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1.1 STATO GIURIDICO DELLA FARMACIA

La Farmacia rappresenta un servizio di pubblico interesse che è svolto in regime di concessione da parte dello Stato, l’autorizzazione

ad aprire una farmacia viene rilasciata dalla ASL competente per territorio. Di seguito si analizza la classificazione amministra:va

delle farmacie:

FARMACIE DI DIRITTO ORDINARIO

• Sono farmacie la cui :tolarità è stata conseguita secondo le regole che sono a4ualmente in vigore, ovvero: 1) concorso, 2) aUo di

compravendita: il :tolare può anche decidere di alienare la farmacia e vendere la

(trasferire ad altri proprietà o diriJ mediante vendita)

:tolarità; e 3) successione. La conduzione patrimoniale e la ges:one professionale (non ci si deve dimen:care che la farmacia è

anche un esercizio commerciale) fanno capo ad un’unica persona fisica, il :tolare o il dire4ore, responsabile dell’esercizio nei

confron: della ASL.

FARMACIE DI DIRITTO PATRIMONIALE (ESTINTE)

• Farmacia residuaria dalle norme transitorie della legge GioliJ, ormai es:nta. Possono essere trasferite per una sola volta nella

vita, per a4o di compravendita o successione, al di fuori delle norme in vigore. Una volta trasferite diventano a tuJ gli effeJ delle

farmacie ordinarie

Si veda ora la classificazione amministra:va delle farmacie in funzione del numero degli abitan::

FARMACIA URBANA

• Farmacie situate in Comuni con più di 5000 abitan:

FARMACIA RURALE

• Farmacie situate in Comuni con meno di 5000 abitan: o situate in Comuni con popolazione complessiva superiore, ma ubicata in

centri abita: dello stesso Comune, dis:n: e separa: aven: < 5000 abitan:. Le farmacie rurali possono a loro volta essere

suddivise in:

FARMACIE RURALI ORDINARIE: ubicate in Comuni la cui popolazione > 3000 abitan:. Godono di condizioni favorevoli

• (chiamiamoli “scon:” par:colari”) per le forniture al SSN, se non superano però un certo volume d’affari.

FARMACIE RURALI SUSSIDIATE: aperte in centri con una popolazione composta da < 3000 abitan:, infaJ ricevono un contributo

• finanziario annuale, de4o indennità di residenza, la cui en:tà e le condizioni alle quali può essere corrisposto sono disciplinate

dalle singole leggi regionali. Per quanto riguarda la Regione Sardegna, vi è un’apposita Commissione Regionale per le Farmacie

che opera a4raverso l’Assessorato Regionale alla Sanità e che, appunto, stabilisce l’importo dell’indennità di residenza.

Cosa non di poco conto, i :tolari di farmacia rurale sussidiata, non pagano la tassa di esercizio annuale e possono eventualmente

avere a :tolo gratuito i locali da parte del Comune. Godono inoltre di condizioni agevolate per quanto riguarda gli scon: da

riconoscere al SSN.

Titolari, dire4ori e collaboratori (che abbiano esercitato per almeno 5 anni) ricevono una maggiorazione del 40% sul punteggio

rela:vo all’esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50 pun:.

FARMACIA IN SOPRANNUMERO O SOPRANNUMERARIE

• Sono quelle farmacie ecceden: il numero previsto dalle norme vigen: per la revisione della pianta organica in base al criterio

demografico. Sono des:nate ad graduale riassorbimento nella pianta organica.

Per quanto riguarda la :tolarità, la classificazione delle farmacie è la seguente:

FARMACIA PRIVATA:

• FARMACIA PRIVATA UNINOMINALE: il :tolare è una persona (farmacista). E’ sogge4a alle norme specifiche che disciplinano il

• servizio farmaceu:co e la :tolarità.

FARMACIA PRIVATA IN GESTIONE SOCIETARIA TRA PROFESSIONISTI: il :tolare è una società di soli farmacis:, uno dei quali deve

• assumere il ruolo di dire4ore tecnico. TuJ devono essere iscriJ all’albo professionale della provincia in cui ha sede la farmacia.

La sudde4a società può essere :tolare fino ad un massimo di 4 farmacie.

FARMACIA PRIVATA IN GESTIONE SOCIETARIA DI PERSONE O CAPITALI: in questo caso la società può essere formata anche da

• non farmacis: ma il Dire4ore deve essere obbligatoriamente un farmacista idoneo alla :tolarità e non necessariamente uno dei

soci. La società, in questo caso, può essere :tolare fino al 20% delle farmacie presen: nella Regione o provincia autonoma.

FARMACIA PUBBLICA

• Il :tolare della farmacia è una persona giuridica: il Sindaco del Comune ove sono ubicate; la L.475/1968 ha introdo4o il diriUo di

prelazione da parte dei Comuni, in base al quale la :tolarità delle farmacie che si rendono vacan: e di quelle di nuova is:tuzione a

seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per il 50% (50% + 1 se dispari) dal comune. Per far si che queste

prelazioni abbiano esito posi:vo, sono sta: stabili: dei tempi massimi entro i quali il comune deve approvare il proge4o di

apertura della farmacia e indire il concorso per l’a4ribuzione del posto di dire4ore tecnico responsabile farmacista.

La farmacia pubblica può essere ges:ta:

DAL COMUNE:

• - In economia: cioè affidando agli uffici comunali la parte amministra:va della farmacia;

- Azienda municipalizzata: può creare, se ha molte aJvità commerciali, un’azienda municipalizzata che ges:sce tu4e le aJvità

commerciali del Comune stesso compresa la farmacia. In questo caso, quindi, vi sarà un farmacista dire4ore responsabile della

farmacia e un farmacista dire4ore dell’Azienda municipalizzata.

DA CONSORZI TRA COMUNI: può cos:tuire dei consorzi con i comuni vicini con il fine ul:mo di ges:re le farmacie comunali dei

• comuni stessi

DA SOCIETA’ DI CAPITALI FORMATE DAL COMUNE E DAI FARMACISTI CHE ESERCITANO L’ATTIVITA’ NELLA FARMACIA

• COMUNALE: si può formare anche una società di capitali che può essere formata con gli stessi farmacis: che lavorano all’interno

della farmacia comunale.

DA SOCIETA’ TRA COMUNE ED IMPRENDITORI O SOCIETA’ (art.12, L.498/92): si può cos:tuire una società con chiunque altro sia

• interessato a tale opzione.

Anche il Comune può trasferire la :tolarità, ovvero alienare la farmacia, ma è previsto che i farmacis: dipenden: comunali abbiano

diri4o di prelazione. Solo in un secondo momento, qualora ques: non fossero disponibili, il comune potrà vendere a chiunque. Il

Comune che trasferisce la :tolarità non può esercitare diri4o di prelazione per 3 anni dalla vendita.

FARMACIE SUCCURSALI

• Si tra4a di Farmacie aperte solo per periodi limita: dell’anno in centri dove si verificano flu4uazioni importan: della popolazione

(località turis:che, centri termali ecc.). La ges:one di queste farmacie è affidata, tramite concorso, ad un :tolare dello stesso

Comune o della Provincia, che deve nominare un Dire4ore responsabile. Siccome un farmacista :tolare non può ges:re

contemporaneamente due farmacie, il vincitore, colui a cui è stata affidata la ges:one della farmacia succursale, dovrà nominare

un dire4ore tecnico responsabile della farmacia succursale. Quest’ul:ma deve essere dotata di tu4e le dotazioni obbligatorie per

le farmacie.

Legge Regione Sardegna n12/84: la ges:one della farmacia succursale viene affidata tramite concorso per :toli ed esami aperto a

tuJ i :tolari della Provincia

DISPERNSARIO FARMACEUTICO

• E’ una stru4ura des:nata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confeziona:. Il Dispensario

Farmaceu:co non è una vera e propria farmacia ma è una stru4ura che può essere is:tuita soltanto in centri con < 5000 abitan:

ove non è presente la farmacia, regolarmente prevista dalla pianta organica, ma in considerazione del numero veramente limitato

di abitan:, nessun farmacista ha acce4ato di aprirla perchè non avrebbe di che vivere.

- Il Dispensario farmaceu:co viene affidato al :tolare di una farmacia, pubblica o privata, con preferenza per il :tolare più vicino di

un Comune vicino;

- Gode di indennità di residenza (contributo previsto da disposizioni statali), può avere i locali assegna: gratuitamente dal

Comune;

- Viene rifornito dalla farmacia del :tolare che lo ges:sce, anche per ciò che riguarda stupefacen: e sostanze psicotrope;

- Gode di un orario di apertura rido4o (Regione Sardegna: minimo 10 ore di apertura seJmanali ripar:te in 5 giorni) in

concomitanza del quale la farmacia da cui dipende può ridurre il suo orario di apertura (a seconda delle singole leggi regionali).

- In caso di rinuncia può essere ges:to dal Comune, che dovrà comunque nominare un dire4ore e avere un farmacista alle sue

dipendenze.

DISPENSARIO FARMACEUTICO AD APERTURA STAGIONALE

• La legge 362 del 91 ha poi is:tuito i cosiddeJ Dispensari Farmaceu5ci ad Apertura Stagionale: ovvero dispensari aper: per

periodi limita: dell’anno in centri di soggiorno, di cura e di turismo con popolazione non superiore a 12500 abitan:, tenuto

conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turis:ca.

ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 1, L.248/06 (PARAFARMACIE)

• Le parafarmacie, così chiamate per comodità, sono delle stru4ure che prevedono:

- La presenza costante di 1 o più farmacis: abilita:, che indossano camice bianco e dis:n:vo (il caduceo); il nome del farmacista

responsabile deve essere reso noto agli uten:. Altro personale deve essere dis:nguibile dal farmacista.

- Lo spazio dedicato alla vendita deve essere inaccessibile al personale non adde4o e la temperatura di conservazione dei farmaci

non deve essere superiore ai 25°C;

- L’insegna della parafarmacia deve essere differente dal verde, in quanto è il colore della farmacia.

Possono vendere al pubblico i medicinali da banco, gli OTC cosiddeJ, e i farmaci senza obbligo di prescrizione medica; in aggiunta

anche i medicinali veterinari con o senza obbligo di rice4a, con l’esclusione dei medicinali stupefacen: spedibili con RMR. Sono

a4ualmente autorizza: ad alles:re preparazioni galeniche officinali senza obbligo di rice4a, anche in mul:pli. Se anche le

parafarmacie fossero sogge4e al medesimo regime di sorveglianza cui sono sogge4e anche le farmacie normali sarebbe meglio.

FARMACIE OSPEDALIERE

• Per legge deve essere obbligatoriamente aperta negli ospedali provinciali e regionali; in passato invece, quando gli ospedali erano

di proprietà degli en: ospedalieri, che poi sono sta: es:n: in seguito all’entrata in vigore della Legge di Riforma Sanitaria, le

farmacie ospedaliere potevano essere anche esterne e di conseguenza aperte al pubblico. Una volta che gli ospedali sono diventa:

di proprietà del comune, le farmacie esterne furono abolite e nacquero le Farmacie Interne, aJvate obbligatoriamente negli

ospedali provinciali e regionali.

I compi: sono:

- Preparazioni: galeniche, di reaJvi, di coloran: e soluzioni :tolate;

- Distribuzione

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
155 pagine
SSD Scienze chimiche CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giorgiacic8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche 1 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Fadda Anna Maria.