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CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO
CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI
ESERCIZIO
1. Le attività finanziarie: definizione
Il legislatore ha formulato alcuni articoli dedicati alla redazione del bilancio che, laddove non meglio
identificate, rischiano di sovrapporre concetti e fattispecie diverse.
Il riferimento è alle attività finanziarie, agli strumenti finanziari e agli strumenti finanziari derivati, riguardo
ai quali il legislatore precisa che si fa riferimento ai principi contabili internazionali.
• Per attività finanziaria si intende qualsiasi attività riconducibile a:
- disponibilità liquide;
- strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità;
- un diritto contrattuale:
a) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria;
b) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità;
- un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale ed è:
a) un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di
strumenti rappresentativi di capitale dell’entità;
b) un derivato che potrà essere o sarà estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso
di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria.
• Per strumento finanziario, si intende qualsiasi contratto che dia origine ad una attività finanziaria per
l’impresa e, di contro, ad una passività finanziaria o ad un altro strumento rappresentativo del patrimonio
netto per un’altra entità.
Il principio contabile che disciplina gli strumenti finanziari, a sua volta, classifica tali strumenti in quattro
raggruppamenti: fair value
1. le attività finanziarie al rilevato a Conto economico che comprendono le attività detenute
fair value
per la negoziazione e le attività designate al ;
2. gli investimenti detenuti fino a scadenza;
3. i finanziamenti e i crediti;
4. in via residua, gli strumenti finanziari disponibili per la vendita.
• Per strumento finanziario derivato, si intende uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede
le seguenti tre caratteristiche:
1. il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di
strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, a condizioni che, nel caso di una variabile non
finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali;
2. non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto inziale che sia minore di
quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a
variazione di fattori di mercato;
3. è regolato a data futura.
Il legislatore ha già elencato le principali tipologie di attività finanziarie, rappresentate dalle varie specie di
immobilizzazioni finanziarie e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione.
Tale impostazione, confermata dall’art. 2425, prevede due raggruppamenti connessi all’area finanziaria:
- il raggruppamento relativo ai proventi ed oneri finanziari che si connette a partecipazioni, titoli, crediti e
debiti di finanziamento, disponibilità liquide;
- il raggruppamento riguardanti le rettifiche di valore di attività finanziare, che pure si connette a
partecipazioni, titoli, crediti fi finanziamento, strumenti finanziari derivati.
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CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO
2. Le immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Le attività finanziarie risultano distribuite dal legislatore su tre classi.
- La classe delle Immobilizzazioni finanziarie, destinata a contenere attività finanziarie connesse ad
investimento durevole e/o all’origine finanziaria dell’elemento patrimoniale, quali le partecipazioni, i titoli,
i crediti di finanziamento e gli strumenti finanziari derivati attivi.
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
III) Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
2) Crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) verso altri
3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi
- La classe delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, la quale accoglie attività
finanziarie del tipo delle partecipazioni, dei titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi, per le quali è
previsto uno smobilizzo a breve.
C. Attivo circolante
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
- La classe delle Disponibilità liquide, che accoglie le voci connesse a depositi bancari e postali, nonché le
liquidità in cassa.
C. Attivo circolante
IV) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 66
CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO
3. Le partecipazioni societarie
La voce “Partecipazioni” discende dall’acquisizione da parte di un’impresa delle quote o azioni del capitale di
rischio di una o più imprese, delle quali diviene a tutti gli effetti socio. L’impresa che detiene le quote si
denomina partecipante, la società il cui capitale di rischio è detenuto parzialmente o totalmente dalla
partecipante si denomina partecipata.
Tali operazioni danno vita ai gruppi societari, ossia alla formula più avanzata di integrazione tra aziende
giuridicamente distinte, ma rette dallo stesso soggetto economico.
Gli elementi costituitivi del gruppo sono:
- la pluralità di imprese aventi autonomia giuridica;
- la struttura societaria delle imprese, generalmente Spa o Srl;
- il legame finanziario tra le stesse, mediante il concetto di partecipazione.
I gruppi non devono confondersi con le aziende divise, ossia quelle aziende che per tipo di attività sono
presenti in territori più o meno ampi, e quindi, con ubicazioni differenti dalle varie funzioni aziendali.
Il concetto di partecipazione si connette con quello di controllo, ossia con la possibilità di esercitare il potere
di comando nella società partecipata. In effetti, le singole partecipazioni possono assumere consistenza
differente, potendo dar luogo alle seguenti distinte situazioni di controllo, in funzione della detenzione dei
diritti di voto esercitabili a livello di organo volitivo.
L’art. 2359 distingue:
- il controllo di diritto, connesso alla detenzione della totalità o maggioranza assoluta dei diritti di voto;
- il controllo di fatto, che deriva dalla detenzione dei diritti di voto sufficienti ad esercitare una influenza
dominante;
- il collegamento, derivante dalla detenzione di diritti di voto sufficienti ad esercitare una influenza notevole.
Non vi sono problemi ad identificare il controllo di diritto, in quanto è connesso alla detenzione di più della
metà del capitale sociale dell’impresa. public
Il controllo di fatto invece, trova espressione differente a seconda delle singole situazioni: in contesti di
company
, con assetti proprietari fortemente frazionati, può essere sufficiente anche una partecipazione del
15-20% per esercitare una influenza dominante mentre, in società con assetti proprietari ristretti, anche la
detenzione del 40-45% può non essere sufficiente per determinare il controllo. Al di là del legame
partecipativo, il controllo di fatto può derivare anche da rapporti di tipo non patrimoniale, connesso a vincoli
non patrimoniale, connessi a vincoli contrattuali o economici.
Il collegamento consiste invece nella detenzione di una quota di diritti di voto che, per quanto non decisiva in
termini di controllo dei processi decisionali, denota una misura sufficiente per influenzare notevolmente
l‘organo volitivo della società partecipata.
3.1 Classificazione e rilevazione iniziale delle partecipazioni immobilizzate
È opportuno sottolineare come ai fini della valutazione di bilancio delle partecipazioni, risulti fondamentale la
classificazione, ossia la collocazione della posta tra le immobilizzazioni, ovvero nell’attivo circolante.
Risulta utile riportare le previsioni normative di cui all’art. 2424 bis del Codice civile.
Per gli elementi patrimoniali attivi, il criterio classificatorio è quello della destinazione dell’impiego.
Laddove trattasi di un investimento duraturo si sarà in presenza di una partecipazione immobilizzata, mentre
se la partecipazione costituisce un impiego temporaneo di risorse disponibili, con relativo prevedibile realizzo
a breve, si sarà in presenza di un’attività circolante.
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria
III) Immobilizzazioni finanziarie
5) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
Dalla suddivisione esposta si desume la seguente scomposizione tra:
- partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate;
- partecipazioni immobilizzate in imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- partecipazioni immobilizzate non qualificate. 67
CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il processo valutativo delle attività finanziarie previsto dalla disciplina muove dall’analisi della destinazione.
Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le
immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della
destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione
aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.
(OIC 21).
La valutazione delle partecipazioni immobilizzate può avvenire in base al costo di acq