Riassunti realizzati a cura di Sara Licciardi
SCRITTURE DI FUNZIONAMENTO SCRITTURE DI CHIUSURA
… → → →
BILANCIO SCRITTURE DI RIAPERTURA SCRITTURE DI
→ →
FUNZIONAMENTO → …
Hanno il fine di determinare il risultato economico dell’esercizio ed il capitale di
funzionamento. Ecco perché si rilevano dopo le scritture di funzionamento.
I procedimenti sono due:
• Indiretto (logico): scritture di epilogo nel CE e poi scritture di assestamento, per capire
la competenza esatta di costi e ricavi
• Diretto: scritture di assestamento e poi scritture di epilogo
Entrambi terminano con le scritture di chiusura in senso stretto, mediante le quali tutti i
conti aperti che accolgono attività e passività vengono chiusi nello SP.
Quelle di assestamento sono:
storno
di costi e ricavi integrazione
che vengono rettifica di costi e ricavi
rinviati all’ex. che consistono in variazioni di valori
successivo originari attivi ( scritture di RIVALUTAZIONE RATEI, FATTURE DA
) o che determinano la EM. O RIC.,
o SVALUTAZIONE
RIMANENZE ACCANTONAMENTI
quota da assegnare all’ex. di un costo
DI FPFS, CONTABILI (a TFR, a
pluriennale ( )
RIMANENZE scritture di AMM.TO F.DI RISCHI/ONERI)
CONTABILI
(RISCONTI) Riassunti realizzati a cura di Sara Licciardi
IL BILANCIO è un documento di sintesi, redatto dagli amministratori, dal quale si evince il
risultato di gestione della società. La finalità della redazione è quella di informare sia l’interno
(shareholders) che l’esterno (stakeholders).
NB. La fonte normativa è il Codice Civile, dagli artt. 2423, ss., dai quali si evincono schemi rigidi. Il
CC viene affiancato dai principi contabili, che vengono individuati dall’OIC (organismo italiano di
contabilità). Essi hanno il ruolo di codificare le migliori prassi operative per fornire principi tecnici
nella redazione, in cooperazione con i principi normativi nel CC, che ha la finalità di enunciarli, ma
non di renderli applicativi. Supporto all’attività legislativa (non sono norme).
PRINCIPI NORMATIVI CLAUSOLA GENERALE DEL BILANCIO
- CHIAREZZA: FORMALE (comprensibilità – schemi rigidi e analitici +
descrizioni) o SOSTANZIALE (attendibilità, credibilità, razionalità,
imparzialità)
- VERIDICITÀ: verità soggettiva e discrezionale, derivata da processi
valutativi (deriva dalla correttezza) → verificabilità: corrispondenza
delle voci di bilancio nelle scritture contabili
- CORRETTEZZA: comportamento coerente con principi, regole, norme,
atteggiamento consapevole del proprio ruolo.
PER CHI SOCIETÀ DI CAPITALI
NB. Le società di persone e le imprese individuali non devono seguire gli schemi rigidi, ma
attenersi a criteri di valutazione ex. art 2426. PERCHÉ LA DISTINZIONE? Perché nelle spa e nelle srl
il capitale funge da garanzia per i terzi e sono necessarie tutele maggiori per garantirne l’integrità.
Diversamente, nelle snc e nelle sas, è nell’interesse dei soci agire per evitare il depauperamento
del capitale sociale, per non dover rispondere alle obbligazioni mediante il loro patrimonio
personale.
LE FORME FORMA ORDINARIA;
FORMA ABBREVIATA per piccole imprese (per due es. non supera due dei tre
1
parametri) .
• Stato Patrimoniale (SP) semplificato: comprende solo lettere maiuscole e
numeri romani per obbligo; le voci A e D dell’attivo possono essere inserite in
CII; la voce E del passivo in D; vi è la possibilità di non utilizzare il criterio del
costo ammortizzato per debiti e crediti e, infine, i titoli di credito possono
essere valutati al costo d’acquisto (≠fair value);
• nota integrativa semplificata;
• possibilità di esonero per la relazione sulla gestione se in nota integrativa sono
presenti le informazioni sulle azioni proprie;
• no rendiconto finanziario. Riassunti realizzati a cura di Sara Licciardi
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FORMA RIDOTTA per micro-imprese ; oltre a quanto disposto per la forma
abbreviata, non vengono redatte la nota integrativa (conti d’ordine in calce allo SP);
e la relazione sulla gestione se tutte le informazioni sono contenute nello SP.
1. TOT att. 4mln400mila 2. TOT att. 175mila
RICAVI 8mln800mila RICAVI 350mila
N. MEDIO DIP 50 N. MEDIO DIP 5
PRINCIPI REDAZIONALI
1. GOING CONCERN
Implica una prospettiva di regolare funzionamento dell’attività, mediante la quale raggiungere le
proprie finalità rinnovandosi costantemente, nei processi e nelle componenti (ci si collega alla
costanza valutativa ed ai piani futuri).
2. COMPETENZA (non già di cassa) + REALIZZAZIONE DEGLI UTILI
È l’attribuzione dei riflessi economici in un dato esercizio per lo svolgimento del ciclo economico
produttivo: si attribuiscono ricavi e costi in un esercizio se in esso è stata ceduta totalmente o
parzialmente la loro utilità economica. Ciò avviene correlando i ricavi ai costi (matching
principle).
Ricavi: termine del processo; scambio sostanziale (e non formale) avvenuto, indipendentemente
dalla data dell’incasso.
Costi: associazione causa-effetto tra costi e ricavi; per ripartizione dell’utilità; imputazione a CE
perché associati al tempo (avvengono nell’es.), indipendentemente dalla data del pagamento.
Il principio di realizzazione può essere inteso in senso restrittivo (storno di costi e ricavi) o in
senso estensivo (integrazione di costi e ricavi). Tale principio è propedeutico a quello di
competenza ed influenzato da quello di prudenza.
3. PRUDENZA
Amministrativa (sana e corretta gestione e onesta condotta) ed estimativa (valutazioni –
adozione delle necessarie cautele che devono guidare il redattore di bilancio).
Utili solo se realizzati; perdite e rischi anche se probabili e anche se conosciuti dopo la stesura
del bilancio e prima della sua approvazione.
4. PREVALENZA DELLA SOSTANZA (O FUNZIONE ECONOMICA)
Se c’è un disallineamento tra forma giuridica e sostanza economica, ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta, prevale la sostanza
– esempio del contratto di leasing finanziario, che dal punto di vista normativo è un
finanziamento, ma che viene contabilizzato come un contratto di locazione.
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5. VALUTAZIONE SEPARATA DI ELEMENTI ETEROGENEI da cui deriva il DIVIETO DI
COMPENSAZIONE TRA PARTITE (che si ricollega al principio di chiarezza)
6. COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
Comparabilità dell’informazione; viene garantita se modificati grazie alla nota integrativa –
Trasparenza nel processo valutativo. Solo per casi eccezionali che possano danneggiare la
clausola generale i criteri devono essere modificati (non è una facoltà, ma un obbligo).
7. PRINCIPIO DELLA NEUTRALITA’ DELL’INFORMAZIONE
Informazioni non influenzati da aspettative specifiche, distorsioni preconcette e politiche di
bilancio e prescinde da specifici interessi degli stakeholders, i quali devono essere tutti tutelati
CRITERI DI VALUTAZIONE
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Alla prima iscrizione: costo storico: di acquisto (prezzo dovuto al fornitore rilevato in fattura o da
contratto – al netto dell’IVA – in aggiunta a spese accessorie sostenute per l’utilizzo del bene –
parcelle notarili, spese di trasporto, imposte di registro…); di produzione (costi direttamente
imputabili e costi indiretti – anche oneri finanziari, la cui quota può ragionevolmente essere
imputabile nel periodo di fabbricazione fino al momento in cui il bene può essere utilizzato).
NB. Per l’avviamento, iscrizione a cash generating unit (unità generatrice di cassa).
Successivamente: test of impairment in relazione all’elevato rischio correlato all’intangibilità;
avviene svalutazione se vi è una perdita di presumibile realizzo: valore contabile>valore di
presumibile realizzo. In particolare:
▪ Per gli oneri pluriennali → valore d’uso (≠ trasferibilità e, quindi, fair value); il valore non può
essere ripristinato.
▪ Per i beni immateriali → valore d’uso o fair value; possibilità di ripristino nei limiti del valore
netto contabile che il bene avrebbe avuto senza la perdita all’ultimo esercizio (quota amm.to x
n).
▪ Per avviamento → valore d’uso o fair value; no ripristino.
VALORE D’USO FAIR VALUE (VALORE DI MERCATO)
Valore attuale dei flussi Prezzo che si sosterrebbe se al
finanziari originati dal bene momento della valutazione si
lungo la sua vita utile scambiasse il bene sul mercato
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Alla prima iscrizione: costo storico: di acquisto (con costi accessori, anche successivi) nei limiti del
valore recuperabile del bene ↑; di produzione ↑ dato dai costi diretti e, possibili, costi indiretti
(pur sempre sulla base di discrezionalità) dall’inizio della fabbricazione al suo termine, ovvero
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quando il bene è oggettivamente utilizzabile, anche se ostacoli di varia natura ne facciano differire
il concreto utilizzo; non rientrano tra i costi indiretti le spese generali, imputabili all’esercizio a
prescindere dalla realizzazione del prodotto, né costi straordinari (incendi, scioperi…).
Alla prima iscrizione: valore di mercato presumibile in caso di donazione relativo alla data in cui
essa avviene, con l’aggiunta di costi accessori.
Alla prima iscrizione: in caso di permuta:
▪ la cui operazione è data dalla compravendita alla pari, bisognerà confrontare il valore di
mercato con il prezzo di vendita, ovvero con il bene scambiato; potrebbero realizzarsi un utile
(plusvalenza) e una perdita (minusvalenza).
▪ è possibile prevedere anche un conguaglio in denaro e dal confronto dei valori individuare
plusvalenza/minusvalenza.
▪ se, invece, la permuta consiste nel dotarsi di un bene dalla funzionalità simile, bisognerà
iscrivere il bene ottenuto al valore del bene ceduto.
Alla prima iscrizione in caso di conferimenti in natura: minor valore tra quello risultato da
relazione giurata e quello risultato dal controllo degli amm. su base dei valori d’uso o del fair
value.
Successivamente: svalutazioni ↑ (valore contabile > valore realizzabile – fair value e valore
d’uso/unità generatrice flussi di cassa); possibile ripristino se vengono meno le ragioni della
svalutazione, entro i limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica non avesse mai
avuto luogo.
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Alla prima iscrizione si fa riferimento al costo di acquisto (onere + spese accessorie) ovvero al
metodo del patrimonio netto (solo per imprese controllate e collegate -bilancio consolidato). Nel
secondo caso, la partecipazione costituisce una quota del patrimonio netto; quindi, il valore della
prima varierà in base al risultato economico di esercizio (è più veritiero e corretto). In generale, si
segue i principio di recuperabilità del costo: il valore viene determinato in base ai benefici futuri;
quindi il costo non può essere mantenuto se la partecipazione risulta durevolmente di valore
inferiore al costo.
COSTO STORICO
Successivamente: svalutazioni a causa di operazioni straordinarie sul capitale sociale della
partecipata ovvero in presenza di eventuali perdite durevoli di valore (principio di recuperabilità
del costo): al termine di ogni esercizio il valore residuo deve essere confrontato con il valore
recuperabile, determinato in base ai benefici futuri. Se quindi vi sono squilibri economici o
finanziari (il listino ribassato in un tempo prolungato; perdita di esercizio...) avviene la
svalutazione. Lo stesso vale in caso opposto: rivalutazioni per aumento di capitale sociale
(oneroso, conversione obbligazioni, esercizio diritto d’opzione). Diversamente, se il valore
incrementa allora il plusvalore sarà inserito in riserva. Riassunti realizzati a cura di Sara Licciardi
METODO PATRIMONIO NETTO
Alla prima iscrizione il costo d’acquisto può essere:
• > valore della quota di patr.; l’eccedenza è data dal valore dell’avviamento o dalla presenza di
maggiori valori dell’attivo dello SP.
• < valore della quota di patr.; per un buon affare; la partecipazione viene iscritta al suo valore
reale nel patr. netto, che viene rettificato dalla voce A.VI. Altre riserve (Riserva per plusvalori di
part. acquisite).
• = valore della quota di patr.
Successivamente: si utilizza il bilancio approvato dalla partecipata ovvero ad un bilancio
intermedio per far riferimento al risultato d’es. Se vi è una perdita tale da far diventare negativo il
valore, la partecipazione si azzera. Se invece aumenta, la differenza andrà in riserva.
C.I RIMANENZE DI MAGAZZINO
Vanno iscritte al minor valore tra il costo storico ↑ (acquisto – merci – o produzione – semilavorati
e prodotti finiti) ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato. Per
quest’ultimo si fa riferimento a:
▪ prezzo di vendita di merci, prodotti finiti e semilavorati di produzione, al netto dei costi di
completamento e dei costi diretti di vendita;
▪ costo di sostituzione per materie prime, sussidiarie e semilavorati di acquisto; esso misura il
costo al quale un bene può essere riacquistato o riprodotto.
Vi è la possibilità di ripristino.
CREDITI
Criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del tempo e del valore di presumibile realizzo.
Consiste nell’allineare il valore iniziale (comprensivo di costi di transizione, commissioni …) del
credito al valore di rimborso a scadenza per mezzo dell’amm.to della differenza (valore nominale =
netto di costi) tra i due valori. I costi saranno ammortizzati lungo l’intera durata del credito.
Inoltre, per i cred. >12m → attualizzazione secondo un tasso di interesse qualora ci siano
significativi scostamenti tra tasso effettivo di mercato e tasso nominale. Alla chiusura dell’es.:
valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri
scontati al tasso di interesse effettivo.
Si tratta di una configurazione applicativa del criterio del costo storico, il quale deve essere
applicato se i costi aggiuntivi sono inesistenti o irrilevanti (e quindi non modifichino il valore di
realizzo), se non sussistano rilevanti dilazioni di pagamento e se i crediti < 12m: saranno iscritti al
valore nominale.
Quindi, tre possibilità: valore nominale, amm.to senza attualizzazione, amm.to + attualizzazione.
In ogni caso, successivamente: possibili svalutazioni da presumibile realizzo eseguita la verifica di
esigibilità, in relazione a potenziali perdite da rilevare nell’esercizio in cui ragionevolmente
vengono previste.
DEBITI (vai sotto, pg.17) Riassunti realizzati a cura di Sara Licciardi
NB. L
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Prima parte di appunti completi Bilancio d'esercizio