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3.O L’ORDINAMENTO DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
IL COMUNE
È l’organizzazione amministrativa più antica del nostro ordinamento. Nonostante fosse già disciplinato in
diverse leggi, solo con la legge costituzionale 3/2001 riceve la sua “consacrazione costituzionale” come ente
esponenziale fondamentale delle istanze della popolazione, in quanto ente più vicino alle esigenze della
società.
In qualità di ente a fini generali, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione e il territorio comunale.
Gli organi del Comune sono:
Il Consiglio comunale
• La Giunta comunale
• Il Sindaco
•
Consiglio e Sindaco sono eletti direttamente dal corpo elettorale. La Giunta, composta da assessori, è
nominata e revocata dal Sindaco ed è sottoposta al controllo del Consiglio, alla quale è legata da un vincolo
fiduciario. Il Sindaco è l’organo di vertice del Comune ed è anche ufficiale del Governo in quanto esercita le
funzioni statali nel comune e adotta provvedimenti di ordine pubblico in materia di sanità, igiene ecc (c.d.
ordinanze).
Art 133 co.2 rende possibile il distacco di un Comune dalla Regione di appartenenza per aggregarlo ad
un’altra Regione (previo referendum) e consente anche a ciascuna Regione di istituire con legge regionale
nuovi Comuni, ovvero di modificarne le circoscrizioni e le denominazioni.
LA PROVINCIA
È l’ente intermedio fra Regione e Comuni ed è titolare:
- delle funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero
territorio provinciale (es caccia, pesca, viabilità, trasporti, ambiente ecc),
- di compiti di coordinamento delle proposte avanzate dai Comuni
- di programmazione, facendosi interlocutrici della Regione corrispondente.
La riforma costituzionale del 2016 determinò il venir meno del carattere elettivo delle Province, 83
trasformandole in enti locali territoriali di secondo grado, specificatamente dedicati al coordinamento e
supporto dell’attività dei Comuni. Il numero delle Province rimane lo stesso. Alcuni esempi di funzioni che
spettano alle Province sono: la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, pianificazione dei
servizi di trasporto ecc. Sono organi della Provincia:
Il Presidente della Provincia, eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia e
• dura in carica quattro anni. Il Presidente della Provincia rappresenta l’ente, convoca e presiede
il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci. Deve nominare un vicepresidente
Il Consiglio provinciale, che è composto dal Presidente e da un numero di componenti che varia
• a seconda del numero di abitanti. Il Consiglio è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei
Comuni della Provincia, tra i detti Sindaci e Consiglieri che presentano la candidatura. La
carica dura due anni. Il Cons è l’organo di indirizzo e controllo. Ha il compito di proporre lo
Statuto all’Assemblea
L’Assemblea dei Sindaci, costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia.
• L’Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo, adotta o respinge lo
Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni.
La Cost ha previsto all’art 133 co.1 la possibilità di mutare le circoscrizioni provinciali e di
istituire nuove Province con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione
stessa.
LE CITTA’ METROPOLITANE
La riforma del Titolo V ha contemplato in sede costituzionale un ente territoriale già introdotto
nel nostro ordinamento per via legislativa a partire dalla legge 142/1990: le Città
metropolitane. Esse sono dotate di uno speciale ordinamento che le distingue sia dai Comuni
che dalle Province, avendo in sostanza la funzione di entrambi.
Questo ente locale è stato interessato dai medesimi processi riformatori che hanno interessato
le Province, in particolare alla soppressione di alcune Province avrebbe dovuto conseguire
l’istituzione delle Città metropolitane.
Gli organi della Città metropolitana sono:
Il Sindaco metropolitano, che è di diritto il sindaco della città capoluogo
• Il Consiglio metropolitano, composto dal Sindaco e da un numero variabile di abitanti ed è
• eletto
dai Sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della Città metropolitana, tra i Sindaci e
Consiglieri che abbiano presentato la candidatura
La Conferenza metropolitana, composta dal Sindaco metropolitano, che la presiede, e dai
• Sindaci
dei Comuni appartenenti alla Città.
Sono attribuite alle Città metropolitane le funzioni fondamentali delle Province, quelle risultanti dal processo
di riorganizzazione e riallocazione delle funzioni provinciali e le funzioni descritte al co.44 art 1.
4.O LE MODIFICHE APPORTATE CON LA LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001
La più importante modifica effettuata con la Riforma del Titolo V è quella che riguarda il concetto di
autonomia. Il nuovo art 114 co.2 Cost prevede che “I comuni, le Province, le Città metropolitane (...) sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissai dalla Costituzione”. 84
La principale conseguenza a questa innovazione è il riconoscimento in Costituzione della potestà normativa
degli enti locali, che trova la sua massima espressione nell’emanazione dello Statuto. Alla potestà statuaria è
affiancato un altro potere normativo: la capacità di emanare regolamenti in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Si riconosce in Costituzione agli enti locali la facoltà di autodeterminarsi e di organizzarsi secondo proprie
norme, che lo Stato riconosce come parte del proprio ordinamento, prodotte da specifiche fonti del diritto.
I limiti che i Comuni e le Province incontrano in sede di elaborazione ed approvazione dei propri Statuti sono:
I principi fissati dalla Costituzione (art 114 co.2)
• L’armonia con la Costituzione
• I limiti alla potestà regolamentare degli enti locali sono rappresentati:
Dalle leggi statali e regionali, per garantire i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive
• competenze
Dal rispetto delle norme statutarie
• Con la riforma è stata disposta l’abrogazione dell’art 130 Cost che prevedeva la sottoposizione degli
atti
degli enti locali al controllo di legittimità ed eventualmente da parte di un organo della Regione.
DIRITTI DELLA PERSONA
La Parte I della Costituzione tutela i Diritti e Doveri dei cittadini e si suddivide in 4 Titoli: Rapporti civili,
rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici. Nonostante ciò, la Parte II è strettamente connessa
con la Parte I, in quanto servente di quest’ultima ed è finalizzata all’esercizio dei diritti definiti nella prima
parte.
La Costituzione italiana ha accolto il principio della tassatività dei limiti all’esercizio delle libertà e quindi le
uniche restrizioni di quest’ultime sono quelle ricavabili dalla Costituzione.
Il godimento di alcuni diritti fondamentali può essere concretamente condizionato dal possesso o meno della
capacità giuridica, che rappresenta quindi l’attitudine a essere titolari di diritti e di doveri. Questa capacità si
acquista dal momento della nascita, in base all’art.1 c.c. e non può essere revocata per motivi politici.
Diversa dalla capacità giuridica è la capacità d’agire, cioè l’idoneità del soggetto a compiere e ricevere atti
giuridici incidenti sulla propria sfera personale e patrimoniale e si acquista con la maggiore età, ai sensi
dell’art.2 c.c.
Ai diversi gradi di protezione che l’ordinamento assicura ai vari interessi ritenuti meritevoli di tutela
corrispondono altrettante situazioni giuridiche soggettive, che si differenziano in:
- Situazioni giuridiche soggettive attive (o favorevoli): poteri, diritti soggettivi, interessi legittimi
- Situazioni giuridiche soggettive passive (o non favorevoli): obblighi, doveri, soggezioni
La protezione più intensa spetta al diritto soggettivo perché è quello che ha i caratteri dell’immediatezza e
della pienezza. Il diritto soggettivo è “la pretesa di un soggetto ad esigere da un altro soggetto l’osservanza
di un dovere che una norma impone al secondo nell’interesse del primo” I diritti soggettivi si distinguono
in: Diritti assoluti: sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti, cioè alla pretesa di un
• soggetto attivo corrisponde il dovere di una moltitudine indeterminata di soggetti passivi.
Suddivisi in: 85
Diritti reali: sulle cose, come il diritto di proprietà
i. Diritti della personalità: a tutela della persona umana, come il diritto alla vita
ii.
Diritti relativi: sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate.
• Appartengono a questa categoria:
Diritti di credito: il cui dovere è l’obbligazione o credito
i. Diritti di famiglia: il cui dovere è l’obbligo
ii.
L’immediatezza e la pienezza differenziano il diritto soggettivo dall’interesse legittimo, che invece
• gode di una tutela soltanto mediata e si manifesta solo quando l’interesse individuale è in relazione
con un interesse pubblico, affidato ad un’autorità amministrativa.
Anche l’interesse legittimo, però, è una situazione giuridica che ha una specifica natura sostanziale e
non meramente processuale.
L’interesse legittimo viene distinto dal diritto soggettivo, in Italia, perché su questa distinzione si basa
il criterio di separazione della giurisdizione del giudice ordinario da quella del giudice
amministrativo.
Gli interessi legittimi si distinguono in:
- Interessi oppositivi: quando l’interesse consente al privato di difendere il suo patrimonio
giuridico dall’azione intrusiva dell’amministrazione
- Interessi pretensivi: quando gli consente di sollecitare o sostenere l’azione dell’amministrazione diretta
all’ampliamento dello stesso patrimonio
Il potere consiste nella possibilità astratta, cioè a prescindere da un determinato rapporto giuridico, di avere
uno specifico comportamento o di ottenere determinati effetti giuridici.
Alle situazioni giuridiche soggettive attive si contrappongono quelle passive, quindi al diritto di un soggetto
corrisponde l’obbligo di un altro soggetto. Quando però l’obbligo deriva direttamente dalla Costituzione o
dalla legge e non è correlato ad un diritto di altri soggetti, si parla di dovere. La soggezione è la si