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Art. 2423 del c.c.

Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio d'esercizio è un documento di derivazione contabile (derivazione contabile significa che questo documento può essere redatto solo se si tiene la contabilità, ovvero la registrazione in partita doppia) mediante il quale gli amministratori forniscono la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società al termine dell'esercizio, dimostrano il risultato economico conseguito nel periodo amministrativo e la composizione qual-quantitativa del capitale di funzionamento (il capitale di funzionamento rappresenta le fonti di finanziamento, ovvero i flussi che raggiungono l'azienda per alimentare la propria attività, e sono dati dal capitale proprio e dal capitale di finanziamento/debito).

Su tali presupposti il bilancio d'esercizio permette di conoscere l'andamento dell'azienda. In questo contesto il bilancio d'esercizio è sia uno strumento di conoscenza e di comportamento per fini interni del soggetto economico, sia uno strumento di informazione verso l'esterno per i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con l'impresa (soci, clienti, fornitori, banche, dipendenti, Stato). In questa cornice il documento deve perseguire l'obiettivo di fornire una minima comune informazione per tutti i soggetti interessati e deve presentare i caratteri della attendibilità, della neutralità e della verificabilità.

L'attendibilità del bilancio d'esercizio è connessa alla sua credibilità nel soddisfare gli scopi ad esso attribuiti; essa è fondata sul rispetto delle norme disposte per la redazione del documento. La neutralità dell'informazione è condizione per far sì che le attese dei diversi soggetti, sull'andamento dell'impresa, possano essere soddisfatte in via minimale; questa condizione può essere realizzata attraverso il rispetto di principi e regole vincolanti, standardizzate e uniformi per la generalità delle imprese. La verificabilità del bilancio sottende la possibilità di una ricostruzione indipendente del procedimento contabile, compreso il processo di attribuzione di valore.

Tipologie di valori nel bilancio d'esercizio

Il bilancio d'esercizio accoglie tre tipologie di valori:

  • Certi -> Presentano una diretta correlazione con i prezzi che si sono già formati sui mercati; sono valori che possono essere determinati in modo obiettivo, per i quali si può verificare la verità o falsità (es. costo di acquisto di materie prime).
  • Stimati -> Sono correlati a prezzi di mercato di passata o futura manifestazione; questi valori possono essere verificati solamente nel momento in cui i prezzi stimati si manifestano sul mercato (es. rimanenze di prodotti finiti valutati al prezzo di presumibile vendita).
  • Congetturati -> Presentano una correlazione indiretta e mediata con i prezzi di mercato di futura manifestazione; essi discendono dall'esigenza di scindere valori formatisi in un determinato esercizio fra quel medesimo e determinati periodi amministrativi successivi (es. ammortamento).

Art. 2426 c.c. - Criteri di valutazione

Nelle valutazioni devono essere applicati i seguenti criteri:

  1. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione (costruzioni in economia). Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori (es. costi di trasporto). Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi.
  2. Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa.
  3. L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato inizialmente deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
  4. Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
  5. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
  6. L'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;
  7. Il disaggio su prestiti (prezzo di sottoscrizione minore del valore nominale) deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
  8. I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.
  9. Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;
  10. Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;
  11. I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
  12. Le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

Stato Patrimoniale

Art. 2424 del c.c - Contenuto dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo

  • A1) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - Si tratta di crediti che la società vanta nei confronti dei propri soci per la quota di capitale da essi sottoscritto (all'atto di costituzione della società piuttosto che in sede di aumento di capitale), non ancora versata alla data di riferimento del bilancio.
  • A2) Immobilizzazioni
    • A2.1) Immobilizzazioni Immateriali
      • A2.1.1) Costi di Impianto e Ampliamento
        • Sono costi non ricorrenti;
        • L'iscrizione nell'attivo di SP di questi costi è subordinata alla verifica della circostanza che da essi derivino utilità future per l'impresa;
        • Gli oneri riconducibili a tali costi non devono poter essere iscrivibili in altre classi dell'attivo (es. spese notarili, costi di start up, tasse per ottenere eventuali autorizzazioni, imposte di registro, oneri relativi ad operazioni di aumento di capitale, fusioni, trasformazioni e cessioni).
      • A2.1.2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
        • I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità (così come i costi di impianto e ampliamento) aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo di tempo non superiore a 5 anni.
        • Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.
        • Questi costi devono essere attendibilmente misurati, ed essere idonei a generare utilità future per l'azienda.
        • Nella prassi è consuetudine iscrivere i costi di realizzazione di software applicativi nella classe altre immobilizzazioni immateriali.
      • A2.1.3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno
        • Si tratta di costi pluriennali sostenuti dall'impresa per acquisire (dall'esterno o in economia) specifiche condizioni produttive, consistenti:
          • Nel diritto di disporre in via esclusiva di un patrimonio di conoscenze tecnico-operative, giuridicamente tutelate, impiegabili in un processo industriale (es. invenzioni industriali, disegni ornamentali, diritto di pubblicazione, opera cinematografica o teatrale).
          • Nel diritto di godere dei vantaggi economici derivanti dallo sfruttamento di opere intellettuali (es. software applicativi).
      • A2.1.4) Concessione licenze, marchi e diritti simili
        • Costo pluriennale del diritto di sfruttamento esclusivo di un bene o di un servizio pubblico di proprietà o pertinenza della PA (concessione);
        • Costo pluriennale sostenuto dall'impresa per ottenere il diritto di utilizzo di conoscenze o di diritti di un terzo (licenze d'uso), piuttosto che per ottenere il diritto allo svolgimento di attività regolamentate (licenza di commercio);
        • Costo pluriennale per acquisizione e produzione interna di emblemi o denominazioni, giuridicamente tutelati, che connotano un prodotto o una linea di prodotti (marchi).
      • A2.1.5) Avviamento
        • L'avviamento (goodwill), nell'ordinamento giuridico italiano, rappresenta il valore intangibile di un'impresa. Il coordinamento funzionale dei beni aziendali (mobili e immobili, fungibili e infungibili, materiali e immateriali) può determinare un aumento di valore dei beni medesimi, presi nel loro insieme, rispetto all'utilità che avrebbero se presi singolarmente.
        • L'avviamento può essere registrato in attivo di SP solo quando acquistato a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato in un periodo non superiore a 5 anni.
        • Il valore di avviamento deve essere espressamente indicato e deve poter essere rilevato dagli atti notarili che hanno regolato la transazione.
        • Il corrispettivo per l'avviamento può essere rappresentato da denaro, beni, permute, azioni.
      • A2.1.6) Immobilizzazioni in corso e acconti
        • Costi sostenuti per produrre in economia (all'interno dell'impresa) le immobilizzazioni immateriali di cui non è ancora stata acquistata la piena titolarità (brevetti e marchi);
        • Costi sostenuti per i progetti non ancora completati;
        • Versamenti effettuati a fornitori, per anticipi relativi all'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.
      • A2.1.7) Altre Immobilizzazioni Immateriali
        • Migliorie su beni di terzi, ma solo nei casi in cui tali migliorie non siano separabili dai beni stessi;
        • Costi sostenuti per l'acquisizione di diritti di usufrutto di titoli azionari;
        • Oneri relativi all'ottenimento di finanziamenti.
    • A2.2) Immobilizzazioni Materiali
      • A2.2.1) Terreni e Fabbricati
        • Questa posta di bilancio aggrega voci con diversi profili di ammortamento, con beni non ammortizzabili (terreni).
        • Nella voce terreni si classificano le aree prive di edifici e impianti.
        • Nel caso in cui il terreno su cui sorge il fabbricato non sia divisibile come terreno, il valore del terreno risulta incorporato nel valore del bene immobile.
      • A2.2.2) Impianti e macchinari
        • Attrezzature industriali e commerciali
          • La prima voce accoglie i beni prettamente strumentali all'esercizio dell'attività produttiva d'impresa;
          • La seconda voce accoglie i valori dei beni strumentali che non caratterizzano in senso stretto l'apparato tecnico-operativo dell'azienda; si tratta di beni che completano l'apparato tecnico-produttivo (es. carrelli elevatori).
          • È prassi scrivere nella prima voce sia gli impianti generici (es. illuminazione), sia quelli specifici.
      • A2.2.3) Altri beni
        • Si tratta di una posta di SP di largo utilizzo in quanto accoglie: automezzi aziendali, macchine elettriche ed elettroniche, computers, arredi.
      • A2.2.4) Immobilizzazioni in corso e acconti
        • In questa voce si registrano:
          • I valori delle immobilizzazioni materiali per le quali è in corso un processo di realizzazione in economia;
          • Gli anticipi corrisposti dall'azienda ad un fornitore per l'acquisto di un bene destinato ad appartenere ai valori immobilizzati.
    • A2.3) Immobilizzazioni Finanziarie
      • A2.3.1) Partecipazioni
        • Si considerano immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni superiori al 10% del capitale della società partecipata (20% se la società partecipata è quotata in borsa). Le partecipazioni rappresentano interessenze al capitale della società partecipata. In funzione dell'intensità dell'interessenza, la partecipazione può assumere la qualifica di controllata piuttosto che di collegata.
        • L'art. 2359 considera società controllate:
          • Le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
          • Le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
          • Le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
        • Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
        • Nello S.P. le partecipazioni vanno iscritte separatamente per tipologia: controllate, collegate.
      • A2.3.2) Crediti
        • Sono immobilizzazioni finanziarie:
          • I crediti derivanti da rapporti di finanziamento posti in essere dall'impresa con controllate, collegate, controllanti, o altre imprese (durata > 12 mesi).
          • I crediti di natura commerciale caratterizzati da termini di pagamento significativamente più lunghi di quelli mediamente praticati dall'impresa ai propri clienti.
      • A2.3.3) Altri Titoli
      • A2.3.4) Azioni Proprie
    • A2.4) Immobilizzazioni Acquistate in Leasing
      • Il leasing è un contratto atipico, tramite cui il locatore trasferisce al locatario, per un periodo di tempo pre-determinato, il diritto di utilizzare il bene oggetto della locazione, in cambio del pagamento di una serie di canoni periodici.
      • Il leasing dal punto di vista contabile si distingue in leasing operativo e leasing finanziario. Nel leasing operativo è il locatore che mantiene i rischi e i benefici dell'oggetto che viene locato. Come viene riflesso questo nel bilancio dell'azienda locatrice? Il bene concesso in locazione rimane in capo all'impresa, iscritto in bilancio, in quanto ha mantenuto i rischi e i benefici connessi al bene locato, cioè se accade qualcosa al bene, l'impresa in bilancio contabilizzerà una perdita o un utile. Il risvolto contabile dipende quindi dalla sostanza economica dell'operazione.
      • Nel caso di leasing finanziario, i rischi e i benefici connessi al bene locato vengono trasferiti al locatario. Lo IAS 17 identifica le cinque situazioni che, individualmente o congiuntamente, possono condurre a classificare un leasing come finanziario:
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davide.implatini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Bilanci aziendali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Sotti Francesco.
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