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CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI

ESERCIZIO

1. Le attività finanziarie: definizione

Il legislatore ha formulato alcuni articoli dedicati alla redazione del bilancio che, laddove non meglio

identificate, rischiano di sovrapporre concetti e fattispecie diverse.

Il riferimento è alle attività finanziarie, agli strumenti finanziari e agli strumenti finanziari derivati, riguardo

ai quali il legislatore precisa che si fa riferimento ai principi contabili internazionali.

• Per attività finanziaria si intende qualsiasi attività riconducibile a:

- disponibilità liquide;

- strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità;

- un diritto contrattuale:

a) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria;

b) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità;

- un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale ed è:

a) un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di

strumenti rappresentativi di capitale dell’entità;

b) un derivato che potrà essere o sarà estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso

di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria.

• Per strumento finanziario, si intende qualsiasi contratto che dia origine ad una attività finanziaria per

l’impresa e, di contro, ad una passività finanziaria o ad un altro strumento rappresentativo del patrimonio

netto per un’altra entità.

Il principio contabile che disciplina gli strumenti finanziari, a sua volta, classifica tali strumenti in quattro

raggruppamenti: fair value

1. le attività finanziarie al rilevato a Conto economico che comprendono le attività detenute

fair value

per la negoziazione e le attività designate al ;

2. gli investimenti detenuti fino a scadenza;

3. i finanziamenti e i crediti;

4. in via residua, gli strumenti finanziari disponibili per la vendita.

• Per strumento finanziario derivato, si intende uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede

le seguenti tre caratteristiche:

1. il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di

strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, a condizioni che, nel caso di una variabile non

finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali;

2. non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto inziale che sia minore di

quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a

variazione di fattori di mercato;

3. è regolato a data futura.

Il legislatore ha già elencato le principali tipologie di attività finanziarie, rappresentate dalle varie specie di

immobilizzazioni finanziarie e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione.

Tale impostazione, confermata dall’art. 2425, prevede due raggruppamenti connessi all’area finanziaria:

- il raggruppamento relativo ai proventi ed oneri finanziari che si connette a partecipazioni, titoli, crediti e

debiti di finanziamento, disponibilità liquide;

- il raggruppamento riguardanti le rettifiche di valore di attività finanziare, che pure si connette a

partecipazioni, titoli, crediti fi finanziamento, strumenti finanziari derivati.

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CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

2. Le immobilizzazioni finanziarie e le attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni

Le attività finanziarie risultano distribuite dal legislatore su tre classi.

- La classe delle Immobilizzazioni finanziarie, destinata a contenere attività finanziarie connesse ad

investimento durevole e/o all’origine finanziaria dell’elemento patrimoniale, quali le partecipazioni, i titoli,

i crediti di finanziamento e gli strumenti finanziari derivati attivi.

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese

2) Crediti

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso imprese controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

- La classe delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, la quale accoglie attività

finanziarie del tipo delle partecipazioni, dei titoli e degli strumenti finanziari derivati attivi, per le quali è

previsto uno smobilizzo a breve.

C. Attivo circolante

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

4) Altre partecipazioni

5) Strumenti finanziari derivati attivi

6) Altri titoli

- La classe delle Disponibilità liquide, che accoglie le voci connesse a depositi bancari e postali, nonché le

liquidità in cassa.

C. Attivo circolante

IV) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Depositi bancari e postali

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 66

CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

3. Le partecipazioni societarie

La voce “Partecipazioni” discende dall’acquisizione da parte di un’impresa delle quote o azioni del capitale di

rischio di una o più imprese, delle quali diviene a tutti gli effetti socio. L’impresa che detiene le quote si

denomina partecipante, la società il cui capitale di rischio è detenuto parzialmente o totalmente dalla

partecipante si denomina partecipata.

Tali operazioni danno vita ai gruppi societari, ossia alla formula più avanzata di integrazione tra aziende

giuridicamente distinte, ma rette dallo stesso soggetto economico.

Gli elementi costituitivi del gruppo sono:

- la pluralità di imprese aventi autonomia giuridica;

- la struttura societaria delle imprese, generalmente Spa o Srl;

- il legame finanziario tra le stesse, mediante il concetto di partecipazione.

I gruppi non devono confondersi con le aziende divise, ossia quelle aziende che per tipo di attività sono

presenti in territori più o meno ampi, e quindi, con ubicazioni differenti dalle varie funzioni aziendali.

Il concetto di partecipazione si connette con quello di controllo, ossia con la possibilità di esercitare il potere

di comando nella società partecipata. In effetti, le singole partecipazioni possono assumere consistenza

differente, potendo dar luogo alle seguenti distinte situazioni di controllo, in funzione della detenzione dei

diritti di voto esercitabili a livello di organo volitivo.

L’art. 2359 distingue:

- il controllo di diritto, connesso alla detenzione della totalità o maggioranza assoluta dei diritti di voto;

- il controllo di fatto, che deriva dalla detenzione dei diritti di voto sufficienti ad esercitare una influenza

dominante;

- il collegamento, derivante dalla detenzione di diritti di voto sufficienti ad esercitare una influenza notevole.

Non vi sono problemi ad identificare il controllo di diritto, in quanto è connesso alla detenzione di più della

metà del capitale sociale dell’impresa. public

Il controllo di fatto invece, trova espressione differente a seconda delle singole situazioni: in contesti di

company

, con assetti proprietari fortemente frazionati, può essere sufficiente anche una partecipazione del

15-20% per esercitare una influenza dominante mentre, in società con assetti proprietari ristretti, anche la

detenzione del 40-45% può non essere sufficiente per determinare il controllo. Al di là del legame

partecipativo, il controllo di fatto può derivare anche da rapporti di tipo non patrimoniale, connesso a vincoli

non patrimoniale, connessi a vincoli contrattuali o economici.

Il collegamento consiste invece nella detenzione di una quota di diritti di voto che, per quanto non decisiva in

termini di controllo dei processi decisionali, denota una misura sufficiente per influenzare notevolmente

l‘organo volitivo della società partecipata.

3.1 Classificazione e rilevazione iniziale delle partecipazioni immobilizzate

È opportuno sottolineare come ai fini della valutazione di bilancio delle partecipazioni, risulti fondamentale la

classificazione, ossia la collocazione della posta tra le immobilizzazioni, ovvero nell’attivo circolante.

Risulta utile riportare le previsioni normative di cui all’art. 2424 bis del Codice civile.

Per gli elementi patrimoniali attivi, il criterio classificatorio è quello della destinazione dell’impiego.

Laddove trattasi di un investimento duraturo si sarà in presenza di una partecipazione immobilizzata, mentre

se la partecipazione costituisce un impiego temporaneo di risorse disponibili, con relativo prevedibile realizzo

a breve, si sarà in presenza di un’attività circolante.

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

III) Immobilizzazioni finanziarie

5) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) altre imprese

Dalla suddivisione esposta si desume la seguente scomposizione tra:

- partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate;

- partecipazioni immobilizzate in imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

- partecipazioni immobilizzate non qualificate. 67

CAP. V - LE ATTIVITÀ E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il processo valutativo delle attività finanziarie previsto dalla disciplina muove dall’analisi della destinazione.

Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le

immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della

destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione

aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.

(OIC 21).

La valutazione delle partecipazioni immobilizzate può avvenire in base al costo di acq

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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrea-nardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Ragioneria generale e applicata e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Caputo Fabio.