Capitolo 10: La regolamentazione e le soluzioni gestionali della crisi d’impresa
Il cambiamento e la ristrutturazione
Il cambiamento è una condizione necessaria e sufficiente per la sopravvivenza del sistema impresa, il quale deve essere in grado di prevenire o reagire agli eventi ambientali. Cambiare significa modificare o ristrutturare l’assetto e la combinazione dei fattori produttivi al fine di migliorare il rapporto input-output, adeguandolo alle diverse combinazioni prodotto-mercato.
Possiamo distinguere tre tipi di ristrutturazione:
- Ristrutturazione organizzativa, perseguibile tramite la revisione delle unità operative in modo da rivedere l’ambito delle attività dell’impresa ed i suoi obiettivi, rendendoli coerenti con le potenzialità presenti e le modifiche del mercato. Questo processo prevede un ridimensionamento della struttura a partire dal personale.
- Ristrutturazione di portafoglio, caratterizzata dall’analisi dell’area di business su cui competere, cercando soluzioni strategiche differenti dal passato e più efficienti. Questo tipo di ristrutturazione prevede un più marcato interessamento verso l’ambiente esterno all’impresa al fine di riconoscere i segnali del cambiamento presenti nella domanda.
- Ristrutturazione finanziaria, con cui si ricerca il perseguimento dell’equilibrio attuabile tramite metodologie finanziarie più o meno complesse a seconda della situazione di riferimento.
Attualmente, nelle ristrutturazioni la semplice riduzione della struttura non costituisce fonte di migliorie che consentono all’impresa di riprendere la propria capacità di creazione di valore. Affinché si possa pensare di avere successo, si rende necessario prevedere percorsi di crescita della capacità innovatrice e di marketing.
Il ruolo della normativa nella crisi d’impresa
L’intervento del legislatore nell’ambito della crisi aziendale si caratterizza per la presenza di norme volte a governare la liquidazione dell’impresa insolvente o finalizzate ad evitarla. A difesa dell’opportunità dell’istituto del fallimento, si deve considerare il principio su cui esso si fonda che garantisce la concorsualità riducendo i rischi di estinzione delle passività non rispondenti a criteri di equità ed omogeneità delle diverse posizioni creditorie.
Questo principio elimina tutte le clausole contrattuali stabilite ed accolte dalle parti al momento dell’accettazione dell’obbligazione sinallagmatica. Un’ulteriore utilità delle procedure concorsuali dovrebbe essere rappresentata dalla loro economicità e dal coordinamento unitario. L’avvio della procedura concorsuale impedisce l’attivazione di iniziative singole poste in essere dai vari creditori che possono estinguere l’attivo disponibile senza possibilità di soddisfacimento per i creditori “ritardatari”.
Questa attività di coordinamento comporta dei costi che gravano sulle disponibilità finanziarie che provengono dalla stessa procedura. Si distinguono i costi diretti dai costi indiretti. I primi sono rappresentati dall’onerosità intrinseca della procedura, mentre i secondi possono considerarsi come gli effetti negativi delle azioni volte non alla creazione di valore dell’impresa, ma alla sua eliminazione.
In questa categoria rientrano gli oneri da distorsione che si generano nell’ipotesi in cui sarebbe più vantaggioso proseguire nell’attività d’impresa. Tra i costi indiretti rientrano anche gli oneri “politici” che discendono dall’incompletezza dei mercati che impedisce l’autonomo funzionamento dell’economia.
I costi del fallimento rappresentano una categoria rilevante della procedura che spesso ne invalida l’utilità economica poiché i creditori ottengono percentuali molto ridotte del loro credito. Un’ulteriore difesa della vitalità economica del fallimento si ritrova nella teoria del creditors’ bargain che attribuisce a questa procedura la capacità di eliminazione degli oneri che discendono dalle diverse azioni poste in essere singolarmente dai creditori, i quali, in presenza di un attivo inferiore al passivo fallimentare, provocherebbero un inutile frazionamento dell’impresa.
L’efficienza delle procedure concorsuali viene riconosciuta nella loro possibilità di ottenere un maggior valore dell’attivo rispetto all’azione dei singoli creditori. Il presupposto della dichiarazione di fallimento è rappresentato dall’incapacità di far fronte con le proprie disponibilità alle obbligazioni contratte e scadute. La procedura da così avvio alla liquidazione delle attività aziendali al fine di rimborsare i crediti vantati dai terzi.
Questa ratio presenta dei limiti:
- L’insolvenza viene valutata senza considerare le prospettive future relative ai flussi reddituali e finanziari attesi.
- L’insolvenza viene stabilita dal giudice il quale è privo delle informazioni e delle conoscenze necessarie per valutare la situazione reale e prospettica dell’impresa.
- La procedura è priva delle informazioni necessarie per consentire l’ottimizzazione della fase liquidatoria.
- L’estromissione del debitore dalla procedura determina, nella fase pre-fallimentare, l’attivazione di meccanismi non ottimali per la conservazione del patrimonio.
- Il rispetto della normativa fallimentare burocratizza l’azione esecutiva prolungandone la durata.
- La chiusura della procedura non consente ai creditori insoddisfatti di far vale diversamente i propri titoli e costituisce uno degli aspetti fondamentali della normativa fallimentare.
Questa ratio estende la limitazione della responsabilità anche all’imprenditore individuale, garantendo una sorta di equità e di incentivo economico.
Le attuali tendenze normative
Anche a livello internazionale, l’intervento normativo è stato rivolto a privilegiare la liquidazione del...
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