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Nozione di giudice e di giudizio

I nostri costituenti, anche per i contrasti che connotarono i lavori e le scelte da loro operate in materia di giustizia costituzionale, optarono per due modalità di accesso davanti alla corte, ovvero l'accesso in via principale e l'accesso in via incidentale; tema oggi oggetto di discussione, da anni si discute sull'introduzione di nuove modalità di ricorso diretto, discussioni che ad oggi non hanno approdato a nulla tanto che questa limitatezza di accesso alla corte costituzionale è considerata come a fondamento di un modello italiano di giustizia costituzionale, modello che originariamente si pensava avere nell'accesso in via incidentale la modalità privilegiata, ciò è stato vero solo all'inizio degli anni 2000 quando la percentuale delle decisioni sui ricorsi in via principale sul totale delle pronunce non arrivava al 6%, ma poi è arrivata la riforma del titolo V della

Costituzione del 2001, con tutti i problemi che essa ha posto, problemi interpretativi e attuativi che hanno fatto lievitare il contenzioso costituzionale che è schizzato al 31,6% nel 2020, ma in anni precedenti ha sfiorato il 40%, si è parlato di una corte che stava scivolando da una corte cultrice dei diritti fondamentali ad una corte arbitra tra il livello statale e il livello regionale; alla base di un contenimento, di una riduzione, delle decisioni sui giudizi in via incidentale stanno fattori diversi, tra i quali la valorizzazione, da parte dei giudici, dell'interpretazione costituzionalmente orientata, conforme, che ha portato ad una progressiva atrofizzazione delle decisioni della corte costituzionale, del modello incidentale tanto da far parlare alcuni autori dell'affermazione di un modello duale centrato in parte sui giudici e in parte sulla corte costituzionale. Quanto GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE, la questione sorge come un incidente, o un eccezione in.

senso processualedel termine, esso è concreto perché la legge è impugnata proprio nella sua applicazione ad un caso concreto, è generale perché può riguardare tutte le leggi nel momento della loro applicazione ed è indisponibile perché, ricorrendone le condizioni, il giudice a quo è tenuto a promuovere la questione di costituzionalità, quindi il giudice ha un ruolo essenziale e centrale, Calamandrei lo qualificava come il portiere della corte costituzionale perché è lui che solleva la questione, così è l'art.1 della legge costituzionale 1/1948, primo provvedimento attuativo dell'art.137 Cost. approvato dalla stessa assemblea costituente che codificava il procedimento in via incidentale, esso afferma che la questione di legittimità costituzionale di una legge e di un atto avente forza di legge rilevata d'ufficio e sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio.

non ritenuta dal giudice manifestamente infondata è rimessa alla corte costituzionale per la sua decisione, qua fanno capolino queste due nozioni, giudizio perché la questione sorge nel corso di un giudizio e giudice; l'art.23 della legge ordinaria 87/1953 poi attua questa previsione riproponendo il fatto che una delle parti o il pm o lo stesso giudice possono sollevare questione di legittimità costituzionale, quindi la via incidentale come ci dice Zagrebelsky esclude modalità di accesso diretto alla corte costituzionale, quindi la difesa delle posizioni soggettive, ciò che interessa a chi solleva la questione, e l'interesse generale dell'ordinamento alla modifica, all'eliminazione delle leggi incostituzionali devono essere mediati dal processo e il processo non è solo un'indicazione spazio-temporale circa il dove e il quando delle questioni incidentali, esso indica un particolare rapporto tra il processo e la questione.

Il processo che non è una pura e semplice occasione, ma è la radice e la ragion d'essere della questione, quindi il manuale di Spadaro sviluppa questa indicazione nel senso di ritenere che l'incidentalità serva a soddisfare insieme un'esigenza di protezione delle situazioni soggettive e l'esigenza di garanzia della legalità costituzionale.

Sia l'art.1 che l'art.23 sembrano richiedere due requisiti, che la questione sia sollevata nel corso del giudizio dall'autorità giurisdizionale, il che ci pone almeno due precisazioni, una più banale e una maggiormente articolata, la prima è che dicendo "in corso di un giudizio da un giudice", il modello italiano di giustizia costituzionale si allontana da quello austriaco del 1929 che aveva investito della via incidentale solo le supreme magistrature, da noi si prevede che qualsiasi giudice possa, nel corso di un giudizio, sollevare questione di legittimità.

tuttavia la dottrina si interrogò su concetti di giudice e di giudizio che allora più di oggi erano oggetto di numerose dispute che vedevano divisa la dottrina processualistica italiana, in quella stagione, alla metà degli anni '50, erano rimaste in vigore normative adottate in epoca liberale e fascista che attribuivano competenze giurisdizionali ad autorità amministrative, allora ci si chiedeva se questi soggetti fossero o non fossero giurisdizioni, se potessero o non potessero sollevare questione di legittimità costituzionale, ma anche se fossero o non fossero conformi al modello costituzionalmente presupposto dalla giurisdizione; la corte costituzionale, rispetto ad un possibile approccio tutto teorico e astratto, ha assunto con riferimento alle nozioni di giudice e giurisdizione, un aspetto più pragmatico, approccio che si è rivelato vincente, approccio compendiato dalla citazione di Zagrebelsky che dice invece di domandarsi che cosa.soggetto che possa proporre la questione di illegittimità costituzionale, senza elaborare una nozione teorica e astratta di giudice e di giurisdizione. La corte ha cercato di stabilire le condizioni in presenza delle quali può dirsi esistente la ratio dell'incidentalità. Pertanto, se questo è l'approccio, si deve ammettere la possibilità che le condizioni che portano ad individuare un certo soggetto come giudice a certi limiti possono non coincidere con quelle richieste ad altri giudici. Nella sua prima giurisprudenza, la corte è molto generosa nel riconoscere il soggetto che può proporre la questione di illegittimità costituzionale, per ragioni diverse.

carattere del giudice e della giurisdizionalità, perché in questo modo espelle quanto più possibile i canali di accesso a sé medesima, la corte è un organo nuovo e ha bisogno di legittimarsi nel sistema, infatti all'inizio i giudici sollevavano le questioni con molta prudenza, perciò ora quanti più canali arrivano alla corte quanto più questo è positivo per la corte stessa, non è un caso che, successivamente, quando la corte si è già legittimata nel sistema, essa stessa stringerà le maglie di questi concetti, poi la nozione di giudice in tal senso è stata elaborata dalla corte anche e soprattutto allo scopo di arginare le zone franche nel giudizio di legittimità costituzionale, le zone franche sono quelle leggi, atti, che, in ragione del loro contenuto, difficilmente possono arrivare alla corte attraverso la via incidentale, pensiamo a leggi di spesa, leggi che pongono regole di organizzazione,

è difficile che siano leggi indispensabili per risolvere una controversia, allora l’estensione del concetto di giudice e di giudizio consente alla corte di aggredire anche atti che altrimenti sfuggirebbero al suo sindacato, poi la corte ha elaborato questo approccio anche per superare quelle zone grige tra amministrazione e giurisdizione che esistevano soprattutto nella prima fase della giurisprudenza della corte costituzionale; si deduce che in linea di principio, ma con eccezioni crescenti, organi di controllo interne all’organizzazione dello Stato, anche se connotati da imparzialità innanzitutto per lo status dei soggetti, non possono sollevare questione di incostituzionalità perché non c’è a questo livello quel contatto, punto di incontro, tra esigenze della legalità costituzionale e esigenze dei diritti e delle situazioni soggettive che è l’essenza del procedimento in via incidentale, inoltre, nessuna pronuncia su

posizioni soggettive disingoli può venire da soggetti che non siano legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale. La corte nella sentenza 129/1957 afferma che si può dire anche che la proponibilità alla corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale dipenda non dalla qualificazione del procedimento in corso, si stava parlando di un giudice civile nell'ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, ma dalla circostanza che il giudice ritiene fondato il dubbio della legittimità costituzionale della legge che egli deve attuare, del resto è riprova l'inaccettabile conseguenza per opposta interpretazione che sarebbe quella di un giudice costretto, ove ritenuto incompetente a valutare la costituzionalità della legge, ad applicare una legge rispetto alla quale egli richiede manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale, perciò la conclusione.

ampliativa è che niente c'è nella Costituzione e nelle leggi che regolano la competenza della corte che imponga di escludere il procedimento di giurisdizione volontaria dal numero da quelli nel corso dei quali possa sorgere una questione di legittimità costituzionale; la corte si riferisce anche alla legge costituzionale 1/1948 e all'art.23 della legge 87 dove si parla di nozioni generiche. Quindi due nozioni, due requisiti con cui la corte ha dovuto fare i conti nell'individuazione del concetto di giudice e di giudizio, un requisito soggettivo e uno oggettivo per poter sollevare questione di legittimità costituzionale, quanto al requisito soggettivo, affinché l'organo possa essere considerato un giudice, la corte richiede alcuni connotati, ovvero l'indipendenza, la terzietà, l'imparzialità, il principio del contraddittorio, quando al requisito oggettivo, quindi nel caso in cui si possa parlare di "giudizio".

La corte guarda all'applicazione obiettiva di una norma, come si evince dalla sentenza del '57, la giurisprudenza più risalente riteneva sufficiente la presenza del requisito soggettivo ovvero del requisito oggettivo, nella sentenza 83/1966 il tema era quale giudice preposto all'esecuzione esattoriale immobiliare fosse legittimo.

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A.A. 2023-2024
85 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaceni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale Speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Tarli Barbieri Giovanni.