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LA LEGGE SPECIALE PREVALE SULLA LEGGE GENERALE ANCHE SE LA
LEGGE SPECIALE È PIÙ ANTICA.
Si chiama abrogazione l’effetto che una norma successiva produce nei confronti
di quella precedente, e cioè il fenomeno per cui la norma successiva delimita
temporalmente la sfera di applicazione di quella precedente. Infatti l’effetto
dell’abrogazione è ex nunc, da ora in poi. Si possono distinguere varie modalità
in cui avviene l’abrogazione:
• Espressa, quando il legislatore elenca esplicitamente le disposizioni
abrogate;
• Tacita, nel caso in cui l’abrogazione derivi da una incompatibilità tra le
nuove norme e quelle precedenti;
• Implicita, quando il nuovo atto normativo disciplina ex novo la materia già
disciplinata dall’atto normativo precedente.
L’abrogazione può essere totale o parziale (nel caso venga abrogato un solo
articolo o uno specifico comma).
Esempio di abrogazione.
2018 2016 2015 2012 2010
Evasione fiscale Abrogazione dalla legge del 2010: Emanata legge che
impone l’aliquota
aliquota della flat tax al 25% d’imposta al 15%
Se evado nel 2018 l’aliquota d’imposta che devo pagare è del 25%, mentre invece
se evado nel 2012 l’aliquota d’imposta da pagare è del 15%. Un altro sistema per
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abrogare le norme è il referendum abrogativo, che dà la possibilità ai cittadini di
prendere una decisione al posto del Parlamento. Diversa dall’abrogazione è la
deroga che deriva dal principio di specialità. La deroga è quell’istituto attraverso il
quale si risolve un antinomia tra norme giuridiche diverse sul piano della generalità
(la generalità di una norma è la sua maggiore o minore attitudine ad applicarsi ai
comportamenti/condotte prese in considerazione). La differenza sostanziale tra
abrogazione e deroga sta nel fatto che mentre nella prima la norma abrogata cessa
di avere efficacia per il futuro, la norma derogata non perde la sua efficacia ma
viene limitato il suo campo di applicazione.
LA NORMA GIURIDICA: come nasce?
Innanzitutto la norma giuridica è il prodotto dell’interpretazione giuridica cioè di
quell’attività intellettuale che dalla disposizione normativa desume la norma ovvero
il significato della disposizione a seguito dell’attività di interpretazione.
1. Passaggio fenomenologico, descrizione del fenomeno della società che si vuole
normare.
2. Scelta di valore, giudizio di valore che il legislatore da. Su questo incide l’idea di
giustizia, i valori della società e il determinato momento storico con il
determinato parlamento.
3. Prescrizione, conseguenza della scelta di valore.
Esempio: l’eutanasia è “buona”, quindi la acconsento (scelta di valore,
prescrizione).
Vi sono dei rimedi nei confronti di scelte normative irrazionali (che violano la
Costituzione), come ad esempio il referendum abrogativo richiesto dai cittadini.
Quali sono i caratteri essenziali della norma giuridica?
La norma giuridica si distingue dagli altri tipi di norme in base a 2 caratteri:
- Generalità: la norma giuridica è generale perché è diretta ad una
massa indeterminata di destinatari. Quindi è diretta a chi compie in concreto
il comportamento descritto in modo astratto nella fattispecie normativa. L’idea
di generalità rispecchia il principio di uguaglianza cioè l’idea che la norma si
applica a tutti quelli che si trovano in quella condizione senza nessun tipo di
discriminazione. Quindi la norma giuridica non è una norma AD PERSONAM
cioè che nasce per un destinatario predeterminato. Esempio: Articolo 575 del
Codice penale: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la
reclusione non inferiore ad anni ventuno”
- Astrattezza: la norma giuridica è astratta perché si ripete in modo indefinito
quindi questo carattere indica la sua attitudine ad essere applicata ogni volta
che si attua in un caso concreto la fattispecie prevista dalla normativa.
La norma non nasce per disciplinare un singolo caso bensì per rispondere
all’esigenza di oggettivizzare il più possibile la fattispecie (situazione) da
regolare. La norma descrive in astratto una situazione: più il diritto riesce ad
astrarre la fattispecie, meglio il diritto riesce a regolarla. Quindi si parte dal
caso concreto e si astrattizza la fattispecie arrivando così a toccare anche
tutti gli altri casi concreti analoghi.
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Altri caratteri di una norma giuridica:
- Esteriorità: la norma ha come oggetto un comportamento esteriore, una condotta,
un’azione concreta di un soggetto e non la sua volontà (riguarda fatti e non mere
intenzioni). Questo carattere distingue la norma giuridica dalla norma morale
siccome la norma giuridica non riguarda la dimensione interna dei pensieri bensì
solo le azioni che si compiono.
Esempio: articolo 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.”
Rispetto al dovere fiscale c’è chi pensa che lo Stato tramite il pagamento
delle imposte mette le mani dentro il portafoglio dei cittadini, c’è chi invece
pensa che “pagare le tasse è bellissimo”. Non si è un evasore fiscale se si
pensa che lo stato così facendo rubi i soldi, ma se concretamente non si
presenta la dichiarazione dei redditi. Infatti, perché la norma sia giuridica ci
deve essere il fatto: l’elemento psicologico, in questo caso è irrilevante.
Quindi ai fini dell’osservanza della norma è irrilevante l’atteggiamento interno
con cui si pagano le tasse siccome al fisco non interessa ciò che i cittadini
pensano del dovere fiscale. L’elemento psicologico è invece rilevante nel
caso di un omicidio che può essere:
1. Colposo: investo una persona con la macchina, sono imprudente ma non
ne avevo l’intenzione;
2. Preterintenzionale: scoppia una rissa e uno dei partecipanti muore
accidentalmente;
3. Doloso: omicidio volontario (dolo: volontarietà).
In questo caso l’elemento soggettivo della volontà è rilevante ai fini
dell’applicazione della norma e il comune elemento di tutti e tre i casi è il fine.
Articolo 43 del Codice penale: “Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione,
quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od
omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente
preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è
preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione
deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è
voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”
- Coercibilità: nel caso in cui non si osserva la norma in maniera spontanea si può
obbligarne l’osservanza, a iniziativa del soggetto che ne subisce l’inosservanza,
tramite l’intervento di un giudice che può costringere l’altra parte ad adempiere.
Questo carattere esprime l'idea della forza infatti solitamente si tratta di norme
accompagnate dal pagamento di una sanzione che dovrebbe fungere come
deterrente dell’osservanza della legge.
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Ci sono però delle norme in cui è assente il carattere della coercibilità proprio
perché sono meramente organizzative come, ad esempio, le leggi attributive di
un potere.
Esempio: Articolo 55 della Costituzione: “Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.”
Esempio: Articolo 87 della Costituzione che attribuisce poteri: “Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale […]”
Esempio: Articolo 88 della Costituzione che attribuisce poteri: “Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse […]”
- Bilateralità: la norma giuridica per la sua applicazione presuppone l’esistenza di
almeno un altro soggetto con cui relazionarsi. Questo carattere del bilateralismo è
collegato al principio della socialità del diritto.
- Novità: la norma giuridica è un’innovazione al diritto oggettivo quindi serve a
modificare, a produrre un’innovazione nell’ordinamento giuridico (introduzione di
una disciplina non regolata prima).
Eccezioni alla norma generale. il principio di generalità ha 3 deroghe:
1. Leggi speciali: leggi che regolano situazioni o materie particolari, o che sono
rivolte a categorie di soggetti ben precise. Quindi questo tipo di legge si riferisce
a fatti con un peculiare elemento di differenziazione rispetto agli altri.
Esempio: il Titolo V della Costituzione per le Regioni, non si applica alle 5
Regioni speciali. Quindi tra gli enti della Repubblica ci sono 20 regioni di cui 15
ordinarie e 5 speciali. Le regioni speciali sono Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna che godono di particolari forme di
autonomia in considerazione di peculiari ragioni storiche e geografiche. Basti
pensare che la Sicilia, dopo la Seconda Guerra Mondiale, era caratterizzata da forti
tendenze separatiste tali per cui voleva arrivare a diventare il 51esimo paese degli
Stati Uniti d’America. La Sardegna invece ha una caratteristica di insularità rispetto
al resto dell’Italia mentre per Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige la maggiore autonomia è stata concessa soprattutto per tutelare le
minoranze linguistiche e le particolari tradizioni etniche. Quindi per tutta questa
serie di motivi in queste 5 regioni l’autonomia è disciplinata dagli statuti speciali
a differenza delle altre 15 regioni ordinarie nelle quali l’autonomia è disciplinata dal
Titolo V della Costituzione.
Infatti “Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/
Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.” (Art. 116 della Costituzione)
2. Leggi eccezionali: leggi che fanno eccezione al principio di uguaglianza in casi
del tutto eccezionali. In questo caso quindi un’eccezione viene legittimata da
una norma. Si in