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Bilancio d'esercizio e principi contabili

Capitolo 1: Ruolo e postulati del bilancio di esercizio

1.1 Bilancio come sintesi contabili e bilancio come pacchetto informativo

Il bilancio di esercizio è una rappresentazione della dinamica gestionale dei valori economico-finanziari, verificatasi nell’esercizio pur racchiudendo valori determinati sulla base di prospettive future:

  • Primo significato: sistema di dati periodicamente elaborati (esercizio amministrativo) raccolti in un unico package informativo per illustrare lo svolgimento della vita aziendale. Se il fine consiste nel raggiungimento di altre grandezze, sono necessari altri strumenti di rilevazione le cui risultanze possono comunque essere rappresentate nel pacchetto informativo che costituisce il bilancio.
  • Secondo significato: sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, fondata sullo strumento di rilevazione cioè il conto, per rappresentare le risultanze di periodi discreti (esercizi amministrativi). Questo legame con la contabilità comporta che il bilancio ne acquisti le stesse potenzialità e limiti come strumento di rilevazione della gestione. Il riferimento a valori monetari costituisce la potenzialità per interpretare l’evoluzione aziendale e per sintetizzare le risultanze, ma costituisce anche il limite poiché molti aspetti della gestione non sono esprimibili in termini monetari. Quindi la rappresentazione è parziale, nonostante si possa comprendere l’evoluzione del profilo reddituale, finanziario e patrimoniale avvenuta nell’esercizio. Il bilancio è quindi lo strumento per determinare il reddito di esercizio. Se il fine consiste nel durevole raggiungimento di un risultato economico positivo, allora grazie al bilancio si può valutare se l’azienda sia indirizzata verso il raggiungimento delle finalità (o della condizione di durevole esistenza) quindi assume il ruolo di strumento informativo.

Il passaggio dal significato tradizionale e quello più ampio di strumento informativo si è verificato in modo graduale dipendendo dall’evoluzione delle funzioni attribuite al bilancio.

1.2 Le funzioni di bilancio

La funzione universale del bilancio è di mettere in evidenza il reddito cioè la variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale. Se il risultato è positivo, i proprietari possono prelevare una quota di utili ma senza la redazione del bilancio, qualsiasi prelievo potrebbe sfociare in una privazione dei mezzi aziendali ritenuti necessari per lo svolgimento dell’attività, ledendo il principio dell’integrità del capitale. A tale funzione si associa l’uso di tale documento come base per stabilire le imposte sul reddito prodotto dall’azienda. Le altre funzioni sono:

  • Rendiconto: usato come strumento informativo per permettere ai proprietari di valutare l’operato degli amministratori che concretamente dirigono l’azienda. Anziché valutare le molteplici decisioni, ai proprietari il bilancio serviva per valutare la sintesi dell’operato degli amministratori che concerneva la determinazione della variazione della ricchezza. In relazione al raggiungimento degli obiettivi reddituale, i proprietari decidevano il rinnovo del mandato di amministrazione o la sua cessazione. Tale funzione è importante ancora oggi dove i soggetti amministratori sono distinti dai proprietari (public company anglosassone). Gli utenti del bilancio sono quindi i proprietari.
  • Funzione informativa interna: strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale. Il bilancio possiede un contenuto conoscitivo importante per gli amministratori e per tutti i soggetti che partecipano alle decisioni. Dalla interpretazione emergono giudizi sulla situazione finanziaria ed economica quindi spesso il bilancio è usato per interpretare la dinamica passata e per prospettare possibili evoluzioni future. In chiave analitica saranno necessari ulteriori strumenti ma resta fermo il bisogno della direzione di disporre di indicatori di massima sintesi che solo il bilancio può fornire. Gli utenti del bilancio sono quindi i soggetti interni.
  • Funzione informativa esterna: in funzione del crescente peso delle aziende nel condizionare la vita della società, la gamma di soggetti interessati all’azienda si è ampliata anche ai soggetti esterni o stakeholder (finanziatori, clienti, fornitori, dipendenti e associazioni di consumatori) poiché dal comportamento dell’azienda dipende o meno il soddisfacimento dei personali interessi (capacità di rendimenti futuri, mantenere e tutelare l’occupazione, salvaguardare l’ambiente e prodotti di qualità).

Il bilancio fornisce una visione dello stato di salute aziendale e tutti richiedono la valutazione di sintesi della capacità dell’azienda di mantenersi in un equilibrio economico durevole (condizione di esistenza). Il bilancio tradizionalmente è formato dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico, ma non soddisfa interamente le esigenze informative di ogni tipologia di stakeholder. Altre informazioni (politica ambientale, di ricerca e sviluppo, creazione di risorse immateriali) possono essere inserite nel pacchetto informativo centrato sul bilancio che conterrà una serie di informazioni più analitiche e concernenti ambiti specifici sia di provenienza contabile che non.

La funzione informativa del bilancio rappresenta il profilo più dibattuto del bilancio di esercizio ed è più rilevante quanto più le aziende saranno meno affari privati da discutersi tra un ristretto gruppo di soggetti ma assumono una funzione sociale di rilievo che condiziona molteplici aspetti della vita della collettività. Le funzioni assumono importanza in base all’esistenza di certi caratteri. Il ruolo di rendiconto assume risalto nei casi in cui i due ruoli non siano accertati da un unico soggetto. Un carattere determinante per la funzione informativa è la quotazione sui mercati immobiliari di titoli emessi dall’azienda. A parità di altre condizioni, la maggiore disponibilità di informazioni riduce il rischio per gli investitori favorendo l’ottenimento di finanziamenti meno costosi. Comunque il ruolo importante della funzione informativa verso l’esterno dipende anche da altri fattori, infatti l’etica degli affari più sviluppata, ha portato le aziende a vedere i terzi come soggetti da rispettare e soddisfare nei propri bisogni, se l’azienda desidera catturare la loro attenzione. Una più diffusa cultura economica presso l’intera collettività porta a concepire il bilancio come una newsletter sull’evoluzione del nostro mondo, la cui diffusione non è più limitata ai professionisti. Quanto più il bilancio diventa uno strumento informativo per l’esterno, tanto più aumentano le esigenze di chiarezza (comprensibilità), di rispetto dei principi di redazione e di controllo dell’attendibilità dei dati rappresentati. Gli stakeholder inoltre sono interessati a comparare le informazioni con quelle di altre aziende. Il bilancio deve quindi essere affidabile, garantito nella sua correttezza, imparziale e comparabile con quello di altre aziende.

Finché il bilancio aveva destinatari soggetti con interessi coincidenti con quelli dell’azienda, non vi era problema nell’inserirvi informazioni riservate ma poiché diventa pubblico, le informazioni possono essere usate anche dai concorrenti e l’azienda stessa, nei momenti in cui i risultati inducono preoccupazioni negli stakeholder, è incentivata a nascondere o attenuare il risalto di tali dati o rendere non confrontabili le informazioni sugli aspetti negativi della gestione.

Poiché la capacità informativa del bilancio pubblico deve essere garantita, si ha una regolamentazione obbligatoria del bilancio, affidata alle leggi nazionali o alle regolamentazioni delle associazioni professionali, a cui viene affiancato un sistema di controlli e di sanzioni sull’operato degli amministratori per rafforzarne il potere imperativo. Inoltre con la regolamentazione giuridica si è attenuato il rischio di conflitti tra le funzioni del bilancio, infatti oggi coesistono assieme. L’assolvimento di tali funzioni, può comportare dei contrasti infatti in passato era normale avere un bilancio interno (attendibile) ed uno esterno (modificato per impedire ai lettori la disponibilità di un eguale contenuto conoscitivo sia per motivi di segretezza che per indurre i terzi ad adottare comportamenti più favorevoli all’azienda), oggi si tende verso un bilancio unico anche se sono sempre diffusi sospetti che molte aziende redigano due o più bilanci. Il contrasto tra esigenze di riservatezza e soddisfacimento degli stakeholder può essere composto pensando a due profili:

  • Primo: il bilancio tende a soddisfare una parte delle esigenze conoscitive di soggetti esterni ma non le esaudisce completamente quindi rispetto ai dati potenzialmente utili, il bilancio contiene quelli più di sintesi e di comune interesse, spetterà poi agli stessi utenti contattare l’azienda per avere ulteriori dati.
  • Secondo: si possono prevedere forme diverse di bilancio: strutture più analitiche per gli utenti interni e strutture più sintetiche per gli utenti esterni, in tal modo la sintesi protegge gli interessi competitivi dell’azienda non impedendo di rappresentare i valori fondamentali della gestione.

Gli obblighi normativi costringono anche le aziende con prospettive reddituale inferiori alla media a divulgare informazioni per garantire una maggiore efficienza allocativa per il mercato dei capitali. L’ampliamento degli obblighi riduce i margini per abusare di informazioni riservate che alcuni soggetti operanti nell’azienda potrebbero esercitare in chiave opportunistica ma presenta molti costi sociali. L’informazione dovuta (resa obbligatoria dalla legge) deve rappresentare il minimo comune conoscitivo a disposizione del pubblico ed ha la funzione di rendere credibili le informazioni poiché si hanno delle sanzioni per una loro omissione o per la divulgazione di informazioni non veritiere. Il sistema dei controlli sulle informazioni prevede un controllo continuo affidato a professionisti esterni, soggetti pubblici e controllo eccezionale che si ha solo in casi patologici. Inoltre gli utenti sono in grado di esercitare una forma di controllo ex-post. La produzione di informazioni presenta dei costi direttamente legati al loro ottenimento, costi competitivi, costi di tipo politico e costi operativi indiretti, determinati dall’adozione di comportamenti sub-ottimali da parte dell’aziende a seguito degli obblighi informativi posto a loro carico. Incremento degli obblighi informativi può suscitare effetti contrapposti non desiderati come incremento della volatilità dei titoli che fa aumentare la rischiosità per gli investitori e quindi si hanno aumenti del costo del capitale; inoltre può causare il sovraccarico informativo cioè un’incapacità di distinguere gli aspetti più rilevanti dai dettagli.

1.3 I principi contabili come regole del bilancio: uno sguardo d’insieme al quadro normativo

La base della normativa che disciplina nel nostro Paese la redazione del bilancio sono gli articoli del codice civile sulle società di capitali (art. 2423-2435bis) che rappresentano l’applicazione della IV direttiva CEE per l’armonizzazione delle norme di redazione dei bilanci (requisito fondamentale per la comparabilità inter-aziendale). Tali norme sono state modificate con la riforma del diritto societario. Per le società di persone e per le imprese individuali vale solo il riferimento all’art. 2426 sui criteri di valutazione delle poste dello Stato Patrimoniale. Per le banche, le imprese assicurative e gli intermediari finanziari sono previste discipline specifiche.

I principi contabili sono regole sulla scelta dei fatti da rilevare contabilmente, le modalità di rappresentazione contabile, valutazione ed esposizione delle poste in bilancio. Ad integrazione ed interpretazione sono stati emanati dei principi contabili del CNDC-CNR (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri) oggi OIC, che dentro la cornice delle norme civilistiche, forniscono regole di dettaglio o integrazione per argomenti non trattati dal codice. I principi contabili dello IASB hanno ispirato quelli precedenti e sono stati elevati dall’Unione Europea come regole contabili obbligatorie per la redazione del bilancio consolidato delle società quotate nei mercati finanziari dei Paesi appartenenti all’UE che quindi sostituiscono le regolamentazioni degli Stati membri. I singoli Stati hanno la facoltà di stabilire se quest’ultime regole devono essere estese sia alla redazione dei bilanci di società quotate che non quotate.

Per le società non quotate non ci sono obblighi di seguire i principi del CNDC-CNR mentre per le società quotate si ha un’esplicita raccomandazione all’adozione per garantire qualità e verificabilità ai bilanci. Il campo applicativo dello IASB è stato definito con la Legge Comunitaria 2003 e prevede:

  • Società quotate, società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, banche e intermediari finanziari: obbligo di applicazione nel bilancio consolidato dal 2005, facoltà di applicazione per il bilancio individuale d’esercizio dal 2005 ma vi è l’obbligo di applicazione dal 2006.
  • Società assicurative: obbligo di applicazione nel bilancio consolidato dal 2005, obbligo di applicazione per il bilancio individuale delle imprese quotate che non redigono bilancio consolidato nel 2006 e divieto di applicazione negli altri casi.
  • Società che redigono il bilancio in forma abbreviata: divieto di applicazione.

Per le società quotate sussistono ulteriori obblighi informativi introdotti con la Legge Draghi. Il bilancio delle società quotate deve essere sottoposto al controllo di un revisore esterno (società di revisione) e al controllo della Consob mentre il bilancio delle società non quotate deve essere giudicato dal collegio sindacale cioè un organo interno eletto dall’assemblea dei soci.

Le varie normative evidenziano in sintesi:

  • Netta separazione tra le società quotate e non quotate: il bilancio delle prime è sottoposto a controlli e a norme internazionali comuni, quello delle seconde è soggetto ad una disciplina blanda.
  • Standardizzazione internazionale: per evitare differenze troppo marcate sono state approvate due direttive che rendono obbligatoria nei bilanci l’adozione di alcune regole tipiche degli IAS:
    • Gli Stati possono autorizzare o imporre la valutazione al fair value (valore di mercato) delle attività finanziarie abolendo la regola della valutazione al minore tra costo e valore di mercato (escluse le partecipazioni in società controllate e collegate, titoli detenuti fino a scadenza, crediti/debiti non detenuti a scopo di negoziazione).
    • Potenziamento del pacchetto bilancio con l’inclusione di nuovi documenti, arricchimento informativo della relazione di gestione e nuovi criteri di valutazioni.
  • Eliminazione del potenziale inquinamento fiscale: il legislatore fiscale obbligava ad inserire nel C.E. costi che non avevano giustificazione economica ma che garantivano la possibilità di ridurre il reddito imponibile, inoltre il codice civile permetteva di usare i criteri di valutazione tributaria quindi il risultato finale diventava inquinato da valori non corrispondenti alla reale situazione dell’azienda. Con la riforma del diritto societario, si è impedito l’uso dei criteri fiscali e si è permesso la deducibilità dei costi senza giustificazione civilistica con l’inserimento in un prospetto della dichiarazione dei redditi.

1.4 I postulati del bilancio di esercizio secondo il codice civile (art. 2423-2423 bis)

L’art. 2423 dispone che gli amministratori devono redigere il bilancio formato dallo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Il C.E. sintetizza la dinamica reddituale dell’esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito di esercizio dopo aver fornito distinta evidenza a classi di ricavi e di costi. Lo S.P. espone alla chiusura dell’esercizio, le rimanenze economico-finanziarie della gestione derivanti da cicli non completati e lasciate agli esercizi successivi come elementi passivi e attivi del patrimonio. Nella Nota Integrativa si commentano i dati contenuti nei due prospetti precedenti per capirne la composizione, le variazioni subite da un esercizio all’altro e le problematiche valutative. Sia il C.E. che lo S.P. sono due prospetti che derivano dalla contabilità generale. Il rendiconto finanziario non è in Italia un prospetto fondamentale ma ha un ruolo di rilievo poiché consente di spiegare la dinamica di tutti o di certi valori finanziari. A tale mancanza suppliscono i principi contabili professionali

L’art. 2423 dispone inoltre che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (clausola generale):

  • Chiarezza: comprensibilità del bilancio da parte di un utente esterno dotato di competenze tecniche.
  • Veridicità: non è una verità oggettiva poiché nei processi valutativi ci sono i giudizi soggettivi cioè si deve stimare e congetturare valori economico-finanziari la cui traduzione in flussi monetari avverrà in futuro o è già avvenuta in passato; quindi si parla di attendibilità che rispecchia la realtà gestionale, dopo aver sviluppato un coerente sistema di ipotesi sulla gestione futura e i legami con quella passata.
  • Correttezza: neutralità rispetto ai diversi centri di interesse nell’esprimere i giudizi soggettivi insiti.
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

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