Lezione 1 – La nascita di Internet
La rete internet porta con sé due miracoli:
1) un miracolo tecnologico in quanto alla rete risultano essere connesse milioni di
postazioni
2) un miracolo socio-economico perché questo strumento grazie alle sue potenzialità
ha creato una vera e propria comunità che presenta una moltitudine di interessi.
La rete internet è composta da computer ma principalmente da utenti; è un sistema
complesso che può generare problematiche legate agli aspetti giuridici, economici, etici e
sociali che come vedremo in seguito vengono regolati, dagli stati nazionali, attraverso la
stipulazione di accordi e trattati.
Ma partiamo dalle origini: internet nasce il 2 settembre del 1969. Anno in cui possiamo
riscontrare anche altri avvenimenti tipo lo sbarco sulla luna da parte di aldrin e armstrong.
Quel giorno in un laboratorio della facoltà della california, a Los Angeles, con un cavo
lungo 4 metri si riesce a far diagolare tra loro due computer. Pochi giorni dopo il prof.
Kleinrock, insieme a due studenti, estendono tale dialogo fino a 600 km riuscendo a far
dialogare 2 computer situati rispettivamente a Los Angeles e a San francisco. Il primo
tentativo andò male dato che la connessione saltò subito dopo aver digitato LO, ma fu
ristabilita e da allora non creò più problemi.
Tale creazione si basa soprattutto su una teoria del professore; teoria che aveva alla base
un concetto innovativo di commutazione visto che si passa da una commutazione di
circuito ad una di pacchetto. Tale teoria sarà poi sottoposta a critiche che verrano, durante
il 1971, riviste.
Andando avanti con il tempo, internet nasce a seguito di un progetto ARPA chiamato
ARPANET e viene quindi considerata una rete prettamente militare. In sintesi il
dipartimento della difesa aveva bisogno di una rete che non venisse collassata da
eventuali attacchi militari. Nel 1986, quindi, l’accesso era riservato esclusivamente al
dipartimento della difesa. Soltanto nel 1987 la parte militare si stacca e il resto della rete
prende il nome di internet e si sviluppa prettamente all’interno delle università; in tal modo
gruppi di ricercatori universitari potevano finalmente dialogare tra di loro anche a distanza.
Durante gli anni 90’ la rete si sviluppa anche oltre i confini americani, anche se incontra
problematiche nei paesi meno sviluppati. Solo 7 anni dopo la rete si può definire globale.
La rapidità di sviluppo della rete viene registrata nei primi 4 anni. Non bisogna scordarsi
che tutto il discorso girava attorno ad un gruppo di persone, una task force chiamata IETF,
ovvero una comunità aperta dove chiunque poteva partecipare e portare le proprie idee
per migliorare il servizio. La riuscita di tale comunità sta proprio nella sua caratteristica di
gruppo aperto, dove nessuno comanda e l’approccio o meno ad un’idea avveniva tramite
una semplice votazione per alzata di mano, stava poi al responsabile perseguire un’idea o
un’altra.
Veniamo all’europa. I primi passi di internet in europa si riscontrano prima in Inghilterra,
poi in Norvegia, Germani ed infine Italia. Nel nostro paese grazie ai canali sul satellite
SATNET si poteva dialogare con i paesi degli Stati Uniti. La prima connessione viene
registrata a Pisa nel 1986 grazie al Centro Nazionale di Calcolo Elettronico (CNUCE), che
con una linea a 64 kb riuscì a creare un collegamento con l’America. Nello specifico Khan,
uno dei due padri fondatori, fu invitato in Italia ad una riunione con il dipartimento della
difesa (dato che all’epoca la rete era ancora militare) che si concluse con un primo
stanziamento di 100.000.000 per il progetto. A questo punto Bonito Blasco dal suo
computer, esattamente il 30 aprile 1996, lanciò un messaggio che arrivò dalle parti
dell’aquila, dove il satellite lo sparò diretto negli USA. D’ora in avanti furono connessi i
primi router che permettevano la connessione anche da parte di altre città come Torino e
Genova.
Concluso questo intro storico, ad oggi gli utenti sono circa 2 miliardi e 300; ciò significa
che almeno una persona su tre è connessa alla rete. Questi utenti usavano internet per la
posta e il trasferimento dei file, ma a partire dagli anni 90’ con la nascita del WEB ci fu una
vera e propria esplosione commerciale: la rete veniva usata per il trasferimento di grosse
quantità di dati e per l’uso di varie applicazioni come i video (835 milioni di utenti usano i
social network tra cui FB).
Accanto a tale rete internet c’è una società di internet, ovvero un complesso di persone
che si trovano in rete chiamata internet society, istituita nel 1992 che ha il compito di
assicurare il funzionamento della rete internet attraverso i gruppi di lavoro. Si parla per la
prima volta di politica di rete, di governo della rete e politica di sviluppo.
Ecco una lista degli elementi, per riassumere, che caratterizzano la rete:
1) Nasce in un ambiente scientifico
2) Si sviluppa senza frontiere
3) I governi sono totalmente assenti e operano solo come finanziatori
4) Gli indirizzi non hanno una localizzazione fissa
5) Non esiste alcun metodo di identificazione degli utenti
6) I costi dell’utente non dipendono dal contenuto trasmesso
7) Si basa sulla capacità di trasformare i contenuti in forma digitale
8) Le applicazioni sono sviluppate e messe al servizio senza alcun controllo centrale
9) Ci sono elementi che rappresentano un coordinamento generalizzato e un sistema
di indirizzamento che ne garantisce l’unicità. Ogni utente deve avere un numero
diverso dall’altro, deve essere unico.
Riguardo al punto 4, esiste un’associazione creata per necessità intorno al 1998. Tale
associazione non è altro che un esperimento della Governance che assicura la gestione
degli indirizzi e dei nomi di dominio di internet. Questo è un discorso su cui vale la pena
riflettere: Sin dagli anni 90’ la comunità scientifica si era già preoccupata di questa
questione dato che con il passare del tempo la rete diventava sempre più uno strumento
per disturbare la privacy delle persone (es. l’invio continuo di mail a decine e decine di
1
persone) e quindi i modelli di governance sarebbero divenuti molto importanti. L’attuale
modello di governance che stiamo sviluppando e che studieremo con il corso, è un
modello che non ci soddisfa pienamente ma che può essere considerato una buona base
di partenza.
Per concludere elenchiamo i vizi e le virtù della rete:
1) Nessuno può controllare internet
2) Nessuno può disattivarla dato che essa si rigenera e approccia strade alternative
3) È un servizio per tutti
Il termine governance è diverso dal termine governo. Con quest’ultimo vogliamo intendere
1 4) È un sistema aperto e decentralizzato dato che sono gli utenti a comporre la rete
5) È un sistema collaborativo e usato per la diffusione di idee
6) È una macchina innovativa
7) Favorisce il dialogo, il dibattito e il consenso
8) Aggrega diverse comunità tramite i social
9) È uno strumento di pace e di democrazia
I vizi possono essere i seguenti:
1) Invade la nostra privacy
2) Consente il furto di identità
3) Non obbedisce alle leggi di tutti i paesi
4) Mette in crisi la comprensione per l’applicazione degli aspetti legali dei vari paesi
5) Espone i pc a patologie informatiche
6) Le interfacce degli utenti sono, a volte, frustanti ovvero ci sono fenomeni negativi
come le ingiurie.
Qualora il sistema illustrato dovesse cadere, non sarà certo colpa della mancanza di
tecnologia, ma per colpa nostra che non saremo capaci di stare al passo con l’evoluzione
e fissare le appropriate regole.
Lezione 2 – Il commercio elettronico
Quando si parla di commercio elettronico si fa riferimento al decreto legislativo numero 70
del 2003 con il quale si applica, nel nostro paese, la direttiva europea numero 31 del 2000.
Tale decreto però non disciplina solo il commercio elettronico ma anche la pubblicità
commerciale e la responsabilità del provider. Tale decreto a distanza di 10 anni risulta
essere un po’ vecchio per regolare tale materia, anzi c’è chi sostiene che era già antiquato
al momento della sua approvazione questo per due motivi:
1) è difficile incasellare in regole specifiche la complessa trasformazione che ha la rete
2) il legislatore ha effettuato una semplice traduzione senza preoccuparsi di
armonizzare la direttiva alle nostre leggi
La definizione di commercio elettronico non è molto chiara. Troviamo al suo interno una
definizione amplissima che includeva molti aspetti. Parlava infatti di svolgimento di attività
commerciali per via elettronica mettendo dentro al concetto di commercio elettronico, tutto
ciò che andava dal semplice acquisto di beni e servizi fino all’assistenza sanitaria e
l’istruzione. Per conoscere la definizione di commercio elettronico occorre studiare l’elenco
di definizioni che troviamo all’interno dell’art. 2 ovvero la definizione di servizi della società
2
di informazione .
Quando si parla di commercio elettronico occorre effettuare delle distinzioni. La prima è tra
B2B, B2C e Peer to peer:
1) Business to Business: i contraenti sono due imprese o due professionisti.
2) Business to Consumer: un contraente è un’impresa o un professionista e l’altro è un
consumatore.
Il servizio della società di informazione è un servizio a distanza per vie elettroniche per
2
soddisfare una
richiesta individuale.
3) Peer to peer: i contraenti sono due soggetti privati.
Si può fare anche un’altra distinzione:
1) Commercio elettronico diretto: il rapporto avviene tutto online, sia la conclusione
che la stipulazione (es. brano musicale).
2) Commercio elettronico indiretto: la conclusione si svolge online ma la stipulazione si
svolge offline
I contratti che si possono concludere sono di due tipi:
1) Point & click
2) Scambio di messaggi di posta elettronica
Ma questi li analizzeremo dopo, per adesso soffermiamoci sui soggetti che operano
all’interno del commercio elettronico.
1) prestatore di servizi: ovvero una persona fisica o giuridica che presta servizi nella
società dell’informazione dietro una retribuzione (retribuzione che non sempre viene
applicata come nel caso di contratti con il provider). In tale categoria non rientrano
le associazioni, i comitati e le società di persone anche se pure queste realtà
rientrano nella categoria se diamo un’interpretazione più generale.
2) Prestatore stabilito: è un prestatore che svolge EFFETTIVAMENTE un’attività
economica con una STABILE organizzazione e per un tempo INDETERMINATO.
Tale definizione differisce da quella di imprenditore commerciale propria del Codice
Civile: non sussiste la necessità di un tempo indeterminato e di una stabile
organizzazione quindi si crea un controsenso dato che chi entra nella rete è già
imprenditore all’esterno anche se i requisiti sono diversi. Per organizzazione stabile
non si intende la sola presenza di attrezzatura telematica ma anche di mezzi umani.
3) Destinatario del servizio: è un soggetto che per scopi professionali o non
professionali, gode di un servizio della società dell’informazione.
4) Conumatore: si tratta di sole persone fisiche, individuate come parte debole, che
agiscono per scopi diversi ed estranei dall’attività imprenditoriale, commerciale e
professionale. Il soggetto che effettua un acquisto per lo svolgimento della propria
attività non è considerato consumatore. Altro problema è presente negli acquisti
promiscui es: io acquisto delle tegole sia per coprire il tetto della mia abitazione sia
per coprirci quello del mio domicilio, in tal caso occorre che la corte europea
individui le tegole usate nei differenti casi.
Non tutte le transazioni commerciali rientrano in tale disciplina:
1) rapporto tra fisco e contribuente
2) rapporti di riservatezza con riguardo al trattamento dei dati personali
3) intese restrittive della concorrenza
4) servizi della società dell’informazione effettuati da soggetti non rientranti nello
spazio economico-europeo.
5) Attività che possono trovare un nesso con l’esercizio dei pubblici poteri
6) Il processo telematico
7) Il gioco d’azzardo e tutto ciò che è caratterizzato da un elemento aleatorio.
Con l’attuazione di tale direttiva numero 31 del 2000, il legislatore voleva aumentare la
fiducia nello strumento della commercializzazione e una dimostrazione di ciò si evince dal
fatto che il nostro prestatore di servizi, che decida di avvalersi della rete, non ha bisogno di
alcuna autorizzazione preventiva. Ha comunque alcuni obblighi informativi:
1) informazioni generali obbligatorie al destinatario
2) Informazioni diretta alla conclusione del contratto
3) Informazioni contenenti il riepilogo delle condizioni generali e particolari del
contratto.
Lezione 3 – Gli obblighi informativi e il commercio elettronico
Come detto in conclusione nella lezione precedente, il nostro prestatore ha degli obblighi
informativi da rispettare. Abbiamo visto tre categorie di informazioni che devono essere
garantite; partiamo con il primo gruppo:
• Informazioni generali obbligatorie al destinatario del servizio (art. 7)
L’articolo afferma che il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi specifici per alcuni
beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili in modo diretto e permanente le
seguenti informazioni:
• Il nome, la denominazione o la ragione sociale
• Il domicilio o la sede legale
• Gli estremi utili per contattare direttamente il prestatore
• Il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche
• Qualsiasi elemento di identificazione
Questo è il primo gruppo di informazioni che sono identificative del prestatore e che
servono a tranquillizzare il destinatario sull’esistenza del prestatore. Se questo nostro
prestatore svolge una professione regolamentata occorrono altre informazioni:
• Numero di iscrizione presso un ordine professionale o un’istituzione
analoga
• Il titolo professionale e lo stato membro che lo ha rilasciato
• Riferimenti alle norme professionali ed eventuali codici di condotta
Inoltre:
• numero di partita iva se il prestatore svolge un’attività soggetta ad IVA
• L’indicazione di prezzi e tariffe delle varie attività indicando anche e imposte
• L’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del
servizio.
Ovviamente tali info devono essere aggiornate dal prestatore. E se volessimo aprire un
giornale online? Servono autorizzazioni? No, a patto che i prestatori che gestiscono
l’attività non intendono avvalersi della provvidenza prevista dalla disciplina della stampa.
• Informazioni dirette alla conclusione del contratto (art. 12)
Stiamo analizzando, in tal caso, un gruppo di informazioni più mirato rispetto al primo. Si
tratta di tutto ciò che serve al prestatore di servizi per giungere alla conclusione del
contratto.
[…] Il prestatore, oltre agli obblighi informativi visti finora, salvo diverso accordo deve
fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile le seguenti informazioni:
• Le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto
• Il modo di archiviazione del contratto e le modalità di accesso
• I mezzi tecnici a disposizione del destinatario per individuare e correggere
gli errori di inserimento prima di inoltrare l’ordine.
• Gli eventuali codici di condotta a cui aderisce
• Le lingue a disposizione per la conclusione del contratto
• Indicazione degli strumenti di composizione delle controversie perché le
procedure civili ci impiegherebbero troppo tempo.
Ovviamente il legislatore per aumentare l’importanza di queste informazioni ha previsto
delle sanzioni da applicare nel caso non siano rispettati gli obblighi informativi, vediamo
l’articolo 21 del decreto: Salvo che il fatto non costituisca un reato, le violazioni di cui
agli articoli 7,8,9,10,12 e 13 sono punite con il pagamento di una sanzione
amministrativa da 103 € a 10.000 €, che viene
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