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ANNULLABILITA’
Si tratta di due tipi di invalidità che hanno una gradazione nel senso che, la nullità è un vizio più
grave della annullabilità; la nullità può dipendere dalla mancanza di un elemento essenziale o dalla
illiceità (dell’oggetto, della causa, della condizione, del motivo…) quindi la nullità può essere
portata anche da elementi non essenziali ma accidentali.
Invece l’annullabilità è un vizio meno grave che può sempre portare all’inefficacia del contratto ma
che non impedisce una efficacia temporanea del contratto; l’annullabilità può dipendere o da una
incapacità, assoluta o relativa (incapacitàvedi appunti precedenti) oppure da un vizio del
consenso, per quanto riguarda quest’ ultimo, sono figure che ricorrono quando vi è il consenso di
una delle parti ma tale consenso per qualche ragione è viziato cioè è un consenso che si è formato
male quindi ha un vizio nel procedimento di formazione La nullità paradossalmente è una
conseguenza, un vizio che la legge collega alla mancanza di un elem essenziale o all’illiceità
(violazione di norma imperativa, odine pubblico, buon costume) ha quindi criteri più elastici e
indeterminati, che il giudice ha un certo potere di riempire, invece l’annullabilità è prevista ed è
possibile nei soli casi previsti dalla legge (si dice che l’annullabilità è testuale) e infatti le
figure principali di annullabilità sono due (come già detto incapacità o vizio del consenso) ma,
questo non esclude che il legislatore possa utilizzare l’annullabilità anche in ipotesi diverse per es.,
è annullabile, per espressa ipotesi legislativa (testuale) il contratto concluso dal rappresentante in
conflitto di interessi con il rappresentato, che magari conclude un contratto dal quale emerge il
conflitto di interessi, questo contratto è annullabile. Ma al di là dei casi per i quali il legislatore
prevede espressamente l’annullabilità, questa non è possibile applicarla però, [per il nostro
programma è sufficiente soffermarci sulle due cause di annullabilità del contratto].
in particolare è utile soffermarsi sui:
VIZI DEL CONSENSO :
ERRORE
VIOLENZA
DOLO
ERRORE
Viene descritto dal nostro ordinamento come una falsa rappresentazione della realtà dipende dal
contraente stesso, è il contraente che si rappresenta male un dato della realtà che è diverso da
come lui pensa. Non tutti gli errori però danno luogo all’annullamento del contratto, se tutti i tutti i
tipi di errore portassero all’annullamento del contratto vorrebbe dire che la volontà è tutelata al
100% ma così non è perché l’ordinamento oltre a tutelare la volontà del contraente, l’ordinamento
si preoccupa anche di salvaguardare la sicurezza delle contrattazioni (impedire che un contratto
possa essere buttato nel cestino soltanto perché uno dei due contraenti, magari solo perché è
distratto ha sbagliato, si è rappresentato male qualcosa) dunque, l’errore tra tutti e tre i vizi è quello
che presenta le caratteristiche più stringenti infatti l’errore per portare all’annullamento del
contratto, deve avere almeno due caratteristiche:
Essere ESSENZIALE
Essere RICONOSCIBILE
ESSENZIALE:
L’errore deve cadere su certi elementi del contratto e cioè deve cadere su:
La natura del contratto (pensavo di stipulare un contratto di locazione invece, ho stipulato
un contratto di affitto, non sapevo che la locazione è diversa dall’affitto)
L’identità dell’oggetto del contratto (pensavo di acquistare una partita di olio
extravergine e ho invece acquistato una partita di olio d’oliva semplice, questo è un errore
sulla qualità dell’oggetto del contratto)
L’identità e la qualità dell’altro contraente – se è determinante per il consenso cioè dove
l’identità dell’altro contraente è un rilievo essenziale (pensavo di stipulare un mutuo con
una persona seria ed affidabile e ho scoperto che invece questa persona è insolvente
oppure, pensavo di aver stipulato un contratto che prevede una prestazione medica da
parte di un certo dottore rinomato con cui voglio sostenere la visita e invece poi mi accorgo
che non era il dottore che avevo cercato, perché magari mi avevano fatto il nome di mario
rossi ed io invece sbagliando, sono andato da fabio rossi.
L’errore può essere di diritto o di fatto.
L’errore di diritto – sempre che sia stato determinate per il consenso, si ha quando in
presenza di ignoranza o falsa interpretazione di norme che possono riguardare l’oggetto o
le qualità dell’altro contraente.
per es., acquisto un terreno pensando che sia edificabile ed invece è un terreno agricolo
poiché ignoro il piano regolatore locale, chiedo quindi di liberarmi da un errore che, a causa
della mia ignoranza, non ho valutato.
Essenziale può essere anche l’errore sulla quantità della prestazione. Es: se devo fare le tende
di casa e per ignoranza tecnica ne ordino un quantitativo 10 volte superiore, allora questo errore
può portare all’annullamento.
ERRORE SUL MOTIVO
L’essenzialità esclude certi tipi di errore per es., L’ERRORE SUL MOTIVO NON E’ DA
CONSIDERARSI ESSENZIALE, è irrilevante e quindi non porta all’annullamento del contratto. Se
io stipulo un contratto di locazione perché sono convinto che mi trasferirò in una certa località e
questo mio motivo interno, non esplicitato all’altra parte, si rivela erroneo, questo non rileva perché
è un errore sul motivo.
L’errore sul motivo può rilevare però nel testamento e nella donazione poiché è meno forte
l’esigenza di tutela dell’affidamento.
Tipici errori sul motivo sono:
Errore di previsione: per es., se acquisto un enorme quantitativo di un bene perché sono
convinta che il prezzo di quel bene aumenterà a breve, ma questa poi si rivela una
previsione sbagliata, non posso annullare il contratto.
errore di valore: acquisto un quadro di autore permutandolo con la mia auto, credendo
che i prezzi si equivalgano, se poi scopro che non è così, non posso annullare il contratto
L’errore non deve essere solo essenziale ma deve anche essere:
RICONOSCIBILE DALL’ALTRA PARTE:
Cioè, se l’altra parte si è accorta o avrebbe potuto accorgersi dell’errore allora il contratto è
annullabile, se invece l’errore non è riconoscibile o non è stato riconosciuto, il contratto non è
annullabile anche se c’è stato un errore essenziale. Quindi se c ‘è stato un errore essenziale ma
l’altra parte non se ne è accorta, né l’errore era facilmente riconoscibile, non posso chiedere
l’annullamento del contratto, perché se chiedessi l’annullamento del contratto pregiudicherei
l’affidamento che l’altra parte ha riposto sul contratto stesso. Ecco che quindi la volontà viene
tutelata ma fino ad un certo punto.
Altro tipo di errore:
ERRORE OSTATIVO
Errore cioè che cade sulla comunicazione della volontà. Per es., un errore di digitazione: penso
1’000 ma scrivo 100…
Qui l’errore non cade sulla formazione della volontà cioè io sapevo quello che volevo ma l’ho
comunicato male, qui non si va a guardare se l’errore era conosciuto o se era conoscibile,
senz’altro il contratto si può annullare.
Gli altri due vizi del consenso sono
ADERENZA
DOLO
A differenza dell’errore richiedono per forza la cooperazione attiva della controparte o di un terzo,
cioè l’aderenza e il dolo come vizi del consenso richiedono necessariamente che ci sia una vittima
ed un colpevole e infatti sia l’aderenza che il dolo rappresentano comportamenti illeciti.
Per dolo s’intende l’inganno, il raggiro, la menzogna o l’omissione di elementi decisivi del contratto
usati per indurre la controparte a concludere il contratto (senza il raggiro, la vittima non avrebbe
fatto i contratto). Se la vittima fosse caduta volontariamente nell’errore allora, non si incorrerebbe
ad annullamento poiché si tratterebbe di un errore sul motivo (appunto non soggetto ad
annullamento).
Per i tipi di dolo meno gravi, si prevedono rimedi diversi dall’annullamento:
“Dolus bonus” si ha quando una delle parti esalta particolarmente le qualità del prodotto
offerto (se lo fa con l’utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa allora, le vittime
potranno richiedere i rimedi previsti a tutela dei consumatori contro la pubblicità
ingannevole).
Dolo incidente si verifica quando una parte stipula un contratto svantaggioso derivante dal
comportamento sleale della controparte durante le trattative, si ricollega quindi alla
responsabilità extracontrattuale.
- VIOLENZA
non è da intendersi come minaccia fisica ma come minaccia psichica, morale volta a
costringere la controparte a stipulare un contratto.
La minaccia deve:
- Essere inerente al contratto
- Essere ragionevolmente grave il bene sottoposto a minaccia (che può essere un bene
economico come l’auto o un bene della personalità, come una lesione del diritto d’onore)
deve essere abbastanza rilevante e la lesione di esso, che viene minacciata, abbastanza
grave. Inoltre la minaccia deve essere verosimile. Il bene deve appartenere al contraente o
persone particolarmente vicine: coniuge, ascendenti, discendenti. (in altri casi per es., se la
minaccia del bene riguarda
Si parla si violenza morale e non di violenza fisica.
….. vedi sbobinatura annamaria.
VIZI GENETICI DEL CONTRATTO :
INVALIDITA’
RESCISSIONE
INVALIDITA’:
Figura generale che include:
Nullità vizio radicale del contratto che colpisce cioè quei contratti ove manca o un elem
essenziale oppure vi è un problema di illiceità (che può riguardare tanto un elem essenziale
quanto elementi non essenziali come motivo, condizione)
Annullabilità rimedio che presuppone o un vizio di capacità (incapacità assoluta o
relativa) o un vizio del consenso o altre ipotesi previste dalla legge – annullabilità testuale).
[Sulle cause di nullità e annullabilità vedi appunti sopra].