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2. I VIZI DEL CONSENSO
Nel processo formativo della volontà negoziale qua inserirsi un elemento di disturbo
che non elimina la volontà stessa ma altera sicché anche se ciò non appare
esteriormente il soggetto non si è determinato in modo libero e consapevole punto in
questi casi l'ordinamento interviene concedendo al soggetto la possibilità di annullare
il negozio la volontà evidenziata o perché il soggetto a causa della violenza morale
esercitata da terzi non siete determinato a stipulare il negozio in modo libero perché il
soggetto non agito con piena consapevolezza in alcuni elementi che pure ha preso in
seria considerazione punto si distinguono tre ipotesi principali:
il dolo
l'errore
la violenza
Il soggetto è in errore di fatto quando ha una falsa rappresentazione di quegli
elementi della realtà che hanno determinato la sua volontà punto è in errore di diritto
se ignora una norma che è inciso nel processo di formazio.ne della volontà negoziale.
Si pensi all'ipotesi in cui si acquisti un fondo allo scopo di costruirvi una villetta non
sapendo che la disciplina urbanistica della zona non consente alcun tipo di
edificazione. L'errore deve essere essenziale e riconoscibile. L'errore di fatto è un
errore essenziale quando cade sulla natura o sull'oggetto del negozio sono entità o
qualità dell'oggetto della prestazione punto basta pensare al soggetto che simula un
comodato convinto che si tratti di una locazione o acquisti una partita di olio
ritenendo che si tratti di vino ho ancora un bracciale d'argento immaginando che lo
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stesso sia invece oro. Infine, l'errore di fatto è essenziale quando cade sull’identità o
sulle qualità determinanti della persona punto non è invece rilevante l'errore sui
motivi che hanno determinato il soggetto nel testamento o nella donazione può
esserlo se il motivo fatto o di diritto risulti tu all'atto e sia stato determinante nel
processo di formazione della volontà della negoziale. Si pensa ipotesi in cui si prenda
la locazione una villetta nella forza convincimento e sia obbligata nella stessa località
in cui trascorreranno le vacanze alcuni conoscenti. Salvo che la legge non disponga
diversamente ad esempio in tema di transizione, l'errore di diritto invece essenziale
quando verte su un elemento o una circostanza che è stata la ragione unica o
principale che ha indotto il soggetto assicurare il negozio. Nell'errore di diritto,
dunque, e l'efficacia determinante la circostanza cioè l'impedimento sia stato
determinante per la conclusione del contratto e l'essenzialità coincidono. L'errore
oltre che essenziale deve essere riconoscibile dalle requisiti del posto a tutela
dell'affidamento dell'altra parte appunto la disciplina dell'errore infatti ispirata al
principio dell'affidamento incolpevole punto si ritiene che l'errore invalidante sia
comunque soltanto quello determinante l'errore che l'articolo 1429 il codice civile
considera essenziale è sempre determinante anche quando ciò non è espressamente
indicato dal legislatore punto non è invece vero il contrario un errore può essere
determinante ma non invalidante perché non essenziale. Mentre la violenza fisica è
causa di nullità, la violenza morale ovvero la minaccia fatta dall'altra parte o anche da
1/3 di un male ingiusto notevole vizia la volontà negoziale rende il contratto
annullabile punto la minaccia di far valere un diritto è invece rilevante quando si è
diretta a conseguire un vantaggio ingiusto. Si ritiene la minaccia legittima quando
stessa è finalizzata alla realizzazione della situazione giuridica che conseguirebbe
all'esercizio del diritto, quando c'è è il risultato identico a quello che si sarebbe
ottenuto azionando il diritto. Si pensi alla minaccia del licenziamento del lavoratore
gravemente inadempiente volta ad ottenere la risoluzione del rapporto di lavoro per
mutuo consenso punto ho ancora la minaccia di proporre l'azione di risoluzione
giudiziale fidanzata a conseguire la risoluzione consensuale del contratto ma la
dottrina osserva che l'ambito delle ipotesi nei cuori da minaccia e legittima
comprende anche i casi in cui la minaccia sia comunque volta soddisfare l'interesse
che il diritto tutela. Il dolo come vizio della volontà è un artificio o raggiro con cui si
induce un soggetto in errore allo scopo di addivenire alla stipula del negozio. Perché
sia rilevante è necessario che il dolo non si risolva in una tollerabile innocua
esaltazione della propria prestazione ma sia invece un inganno insolito e apprezzabile
proveniente dalla controparte o comunque noto allora contraente che ne trae
vantaggio. L’ irrilevanza del dolus bonus si spiega anche in ragione del fatto che i
comportamenti descritti non possono neppure considerarsi raggiri. Inoltre il dolo deve
essere determinante nel senso che il continente in assenza del artificio del raggiro non
avrebbe concluso il contratto punto la differenza esiste tra la figura dell’ errore in cui
la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della
volontà stessa e quella del dolo in questa esagera in quanto riconducibile la condotta
dell'altro contraente non impedisce la guerra deduzione di entrambi i vizi a sostegno
della domanda di annullamento del contratto. In tal caso tuttavia si impone l'adozione
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di distinte modali nella disamina delle emergenze probatorie acquisite: in fronte
mentre nel caso dell'errore l'argenta momento deve essere condotto con riferimento
alla condotta della parte che ne vittima verificando servizio abbia inciso sul processo
formativo della sua volontà dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha
indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accettare la tenuta dal
deceptor e le conseguenze ad essere prodotte sul deceptus, mi ricordo se la condotta
commissiva devo missiva del primo procurato la falsa rappresentazione della realtà
che ha determinato il secondo alla contrazione in 200 nel processo formativo della
sua volontà un errore avente carattere essenziale. Resta ferma la possibilità per il
decptor riprovare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua
condotta maliziosa che avrebbe potuto conoscerli usando la normale dirigenza punto
in ogni caso secondo la giurisprudenza il contraente il cui consenso risulti viziato da
dolo può richiedere giurisdizionalmente risarcimento del danno conseguente alle
illecito della controparte lesivo della libertà negoziale sulla base della previsione in
tema di responsabilità aquiliana di cui all'articolo 2043 a prescindere dalla
contemporanea proposizione della domanda di annullamento del contratto ai sensi
dell'articolo 1439. Se invece il dolo incidente sul contenuto del contratto e del
negozio d'ora incidente, ma non è stato determinante e sono orrende il contratto
annullabile mentre la vittima può comunque chiedere il risarcimento del danno subito
in sostanza non sente resistenza di reagire il contratto è valido benché senza di essi
sarebbe stato concluso a condizioni diverse ma il contraente in malafede risponde dei
danni punto la responsabilità non è contrattuale poiché non deriva dalla dem pimento
di un'obbligazione contrattuale: si tratta di responsabilità precontrattuale in tuttavia il
danno da risarcire deve determinarsi rendo conto della circostanza che comunque il
contratto è valido ne discende che non avrebbe senso prendere il riferimento il mero
interesse negativo cioè l'interesse a non concludere il contratto intenzionalmente il
danno verrà quantificato sulla differenza tra le utilità che la vittima del dolo trae dal
contratto così come sicurato e quelle che invece avrebbe ricavato se l'assetto di
interessi si fosse realizzato in assenza di raggiri. La giurisprudenza si rifugia
nell’ambigua formula del minor vantaggio del maggiore aggravio economico. Pro
disposizione normativa di cui l'articolo 1440 del codice civile che sancisce la
possibilità di una compatibilità tra la responsabilità precontrattuale e validità del
contratto, la dottrina più recente è tornata a riflettere con riferimento ad una sorta di
nuova stagione della responsabilità precontrattuale e ormai si estende oltre i
tradizionali seccati delle due ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative e della
conclusione di contratto invalido sempre più numerosi sono infatti le ipotesi della
legislazione speciale che prefigurano un comportamento precontrattuale scorretto di
uno dei due contraenti non idoneo ad inficiare la validità del contratto ma comunque
capace di incidere sulla composizione dell'assetto di interessi.
3.L’ INVALIDITÀ
Il codice civile del 42 guarda con favore alla validità dello scambio e
conseguentemente considera un'accezione l'ipotesi dell' invalidità dello stesso la
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massima soddisfazione dei bisogni presuppone ovviamente che gli attori dello
scambio siano in grado di effettuare una scelta razionale dunque libera e consapevole:
le tradizionali in verità codicistiche nel fissare le condizioni di thaci vibilità all'atto
negoziale strutturali quindi causa oggetto forma e accordo, politiche contrarietà a
norme imperative si incaricavano altresì di sindacare la scelta dei contraenti soltanto
dove vi fosse un deficit di volontà quindi i vizi della volontà e l'incapacità appunto a
questa stagione risale anche la previsione devi inefficacia delle clausole vessatorie
inserite nei contratti cosiddetti di massa o standard in cui l'impresa dovendo
concludere un numero importante di contratti identici ricorre a moduli o formulari
contenenti le condizioni generali del contratto. Bilanciando l'interesse dell'impresa
alla celerità dei traffici con interesse del contraente debole privato in ogni possibilità
di trattativa individuale che si limita infatti ad aderire alle condizioni generali del
contratto il codice prevede che tali condizioni siano efficaci anche se solo conoscibili
da parte dell aderente. Al contempo si sancisce né efficace della clausola vessatoria
non approvata specificamente è bene precisare che tale inefficace e stata interpretata
dalla giurisprudenza come autentica nullità per l'altro rilevabile d'ufficio dal giudice,
ma non invocabile dal predisponente. Ad ogni modo non sfugge che si è ancora ad
una serie veramente formale del contraente debole poiché anche la più un no qua<