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L’INABILITAZIONE

è un istituto un po’ meno drastico dell’Interdizione perché presuppone una infermità

sempre MENTALE, ABITUALE , ma non così grave da impedire al soggetto la cura

totale dei propri interessi.

Questa è una formula di carattere generale a cui però il C.C. aggiunge delle situazioni

particolari e ben nominate e dice che in generale può essere inabilitato chiunque sia è

affetto da infermità mentale, ma non così grave da dar luogo all’interdizione e che poi in

particolare possono essere interdetti i soggetti che sono dediti all’uso di sostanze

stupefacenti, quindi il tossicodipendente le cui abitudini di vita ottenebrano le sue facoltà

mentali, chi fa uso abituale di alcol quindi l’alcolista che è considerato inabilitato proprio

per le stesse ragioni del tossicodipendente.

Una terza categoria è il PRODIGO, colui che è affetto da prodigalità eccessiva,

tendente a sperperare il denaro in modo incontrollato, e non è il semplice

scialacquatore, ma un soggetto che tende a rovinarsi perché è affetto da vizi quale la

dipendenza dal gioco d’azzardo, o chi ha manie, passioni smodate, c’è un caso

giurisprudenziale piuttosto divertente che riguarda la patologia dello shopping compulsivo.

Un terzo caso è il caso del cieco o sordomuto dalla nascita che non ha avuto

l’educazione adeguata(cioè non gli è stato insegnato il linguaggio dei segni), questo

è l’unico caso di difetto fisico che negli istituti tradizionali viene preso in considerazione.

Cosa ha di diverso l’inabilitazione rispetto all’interdizione?

Se un soggetto è inabilitato il suo Status è molto simile a quello del minore emancipato e

può compiere atti di ordinaria amministrazione, quindi per gli atti di ordinaria

amministrazione questo soggetto è autonomo, quello che non può fare è compiere atti

di straordinari amministrazione, atti impegnativi, investimenti o atti che alterano la

consistenza del patrimonio, per questi atti l’inabilitato, a differenza dell’interdetto, non ha

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un tutore e quindi non viene sostituito integralmente, ma ha semplicemente un

CURATORE. Questo è un soggetto che aiuta, protegge l’incapace, ma non lo

sostituisce, lo affianca lo assiste.

La differenza è che se per l’INTERDETTO è necessario compiere un atto di vendita, dal

notaio ci andrà soltanto il Tutore che firmerà lui al posto dell’interdetto, Nel caso

dell’INABILITATO, dal notaio invece, ci dovranno andare tutti e due, sia il Curatore che

l’inabilitato e dovranno entrambi sottoscrivere l’atto e prestare entrambi il consenso, se

manca il consenso di uno dei due, l’atto è annullabile. Quindi il Curatore non è qualcuno

che sostituisce, ma è qualcuno che affianca.

Chi può agire per chiedere l’INABILITAZIONE?

Gli stessi soggetti che potevano agire per chiedere l’interdizione.

Anche qui l’istituto ha subito un piccolo ammorbidimento con una modifica introdotta nel

2004 che consente al giudice previo esame della persona da inabilitare, di verificare le

reali condizioni della persona e quindi consentirgli di compiere certi atti di straordinaria

amministrazione senza la tutela del Curatore. Ora si tratta di due istituti uno riservato ai

casi più gravi l’altro riservati ai casi meno gravi, la cui linea di confine non è chiarissima , è

chiaro che un soggetto in coma è tipicamente un soggetto da interdire ma ci sono tante

patologie mentali che non è facile ricondurre all’una o all’altra categoria, si pensi ad es.

alla schizofrenia , il soggetto schizzofrenico sarebbe un soggetto tanto da interdire che da

inabilitare, dipende sempre dalla situazione.

Dal 2004 è stato introdotto un terzo istituto che risponde ad una esigenza di flessibilità, i

due istituti tradizionali sono rigidi sotto tanti profili in particolare richiedono entrambi una

patologia Mentale e Abituale ed è escluso che si possa anche proteggere un soggetto

quando la patologia è temporanea e magari fisica, ci possono essere situazioni in cui una

patologia è fisica e anche se il soggetto è perfettamente in grado di curare i propri

interessi, quella patologia fisica richiede l’ausilio di qualcun altro. Questo ausilio non deve

essere interpretato come una DIMINUZIO per quel soggetto ma come una forma di aiuto,

uno strumento per rendergli la vita meno complicata , quindi da un lato le situazioni

considerate tradizionalmente richiedevano: La Mentalità, cioè il carattere dell’infermità si

riferisce ad una patologia mentale, e la Abitualità. E poi le categorie di atti sono

identificate in modo astratto e generale, cioè: tutti gli atti di ordinaria amministrazione, tutti

gli atti di straordinaria amministrazione, senza possibilità di circoscrivere, disegnare

dentro la straordinaria o ordinaria amministrazione quali categorie di atti rientrassero e da

inibire a quel soggetto.

Nel 2004 è stato introdotto un terzo Istituto che è l’AMMINISTRAZIONE DI

SOSTEGNO, quali sono le caratteristiche che differenziano l’Amministrazione di sostegno

dagli altri due Istituti:

L’amministrazione di sostegno si applica alle infermità che possono essere anche

temporanee, quindi vuol dire che possono essere sia abituali sia temporanee e patologie

che possono essere anche fisiche, e patologie che impediscono a quel soggetto di

compiere i propri interessi. Quindi l’amministrazione di sostegno è un provvedimento dai

contorni estremamente vari e indeterminati che spetta fondamentalmente al giudice di

ritagliare proprio sugli interessi di quel soggetto specifico. Questo significa che nel

provvedimento giudiziale di Amm. Di sostegno il Giudice dovrà indicare, intanto quali

categorie di atti quel soggetto può compiere da solo quindi non soltanto tutti gli atti di

ordinaria o straordinaria amministrazione, ma proprio tutti gli atti identificati

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nominativamente che quel soggetto non può compiere da solo, poi deve disegnare il ruolo

dell’Amministratore di Sostegno, che può essere un ruolo di rappresentante o anche di

semplice assistente.

I soggetti che possono chiedere l’amministrazione di sostegno, sono gli stessi che

potevano chiedere gli altri due casi, con qui un ruolo un po’ più attivo attribuito non

solo al P.M. ma anche ai servizi sociali.

Il Provvedimento dell’amministrazione di sostegno, come gli altri Istituti, non vanno visti

come una sorta di graduatoria che va dal più grave al meno grave, la graduatoria vale

sicuramente tra l’interdizione e l’inabilitazione; uno è più grave l’altro meno grave, mentre

l’amministrazione di sostegno è un Istituto che copre situazione più varie, dalla più grave

alla meno grave; la più grave il Coma fino alla meno grave che non potrebbe giustificare

una inabilitazione per es. caso di un anziano che soffre di ateriosclerosi che non è

perfettamente lucido ma neppure si potrebbe inabilitare, quindi l’A. di sostegno è qualcosa

che veramente può essere ritagliato sul singolo soggetto.

In questi tre casi il maggiorenne, incapace o parzialmente incapace, si trova privato in tutto

in parte della capacità di agire infatti in tutti questi tre casi il provvedimento deve essere

appuntato a margine dell’atto di nascita e quindi essere pubblico, e conoscibile da

chiunque contratti con questi soggetti.

Questo però non esclude che un soggetto maggiorenne sia incapace ma nessuno chiede

per lui alcun provvedimento, ci sono moltissime di queste situazioni, per cui in assenza di

uno di questi provvedimenti che cosa succede, questo soggetto ha o non ha o può avere

qualche tutela? Di fronte ad un contraente che approfitta di una persona che intuisce non

essere scaltra o che si fa abbindolare facilmente, che elementi di tutela ci possono essere

al momento che mancano questi tre schermi , l’unica strada che il diritto il codice mette a

disposizione è effettivamente un po’ in salita ed è quella di dimostrare di essere incapaci di

intendere o di volere .

Es.:Mettiamo il vecchietto o la vecchietta affetti da una patologia che dipende

essenzialmente dall’età si faccia abbindolare da uno scaltro approfittatore che riesce a

spuntare un affare per lui particolarmente vantaggioso a scapito del soggetto debole, che

cosa può fare il vecchietto o la vecchietta a cui qualcuno fa notare che l’affare concluso è

stato un orrendo affare, l’unica strada è:

1- dimostrare che nel momento in cui è stato stipulato quel contratto quel soggetto era

incapace di intendere e di volere anche solo temporaneamente, quindi dare la

prova della propria incapacità, prova che quei soggetti (che rientrano nei tre

istituti) non hanno bisogno di dare perché risulta dai registri dello stato civile

2- Prova ancora più complicata da dare, questo soggetto deve dimostrare la malafede

dell’altro contraente, dimostrare che l’altro contraente si era accordo della

situazione d’incapacità e ne è approfittato, e questo approfitta mento risulta, si

evince dalle situazioni contrattuali, quindi il fatto di avere svenduto un quadro di

autore che nel listino prezzi di quell’autore ha un prezzo oggettivo molto più alto, è

un indizio dell’approfittamento e della malafede dell’altro contraente. La malafede in

se è una condizione po’ difficile da dimostrare, come faccio a dimostrare quali

erano le intensione del contraente, non sono dentro la sua testa, ma posso

dimostrare, e addurre il risultato della contrattazione, che può essere rivelatore di

un approfittamento.

3-

Quindi ripeto se un soggetto che risulta capace legale di agire si trova ad essere incapace

di intendere e di volere e vuole tirarsi indietro dall’affare già concluso, la sua strada è un

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po’ complicata e l’onere probatorio include la prova della sua incapacità e la prova della

malafede dell’altro contraente.

Finora abbiamo parlato del maggiorenne che stipula negozi ora ci dobbiamo chiedere che

cosa accade nel caso del fatto dannoso, cioè dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo

fatto ieri a proposito del minore.

Per il maggiorenne il discorso non è dissimile perché la regola che si applica è identica ,

l’art. 2046 del C.C. dice semplicemente che è imputabile chi è capace di intendere e di

volere, qual è la conseguenza? Il maggiorenne capace di intendere e di volere è

responsabile, il maggiorenne incapace di intendere e di volere non è responsabile.

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta1688 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.