Diritto privato: lezione n.3 del 19.02.2015
Riprendiamo l'argomento che ieri abbiamo in parte trattato, che è quello della capacità di agire. Abbiamo preso in considerazione l'incapace legale di agire perché non ha compiuto 18 anni, cioè il minore, ed abbiamo detto che però ha in alcuni ambiti specifici spazi di capacità di agire per quanto riguarda l'ambito negoziale e per quanto riguarda l'atto dannoso. Il minore che sia capace di intendere e di volere, il minore sia responsabile dei danni che causa a terzi.
Maggiorenne
Vediamo ora il caso opposto, quello del maggiorenne che, in quanto tale, ai sensi dell'art. 2 del C.C. è capace legale di agire. Tuttavia, vi possono essere situazioni in cui un soggetto anche se maggiorenne non sia nella condizione di curare i propri interessi. Questo può dipendere da patologie mentali; pensiamo ad un soggetto affetto da una patologia psichiatrica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, per esempio un ritardato. Poi si può pensare anche al caso estremo di un soggetto che, in base ad una situazione patologica dovuta ad un evento traumatico, si pensi ad un soggetto in coma. Si può anche pensare a situazioni meno tragiche ma comunque tali da rendere un soggetto poco lucido ad esempio un soggetto che ha abitudini di vita poco salubri come essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti o l'alcolizzato. Oppure, c'è un caso contemplato già dal C.C., chi è affetto da una malattia psichiatrica che gli impedisce di usare bene il denaro a causa del vizio del gioco.
Si può anche fare un esempio di casi meno gravi, ad es. un soggetto che faccia uso di medicinali che ottenebrano temporaneamente le sue capacità mentali, quindi un caso di incapacità di agire temporanea. Questo è lo spettro molto vario di possibili situazioni che possono ingenerare il bisogno di tutelare un soggetto anche se maggiorenne.
Naturalmente questi correttivi sono fondamentali, non si può pensare che il diritto si limiti a stabilire una soglia di età minima oltre la quale un soggetto è considerato capace legale di agire indipendentemente dalle circostanze del caso concreto, indipendentemente da una valutazione clinica di questo soggetto. Sarebbe una regola che si rivolgerebbe a danno degli stessi attori del mondo giuridico.
Ci sono delle situazioni in cui è possibile limitare o escludere la capacità di agire di un soggetto e far sì che, anche se maggiorenne, gli sia inibito il compimento di atti giuridici o almeno alcuni atti giuridici.
Strumenti di limitazione della capacità
Tradizionalmente gli istituti che consentivano di arrivare a questo risultato erano soltanto due:
- L'interdizione giudiziale
- L'inabilitazione
Interdizione giudiziale
L'interdizione giudiziale è lo strumento tradizionalmente offerto dall'ordinamento per tutelare un soggetto debole maggiorenne, ed è il provvedimento più grave che si possa prendere perché implica la completa perdita della capacità di agire. L'interdetto è un soggetto che, pur essendo maggiorenne, non può compiere nessun atto giuridico, quindi non può compiere atti impegnativi come vendere immobili, ma anche atti poco impegnativi come fare la spesa o ordinare una cena al ristorante, quindi un soggetto completamente escluso (almeno questa era l'idea tradizionale) dai negozi giuridici.
Cosa occorre per interdire un soggetto: occorre una malattia mentale, grave, abituale; questi sono i tre aggettivi che connotano la patologia che deve avere. Intanto mentale, vuol dire che il soggetto non deve essere affetto da una patologia solo fisica, per es. un paraplegico, infatti la patologia solo fisica non può comportare l'interdizione. L'infermità deve essere abituale, quindi non può trattarsi di una patologia temporanea, questo non significa che debba essere permanente, però deve avere un carattere di abitualità cioè una certa durevolezza. Un provvedimento così grave non si può giustificare in casi di problemi solo temporanei, e deve essere grave da impedire al soggetto di curare i propri interessi.
Non tutte le malattie mentali possono determinare l'interdizione. Ci sono patologie anche gravi ma che inficiano in questo soggetto la capacità di curare i propri interessi. Per esempio, una grave forma di depressione non necessariamente è una patologia che può portare all'interdizione, perché il depresso potrebbe in concreto essere perfettamente in grado di curare i propri interessi. Quindi si deve trattare di una patologia che mina la capacità del soggetto di curare i propri interessi economici.
Il provvedimento di interdizione è un provvedimento talmente grave che presuppone che qualcuno ne faccia richiesta. Attualmente i legittimati ad agire sono:
- Il diretto interessato, quando lo può fare
- Il coniuge, al quale è stato affiancato il convivente more uxori (cioè un convivente che vive abitualmente con Lui o con Lei)
- Una cerchia di parenti assai limitata: i figli (discendenti), gli ascendenti (genitori o nonni), i fratelli e le sorelle
- Gli affini entro il 2o grado (suocero/a, genero/nuora)
- Il Pubblico Ministero, che è un Magistrato che è normalmente l'attore che esercita l'azione penale, ma che in alcuni ambiti delle persone e della famiglia ha un ruolo, e questo rientra tra quei ruoli. Perché direte il P.M. perché è un rappresentante dell'interesse pubblico ed è il soggetto a cui possono fare segnalazioni per es. i servizi sociali o anche i comuni cittadini. Se per es. un vicino di casa ha notizia di una situazione di particolare debolezza, di patologia, di malattia mentale che non è segnalata da parenti, affini o altri soggetti che possono farlo, questo vicino di casa non può agire da solo per far interdire quel soggetto ma può segnalare la situazione al P.M. e se del caso agirà lui