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CONTRO
• Il suo utilizzo è considerato di ultima istanza dall’OCSE, dato che si basa in misura
minore sulla comparazione della transazione in esame con quelle intraprese tra parti
indipendenti.
• Il metodo risulta di diJicile applicazione, tanto per le imprese associate quanto per le
amministrazioni fiscali, in base alle diJicoltà sull’ottenere ed uniformare dati sulle
imprese situate all’estero.
• Presuppone un suJiciente livello di sofisticazione propedeutico metodo.
Analisi di comparabilità: un esempio
Questo processo di analisi comparativa si articola in quattro fasi principali:
Step 1: Definizione di comparabilità In questa fase, si definiscono i criteri di comparabilità
basati sulla tipologia dei prodotti coinvolti nelle transazioni e sulle funzioni e rischi assunti dal
distributore del gruppo.
Step 2: Processo di ricerca automatica su database di ricerca Viene eJettuata una ricerca
automatizzata utilizzando diversi database, come TP CATALYST, AMADEUS, AIDA (solo per
l'Italia), e ORBIS, utilizzando criteri geografici e parole chiave per individuare società
comparabili. Si cerca anche di considerare il volume d'aJari e l'indipendenza delle società
identificate.
Step 3: Analisi qualitativa Questa fase coinvolge una revisione manuale delle descrizioni
dell'attività e una ricerca su Internet delle società identificate nel passaggio precedente, per
garantire la coerenza e l'accuratezza delle informazioni raccolte. 69
Step 4: Analisi quantitativa Qui vengono ricercati dati finanziari delle società considerate
comparabili. Viene calcolato un indicatore di profitto (PLI), come l'utile netto (EBIT) diviso per
il fatturato o i costi della produzione, a seconda del tipo di attività. Si calcola anche
l'interquartile range, che rappresenta la gamma di "libera concorrenza" entro la quale dovrebbe
rientrare il margine operativo del distributore da testare.
L'obiettivo finale di questo processo è garantire che l'operazione controllata sia valutata in
conformità con il principio di libera concorrenza, utilizzando dati e indicatori finanziari che
riflettano adeguatamente il contesto di mercato e le condizioni economiche delle operazioni
comparabili.
[Nell'analisi di comparabilità, è essenziale considerare sia la dimensione qualitativa sia quella
quantitativa. Questo processo si svolge dopo l'analisi qualitativa e spesso la parte più
soggettiva e controversa con l'amministrazione finanziaria riguarda proprio questa analisi
qualitativa. Raramente si arriva a determinare un prezzo unico di libera concorrenza; piuttosto,
si stima un intervallo statistico di prezzi. Questo intervallo di libera concorrenza, generalmente,
viene definito escludendo i valori estremi e considerando i valori compresi tra il 25° e il 75°
percentile.
Le linee guida dell'OCSE indicano che qualsiasi benchmark di riferimento, come il CUP o il Cost
Plus Method, è considerato ragionevolmente accettabile se il valore rientra in questo intervallo.
Tuttavia, l'amministrazione finanziaria italiana spesso si concentra sul valore mediano di
questo intervallo. Per esempio, se l'agenzia delle entrate invia un avviso di accertamento
contestando la deducibilità di alcuni costi e il valore contestato rientra nel range interquartile
accettabile, le aziende possono sentirsi sicure nella deduzione di tali costi. Tuttavia, può
accadere che l'amministrazione finanziaria non riconosca le deduzioni basandosi sul fatto che
il valore mediano diJerisce significativamente dai valori ai margini dell'intervallo accettato.
Se un'azienda registra ricavi vicino al 25° percentile e l'amministrazione finanziaria ritiene che
dovrebbero essere più vicini alla mediana, potrebbe chiedere una tassazione aggiuntiva. Per
controbattere questa posizione, è importante spiegare il processo di formazione della mediana
e come essa può variare a seconda dei dati inseriti nella distribuzione.
Le linee guida dell'OCSE sottolineano che la valutazione dovrebbe riflettere l'allocazione dei
rischi e basarsi sull'analisi funzionale, parlando sempre di intervalli e di range. Ad esempio, se
70
una "tested party" ha un margine di profittabilità del 5,58% e questo valore rientra nel quartile
considerato accettabile, allora secondo le linee guida dell'OCSE, tale valore è ragionevole.
Il Decreto Ministeriale del 2018, nell'articolo 6, e la Circolare 16/E, indicano che
l'amministrazione finanziaria tende a considerare il valore mediano. Ad esempio, se il quartile
25 è 80 e il quartile 75 è 120, l'intervallo 80-120 potrebbe essere considerato troppo ampio, e si
potrebbe applicare un range più stretto, in cui il valore minimo è la mediana del range più
ampio.
In pratica, dobbiamo rendere la distribuzione statistica meno simmetrica per conformarci alle
richieste dell'amministrazione finanziaria, dimostrando che il nostro valore di riferimento è
ragionevole e giustificato.]
Circolare 16/E – 24 maggio 2022: intervallo di libera concorrenza
La Circolare 16/E del 24 maggio 2022 fornisce istruzioni operative sulla corretta interpretazione
dell'intervallo di libera concorrenza nel contesto della determinazione dei prezzi di
trasferimento, come definito nell'articolo 6 del Decreto del 14 maggio 2018.
1. Intervallo di libera concorrenza:
La corretta applicazione del metodo più appropriato per la determinazione dei
• prezzi di trasferimento può generare non un singolo valore, ma un intervallo di
valori conformi al principio di libera concorrenza, noto come "full range".
Se alcune delle transazioni nell'intervallo presentano difetti di comparabilità che
• non possono essere rettificati in modo aJidabile, è preferibile utilizzare metodi
statistici, come l'intervallo interquartile, e adottare un valore nell'intervallo
ristretto.
2. Conformità all'intervallo di libera concorrenza:
Se l'indicatore finanziario cade all'interno dell'intervallo di libera concorrenza
• (sia esso pieno o ristretto), non sono necessarie rettifiche.
Se l'indicatore finanziario cade al di fuori dell'intervallo, l'impresa deve fornire
• documentazione adeguata per dimostrare la conformità al principio di libera
concorrenza e evitare rettifiche.
Esempi:
1. Se un'impresa ha determinato un intervallo di valori tra 80 e 120 per la vendita di beni,
con l'indicatore finanziario a 80, e l'autorità fiscale identifica un intervallo di libera
concorrenza tra 100 e 120, l'impresa dovrebbe rettificare il prezzo dell'operazione a 100
(valore minimo), evitando così una maggiore imposizione fiscale. 71
2. Se per l'acquisto di beni l'impresa ha determinato un intervallo tra 80 e 120, con
l'indicatore finanziario a 120, e l'autorità fiscale identifica un intervallo di libera
concorrenza tra 80 e 100, l'impresa dovrebbe rettificare il prezzo a 100 (valore massimo)
per evitare una maggiore imposizione fiscale dovuta a minori costi.
Gli oneri documentali per il transfer pricing nei rapporti
con società estere del gruppo
Introduzione
Le più recenti novità riguardano:
Provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del 23 novembre 2020
Obiettivo:
Aggiornare gli oneri documentali necessari per beneficiare della "Penalty Protection".
•
Descrizione:
La "Penalty Protection" permette all'amministrazione finanziaria di non applicare
• sanzioni nel caso di accertamento dei prezzi di trasferimento, se il contribuente ha
fornito in anticipo documentazione idonea a giustificare i prezzi di trasferimento
all'interno del gruppo.
Il contribuente, per beneficiare di questa protezione, deve aver predisposto e
• consegnato la documentazione richiesta prima dell'accertamento.
Anche se l'amministrazione finanziaria valida la documentazione preliminarmente, ciò
• non preclude future verifiche. Tuttavia, l'esistenza della documentazione idonea
fornisce una protezione contro le sanzioni, pur non escludendo possibili aggiustamenti
del reddito imponibile.
Circolare del direttore dell’agenzia delle entrate del 26 novembre 2021
Obiettivo:
Chiarire la nuova disciplina relativa alla documentazione idonea a dimostrare la
• conformità al principio di libera concorrenza (arm's length principle) dei prezzi di
trasferimento praticati.
Contenuti della Circolare:
Struttura e contenuti della documentazione idonea: Viene approfondita la finalità, la
• struttura e i contenuti necessari della documentazione che deve essere fornita
all'amministrazione finanziaria. 72
Aspetti relativi a stabili organizzazioni e PMI: Viene illustrato come devono essere
• documentate le transazioni delle stabili organizzazioni e delle piccole e medie imprese
(PMI).
Forme, estensione e condizioni di eUicacia della documentazione: Viene spiegato in
• dettaglio quali sono le forme, l'estensione e le condizioni che rendono la
documentazione eJicace e idonea ai fini della "Penalty Protection".
Comunicazione del possesso della documentazione: Viene chiarito come e quando
• il contribuente deve comunicare il possesso della documentazione alla autorità fiscale.
Ulteriori Dettagli Integrati:
Marcatura temporale e limiti temporali: La documentazione deve essere predisposta
• entro termini specifici per essere considerata valida. Fuori dai limiti temporali stabiliti,
la "Penalty Protection" non sarà applicabile.
Requisiti linguistici e strutturali: La circolare stabilisce anche i requisiti linguistici e
• strutturali della documentazione, assicurandosi che siano adeguati per facilitare le
verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria.
Conclusione
I provvedimenti e le circolari aggiornano e chiariscono le modalità con cui i contribuenti devono
documentare le loro politiche di transfer pricing per evitare sanzioni in caso di accertamenti.
La documentazione deve essere preparata in anticipo e rispettare criteri specifici per essere
considerata idonea, fornendo così una protezione contro le sanzioni (ma non contro eventuali
aggiustamenti del reddito imponibile).
Questi aggiornamenti riflettono l'intento di migliorare la trasparenza e la conformità delle
pratiche di transfer pricing, garantendo che le imprese operino secondo il principio di libera
concorrenza e riducendo il rischio di controversie fiscali.
Documentazione
Le nuove misure, applicabili a partire dal periodo d’imposta 2020, sono state emesse per
adeguare la documentazione italiana sui prez