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L’ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
Anche questo possiamo dire che è un procedimento di conclusione del contratto in qualche modo
semplificato perché prevede che non ci sia una accettazione da parte del soggetto che riceve la
proposta contrattuale. Questo modo di conclusione del contratto si chiama modo di conclusione
del contratto fondato sulla esecuzione prima della risposta dell’accettante: qualora su richiesta del
proponente, la natura dell’affare o gli usi, un contratto si conclude anche se l’accettante non
accetta espressamente accetto, nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione del
contratto stesso.
Es.: contatto una casa editrice chiedendo di cercare un libro antico che non si trova più e dichiaro
di volerlo comprare, quindi faccio una proposta contrattuale classica che prevede tutti gli elementi
essenziali del contratto; la casa editrice ancora prima di rispondere, semplicemente, mi invia il libro
con la fattura e poi magari in un secondo momento scrive: “abbiamo provveduto tramite corriere ad
inviare il volume da lei richiesto”. Quando si perfeziona il contratto? Se si adottasse il criterio dello
scambio proposta-accettazione dovremmo immaginare che, essendo un contratto concluso tra
persone lontane, questo si concluderebbe quando l’accettazione espressa di chi riceve la richiesta
arriva all’indirizzo del proponente; invece, trattandosi di un tipo di contratto che, probabilmente per
la natura dell’affare può essere concluso in forma semplificata o secondo gli usi, il contratto si
conclude prima cioè nel momento stesso in cui la casa editrice inizia l’esecuzione (cioè consegna il
libro al corriere).
Quali sono le ragioni per cui il diritto privato si occupa di tutte queste situazioni dettagliate, cosa
cambia stabilire se il contratto si concluda quando vi è uno scambio proposta-accettazione o poche
ore prima ?!
…perché il luogo ed il tempo di conclusione del contratto, rilevano il momento del passaggio del
rischio infatti, il rischio di perimento del bene passa nel momento dello scambio dei consensi, non
nel momento della consegna materiale. Nell’esempio di prima, dire che il contratto si conclude
prima, vuol dire anticipare il momento del passaggio del rischio, per cui se il corriere a cui viene
consegnato il bene fa un incidente e il camion si infiamma e il contenuto va distrutto, la casa
editrice manda solo il giorno successivo l’accettazione, il contratto si è concluso al momento della
consegna al vettore e quindi il passaggio del rischio all’acquirente va fatto risalire a quel momento.
Quindi se succede qualcosa tra il momento della consegna e il momento dell’espressa
accettazione, il rischio è in capo all’acquirente (questo passa in capo all’acquirente dal momento
dello scambio dei consensi).
Quando si parla di conclusione del contratto, si deve fare rif anche a forme di conclusione del
contratto che richiedono qualche elem ulteriore rispetto allo scambio di consensi; abbiamo visto
che nel nostro ordinamento il contratto si conclude tendenzialmente attraverso lo scambio dei
consensi (che basta a concludere il contratto ed anche a produrre l’effetto reale). Ci sono però
appunto alcuni contratti che si perfezionano non solo con lo scambio di consensi ma richiedono un
requisito ulteriore che è quello della consegna.
Es.: contratto di deposito: è un contratto che possiamo concludere per es., quando depositiamo
alla stazione una valigia, se io mi reco all’ufficio deposito bagagli e concludo un contratto inteso
come scambio di consensi con l’addetto cioè gli chiedo se può prendere in consegna la mia valigia
per due ore, egli accetterà comunicandomi il prezzo. Successivamente vado a fare colazione al
bar e poi consegno la valigia. Lo scambio dei consensi c’è stato però il contratto non è ancora
concluso perché lo sarà solo quando io effettivamente deposito lo valigia. Il deposito quindi
presuppone necessariamente la consegna a differenza di altri tipi di contratto come la
compravendita perché questa per es, si conclude con lo scambio di consensi mentre la consegna
è un effetto del contratto.
…RICAPITOLANDO
MODI TRADIZIONALI DI CONCLUSIONE DELL’ACCORDO:
1) Proposta-accettazione art 1326
2) Esecuzione prima della risposta art. 1327
3) Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente art. 1333
Art. 1341: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
In tutti i casi trattati finora l’idea è quella di un contratto a cui si arriva attraverso una proposta, un
accettazione, o una forma semplificata (proposta senza accettazione) l’idea di fondo è quella di un
contratto che si conclude, in modo veramente ottocentesco, fra due persone vicine o lontane che
entrano in contatto, magari negoziano le condizioni del contratto alla pari.
Questa idea è un po’ superata, nonostante possa trovare riscontro nella realtà, ci sono dei casi,
che fanno rifermento ad un’economia di mercato sviluppata, nella quale i contratti si possono
concludere senza che vi siano individuali manifestazioni di volontà, è il caso delle
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO che sono esempi di contenuto contrattuale che viene
predisposto unilateralmente da una parte, essendo destinato ad una serie di futuri possibili
aderenti. Es.: quello dell’istituto bancario a cui ci rivolgiamo per aprire un conto corrente, noi non
negoziamo con la banca le condizioni contrattuali (che valgono per tutti i potenziali contraenti)
possiamo semplicemente accettarle o meno.
Vi sono anche situazioni in cui le condizioni possono essere meno percepibili, per es., di quelle
fissate da una banca (dove le condizioni sono facilmente conoscibili perché contenute in un
documento scritto). Ci sono anche condiz gen di contratto a cui noi sottostiamo e che quindi
accettiamo, anche senza averle effettivamente conosciute, è l’es. di un centro sportivo, le
condizioni gen di contratto non ci vengono normalmente proposte in un testo scritto perché magari
sono affisse fuori, con una serie di obblighi di comportamento (“non usare in palestra le scarpe
utilizzate all’esterno”) che ci vincolano.
L’art. 1341 Cc, è una norma diciamo “nuova” rispetto alla tradiz dei cod civili ottocenteschi poiché
prende atto di un sistema di conclusione di contratti e di una economia di mercato certamente più
avanzata di quella che aveva in mente il codificatore dell’Ottocento, che prevede una
contrattazione di massa, infatti l’art. dice:
“le condizioni gen di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell’altro, se al momento della conclusione questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle
usando l’ordinaria diligenza”
Quindi le condiz gen di contratto poste da uno dei contraenti, sono efficaci, quindi
obbligano l’altro anche se questo, non le ha conosciute per sua negligenza. Questo vuol dire
che la volontà individuale non è tutelata al 100%, in teoria se si rimanesse fedeli al principio della
tutela della libertà individuale al 100%, si dovrebbe ritenere che se io non ho conosciuto, anche per
mia distrazione, le condizioni contrattuali, io non posso essere obbligato a sottostarvi. Questa
minor tutela della volontà è tutta a vantaggio di una maggiore celerità e sicurezza delle
contrattazioni sul mercato. Ovviamente la cosa cambia se le condizioni gen di contratto non sono
ben visibili a tutti.
Il discorso si fa più complesso quando chi detta le condizioni generali di contratto vi inserisce le
c.d. “clausole vessatorie” cioè clausole a suo esclusivo vantaggio. Anche questa situazione viene
presa in considerazione dall’art. 1341 che quindi anche in questo caso appare piuttosto innovativo
rispetto ai tempi (all’approvaz del cod civile – 1942), anche perché come già detto l’ideologia dei
codici ottocenteschi era quella in base alla quale, fossero due soggetti uguali a concludere un
contratto e pertanto se uno dei due contraenti stipulava un contratto per lui svantaggioso erano
“fatti suoi”. Si prevedeva che l’ordinamento potesse intervenire solo qualora sussistessero cause di
nullità o annullabilità. L’art 1341, deviando già da questa logica, prevede la tutela rispetto a certe
clausole (vessatorie),elencate dallo stesso articolo per es.: limitazione di responsabilità, limitazione
di recesso dal contratto ecce cc… quindi comunque clausole che squilibrano la posizione delle
parti. In particolare, l’articolo prevede il requisito ulteriore di consenso rispetto ad un normale
contratto cioè che l’aderente approvi specificamente le clausole in questione, non basta che
l’aderente accetti il contratto con una sottoscrizione ma occorre che questi sottoscriva
specificamente le clausole dubbie, vessatorie. Se non sottoscriverà le singole clausole queste
saranno inefficaci, il contratto rimane comunque in piedi ma senza l’applicazione delle clausole
vessatorie. Quindi, l’art 1341 prevede un requisito di consenso ulteriore rispetto a quello richiesto
normalmente per la stipulazione del contratto anche se questo è un requisito che prevede ai soli
fini dell’efficacia della clausola, non impedisce al contratto di venire in essere. Inoltre, è da notare
che Cc non differenzia la situazione a seconda che a contrarre siano un professionista ed un non
professionista, cioè la regola dell’art 1341 vale per tutti, sia quando le condiz gen di contratto sono
imposte da un professionista ad un non professionista, sia da un non professionista ad un altro
non professionista e ovviamente anche da un professionista ad un altro professionista.
Nel cod del consumo invece, questa diversità tra i due contraenti viene presa in considerazione.
L’art 1341, possiamo dire che, nonostante sia avanzato rispetto alla logica ottocentesca dei
codici, è deficitario rispetto alla previsione della sottoscrizione delle singole clausole.
Prendiamo l’es del contratto di telefonia mobile dove il cliente è invitato a sottoscrivere tutta una
serie di clausole, in questo la caso la volontà del cliente non è poi così tutelata dato che nessuno
in genere si sofferma leggere il contenuto delle singole clausole che sottoscrive, perché è un
operazione che richiederebbe del tempo ed inoltre le clausole difficilmente sono comprensibili.
Possiamo quindi dire che la tutela offerta dall’art. 1341 sia una tutela meramente formale. La
situazione era ulteriormente peggiorata dal fatto che la giurisprudenza interpretava l’elenco dell’art
1341 come un elenco tassativo cioè le uniche clausole considerate vessatorie erano quelle
elencate dall’art., non era ammessa i