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NUOVO CODICE COMUNITARIO CAPO VI
Art. 89.
Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (o ricetta non
ripetibile)
1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali
che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'articolo 88, comma 1,
possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare,
comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.
La ricetta medica ripetibile va per quei medicinali che comunque per essere prescritti
necessitano il vaglio di uno specialista, del medico. Qui dice una cosa in più. Siccome lì li
possono prendere anche per 10 volte nell’arco di 6 mesi quel medicinale, questi sono
medicinali che presi in maniera continuativa senza il vaglio del medico possono creare dei
problemi alla salute. Quindi io ti faccio la ricetta, il lasciapassare per questo bene farmaco per
una volta sola. Se ti dovesse riservire, devi riandare dal medico.
2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in
mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase «Da vendersi dietro
presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta».
Il farmacista non si deve scervellare, sta scritto sul medicinale. L’ha deciso l’AIFA, il ministero,
all’atto dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Quando è un problema? Quando è un
preparato magistrale. Se si tratta di un preparato magistrale sottoposto a ricetta medica non
ripetibile, la ricetta non va riconsegnata all’acquirente, perché è da rinnovare volta per volta,
rimane al farmacista. Questa norma vale sia per i medicinali con AIC sia per i preparati
magistrali.
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata
a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a
conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorità competente per il
rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il
farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso di terzi ai
dati in esse contenuti.
Abbiamo anche un limite temporale molto più ristretto rispetto alla ricetta medica ripetibile.
Se l’acquirente vuole tenere la ricetta, può chiedere la fotocopia alla farmacia. L’originale è
proprietà della farmacia. Quanto tempo deve essere conservata una ricetta medica non
ripetibile? 6 mesi, a meno che non sia consegnata all’autorità competente per il rimborso. E
questo vale sempre. Nel caso delle ricette rosse o rosa quelle che vengono rimborsate dal
SSN, l’obbligo di conservazione viene assolto nel momento in cui il farmacista inoltra la ricetta
all’ASL di competenza. Se fosse ricetta bianca, la deve conservare. Questo è in generale.
Nell’ipotesi che li ci sia una sostanza appartenente alla lista del doping nel preparato
magistrale, la conservo fino a luglio dell’anno successivo. Se c’è uno stupefacente, almeno 2
anni.
4. Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal
presente articolo il codice fiscale del paziente; nei casi in cui disposizioni di
carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative
procedure.
Nell’art 88 c’era scritto qualcosa per quanto riguarda il nome del paziente? No. La ricetta
medica ripetibile può anche non avere il nome del paziente, in genere i medici lo scrivono. Per
i preparati magistrali si intende che è per un malato determinato e quindi ci dovrebbero
essere il nome del paziente. Per la ricetta medica non ripetibile il nuovo codice comunitario
dice che ci deve essere il codice fiscale, quindi l’equivalente del nome e cognome del
paziente. A meno che per patologie particolari si può ricorrere alla riservatezza e quindi ci
possono essere dei codici alfanumerici. Il codice è correlato al paziente, rimane al medico e
l’autorità competente può richiederlo.
5. La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la
chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui lo stesso
dipende, non ha validità ove sia priva degli elementi di cui al comma 4 ovvero della
data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione.
Questo vale per tutte le ricette.
Tornando un attimo indietro abbiamo detto che nel 2001 si è deciso che l’obbligo di tenere
una copia della ricetta in farmacia si riferisce solo alle ricette dei preparati magistrali, per i
medicinali con AIC per quanto riguarda la ricetta ripetibile non c’è obbligo di mantenere
nessuna copia in farmacia. Se, invece, il medicinale con AIC richiede una ricetta medica non
ripetibile vi dovete tenere l’originale per 6 mesi.
Questo articolo 89, medicinali soggetti a ricetta medica non ripetibile fanno riferimento alla
tabella n 5 della farmacopea. Chi ha stilato queste tabelle ha fatto riferimento a tutta una
serie di norme (non le chiede, ma sono scritte tra parentesi). Elenco dei prodotti la cui
vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per
volta e da ritirare dal farmacista
(Art. 124, lettera b, del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265,
modificato con Legge 7 novembre 1942, n. 1528; art. 71 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modifiche, artt. 89 e 143 Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive
modifiche e integrazioni.) potrebbero essere riassunte tutte dal nuovo codice comunitario,
tranne il D.P.R. del 1990, perché è la legge che tutt’ora vige per gli stupefacenti. Qui avete
tutta una serie di classi di sostanze che richiedono la ricetta medica non ripetibile.
- Punto 1. Medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope
indicate nella tabella II, sez. B, C, D della Tabella n.7 approvata con decreto
ministeriale, in applicazione al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive
modifiche. Ci dobbiamo ricordare del DPR del 90.
- Punto 2. Anoressizzanti (1 - la nota si riferisce alle modalità di dispensazione)
Questi richiedono la ricetta medica non ripetibile. C’è un apice. C’è tutto un elenco di
disposizioni che servono per la dispensazione da parte del farmacista dei preparati
magistrali contenenti ad esempio la fendimetrazina (sostanza d’abuso). Gli
anoressizzanti hanno avuto una vita molto problematica dal punto di vista normativo ed
hanno seguito diversi canali per le preparazioni magistrali e i medicinali con AIC.
Cioè il farmacista non può allestire preparazioni contenenti sostanze ad azioni
anoressizzanti. Questo è quello che dice il legislatore. All’epoca in cui è stata stilata la
farmacopea viene ancora riportata la fendimetrazina, adesso è stata tolta. Quindi non è
neanche più possibile fare ciò. Il ministero diceva che se il medico prescrive un
medicinale con AIC ad azione anoressizzante ci vuole un piano terapeutico della durata
massima di 3 mesi, che bisogna sempre presentare insieme alla ricetta.
Ricetta con prescrizione di specialità anoressizzanti ad azione centrale: (DM
18.9.1997) le ricette contenenti la prescrizione di specialità medicinali ad azione
anoressizzante centrale sono ricette non ripetibili. Al momento della loro presentazione in
farmacia devono essere accompagnate da un piano di trattamento generale del paziente
redatto da uno specialista in scienza dell'alimentazione o endocrinologia e malattie del
ricambio o diabetologia o medicina interna, contenente le seguenti indicazioni:
nome e cognome del paziente
- data di compilazione
- indicazione del nome e della confezione della specialità medicinale
- dichiarazione del medico, sotto la propria responsabilità, che all'inizio del trattamento,
- l'indice di massa corporea del paziente era maggiore od uguale a 30 Kg/m .
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dose giornaliera del farmaco e durata della terapia che non può in nessun caso
- superare i 3 mesi
nome, cognome, indirizzo e firma del Medico con l'indicazione della specializzazione
- posseduta.
Il piano terapeutico, se presentato da solo, e le ricette redatte dopo la data di scadenza del
piano terapeutico o, comunque, dopo 3 mesi dalla data di compilazione di questo, non sono
spedibili.
E’ possibile dispensare più di una confezione solo in occasione della prima dispensazione del
prodotto e a condizione che il numero delle confezioni non superi una durata della terapia di
30 giorni. Nelle successive spedizioni potrà essere dispensata solo una confezione per ricetta.
La ricetta può essere redatta sia dal medico specialista che dal medico curante, unitamente al
piano generale di terapia redatto dallo specialista. Nelle successive spedizioni potrà essere
dispensata una sola confezione per ricetta.
Adesso non esistono sostanze ad azione anoressizzante che possono venir allestite in
farmacia. Questa è la norma ma quello che si vede anche dai quaderni di tirocinio è che ci
sono delle sostanze che vengono utilizzate in pazienti che non hanno un indice di massa
corporea di 30 kg/m2, o comunque il medico non stila il piano terapeutico ma utilizza
associazioni di sostanze da cui si evince chiaramente lo scopo anoressizzante e con gravi
danni per i pazienti. Usano sostanze che sono per diabetici, e li utilizzano insieme a
antidepressivi, fanno dei cocktail un po’ particolari.
Se in europa c’erano farmaci con queste sostanze, li potevano fare. C’erano farmaci con AIC
con queste sostanza, ma non si potevano preparare i preparati magistrali. Ci sono stati un po’
di problemi.
Non ci sono più gli anoressizzanti. Se ci fossero rientrerebbero nella tabella n 5, ricetta non
ripetibile, e poi ci dovrebbe essere anche il piano terapeutico.
3. Medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine. Le benzodiazepine sono
degli stupefacenti, sono nell’elenco di sostanze ad azione psicotrope. Qui cosa c’è scritto?
Benzodiazepine per uso parenterale. Quindi le benzodiazepine per uso orale che ricetta
avranno? Ricetta medica ripetibile. Questo vale per i farmaci con AIC. Se la benzodiazepina è
allestita dal farmacista è sempre ricetta medica non ripetibile e quello si va a vedere con la
legge degli stupefacenti.
6. Alprostadil soluzione iniettabile. È per la disfunzione erettile. Le preparazioni iniettabili
dovrebbero stare in tabella 4, ma in questo caso l’hanno messa in tabella 5.
8. Anabolizzanti. Fanno parte della lista del doping. Richiedono la ricetta medica non
ripetibile perché sono in tabella 5 o perché le sostanze della lista del doping richiedono ricetta
medica da rinnovare volta per volta.
9. Medicinali a base di fenilbutazone, oxifenbutazone o nimesulide o tr