vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il contratto collettivo sotto vari profili
Il contratto collettivo nasce con una funzione primordiale che precede quella delle determinazioni delle condizioni di lavoro, ed è quella di regolazione della concorrenza. Infatti all'inizio del 900 i primi contratti collettivi, definiti concordati di tariffa, servivano ad evitare che l'elemento del costo del lavoro e delle condizioni di lavoro, divenisse un fattore di concorrenza tra le imprese.
Oggi questo tema della funzione primordiale torna di nuovo in auge e riacquisisce una certa importanza perché come vedremo, gli sviluppi più recenti della contrattazione collettiva hanno fatto sì che questa funzione primitiva del contratto collettivo, è stata messa in discussione da alcuni cambiamenti recenti.
Il nostro ordinamento prevede il contratto collettivo sotto diverse forme e in particolare il contratto collettivo che continua a riprodursi nell'ordinamento a cui noi facciamo riferimento.
è il contrattocollettivo di diritto comune; si chiama contratto collettivo di diritto comune perché fa riferimento, come disciplina normativa che ne regola l'esercizio, alle regole del diritto privato contenute nel codice civile, in particolare agli articoli 1321 e seguenti, i quali regolano appunto i principi del contratto collettivo. Perché nel nostro ordinamento il contratto collettivo è definito a livello legislativo, e regolato dai principi del diritto comune? In realtà il legislatore costituente aveva previsto un altro modello di contratto collettivo, in particolare all'articolo 39 della costituzione aveva indicato uno schema di contratto collettivo che doveva avere un'efficacia erga omnes, un'efficacia generalizzata nei confronti di tutti i lavoratori, a condizione che fosse stipulato da sindacati riconosciuti che quindi acquisivano una personalità giuridica, e per acquisire questa personalità giuridica dovevano avere unolegislatore ordinario, rappresenta comunque un punto di riferimento fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori. La mancata attuazione di questo modello comporta quindi una lacuna normativa che può incidere negativamente sulla tutela dei lavoratori e sulla regolamentazione delle relazioni sindacali. Inoltre, la mancata attuazione del contratto collettivo del modello costituente può comportare una maggiore discrezionalità da parte dei datori di lavoro nella determinazione delle condizioni di lavoro, senza un quadro normativo di riferimento che garantisca la tutela dei diritti dei lavoratori. È importante sottolineare che, nonostante la mancata attuazione del modello previsto dall'articolo 39 della costituzione, i contratti collettivi continuano ad avere un ruolo fondamentale nel nostro ordinamento giuridico. Essi rappresentano uno strumento di regolamentazione delle relazioni di lavoro e consentono di stabilire condizioni di lavoro più favorevoli rispetto a quelle previste dalla disciplina comune dei contratti. In conclusione, la previsione del modello di contratto collettivo previsto dall'articolo 39 della costituzione e la sua mancata attuazione comportano conseguenze significative per la tutela dei diritti dei lavoratori e per la regolamentazione delle relazioni sindacali. La mancanza di una disciplina specifica può comportare una maggiore discrezionalità da parte dei datori di lavoro e una minore tutela dei diritti dei lavoratori.legislatore ordinario, produce l'effetto di condizionarlo tutte le volte in cui questo intenda disciplinare quegli aspetti del contratto collettivo (cioè l'efficacia erga omnes del contratto collettivo) in modo difforme da quanto previsto dal modello costituente. La conseguenza di questa mancata attuazione è che sul piano della efficacia soggettiva, il contratto collettivo di diritto comune produce tutti gli effetti che producono i contratti di diritto privato, e quindi produce l'effetto di essere circoscritto nella sua applicazione ai soggetti che hanno stipulato un contratto collettivo, e a coloro che da questi vengono rappresentati. Quindi il contratto collettivo di diritto comune produce effetti solamente nei confronti di coloro che sono iscritti alle associazioni sindacali che lo hanno stipulato. Questa è la regola generale! Tuttavia nell'ordinamento giuridico sono stati elaborati una serie di correttivi a questa regola generale, che oggi ciconsentono di estendere in modo significativo l'efficacia soggettiva del contratto collettivo. Un primo meccanismo che il nostro ordinamento aveva messo in piedi per estendere l'efficacia soggettiva del contratto collettivo, era stato ideato verso la fine degli anni 50, quando la legge numero 741 del 1959, detta anche legge Vigorelli, aveva previsto un meccanismo mediante il quale il Parlamento delegava al governo la facoltà di emanare dei decreti legislativi (che avevano la medesima forza della legge), che recepivano la parte economica dei contratti collettivi. Attraverso questo meccanismo, per la parte economica che riguarda i contratti collettivi, questi ultimi acquistavano un'efficacia erga omnes, cioè un'efficacia generale. In poche parole con la legge Vigorelli i contratti collettivi entrarono a far parte del contenuto di decreti legislativi, che hanno un'efficacia equiparata a quella della legge. Questo meccanismo tuttavia non èSopravvissuto come meccanismo ordinario, al vaglio della Corte Costituzionale; infatti dopo che con una legge successiva dell'anno seguente, il Parlamento ha delegato nuovamente il governo al recepimento della parte economica dei contratti collettivi, questo meccanismo nella sua ripetizione, è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale perché si temeva che contrastasse di fatto con l'articolo 39 secondo parte della Costituzione, perché si finiva per far acquisire un'efficace erga omnes ai contratti collettivi di diritto comune.