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SI NO IMPOSSIBILITA' DI
GIUDIZI CON GIUDIZIO
GIUDIZIO
ESPRIMEERE
RILIEVI o SENZA
GIUDIZIO AVVERSO
GIUDIZIO
GIUDIZIO AVVERSO RILIEVI
SENZA
SENZA GIUDIZIO qualora
GIUDIZIO RILIEVI
RILIEVI CON AVVERSO qualora l'informativa
CON
RICHIAMO l'inadeguatezza sia
RILIEVI
DI renda inadeguata
INFORMATI inattendibile il
VA bilancio
Figura 4: Flow Chart continuità aziendale e giudizio di revisione 27
1.23 ISA Italia 580 – Attestazione della Direzione
Le lettere di attestazioni rappresentano il riconoscimento da parte della Direzione della propria responsabi-
lità in relazione alla predisposizione dei bilanci. Devono essere indirizzate al revisore e devono contenere
specifiche informazioni e devono essere adeguatamente datate e firmate.
Consentono al revisore di ottenere conferma scritta della completezza, autenticità e attendibilità della docu-
mentazione messa a disposizione ai fini dell’espletamento della sua attività e della correttezza ed esattezza
delle informazioni ivi contenute oltre a quelle comunicate verbalmente.
Sebbene forniscano elementi probativi necessari, esse non forniscono di per sé elementi probativi sufficienti
e appropriati sugli aspetti cui si riferiscono.
La lettera deve presentare le seguenti caratteristiche:
1) Deve essere sottoscritta dal legale rappresentate della società e dal soggetto preposto alla Dire-
zione amministrativa
2) Deve essere redatta e stampata su carta intestata della società
3) Deve riportare una data il più prossima possibile a quella della relazione di revisione (in alcun caso
successiva)
E deve contenere
• Evidenza del riconoscimento della propria responsabilità per la corretta predisposizione del bilancio
• Certezza sull’avvenuta approvazione del progetto di bilancio
• Attestazioni scritte su aspetti significativi del bilancio relativamente a
Frodi
o Conformità e considerazione di leggi e regolamenti
o Valutazione di errori significativi
o Valutazione delle stime contabili
o Parti correlate
o Eventi successivi
o Continuità aziendale
o
• Evidenza che al revisore siano state fornite tutte le informazioni pertinenti l’esecuzione dell’incarico
e l’accesso alla documentazione, che non vi siano state limitazioni o irregolarità da parte degli am-
ministratori, dirigenti o dipendenti della società
• Evidenza che il bilancio rifletta tutta le operazioni contabili
Qualora il revisore concluda che le attestazioni scritte non siano attendibili egli deve intraprendere tutte le
azioni appropriate e idonee volte a stabilire il possibile effetto sul proprio giudizio contenuto nella relazione
di revisione e nel caso sussistano dubbi circa l’integrità della Direzione tali da rendere inattendibili le attesta-
zioni o la Direzione non le fornisca, il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul
bilancio
1.24 ISA Italia 600 – La revisione del bilancio di Gruppo e il lavoro dei revisori delle componenti
Il principio ISA 600 tratta delle considerazioni specifiche da applicarsi alle revisioni contabili dei gruppi. Il
principio stabilisce che il revisore di gruppo è interamente responsabile della revisione del bilancio consoli-
dato, inoltre definisce le modalità e le regole che devono essere seguite dal revisore di gruppo per acquisire
gli elementi probativi sufficienti e appropriati in merito al processo di consolidamento su cui basare il proprio
giudizio. 28
Con riferimento al lavoro che deve essere svolto dal revisore sulle varie componenti costituenti il gruppo, ISA
5
600 prevede che sulle componenti significative sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario debba
essere effettuata una revisione completa, sulla base della significatività della data componente, mentre sulle
componenti significative per i rischi deve essere svolta una o più delle seguenti attività:
- Revisione contabile delle informazioni finanziarie prendendo come riferimento la significatività della
componente
- La revisione di uno o più saldi contabili, classi di operazioni o informativa afferenti ai probabili rischi
significativi di errori significativi nel bilancio del gruppo
- Specifiche procedure di revisione a fronte dei rischi di errori significativi
Sulle componenti non significative deve essere svolta un’analisi comparativa a livello di gruppo anche con
riferimento alle aggregazioni a diversi livelli delle informazioni finanziarie di tali componenti.
Qualora il lavoro di revisione così organizzato non consenta al revisore del gruppo di ottenere sufficienti
elementi probativi per esprimere il proprio giudizio sul bilancio consolidato devono essere selezionate dal
revisore di gruppo altre componenti sulle quali svolgere ulteriori attività di revisione, revisione di saldi o
operazioni, revisioni limitate delle informazioni finanziarie o procedure specifiche.
Gli obiettivi del revisore in presenza di gruppi sono:
- Stabilire se è in grado di assumere il ruolo di revisore di gruppo e in caso affermativo
Comunicare chiaramente con i revisori delle componenti in merito all’ampiezza, tempistica
o e natura del loro lavoro sulle informazioni finanziarie delle componenti
Acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie e sul pro-
o cesso di consolidamento per esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio del gruppo
sia redatto in conformità al quadro normativo applicabile.
Le attività che il revisore deve svolgere per raggiungere i propri obiettivi sono:
La definizione della strategia generale e del piano di revisione
§ La comprensione del gruppo, delle sue componenti e del contesto in cui operano
§ La conoscenza e la comprensione del revisore della componente
§ La definizione dei livelli di significatività, soglia minima per il gruppo e per le componenti
§ La definizione delle risposte di revisione appropriate per indirizzare i rischi di errori significativi
§ La definizione della natura, tempistica e estensione del lavoro da svolgere sul processo di consolida-
§ mento
La definizione delle procedure per identificare gli eventi che si verificano tra la data di riferimento e
§ la data della relazione (cd. Eventi successivi)
Le comunicazioni con il revisore delle componenti
§ La valutazione della sufficienza e dell’appropriatezza degli elementi probativi acquisiti
§ La valutazione complessiva di eventuali errori identificati sia dal team sia comunicati ai revisori delle
§ componenti
Le comunicazioni con la Direzione e responsabili di attività di Governance del gruppo
§ La documentazione del lavoro svolto sulle componenti
§
Il revisore di gruppo è responsabile della Direzione, della supervisione e dello svolgimento dell’incarico di
revisione in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché
della relazione emessa che non deve far riferimento ai revisori delle componenti a meno che non sia richiesto
dalla legge o dai regolamenti.
5 Una componente identificata dal team di revisione del bilancio del gruppo che sia individualmente significativa sotto il profilo eco-
nomico, patrimoniale e finanziario ai fini del bilancio consolidato ovvero che sia probabile che includa rischi di errori significativi nel
bilancio del gruppo a motivo della sua specifica natura o delle sue specifiche circostanze. 29
1.25 ISA Italia 610 – Utilizzo del lavoro dei Revisori Interni
Qualora il cliente abbia una funzione di Internal Auditing che il revisore abbia stabilito possa essere rilevante
per la revisione egli deve stabilire se e in quale misura utilizzare uno specifico lavoro dei revisori interni, in
caso di utilizzo stabilire se tale lavoro sia adeguato ai fini della revisione contabile.
Sebbene gli obiettivi della funzione revisione interna e quelli del revisore esterno siano differente alcune
delle modalità con cui ognuna delle due consegue obiettivi possono essere analoghe; la responsabilità rimane
comunque in capo al revisore che emette la relazione e tale responsabilità non è attenuata dall’utilizzo del
lavoro dei revisori interni.
Per stabilire l’adeguatezza di uno specifico lavoro dei revisori interni rispetto ai propri scopi il revisore deve
valutare:
- Se il lavoro è stato svolto da revisori con adeguate formazione e competenze tecniche
- Se il lavoro è stato supervisionato, riesaminato e documentato in modo appropriato
- Se sono stati acquisiti elementi probativi adeguati per pervenire a a ragionevoli conclusioni
- Se le conclusioni raggiunte sono appropriate alle circostanze e le relazioni predisposte sono coerenti
con i risultati del lavoro svolto
- Se tutte le eccezioni o gli aspetti inusuali identificati dagli internal auditors sono risolti in modo ap-
propriato
1.26 ISA Italia 620 – Utilizzo del lavoro dell’esperto
Durante lo svolgimento del proprio incarico il revisore può avvalersi delle competenze specifiche di alcuni
specialisti. L’esperto è una persona dotata di abilità, conoscenza e esperienza in campi differenti dalla con-
tabilità e dalla revisione contabile come ad esempio fiscalisti, attuari, periti, ingegneri, legali, ecc. Può essere
un professionista incaricato dal cliente o dal revisore o un dipendente del cliente o del revisore.
Quando pianifica l’utilizzo di un esperto il revisore dovrebbe valutarne la competenza professionale conside-
rando le abilitazioni professionali, l’appartenenza a ordini professionali, la reputazione ed esperienza nel set-
tore. Il revisore deve poi valutare l’obiettività e l’indipendenza dell’esperto che potrebbe essere inficiata dal
rapporto di impiego con il cliente o dalla dipendenza economica da esso.
In ogni caso il revisore ha l’esclusiva responsabilità del giudizio di revisione espresso e tale responsabilità non
è attenuata dall’utilizzo dell’esperto al quale devono essere fornite istruzioni accurate circa:
- Gli obiettivi e l’ambito dell’intervento
- Una generale descrizione degli specifici argomenti che il revisore si attende che vengano trattati nella
relazione dell’esperto
- I limiti entro cui l’esperto abbia accesso a registrazioni e archivi appropriati
- La riservatezza delle informazioni della società
- Ecc.
Infine il revisore deve verificare non solo la fonte dei dati che l’esperto ha utilizzato ma anche i presupposti
alla base delle sue valutazione e i metodi adottati. 30
1.27 ISA Italia 700-705-706 – Processo di formazione del giudizio Professionale e La relazione di re-
visione
La relazione di revisione e il giudizio sul bilancio sono regolamentati dall’art. 14 D.lgs. 39/2010 che afferma