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Adempimenti fiscali: la determinazione del reddito ai fini IRES della
SO deve avvenire rispettando le normative fiscali del TUIR. Uno dei
problemi più frequenti è la ripartizione delle spese e servizi comuni
e il trasferimento interno di beni e servizi tra SO e la casa madre.
Art. 7 OCSE:
1. Un’impresa residente in uno Stato non può essere tassata
nell’altro Stato per l’attività ivi svolta, se non opera mediante
SO. Lo Stato in cui si trova la SO tassa la parte di utili
direttamente attribuibili alla SO;
2. Nei rapporti tra casa madre e branch vige la regola del valore
normale;
3. In deroga al valore normale è ammessa in deduzione dal
reddito della SO le spese sostenute per gli scopi della SO sia
nello Stato dove è situata sia altrove.
Art. 165 TUIR (FOREIGN TAX CREDIT): se alla formazione del
reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le
imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse
in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza
della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi
prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite
di precedenti periodi d’imposta. Vi è il riconoscimento del credito
nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo cui appartiene il
reddito prodotto all’estero; le imposte pagate all’estero devono
essere irripetibili.
Subsidiary (società controllata all’estero):
-Controllante e controllata costituiscono soggetti passivi distinti
aventi distinta capacità giuridica e tributaria;
-gli utili della controllata risultano dalle scritture contabili da essa
autonomamente predisposte e non sono imputabili alla
controllante se non sotto forma di dividendi, interessi, royalties o
prezzi di trasferimento;
-i redditi prodotti all’estero dalla controllata godono in capo alla
controllante del regime di sospensione d’imposta fino a che sono
rimessi ad esso.
Imprese multinazionali di gruppo:
Prezzi di trasferimento (transfer pricing):
Principio di libera concorrenza: nelle operazioni fra soggetti
facenti parte del medesimo gruppo devono essere rispettate le
regole di libera concorrenza e che il valore attribuito a dette
operazioni non differisca da quello che si sarebbe pattuito in un
rapporto tra soggetti indipendenti (c.d. dealing at arm’s length,
art. 9 par 1 OSCE)
Normativa convenzionale:
Art. 9 par 1 OSCE:
1. Un’impresa di uno Stato partecipa
indirettamente/direttamente alla direzione, controllo o
capitale d’impresa dell’altro Stato contraente o
2. Le medesime persone partecipano
indirettamente/direttamente alla direzione, controllo o
capitale d’impresa dell’altro Stato contraente e di
un’impresa dell’altro Stato contraente e le due imprese nelle
loro relazioni sono vincolate da condizioni, convenute o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute
tra imprese indipendenti, gli utili che a causa di tali
condizioni sarebbero stati realizzati da una delle due
imprese possono essere inclusi negli utili di questa impresa
e tassati di conseguenza.
Art. 9 par 2 OSCE:
Normativa comunitaria sul transfer pricing:
-convenzione CEE: prevede l’instaurazione di una procedura
arbitrale che assicura l’eliminazione delle doppie imposizioni
determinate da accertamenti effettuati da Amministrazioni
finanziarie nazionali a correzione degli utili delle imprese associate;
-Codice di condotta: è in materia di documentazione relativa ai
prezzi di trasferimento con il quale si auspica una
omogeneizzazione dei documenti che le multinazionali devono
fornire alle autorità fiscali dei Paesi in cui operano.
Normativa interna: