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2. I VIZI DEL CONSENSO

Nel processo formativo della volontà negoziale qua inserirsi un elemento di disturbo

che non elimina la volontà stessa ma altera sicché anche se ciò non appare

esteriormente il soggetto non si è determinato in modo libero e consapevole punto in

questi casi l'ordinamento interviene concedendo al soggetto la possibilità di annullare

il negozio la volontà evidenziata o perché il soggetto a causa della violenza morale

esercitata da terzi non siete determinato a stipulare il negozio in modo libero perché il

soggetto non agito con piena consapevolezza in alcuni elementi che pure ha preso in

seria considerazione punto si distinguono tre ipotesi principali:

 il dolo

 l'errore

 la violenza

Il soggetto è in errore di fatto quando ha una falsa rappresentazione di quegli

elementi della realtà che hanno determinato la sua volontà punto è in errore di diritto

se ignora una norma che è inciso nel processo di formazio.ne della volontà negoziale.

Si pensi all'ipotesi in cui si acquisti un fondo allo scopo di costruirvi una villetta non

sapendo che la disciplina urbanistica della zona non consente alcun tipo di

edificazione. L'errore deve essere essenziale e riconoscibile. L'errore di fatto è un

errore essenziale quando cade sulla natura o sull'oggetto del negozio sono entità o

qualità dell'oggetto della prestazione punto basta pensare al soggetto che simula un

comodato convinto che si tratti di una locazione o acquisti una partita di olio

ritenendo che si tratti di vino ho ancora un bracciale d'argento immaginando che lo

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stesso sia invece oro. Infine, l'errore di fatto è essenziale quando cade sull’identità o

sulle qualità determinanti della persona punto non è invece rilevante l'errore sui

motivi che hanno determinato il soggetto nel testamento o nella donazione può

esserlo se il motivo fatto o di diritto risulti tu all'atto e sia stato determinante nel

processo di formazione della volontà della negoziale. Si pensa ipotesi in cui si prenda

la locazione una villetta nella forza convincimento e sia obbligata nella stessa località

in cui trascorreranno le vacanze alcuni conoscenti. Salvo che la legge non disponga

diversamente ad esempio in tema di transizione, l'errore di diritto invece essenziale

quando verte su un elemento o una circostanza che è stata la ragione unica o

principale che ha indotto il soggetto assicurare il negozio. Nell'errore di diritto,

dunque, e l'efficacia determinante la circostanza cioè l'impedimento sia stato

determinante per la conclusione del contratto e l'essenzialità coincidono. L'errore

oltre che essenziale deve essere riconoscibile dalle requisiti del posto a tutela

dell'affidamento dell'altra parte appunto la disciplina dell'errore infatti ispirata al

principio dell'affidamento incolpevole punto si ritiene che l'errore invalidante sia

comunque soltanto quello determinante l'errore che l'articolo 1429 il codice civile

considera essenziale è sempre determinante anche quando ciò non è espressamente

indicato dal legislatore punto non è invece vero il contrario un errore può essere

determinante ma non invalidante perché non essenziale. Mentre la violenza fisica è

causa di nullità, la violenza morale ovvero la minaccia fatta dall'altra parte o anche da

1/3 di un male ingiusto notevole vizia la volontà negoziale rende il contratto

annullabile punto la minaccia di far valere un diritto è invece rilevante quando si è

diretta a conseguire un vantaggio ingiusto. Si ritiene la minaccia legittima quando

stessa è finalizzata alla realizzazione della situazione giuridica che conseguirebbe

all'esercizio del diritto, quando c'è è il risultato identico a quello che si sarebbe

ottenuto azionando il diritto. Si pensi alla minaccia del licenziamento del lavoratore

gravemente inadempiente volta ad ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro per

mutuo consenso punto ho ancora la minaccia di proporre l'azione di risoluzione

giudiziale fidanzata a conseguire la risoluzione consensuale del contratto ma la

dottrina osserva che l'ambito delle ipotesi nei cuori da minaccia e legittima

comprende anche i casi in cui la minaccia sia comunque volta soddisfare l'interesse

che il diritto tutela. Il dolo come vizio della volontà è un artificio o raggiro con cui si

induce un soggetto in errore allo scopo di addivenire alla stipula del negozio. Perché

sia rilevante è necessario che il dolo non si risolva in una tollerabile innocua

esaltazione della propria prestazione ma sia invece un inganno insolito e apprezzabile

proveniente dalla controparte o comunque noto allora contraente che ne trae

vantaggio. L’ irrilevanza del dolus bonus si spiega anche in ragione del fatto che i

comportamenti descritti non possono neppure considerarsi raggiri. Inoltre il dolo deve

essere determinante nel senso che il continente in assenza del artificio del raggiro non

avrebbe concluso il contratto punto la differenza esiste tra la figura dell’ errore in cui

la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della

volontà stessa e quella del dolo in questa esagera in quanto riconducibile la condotta

dell'altro contraente non impedisce la guerra deduzione di entrambi i vizi a sostegno

della domanda di annullamento del contratto. In tal caso tuttavia si impone l'adozione

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di distinte modali nella disamina delle emergenze probatorie acquisite: in fronte

mentre nel caso dell'errore l'argenta momento deve essere condotto con riferimento

alla condotta della parte che ne vittima verificando servizio abbia inciso sul processo

formativo della sua volontà dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha

indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accettare la tenuta dal

deceptor e le conseguenze ad essere prodotte sul deceptus, mi ricordo se la condotta

commissiva devo missiva del primo procurato la falsa rappresentazione della realtà

che ha determinato il secondo alla contrazione in 200 nel processo formativo della

sua volontà un errore avente carattere essenziale. Resta ferma la possibilità per il

decptor riprovare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua

condotta maliziosa che avrebbe potuto conoscerli usando la normale dirigenza punto

in ogni caso secondo la giurisprudenza il contraente il cui consenso risulti viziato da

dolo può richiedere giurisdizionalmente risarcimento del danno conseguente alle

illecito della controparte lesivo della libertà negoziale sulla base della previsione in

tema di responsabilità aquiliana di cui all'articolo 2043 a prescindere dalla

contemporanea proposizione della domanda di annullamento del contratto ai sensi

dell'articolo 1439. Se invece il dolo incidente sul contenuto del contratto e del

negozio d'ora incidente, ma non è stato determinante e sono orrende il contratto

annullabile mentre la vittima può comunque chiedere il risarcimento del danno subito

in sostanza non sente resistenza di reagire il contratto è valido benché senza di essi

sarebbe stato concluso a condizioni diverse ma il contraente in malafede risponde dei

danni punto la responsabilità non è contrattuale poiché non deriva dalla dem pimento

di un'obbligazione contrattuale: si tratta di responsabilità precontrattuale in tuttavia il

danno da risarcire deve determinarsi rendo conto della circostanza che comunque il

contratto è valido ne discende che non avrebbe senso prendere il riferimento il mero

interesse negativo cioè l'interesse a non concludere il contratto intenzionalmente il

danno verrà quantificato sulla differenza tra le utilità che la vittima del dolo trae dal

contratto così come sicurato e quelle che invece avrebbe ricavato se l'assetto di

interessi si fosse realizzato in assenza di raggiri. La giurisprudenza si rifugia

nell’ambigua formula del minor vantaggio del maggiore aggravio economico. Pro

disposizione normativa di cui l'articolo 1440 del codice civile che sancisce la

possibilità di una compatibilità tra la responsabilità precontrattuale e validità del

contratto, la dottrina più recente è tornata a riflettere con riferimento ad una sorta di

nuova stagione della responsabilità precontrattuale e ormai si estende oltre i

tradizionali seccati delle due ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e della

conclusione di contratto invalido sempre più numerosi sono infatti le ipotesi della

legislazione speciale che prefigurano un comportamento precontrattuale scorretto di

uno dei due contraenti non idoneo ad inficiare la validità del contratto ma comunque

capace di incidere sulla composizione dell'assetto di interessi.

3.L’ INVALIDITÀ

Il codice civile del 42 guarda con favore alla validità dello scambio e

conseguentemente considera un'accezione l'ipotesi dell' invalidità dello stesso la

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massima soddisfazione dei bisogni presuppone ovviamente che gli attori dello

scambio siano in grado di effettuare una scelta razionale dunque libera e consapevole:

le tradizionali in verità codicistiche nel fissare le condizioni di thaci vibilità all'atto

negoziale strutturali quindi causa oggetto forma e accordo, politiche contrarietà a

norme imperative si incaricavano altresì di sindacare la scelta dei contraenti soltanto

dove vi fosse un deficit di volontà quindi i vizi della volontà e l'incapacità appunto a

questa stagione risale anche la previsione devi inefficacia delle clausole vessatorie

inserite nei contratti cosiddetti di massa o standard in cui l'impresa dovendo

concludere un numero importante di contratti identici ricorre a moduli o formulari

contenenti le condizioni generali del contratto. Bilanciando l'interesse dell'impresa

alla celerità dei traffici con interesse del contraente debole privato in ogni possibilità

di trattativa individuale che si limita infatti ad aderire alle condizioni generali del

contratto il codice prevede che tali condizioni siano efficaci anche se solo conoscibili

da parte dell aderente. Al contempo si sancisce né efficace della clausola vessatoria

non approvata specificamente è bene precisare che tale inefficace e stata interpretata

dalla giurisprudenza come autentica nullità per l'altro rilevabile d'ufficio dal giudice,

ma non invocabile dal predisponente. Ad ogni modo non sfugge che si è ancora ad

una serie veramente formale del contraente debole poiché anche la più un no qua<

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A.A. 2020-2021
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angelica.pressutti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.