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L’INABILITAZIONE
è un istituto un po’ meno drastico dell’Interdizione perché presuppone una infermità
sempre MENTALE, ABITUALE , ma non così grave da impedire al soggetto la cura
totale dei propri interessi.
Questa è una formula di carattere generale a cui però il C.C. aggiunge delle situazioni
particolari e ben nominate e dice che in generale può essere inabilitato chiunque sia è
affetto da infermità mentale, ma non così grave da dar luogo all’interdizione e che poi in
particolare possono essere interdetti i soggetti che sono dediti all’uso di sostanze
stupefacenti, quindi il tossicodipendente le cui abitudini di vita ottenebrano le sue facoltà
mentali, chi fa uso abituale di alcol quindi l’alcolista che è considerato inabilitato proprio
per le stesse ragioni del tossicodipendente.
Una terza categoria è il PRODIGO, colui che è affetto da prodigalità eccessiva,
tendente a sperperare il denaro in modo incontrollato, e non è il semplice
scialacquatore, ma un soggetto che tende a rovinarsi perché è affetto da vizi quale la
dipendenza dal gioco d’azzardo, o chi ha manie, passioni smodate, c’è un caso
giurisprudenziale piuttosto divertente che riguarda la patologia dello shopping compulsivo.
Un terzo caso è il caso del cieco o sordomuto dalla nascita che non ha avuto
l’educazione adeguata(cioè non gli è stato insegnato il linguaggio dei segni), questo
è l’unico caso di difetto fisico che negli istituti tradizionali viene preso in considerazione.
Cosa ha di diverso l’inabilitazione rispetto all’interdizione?
Se un soggetto è inabilitato il suo Status è molto simile a quello del minore emancipato e
può compiere atti di ordinaria amministrazione, quindi per gli atti di ordinaria
amministrazione questo soggetto è autonomo, quello che non può fare è compiere atti
di straordinari amministrazione, atti impegnativi, investimenti o atti che alterano la
consistenza del patrimonio, per questi atti l’inabilitato, a differenza dell’interdetto, non ha
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un tutore e quindi non viene sostituito integralmente, ma ha semplicemente un
CURATORE. Questo è un soggetto che aiuta, protegge l’incapace, ma non lo
sostituisce, lo affianca lo assiste.
La differenza è che se per l’INTERDETTO è necessario compiere un atto di vendita, dal
notaio ci andrà soltanto il Tutore che firmerà lui al posto dell’interdetto, Nel caso
dell’INABILITATO, dal notaio invece, ci dovranno andare tutti e due, sia il Curatore che
l’inabilitato e dovranno entrambi sottoscrivere l’atto e prestare entrambi il consenso, se
manca il consenso di uno dei due, l’atto è annullabile. Quindi il Curatore non è qualcuno
che sostituisce, ma è qualcuno che affianca.
Chi può agire per chiedere l’INABILITAZIONE?
Gli stessi soggetti che potevano agire per chiedere l’interdizione.
Anche qui l’istituto ha subito un piccolo ammorbidimento con una modifica introdotta nel
2004 che consente al giudice previo esame della persona da inabilitare, di verificare le
reali condizioni della persona e quindi consentirgli di compiere certi atti di straordinaria
amministrazione senza la tutela del Curatore. Ora si tratta di due istituti uno riservato ai
casi più gravi l’altro riservati ai casi meno gravi, la cui linea di confine non è chiarissima , è
chiaro che un soggetto in coma è tipicamente un soggetto da interdire ma ci sono tante
patologie mentali che non è facile ricondurre all’una o all’altra categoria, si pensi ad es.
alla schizofrenia , il soggetto schizzofrenico sarebbe un soggetto tanto da interdire che da
inabilitare, dipende sempre dalla situazione.
Dal 2004 è stato introdotto un terzo istituto che risponde ad una esigenza di flessibilità, i
due istituti tradizionali sono rigidi sotto tanti profili in particolare richiedono entrambi una
patologia Mentale e Abituale ed è escluso che si possa anche proteggere un soggetto
quando la patologia è temporanea e magari fisica, ci possono essere situazioni in cui una
patologia è fisica e anche se il soggetto è perfettamente in grado di curare i propri
interessi, quella patologia fisica richiede l’ausilio di qualcun altro. Questo ausilio non deve
essere interpretato come una DIMINUZIO per quel soggetto ma come una forma di aiuto,
uno strumento per rendergli la vita meno complicata , quindi da un lato le situazioni
considerate tradizionalmente richiedevano: La Mentalità, cioè il carattere dell’infermità si
riferisce ad una patologia mentale, e la Abitualità. E poi le categorie di atti sono
identificate in modo astratto e generale, cioè: tutti gli atti di ordinaria amministrazione, tutti
gli atti di straordinaria amministrazione, senza possibilità di circoscrivere, disegnare
dentro la straordinaria o ordinaria amministrazione quali categorie di atti rientrassero e da
inibire a quel soggetto.
Nel 2004 è stato introdotto un terzo Istituto che è l’AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO, quali sono le caratteristiche che differenziano l’Amministrazione di sostegno
dagli altri due Istituti:
L’amministrazione di sostegno si applica alle infermità che possono essere anche
temporanee, quindi vuol dire che possono essere sia abituali sia temporanee e patologie
che possono essere anche fisiche, e patologie che impediscono a quel soggetto di
compiere i propri interessi. Quindi l’amministrazione di sostegno è un provvedimento dai
contorni estremamente vari e indeterminati che spetta fondamentalmente al giudice di
ritagliare proprio sugli interessi di quel soggetto specifico. Questo significa che nel
provvedimento giudiziale di Amm. Di sostegno il Giudice dovrà indicare, intanto quali
categorie di atti quel soggetto può compiere da solo quindi non soltanto tutti gli atti di
ordinaria o straordinaria amministrazione, ma proprio tutti gli atti identificati
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nominativamente che quel soggetto non può compiere da solo, poi deve disegnare il ruolo
dell’Amministratore di Sostegno, che può essere un ruolo di rappresentante o anche di
semplice assistente.
I soggetti che possono chiedere l’amministrazione di sostegno, sono gli stessi che
potevano chiedere gli altri due casi, con qui un ruolo un po’ più attivo attribuito non
solo al P.M. ma anche ai servizi sociali.
Il Provvedimento dell’amministrazione di sostegno, come gli altri Istituti, non vanno visti
come una sorta di graduatoria che va dal più grave al meno grave, la graduatoria vale
sicuramente tra l’interdizione e l’inabilitazione; uno è più grave l’altro meno grave, mentre
l’amministrazione di sostegno è un Istituto che copre situazione più varie, dalla più grave
alla meno grave; la più grave il Coma fino alla meno grave che non potrebbe giustificare
una inabilitazione per es. caso di un anziano che soffre di ateriosclerosi che non è
perfettamente lucido ma neppure si potrebbe inabilitare, quindi l’A. di sostegno è qualcosa
che veramente può essere ritagliato sul singolo soggetto.
In questi tre casi il maggiorenne, incapace o parzialmente incapace, si trova privato in tutto
in parte della capacità di agire infatti in tutti questi tre casi il provvedimento deve essere
appuntato a margine dell’atto di nascita e quindi essere pubblico, e conoscibile da
chiunque contratti con questi soggetti.
Questo però non esclude che un soggetto maggiorenne sia incapace ma nessuno chiede
per lui alcun provvedimento, ci sono moltissime di queste situazioni, per cui in assenza di
uno di questi provvedimenti che cosa succede, questo soggetto ha o non ha o può avere
qualche tutela? Di fronte ad un contraente che approfitta di una persona che intuisce non
essere scaltra o che si fa abbindolare facilmente, che elementi di tutela ci possono essere
al momento che mancano questi tre schermi , l’unica strada che il diritto il codice mette a
disposizione è effettivamente un po’ in salita ed è quella di dimostrare di essere incapaci di
intendere o di volere .
Es.:Mettiamo il vecchietto o la vecchietta affetti da una patologia che dipende
essenzialmente dall’età si faccia abbindolare da uno scaltro approfittatore che riesce a
spuntare un affare per lui particolarmente vantaggioso a scapito del soggetto debole, che
cosa può fare il vecchietto o la vecchietta a cui qualcuno fa notare che l’affare concluso è
stato un orrendo affare, l’unica strada è:
1- dimostrare che nel momento in cui è stato stipulato quel contratto quel soggetto era
incapace di intendere e di volere anche solo temporaneamente, quindi dare la
prova della propria incapacità, prova che quei soggetti (che rientrano nei tre
istituti) non hanno bisogno di dare perché risulta dai registri dello stato civile
2- Prova ancora più complicata da dare, questo soggetto deve dimostrare la malafede
dell’altro contraente, dimostrare che l’altro contraente si era accordo della
situazione d’incapacità e ne è approfittato, e questo approfitta mento risulta, si
evince dalle situazioni contrattuali, quindi il fatto di avere svenduto un quadro di
autore che nel listino prezzi di quell’autore ha un prezzo oggettivo molto più alto, è
un indizio dell’approfittamento e della malafede dell’altro contraente. La malafede in
se è una condizione po’ difficile da dimostrare, come faccio a dimostrare quali
erano le intensione del contraente, non sono dentro la sua testa, ma posso
dimostrare, e addurre il risultato della contrattazione, che può essere rivelatore di
un approfittamento.
3-
Quindi ripeto se un soggetto che risulta capace legale di agire si trova ad essere incapace
di intendere e di volere e vuole tirarsi indietro dall’affare già concluso, la sua strada è un
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po’ complicata e l’onere probatorio include la prova della sua incapacità e la prova della
malafede dell’altro contraente.
Finora abbiamo parlato del maggiorenne che stipula negozi ora ci dobbiamo chiedere che
cosa accade nel caso del fatto dannoso, cioè dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo
fatto ieri a proposito del minore.
Per il maggiorenne il discorso non è dissimile perché la regola che si applica è identica ,
l’art. 2046 del C.C. dice semplicemente che è imputabile chi è capace di intendere e di
volere, qual è la conseguenza? Il maggiorenne capace di intendere e di volere è
responsabile, il maggiorenne incapace di intendere e di volere non è responsabile.