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L’ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA

Anche questo possiamo dire che è un procedimento di conclusione del contratto in qualche modo

semplificato perché prevede che non ci sia una accettazione da parte del soggetto che riceve la

proposta contrattuale. Questo modo di conclusione del contratto si chiama modo di conclusione

del contratto fondato sulla esecuzione prima della risposta dell’accettante: qualora su richiesta del

proponente, la natura dell’affare o gli usi, un contratto si conclude anche se l’accettante non

accetta espressamente accetto, nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione del

contratto stesso.

Es.: contatto una casa editrice chiedendo di cercare un libro antico che non si trova più e dichiaro

di volerlo comprare, quindi faccio una proposta contrattuale classica che prevede tutti gli elementi

essenziali del contratto; la casa editrice ancora prima di rispondere, semplicemente, mi invia il libro

con la fattura e poi magari in un secondo momento scrive: “abbiamo provveduto tramite corriere ad

inviare il volume da lei richiesto”. Quando si perfeziona il contratto? Se si adottasse il criterio dello

scambio proposta-accettazione dovremmo immaginare che, essendo un contratto concluso tra

persone lontane, questo si concluderebbe quando l’accettazione espressa di chi riceve la richiesta

arriva all’indirizzo del proponente; invece, trattandosi di un tipo di contratto che, probabilmente per

la natura dell’affare può essere concluso in forma semplificata o secondo gli usi, il contratto si

conclude prima cioè nel momento stesso in cui la casa editrice inizia l’esecuzione (cioè consegna il

libro al corriere).

Quali sono le ragioni per cui il diritto privato si occupa di tutte queste situazioni dettagliate, cosa

cambia stabilire se il contratto si concluda quando vi è uno scambio proposta-accettazione o poche

ore prima ?!

…perché il luogo ed il tempo di conclusione del contratto, rilevano il momento del passaggio del

rischio infatti, il rischio di perimento del bene passa nel momento dello scambio dei consensi, non

nel momento della consegna materiale. Nell’esempio di prima, dire che il contratto si conclude

prima, vuol dire anticipare il momento del passaggio del rischio, per cui se il corriere a cui viene

consegnato il bene fa un incidente e il camion si infiamma e il contenuto va distrutto, la casa

editrice manda solo il giorno successivo l’accettazione, il contratto si è concluso al momento della

consegna al vettore e quindi il passaggio del rischio all’acquirente va fatto risalire a quel momento.

Quindi se succede qualcosa tra il momento della consegna e il momento dell’espressa

accettazione, il rischio è in capo all’acquirente (questo passa in capo all’acquirente dal momento

dello scambio dei consensi).

Quando si parla di conclusione del contratto, si deve fare rif anche a forme di conclusione del

contratto che richiedono qualche elem ulteriore rispetto allo scambio di consensi; abbiamo visto

che nel nostro ordinamento il contratto si conclude tendenzialmente attraverso lo scambio dei

consensi (che basta a concludere il contratto ed anche a produrre l’effetto reale). Ci sono però

appunto alcuni contratti che si perfezionano non solo con lo scambio di consensi ma richiedono un

requisito ulteriore che è quello della consegna.

Es.: contratto di deposito: è un contratto che possiamo concludere per es., quando depositiamo

alla stazione una valigia, se io mi reco all’ufficio deposito bagagli e concludo un contratto inteso

come scambio di consensi con l’addetto cioè gli chiedo se può prendere in consegna la mia valigia

per due ore, egli accetterà comunicandomi il prezzo. Successivamente vado a fare colazione al

bar e poi consegno la valigia. Lo scambio dei consensi c’è stato però il contratto non è ancora

concluso perché lo sarà solo quando io effettivamente deposito lo valigia. Il deposito quindi

presuppone necessariamente la consegna a differenza di altri tipi di contratto come la

compravendita perché questa per es, si conclude con lo scambio di consensi mentre la consegna

è un effetto del contratto.

…RICAPITOLANDO

MODI TRADIZIONALI DI CONCLUSIONE DELL’ACCORDO:

1) Proposta-accettazione art 1326

2) Esecuzione prima della risposta art. 1327

3) Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente art. 1333

Art. 1341: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

In tutti i casi trattati finora l’idea è quella di un contratto a cui si arriva attraverso una proposta, un

accettazione, o una forma semplificata (proposta senza accettazione) l’idea di fondo è quella di un

contratto che si conclude, in modo veramente ottocentesco, fra due persone vicine o lontane che

entrano in contatto, magari negoziano le condizioni del contratto alla pari.

Questa idea è un po’ superata, nonostante possa trovare riscontro nella realtà, ci sono dei casi,

che fanno rifermento ad un’economia di mercato sviluppata, nella quale i contratti si possono

concludere senza che vi siano individuali manifestazioni di volontà, è il caso delle

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO che sono esempi di contenuto contrattuale che viene

predisposto unilateralmente da una parte, essendo destinato ad una serie di futuri possibili

aderenti. Es.: quello dell’istituto bancario a cui ci rivolgiamo per aprire un conto corrente, noi non

negoziamo con la banca le condizioni contrattuali (che valgono per tutti i potenziali contraenti)

possiamo semplicemente accettarle o meno.

Vi sono anche situazioni in cui le condizioni possono essere meno percepibili, per es., di quelle

fissate da una banca (dove le condizioni sono facilmente conoscibili perché contenute in un

documento scritto). Ci sono anche condiz gen di contratto a cui noi sottostiamo e che quindi

accettiamo, anche senza averle effettivamente conosciute, è l’es. di un centro sportivo, le

condizioni gen di contratto non ci vengono normalmente proposte in un testo scritto perché magari

sono affisse fuori, con una serie di obblighi di comportamento (“non usare in palestra le scarpe

utilizzate all’esterno”) che ci vincolano.

L’art. 1341 Cc, è una norma diciamo “nuova” rispetto alla tradiz dei cod civili ottocenteschi poiché

prende atto di un sistema di conclusione di contratti e di una economia di mercato certamente più

avanzata di quella che aveva in mente il codificatore dell’Ottocento, che prevede una

contrattazione di massa, infatti l’art. dice:

“le condizioni gen di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti

dell’altro, se al momento della conclusione questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle

usando l’ordinaria diligenza”

Quindi le condiz gen di contratto poste da uno dei contraenti, sono efficaci, quindi

obbligano l’altro anche se questo, non le ha conosciute per sua negligenza. Questo vuol dire

che la volontà individuale non è tutelata al 100%, in teoria se si rimanesse fedeli al principio della

tutela della libertà individuale al 100%, si dovrebbe ritenere che se io non ho conosciuto, anche per

mia distrazione, le condizioni contrattuali, io non posso essere obbligato a sottostarvi. Questa

minor tutela della volontà è tutta a vantaggio di una maggiore celerità e sicurezza delle

contrattazioni sul mercato. Ovviamente la cosa cambia se le condizioni gen di contratto non sono

ben visibili a tutti.

Il discorso si fa più complesso quando chi detta le condizioni generali di contratto vi inserisce le

c.d. “clausole vessatorie” cioè clausole a suo esclusivo vantaggio. Anche questa situazione viene

presa in considerazione dall’art. 1341 che quindi anche in questo caso appare piuttosto innovativo

rispetto ai tempi (all’approvaz del cod civile – 1942), anche perché come già detto l’ideologia dei

codici ottocenteschi era quella in base alla quale, fossero due soggetti uguali a concludere un

contratto e pertanto se uno dei due contraenti stipulava un contratto per lui svantaggioso erano

“fatti suoi”. Si prevedeva che l’ordinamento potesse intervenire solo qualora sussistessero cause di

nullità o annullabilità. L’art 1341, deviando già da questa logica, prevede la tutela rispetto a certe

clausole (vessatorie),elencate dallo stesso articolo per es.: limitazione di responsabilità, limitazione

di recesso dal contratto ecce cc… quindi comunque clausole che squilibrano la posizione delle

parti. In particolare, l’articolo prevede il requisito ulteriore di consenso rispetto ad un normale

contratto cioè che l’aderente approvi specificamente le clausole in questione, non basta che

l’aderente accetti il contratto con una sottoscrizione ma occorre che questi sottoscriva

specificamente le clausole dubbie, vessatorie. Se non sottoscriverà le singole clausole queste

saranno inefficaci, il contratto rimane comunque in piedi ma senza l’applicazione delle clausole

vessatorie. Quindi, l’art 1341 prevede un requisito di consenso ulteriore rispetto a quello richiesto

normalmente per la stipulazione del contratto anche se questo è un requisito che prevede ai soli

fini dell’efficacia della clausola, non impedisce al contratto di venire in essere. Inoltre, è da notare

che Cc non differenzia la situazione a seconda che a contrarre siano un professionista ed un non

professionista, cioè la regola dell’art 1341 vale per tutti, sia quando le condiz gen di contratto sono

imposte da un professionista ad un non professionista, sia da un non professionista ad un altro

non professionista e ovviamente anche da un professionista ad un altro professionista.

Nel cod del consumo invece, questa diversità tra i due contraenti viene presa in considerazione.

L’art 1341, possiamo dire che, nonostante sia avanzato rispetto alla logica ottocentesca dei

codici, è deficitario rispetto alla previsione della sottoscrizione delle singole clausole.

Prendiamo l’es del contratto di telefonia mobile dove il cliente è invitato a sottoscrivere tutta una

serie di clausole, in questo la caso la volontà del cliente non è poi così tutelata dato che nessuno

in genere si sofferma leggere il contenuto delle singole clausole che sottoscrive, perché è un

operazione che richiederebbe del tempo ed inoltre le clausole difficilmente sono comprensibili.

Possiamo quindi dire che la tutela offerta dall’art. 1341 sia una tutela meramente formale. La

situazione era ulteriormente peggiorata dal fatto che la giurisprudenza interpretava l’elenco dell’art

1341 come un elenco tassativo cioè le uniche clausole considerate vessatorie erano quelle

elencate dall’art., non era ammessa i

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marta1688 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bargelli Elena.