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ANNULLABILITA’

Si tratta di due tipi di invalidità che hanno una gradazione nel senso che, la nullità è un vizio più

grave della annullabilità; la nullità può dipendere dalla mancanza di un elemento essenziale o dalla

illiceità (dell’oggetto, della causa, della condizione, del motivo…) quindi la nullità può essere

portata anche da elementi non essenziali ma accidentali.

Invece l’annullabilità è un vizio meno grave che può sempre portare all’inefficacia del contratto ma

che non impedisce una efficacia temporanea del contratto; l’annullabilità può dipendere o da una

incapacità, assoluta o relativa (incapacitàvedi appunti precedenti) oppure da un vizio del

consenso, per quanto riguarda quest’ ultimo, sono figure che ricorrono quando vi è il consenso di

una delle parti ma tale consenso per qualche ragione è viziato cioè è un consenso che si è formato

male quindi ha un vizio nel procedimento di formazione La nullità paradossalmente è una

conseguenza, un vizio che la legge collega alla mancanza di un elem essenziale o all’illiceità

(violazione di norma imperativa, odine pubblico, buon costume) ha quindi criteri più elastici e

indeterminati, che il giudice ha un certo potere di riempire, invece l’annullabilità è prevista ed è

possibile nei soli casi previsti dalla legge (si dice che l’annullabilità è testuale) e infatti le

figure principali di annullabilità sono due (come già detto incapacità o vizio del consenso) ma,

questo non esclude che il legislatore possa utilizzare l’annullabilità anche in ipotesi diverse per es.,

è annullabile, per espressa ipotesi legislativa (testuale) il contratto concluso dal rappresentante in

conflitto di interessi con il rappresentato, che magari conclude un contratto dal quale emerge il

conflitto di interessi, questo contratto è annullabile. Ma al di là dei casi per i quali il legislatore

prevede espressamente l’annullabilità, questa non è possibile applicarla però, [per il nostro

programma è sufficiente soffermarci sulle due cause di annullabilità del contratto].

 in particolare è utile soffermarsi sui:

VIZI DEL CONSENSO :

ERRORE

 VIOLENZA

 DOLO

ERRORE

Viene descritto dal nostro ordinamento come una falsa rappresentazione della realtà dipende dal

contraente stesso, è il contraente che si rappresenta male un dato della realtà che è diverso da

come lui pensa. Non tutti gli errori però danno luogo all’annullamento del contratto, se tutti i tutti i

tipi di errore portassero all’annullamento del contratto vorrebbe dire che la volontà è tutelata al

100% ma così non è perché l’ordinamento oltre a tutelare la volontà del contraente, l’ordinamento

si preoccupa anche di salvaguardare la sicurezza delle contrattazioni (impedire che un contratto

possa essere buttato nel cestino soltanto perché uno dei due contraenti, magari solo perché è

distratto ha sbagliato, si è rappresentato male qualcosa) dunque, l’errore tra tutti e tre i vizi è quello

che presenta le caratteristiche più stringenti  infatti l’errore per portare all’annullamento del

contratto, deve avere almeno due caratteristiche:

Essere ESSENZIALE

 Essere RICONOSCIBILE

ESSENZIALE:

L’errore deve cadere su certi elementi del contratto e cioè deve cadere su:

La natura del contratto (pensavo di stipulare un contratto di locazione invece, ho stipulato

 un contratto di affitto, non sapevo che la locazione è diversa dall’affitto)

L’identità dell’oggetto del contratto (pensavo di acquistare una partita di olio

 extravergine e ho invece acquistato una partita di olio d’oliva semplice, questo è un errore

sulla qualità dell’oggetto del contratto)

L’identità e la qualità dell’altro contraente – se è determinante per il consenso cioè dove

 l’identità dell’altro contraente è un rilievo essenziale (pensavo di stipulare un mutuo con

una persona seria ed affidabile e ho scoperto che invece questa persona è insolvente

oppure, pensavo di aver stipulato un contratto che prevede una prestazione medica da

parte di un certo dottore rinomato con cui voglio sostenere la visita e invece poi mi accorgo

che non era il dottore che avevo cercato, perché magari mi avevano fatto il nome di mario

rossi ed io invece sbagliando, sono andato da fabio rossi.

L’errore può essere di diritto o di fatto.

L’errore di diritto – sempre che sia stato determinate per il consenso, si ha quando in

 presenza di ignoranza o falsa interpretazione di norme che possono riguardare l’oggetto o

le qualità dell’altro contraente.

per es., acquisto un terreno pensando che sia edificabile ed invece è un terreno agricolo

poiché ignoro il piano regolatore locale, chiedo quindi di liberarmi da un errore che, a causa

della mia ignoranza, non ho valutato.

Essenziale può essere anche l’errore sulla quantità della prestazione. Es: se devo fare le tende

di casa e per ignoranza tecnica ne ordino un quantitativo 10 volte superiore, allora questo errore

può portare all’annullamento.

ERRORE SUL MOTIVO

L’essenzialità esclude certi tipi di errore per es., L’ERRORE SUL MOTIVO NON E’ DA

CONSIDERARSI ESSENZIALE, è irrilevante e quindi non porta all’annullamento del contratto. Se

io stipulo un contratto di locazione perché sono convinto che mi trasferirò in una certa località e

questo mio motivo interno, non esplicitato all’altra parte, si rivela erroneo, questo non rileva perché

è un errore sul motivo.

L’errore sul motivo può rilevare però nel testamento e nella donazione poiché è meno forte

l’esigenza di tutela dell’affidamento.

Tipici errori sul motivo sono:

Errore di previsione: per es., se acquisto un enorme quantitativo di un bene perché sono

 convinta che il prezzo di quel bene aumenterà a breve, ma questa poi si rivela una

previsione sbagliata, non posso annullare il contratto.

errore di valore: acquisto un quadro di autore permutandolo con la mia auto, credendo

 che i prezzi si equivalgano, se poi scopro che non è così, non posso annullare il contratto

L’errore non deve essere solo essenziale ma deve anche essere:

RICONOSCIBILE DALL’ALTRA PARTE:

Cioè, se l’altra parte si è accorta o avrebbe potuto accorgersi dell’errore allora il contratto è

annullabile, se invece l’errore non è riconoscibile o non è stato riconosciuto, il contratto non è

annullabile anche se c’è stato un errore essenziale. Quindi se c ‘è stato un errore essenziale ma

l’altra parte non se ne è accorta, né l’errore era facilmente riconoscibile, non posso chiedere

l’annullamento del contratto, perché se chiedessi l’annullamento del contratto pregiudicherei

l’affidamento che l’altra parte ha riposto sul contratto stesso. Ecco che quindi la volontà viene

tutelata ma fino ad un certo punto.

Altro tipo di errore:

ERRORE OSTATIVO

Errore cioè che cade sulla comunicazione della volontà. Per es., un errore di digitazione: penso

1’000 ma scrivo 100…

Qui l’errore non cade sulla formazione della volontà cioè io sapevo quello che volevo ma l’ho

comunicato male, qui non si va a guardare se l’errore era conosciuto o se era conoscibile,

senz’altro il contratto si può annullare.

Gli altri due vizi del consenso sono

ADERENZA

 DOLO

A differenza dell’errore richiedono per forza la cooperazione attiva della controparte o di un terzo,

cioè l’aderenza e il dolo come vizi del consenso richiedono necessariamente che ci sia una vittima

ed un colpevole e infatti sia l’aderenza che il dolo rappresentano comportamenti illeciti.

Per dolo s’intende l’inganno, il raggiro, la menzogna o l’omissione di elementi decisivi del contratto

usati per indurre la controparte a concludere il contratto (senza il raggiro, la vittima non avrebbe

fatto i contratto). Se la vittima fosse caduta volontariamente nell’errore allora, non si incorrerebbe

ad annullamento poiché si tratterebbe di un errore sul motivo (appunto non soggetto ad

annullamento).

Per i tipi di dolo meno gravi, si prevedono rimedi diversi dall’annullamento:

“Dolus bonus” si ha quando una delle parti esalta particolarmente le qualità del prodotto

 offerto (se lo fa con l’utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa allora, le vittime

potranno richiedere i rimedi previsti a tutela dei consumatori contro la pubblicità

ingannevole).

Dolo incidente si verifica quando una parte stipula un contratto svantaggioso derivante dal

 comportamento sleale della controparte durante le trattative, si ricollega quindi alla

responsabilità extracontrattuale.

- VIOLENZA

non è da intendersi come minaccia fisica ma come minaccia psichica, morale volta a

costringere la controparte a stipulare un contratto.

La minaccia deve:

- Essere inerente al contratto

- Essere ragionevolmente grave  il bene sottoposto a minaccia (che può essere un bene

economico come l’auto o un bene della personalità, come una lesione del diritto d’onore)

deve essere abbastanza rilevante e la lesione di esso, che viene minacciata, abbastanza

grave. Inoltre la minaccia deve essere verosimile. Il bene deve appartenere al contraente o

persone particolarmente vicine: coniuge, ascendenti, discendenti. (in altri casi per es., se la

minaccia del bene riguarda

Si parla si violenza morale e non di violenza fisica.

….. vedi sbobinatura annamaria.

VIZI GENETICI DEL CONTRATTO :

INVALIDITA’

 RESCISSIONE

INVALIDITA’:

Figura generale che include:

Nullità  vizio radicale del contratto che colpisce cioè quei contratti ove manca o un elem

 essenziale oppure vi è un problema di illiceità (che può riguardare tanto un elem essenziale

quanto elementi non essenziali come motivo, condizione)

Annullabilità  rimedio che presuppone o un vizio di capacità (incapacità assoluta o

 relativa) o un vizio del consenso o altre ipotesi previste dalla legge – annullabilità testuale).

[Sulle cause di nullità e annullabilità vedi appunti sopra].

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta1688 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.