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1.1 STATO GIURIDICO DELLA FARMACIA
La Farmacia rappresenta un servizio di pubblico interesse che è svolto in regime di concessione da parte dello Stato, l’autorizzazione
ad aprire una farmacia viene rilasciata dalla ASL competente per territorio. Di seguito si analizza la classificazione amministra:va
delle farmacie:
FARMACIE DI DIRITTO ORDINARIO
• Sono farmacie la cui :tolarità è stata conseguita secondo le regole che sono a4ualmente in vigore, ovvero: 1) concorso, 2) aUo di
compravendita: il :tolare può anche decidere di alienare la farmacia e vendere la
(trasferire ad altri proprietà o diriJ mediante vendita)
:tolarità; e 3) successione. La conduzione patrimoniale e la ges:one professionale (non ci si deve dimen:care che la farmacia è
anche un esercizio commerciale) fanno capo ad un’unica persona fisica, il :tolare o il dire4ore, responsabile dell’esercizio nei
confron: della ASL.
FARMACIE DI DIRITTO PATRIMONIALE (ESTINTE)
• Farmacia residuaria dalle norme transitorie della legge GioliJ, ormai es:nta. Possono essere trasferite per una sola volta nella
vita, per a4o di compravendita o successione, al di fuori delle norme in vigore. Una volta trasferite diventano a tuJ gli effeJ delle
farmacie ordinarie
Si veda ora la classificazione amministra:va delle farmacie in funzione del numero degli abitan::
FARMACIA URBANA
• Farmacie situate in Comuni con più di 5000 abitan:
FARMACIA RURALE
• Farmacie situate in Comuni con meno di 5000 abitan: o situate in Comuni con popolazione complessiva superiore, ma ubicata in
centri abita: dello stesso Comune, dis:n: e separa: aven: < 5000 abitan:. Le farmacie rurali possono a loro volta essere
suddivise in:
FARMACIE RURALI ORDINARIE: ubicate in Comuni la cui popolazione > 3000 abitan:. Godono di condizioni favorevoli
• (chiamiamoli “scon:” par:colari”) per le forniture al SSN, se non superano però un certo volume d’affari.
FARMACIE RURALI SUSSIDIATE: aperte in centri con una popolazione composta da < 3000 abitan:, infaJ ricevono un contributo
• finanziario annuale, de4o indennità di residenza, la cui en:tà e le condizioni alle quali può essere corrisposto sono disciplinate
dalle singole leggi regionali. Per quanto riguarda la Regione Sardegna, vi è un’apposita Commissione Regionale per le Farmacie
che opera a4raverso l’Assessorato Regionale alla Sanità e che, appunto, stabilisce l’importo dell’indennità di residenza.
Cosa non di poco conto, i :tolari di farmacia rurale sussidiata, non pagano la tassa di esercizio annuale e possono eventualmente
avere a :tolo gratuito i locali da parte del Comune. Godono inoltre di condizioni agevolate per quanto riguarda gli scon: da
riconoscere al SSN.
Titolari, dire4ori e collaboratori (che abbiano esercitato per almeno 5 anni) ricevono una maggiorazione del 40% sul punteggio
rela:vo all’esercizio professionale, fino ad un massimo di 6,50 pun:.
FARMACIA IN SOPRANNUMERO O SOPRANNUMERARIE
• Sono quelle farmacie ecceden: il numero previsto dalle norme vigen: per la revisione della pianta organica in base al criterio
demografico. Sono des:nate ad graduale riassorbimento nella pianta organica.
Per quanto riguarda la :tolarità, la classificazione delle farmacie è la seguente:
FARMACIA PRIVATA:
• FARMACIA PRIVATA UNINOMINALE: il :tolare è una persona (farmacista). E’ sogge4a alle norme specifiche che disciplinano il
• servizio farmaceu:co e la :tolarità.
FARMACIA PRIVATA IN GESTIONE SOCIETARIA TRA PROFESSIONISTI: il :tolare è una società di soli farmacis:, uno dei quali deve
• assumere il ruolo di dire4ore tecnico. TuJ devono essere iscriJ all’albo professionale della provincia in cui ha sede la farmacia.
La sudde4a società può essere :tolare fino ad un massimo di 4 farmacie.
FARMACIA PRIVATA IN GESTIONE SOCIETARIA DI PERSONE O CAPITALI: in questo caso la società può essere formata anche da
• non farmacis: ma il Dire4ore deve essere obbligatoriamente un farmacista idoneo alla :tolarità e non necessariamente uno dei
soci. La società, in questo caso, può essere :tolare fino al 20% delle farmacie presen: nella Regione o provincia autonoma.
FARMACIA PUBBLICA
• Il :tolare della farmacia è una persona giuridica: il Sindaco del Comune ove sono ubicate; la L.475/1968 ha introdo4o il diriUo di
prelazione da parte dei Comuni, in base al quale la :tolarità delle farmacie che si rendono vacan: e di quelle di nuova is:tuzione a
seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per il 50% (50% + 1 se dispari) dal comune. Per far si che queste
prelazioni abbiano esito posi:vo, sono sta: stabili: dei tempi massimi entro i quali il comune deve approvare il proge4o di
apertura della farmacia e indire il concorso per l’a4ribuzione del posto di dire4ore tecnico responsabile farmacista.
La farmacia pubblica può essere ges:ta:
DAL COMUNE:
• - In economia: cioè affidando agli uffici comunali la parte amministra:va della farmacia;
- Azienda municipalizzata: può creare, se ha molte aJvità commerciali, un’azienda municipalizzata che ges:sce tu4e le aJvità
commerciali del Comune stesso compresa la farmacia. In questo caso, quindi, vi sarà un farmacista dire4ore responsabile della
farmacia e un farmacista dire4ore dell’Azienda municipalizzata.
DA CONSORZI TRA COMUNI: può cos:tuire dei consorzi con i comuni vicini con il fine ul:mo di ges:re le farmacie comunali dei
• comuni stessi
DA SOCIETA’ DI CAPITALI FORMATE DAL COMUNE E DAI FARMACISTI CHE ESERCITANO L’ATTIVITA’ NELLA FARMACIA
• COMUNALE: si può formare anche una società di capitali che può essere formata con gli stessi farmacis: che lavorano all’interno
della farmacia comunale.
DA SOCIETA’ TRA COMUNE ED IMPRENDITORI O SOCIETA’ (art.12, L.498/92): si può cos:tuire una società con chiunque altro sia
• interessato a tale opzione.
Anche il Comune può trasferire la :tolarità, ovvero alienare la farmacia, ma è previsto che i farmacis: dipenden: comunali abbiano
diri4o di prelazione. Solo in un secondo momento, qualora ques: non fossero disponibili, il comune potrà vendere a chiunque. Il
Comune che trasferisce la :tolarità non può esercitare diri4o di prelazione per 3 anni dalla vendita.
FARMACIE SUCCURSALI
• Si tra4a di Farmacie aperte solo per periodi limita: dell’anno in centri dove si verificano flu4uazioni importan: della popolazione
(località turis:che, centri termali ecc.). La ges:one di queste farmacie è affidata, tramite concorso, ad un :tolare dello stesso
Comune o della Provincia, che deve nominare un Dire4ore responsabile. Siccome un farmacista :tolare non può ges:re
contemporaneamente due farmacie, il vincitore, colui a cui è stata affidata la ges:one della farmacia succursale, dovrà nominare
un dire4ore tecnico responsabile della farmacia succursale. Quest’ul:ma deve essere dotata di tu4e le dotazioni obbligatorie per
le farmacie.
Legge Regione Sardegna n12/84: la ges:one della farmacia succursale viene affidata tramite concorso per :toli ed esami aperto a
tuJ i :tolari della Provincia
DISPERNSARIO FARMACEUTICO
• E’ una stru4ura des:nata alla distribuzione di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confeziona:. Il Dispensario
Farmaceu:co non è una vera e propria farmacia ma è una stru4ura che può essere is:tuita soltanto in centri con < 5000 abitan:
ove non è presente la farmacia, regolarmente prevista dalla pianta organica, ma in considerazione del numero veramente limitato
di abitan:, nessun farmacista ha acce4ato di aprirla perchè non avrebbe di che vivere.
- Il Dispensario farmaceu:co viene affidato al :tolare di una farmacia, pubblica o privata, con preferenza per il :tolare più vicino di
un Comune vicino;
- Gode di indennità di residenza (contributo previsto da disposizioni statali), può avere i locali assegna: gratuitamente dal
Comune;
- Viene rifornito dalla farmacia del :tolare che lo ges:sce, anche per ciò che riguarda stupefacen: e sostanze psicotrope;
- Gode di un orario di apertura rido4o (Regione Sardegna: minimo 10 ore di apertura seJmanali ripar:te in 5 giorni) in
concomitanza del quale la farmacia da cui dipende può ridurre il suo orario di apertura (a seconda delle singole leggi regionali).
- In caso di rinuncia può essere ges:to dal Comune, che dovrà comunque nominare un dire4ore e avere un farmacista alle sue
dipendenze.
DISPENSARIO FARMACEUTICO AD APERTURA STAGIONALE
• La legge 362 del 91 ha poi is:tuito i cosiddeJ Dispensari Farmaceu5ci ad Apertura Stagionale: ovvero dispensari aper: per
periodi limita: dell’anno in centri di soggiorno, di cura e di turismo con popolazione non superiore a 12500 abitan:, tenuto
conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turis:ca.
ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 1, L.248/06 (PARAFARMACIE)
• Le parafarmacie, così chiamate per comodità, sono delle stru4ure che prevedono:
- La presenza costante di 1 o più farmacis: abilita:, che indossano camice bianco e dis:n:vo (il caduceo); il nome del farmacista
responsabile deve essere reso noto agli uten:. Altro personale deve essere dis:nguibile dal farmacista.
- Lo spazio dedicato alla vendita deve essere inaccessibile al personale non adde4o e la temperatura di conservazione dei farmaci
non deve essere superiore ai 25°C;
- L’insegna della parafarmacia deve essere differente dal verde, in quanto è il colore della farmacia.
Possono vendere al pubblico i medicinali da banco, gli OTC cosiddeJ, e i farmaci senza obbligo di prescrizione medica; in aggiunta
anche i medicinali veterinari con o senza obbligo di rice4a, con l’esclusione dei medicinali stupefacen: spedibili con RMR. Sono
a4ualmente autorizza: ad alles:re preparazioni galeniche officinali senza obbligo di rice4a, anche in mul:pli. Se anche le
parafarmacie fossero sogge4e al medesimo regime di sorveglianza cui sono sogge4e anche le farmacie normali sarebbe meglio.
FARMACIE OSPEDALIERE
• Per legge deve essere obbligatoriamente aperta negli ospedali provinciali e regionali; in passato invece, quando gli ospedali erano
di proprietà degli en: ospedalieri, che poi sono sta: es:n: in seguito all’entrata in vigore della Legge di Riforma Sanitaria, le
farmacie ospedaliere potevano essere anche esterne e di conseguenza aperte al pubblico. Una volta che gli ospedali sono diventa:
di proprietà del comune, le farmacie esterne furono abolite e nacquero le Farmacie Interne, aJvate obbligatoriamente negli
ospedali provinciali e regionali.
I compi: sono:
- Preparazioni: galeniche, di reaJvi, di coloran: e soluzioni :tolate;
- Distribuzione