotta che un determinato soggetto deve tenere se vuole conseguire un determinato diritto. Nel caso di mancato compimento del comportamento si ha la perdita del diritto di garanzia. Esempio: se acquisto un orologio, il quale presenta dei vizi, posso denunciare il vizio, ma ciò non è obbligatorio. Nel caso in cui non denuncio il vizio perdo il diritto alla garanzia.
- Potestà: si differenzia dalle altre situazioni giuridiche attive e in particolare dal diritto soggettivo poiché si caratterizza dal potere che esercita un soggetto per la cura di un interesse altrui e non proprio. Esempio: ho la potestà genitoriale sui miei figli, potere riconosciuto dall’ordinamento giuridico nell’interesse altrui (dei figli) e non proprio. Dalla potestà, quindi, derivano tre obblighi, ovvero mantenere, educare e istruire i propri figli.
- Status: ovvero la posizione che un determinato soggetto occupa all’interno di un gruppo sociale/comunità.
Fonti del diritto
Fonte indica da cosa nasce il diritto. Esistono:
- Fonti di produzione: ovvero gli atti o i fatti dai quali nascono le norme giuridiche.
- Fonti di cognizione: cioè i documenti e le pubblicazioni ufficiali dalle quali si può prendere conoscenza dell’esistenza di una norma giuridica.
Le fonti del diritto sono classificate con uno schema piramidale. La prima fonte del diritto è la costituzione, poi ci sono le leggi ordinarie (leggi approvate dal parlamento, il decreto-legge e legislativi i quali sono approvati dal governo), poi i regolamenti, i quali sono fonti secondarie. Infine, ci sono gli usi e le consuetudini, ovvero comportamenti ripetuti nel tempo, accompagnati dalla convinzione che siano obbligatori. I regolamenti essendo fonti secondarie non possono derogare le leggi.
Fonti comunitarie
Le fonti comunitarie (collocate probabilmente tra la costituzione e le fonti ordinarie) derivano dall’appartenenza dell’Italia alla comunità europea come:
- le fonti convenzionali (trattati);
- le fonti derivate:
- Regolamenti comunitari che hanno portata generale e si applicano direttamente a tutti gli stati membri;
- Direttive comunitarie che non si applicano direttamente ma hanno bisogno di una legge interna;
- Decisione, la quale vincola soltanto le parti.
Differenza tra diritto privato e diritto pubblico
Privato = Regola il rapporto tra i cittadini/soggetti che operano su un piano di parità;
Pubblico = Regola il rapporto tra lo stato, i suoi organi o gli enti territoriali.
Disposizioni sulla legge in generale
(16 Articoli) (Lezione 04.10.2021) Esse servono per rispondere ad alcuni quesiti.
Efficacia della legge nel tempo e nello spazio
Nello spazio si applica entro i confini del territorio nazionale mentre nel tempo si considera qual è il periodo in cui vige una norma, ovvero dall’entrata in vigore in poi. Ciò lo dice l’articolo 10 delle preleggi. Entrano in vigore in genere il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (norme corporative il giorno successivo alla pubblicazione).
Art 11 (efficacia della legge nel tempo)
La legge si applica a tutto ciò che si verifica dall’entrata in vigore. Quindi ai fatti precedenti non è applicabile. Non è retroattiva, salvo casi eccezionali.
(Abrogazione = cessazione di efficacia)
Esplicita: Art 15 (abrogazione delle leggi). L’abrogazione può essere quando una legge successiva dice espressamente “la norma precedente è abrogata” implicita mentre è quando entra in vigore una legge incompatibile con quella presente precedentemente.
Art 12 (interpretazione della legge)
L’interpretazione della legge è l’attività volta a determinare l’esatto significato della norma. I criteri sono:
- L’interpretazione letterale, ovvero il senso fatto palese dal significato proprio delle parole;
- L’interpretazione teleologica, quindi tener conto della razzio, ovvero lo scopo;
- Un terzo criterio che nel Codice Civile non è descritto è l’interpretazione evolutiva, cioè in base alla coscienza sociale del tempo e del luogo;
- Nel comma 2 è descritto il criterio analogico, il quale è supplementare/sussidiario, ovvero che serve a colmare. Norme che regolano quindi casi simili o materie analoghe: analogia legis. Se il caso rimane ancora dubbio, ovvero che non si trova nessuna norma, si applicano i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Libro primo: delle persone e della famiglia
Il Codice Civile è diviso in 6 libri, ognuno con un macro-argomento. Il libro primo parla delle persone e della famiglia. Il titolo in neretto si chiama rubrica.
Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire
- Capacità giuridica: Idoneità a essere titolari di diritti e doveri e si acquista alla nascita. Il concepito non ha capacità giuridica, tranne alcuni casi in cui gli vengono attribuiti dei diritti, come la capacità di succedere e ricevere il testamento o donazione.
- Capacità di agire: Idoneità a compiere atti giuridici. Questa capacità si acquista al compimento della maggiore età. Quindi un bimbo di 10 anni non ha la capacità di agire.
Chi è il minore?
Colui che non ha la maggiore età, quindi senza capacità di agire. I minori sono sottoposti alla potestà parentale o genitoriale. (Potere attribuito ai genitori con il fine di curare gli interessi patrimoniali dei figli).
Minore
(Lezione 07.10.2021) Ordinaria amministrazione: Atti che hanno a che fare con questioni relative al normale evolversi della vita quotidiana dei figli, quindi che non incidono in modo rilevante. Essi possono essere effettuati disgiuntamente dai genitori. Il genitore è il rappresentante legale del figlio, poiché agisce in nome e per conto di esso.
Straordinaria amministrazione: Ovvero quelli che possono alterare e modificare la struttura patrimoniale ed è necessario il consenso dei genitori in aggiunta dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Minore emancipato: Colui che ha compiuto 16 anni che viene autorizzato dal giudice a effettuare il matrimonio. Il giudice deve accertare che il soggetto abbia almeno 16 anni, che ci sia una determinata maturità psicofisica e delle fondate motivazioni. Dopo aver valutato i presupposti, il minore acquista una limitata capacità di agire, quindi, può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. Mentre per gli atti di straordinaria amministrazione viene nominato un curatore, che può essere anche un genitore.
Rappresentanza e assistenza
Rappresentanza: Meccanismo di sostituzione. Il rappresentante esprime il consenso al posto del rappresentato, quindi apporta la firma e agisce in nome e per conto del minore.
Assistenza: Affiancamento. Vanno espressi quindi due consensi, del minore emancipato e del curatore. Se gli atti non rispettano le condizioni previste dalla legge, il contratto è annullabile.
Istituto
Complesso di norme coerenti che regolano una determinata situazione.
Maggiorenne
Colui che ha minimo 18 anni e acquista la capacità di agire, la quale permette di effettuare tutti gli atti amministrativi. L’ordinamento presume che il maggiorenne sia in grado di autoregolarsi.
L’ordinamento ha previsto anche 3 istituti che servono a proteggere il maggiorenne incapace, ovvero:
- Interdizione: Colui che pur essendo maggiorenne o minore emancipato si trova in uno stato di abituale infermità mentale, cioè malattia clinica o patologie. Viene effettuata una sentenza del giudice (interdizione giudiziale) che emana la decisione di totale incapacità di agire, sia per gli atti di ordinaria amministrazione che straordinaria, e la nomina di un tutore, il quale ha la rappresentanza dell’interdetto.
- Inabilitazione: Si differenzia dall’interdizione per la minore gravità. L’infermità mentale deve essere sempre abituale, ma minore. Possono essere inabilitati coloro che per abuso abituale di bevande alcooliche o stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. In questo caso l’incapacità di agire è parziale. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti autonomamente, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione viene nominato un curatore, che lo assisterà. Nel caso in cui queste condizioni non vengono rispettate, l’atto può essere annullato.
- Amministrazione di sostegno (introdotto nel 2004): Riguarda le infermità meno gravi, anche temporanee o parziali. È diventata la regola, oggi i casi di interdizione e di inabilitazione sono diventati l’extrema ratio (misura estrema). La nomina avviene con decreto, non con sentenza, quindi il procedimento è più rapido. In questo caso il soggetto (chiamato beneficiario) conserva una piena capacità, salvo che per gli atti, espressamente indicati dal giudice nel decreto di nomina, per i quali è necessaria la rappresentanza o l’assistenza.
Incapacità naturale
(Non c’è sentenza) Sono incapaci naturali tutti coloro nei confronti dei quali non c’è stato un accertamento giudiziale (né interdizione, né inabilitazione, né decreto di amministrazione di sostegno) e tuttavia per una qualunque causa (anche temporanea e transitoria), al momento del compimento dell’atto sono incapaci di intendere e di volere. Si differenzia dagli altri casi poiché c’è di mezzo il giudice, mentre qui c’è un’incapacità di fatto. In questo caso, perché si possa avere l’annullamento ci dev’essere il grave pregiudizio. Se si tratta di contratti ci deve essere anche la mala fede oltre il grave pregiudizio.
Persone giuridiche
(Diritto privato = non lucrative) Complesso organizzato di persone e beni rivolti a un determinato scopo, come le società o le associazioni di volontariato. Essi hanno sia capacità giuridica che di agire, anche se alcuni atti non possono essere effettuati da essi, come il matrimonio. Le persone giuridiche possono essere pubbliche e private. È possibile fare una distinzione tra persone giuridiche lucrative e persone giuridiche non lucrative. Le persone giuridiche con scopo di lucro sono quelle costituite dallo scopo di svolgere in comune un’attività economica, al fine di dividere gli utili.
Persone giuridiche non lucrative
Le persone giuridiche non lucrative si dividono in: associazioni, fondazioni e comitati.
- Associazioni: Organizzazioni collettive, formate da una pluralità di persone che perseguono un determinato scopo che può essere sociale, politico o religioso, come ad esempio il volontariato. È necessario che vi sia un elemento soggettivo, almeno 2 soggetti, un elemento oggettivo dato da un patrimonio e lo scopo lecito e non lucrativo.
- Fondazione: È un ente creato da un soggetto per attuare la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo, individuato dal fondatore. Vi è un vincolo di destinazione.
Differenza tra associazione e fondazione
- Associazione: (Accordo e contratto, detto atto costitutivo, redatto in forma pubblica tra due o più parti)
- Fondazione: (Non con un contratto, ma con un atto unilaterale, detto “negozio di fondazione”, atto pubblico o testamento)
Sia nelle associazioni che nelle fondazioni c’è lo statuto, con il quale vengono disciplinate le regole dell’ente. Le associazioni si suddividono in riconosciute e non riconosciute. Per le fondazioni c’è chi dice che esistono solo quelle riconosciute e chi dice che esistono anche quelle non riconosciute. Fino al 2000 per ottenere il riconoscimento era necessario un decreto del presidente della repubblica. A partire dal 2000, per ottenere il riconoscimento è sufficiente l’iscrizione al “registro delle persone giuridiche” depositato presso le singole regioni (se la persona giuridica ha rilevanza regionale) o le singole prefetture (se ha rilevanza nazionale). Il riconoscimento serve ad ottenere la personalità giuridica. Esso è negato quando non vengono rispettate le condizioni previste dalla legge, ad esempio quando l’atto costitutivo non è redatto dal notaio, quando il patrimonio non è adeguato allo scopo o quando lo scopo non è lecito.
Conseguenze del riconoscimento
Le conseguenze del riconoscimento sono due: l’associazione viene sottoposta a poteri pubblici di vigilanza e di controllo e l’autonomia patrimoniale perfetta, in cui il patrimonio dell’associazione viene distinto da quello dei singoli associati, quindi se l’associazione contrae un debito, i creditori non possono rivalersi sul patrimonio dei singoli associati.
Riconoscimento non richiesto
Se il riconoscimento non viene richiesto le conseguenze sono che: non si è sottoposti a controlli pubblici e l’associazione gode di autonomia patrimoniale imperfetta. Per i debiti contratti dall’associazione, alla responsabilità dell’associazione stessa (fondo comune) si accompagna la responsabilità personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione ma non di tutti gli associati.
Organi delle associazioni
- Il consiglio di amministrazione (amministratore se solo uno) ovvero le persone fisiche che agiscono in nome e per conto dell’ente.
- L’assemblea di tutti gli associati.
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