IL CONTRATTO: Libro IV, Titolo II.
Art 1321 è di materia patrimoniale. “ Il contratto è l’
accordo di due o più parti per
⇒
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale
”
Il contratto è un negozio giuridico , che si contraddistingue per la «
bilateralità » e
➔ per la « patrimonialità » + costituisce uno strumento attraverso il quale i privati
realizzano i propri interessi e regolano l’assetto dei propri rapporti patrimoniali +
può determinare la costituzione e il trasferimento di diritti reali e di credito .
Limiti di legge + clausole generali, ma può contenere qualsiasi contenuto = insieme delle
pattuizioni che determinano diritti e obblighi delle parti, prestazioni e modalità per la loro
esecuzione ecc.ecc. differenza con accordi non patrimoniali art 1322 (
autonomia
⇒ ⇒
contrattuale ). Art 1322 comma 2 + art 1323 (norme regolatrici dei contratti) → riaffermare la
disciplina generale del contratto ai contratti atipici.
In base al principio di autonomia contrattuale ( art. 1322 ), la libertà delle parti nel regolare
i propri rapporti si esplica : 1) rispetto al contenuto del contratto (le parti sono libere di
determinare le clausole, purché nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, comma 1 ) 2)
rispetto al tipo di contratto (le parti sono libere di di concludere contratti anche atipici,
purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento, comma 2 ).
Il linea generale la disciplina dei contratti è affidata a norme dispositive , che possono
essere derogate dalle parti e svolgono una funzione di supplenza ( cd. norme suppletive ).
Quando sono in gioco interessi generali e principi fondamentali che la legge non consente ai
privati di mettere in discussione → norme inderogabili o imperative .
Integrazione cogente art 1339 : la clausola contrattuale non è solo espunta dal contratto per
effetto di nullità comminata dalla legge, ma è sostituita di diritto da quella prevista (norma
inderogabile). Clausole d’uso art 1340 : consuetudini del commercio, possono aiutare i
contraenti a completare il regolamento di interessi per gli aspetti non previsti. Clausole di
stile : sono state sì inserite nell’accordo delle parti, ma che non esprimono una effettiva,
specifica volontà delle parti, e solo un modo consueto e “formale” di completare l’atto nella
sua veste stilistica. Altri casi in cui interviene l’ordinamento: prelazione legale (es: art 732) +
integrazione effetti (art 1374) → completare gli effetti del contratto per la parte non regolata
dall’autonomia privata.
Contratti tipici regole dettate per singoli tipi contrattuali.
➢ ⇒
Contratti atipici contratto che non riceve una disciplina particolare. Si sono diffusi
➢ ⇒
modelli contrattuali che stanno iniziando a tipizzarsi (leasing,factoring). Il controllo
dell’ordinamento sulla presenza nel contratto di una causa e di una causa lecita, in
quanto non contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, subordina
in generale la validità di tutti i contratti.
Contratto misto: unica causa, ma riferimento a più contratti tipici → al contratto si
➢ applicherà la disciplina di tutti i tipi contrattuali che vi risultano combinati, tenendo
conto dei suoi contenuti = criterio di combinazione.
Art 1324 ( norme applicabili agli atti unilaterali ) le norme sui contratti rappresentano
⇒
contenuti generali per negozi inter vivos a
venti contenuto patrimoniale . Cosa = fattispecie
che genera un certo rapporto + rapporto generato dalla fattispecie contratto: come
⇒
fattispecie (accordo) o come effetti. Rapporto contrattuale → quando si parla dell’esecuzione
del contratto e degli effetti giuridici da esso prodotti.
Contratto come fattispecie art 1325 : elementi essenziali . “ I requisiti del contratto sono: 1
)
l'accordo delle parti 2) la causa 3) l'oggetto 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla
legge sotto pena di nullità.”
L’accordo : l’accordo consiste nell’incontro di due o più volontà . Essenza del contratto ⇒
requisito di esistenza (esistenza-invalidità).Ha dei requisiti di validità. Gli altri elementi se
non ci sono fanno diventare invalido quel contratto.
Contenuto accordo: elementi essenziali + aspetti che possono anche non esserci +
sull’immobile il prezzo, dopo c’è la legge che detta le norme suppletive. Per concludere il
contratto bisogna essere d’accordo su tutto rispondere in modo conforme
. Anche se le
⇒
parti hanno raggiunto l’accordo sugli elementi essenziali se le parti dicono che non è
concluso, il contratto non è concluso = “salvo approvazioni” l’accettazione la deve fare
⇒
l’altra parte, la proposta di una parte rimane proposta.
Art 1326 ( conclusione del contratto
): momento in cui il contratto è concluso
❏ ⇒
trattative conclusione = le parti sono vincolate (quando c’è un accordo). Proposta
⇒
( completezza, forma ) + accettazione ( conformità,forma,rispetto del termine ) ⇒
l’accordo si conclude quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell’accettazione . Regola della presunzione di conoscenza → art 1335 ,
presunzione di conoscenza . Se il fatto è difficile da provare si introduce il
meccanismo di presunzione si arriva a provare un fatto Y per capire se c’è un fatto
⇒
X. Le dichiarazioni si presumono conosciute quando giungono al tuo indirizzo, se non
si è potuta leggere bisogna dimostrarlo fatto presunto = prova con
-
Elementi essenziali ed accidentali del contratto
-
11 Clausole vessatorie e altri elementi essenziali del contratto e elem accidentali
-
Elementi accidentali contratto
-
Diritto privato - gli elementi accidentali del contratto