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PENSIONI: PENSIONI DI FONTE ESTERA PERCEPITE DA SOGGETTI RESIDENTI

Ai sensi dell'art. 3 del TUIR, i soggetti residenti sono assoggettati a tassazione in Italia in relazione a tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero. L'art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR stabilisce che rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. Come chiarito dalla C.M. 23.12.97 n.326/E (§ 1.4), con la locuzione "le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati", si è inteso ricomprendere "anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività che trovano genericamente la loro causale in un rapporto diverso da quello di lavoro dipendente, come, ad esempio, le pensioni erogate ai professionisti o agli artigiani, le pensioni di invalidità eccetera, nonché quelle di reversibilità". Sono inoltre da considerare pensioni, ai sensi dell'art.

49 co. 2 lett. a) del TUIR, anche quelle che derivano da contribuzione volontaria versata allagestione previdenziale di competenza in base all'attività lavorativa svolta.

Le pensioni estere percepite da parte di soggetti residenti in Italia sono quinditassabili in Italia, ai sensi dell'art. 3 del TUIR. In materia di tassazione delle pensioniprodotte all'estero, la disciplina "interna" non prevede però particolari disposizioni.

In relazione alle pensioni prodotte all'estero da soggetti residenti in Italia, sonoinvece applicabili le disposizioni previste dalle Convenzioni bilaterali contro ledoppie imposizioni stipulate dall'Italia, generalmente conformi al modello OCSE.

A differenza della normativa "interna" (art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR), il modello diConvenzione OCSE contro le doppie imposizioni esclude espressamente leremunerazioni percepite a titolo di pensione dall'ambito applicativo dell'art. 15

In materia di redditi di lavoro dipendente. In ambito convenzionale, le pensioni sono infatti disciplinate autonomamente, in base: all'art. 18 del modello OCSE, per le pensioni "private"; al successivo art. 19, se si tratta di pensioni "pubbliche".

Criteri di territorialità e riflessi della residenza fiscale: Il criterio di territorialità generale per la tassazione delle pensioni estere è costituito quindi dalla residenza fiscale del pensionato. Anche in relazione ai pensionati, occorre analizzare preliminarmente la posizione del contribuente in relazione alla propria residenza fiscale, ma tale aspetto può essere meno problematico rispetto ad un soggetto in attività lavorativa. È infatti più probabile che un pensionato che dimori stabilmente all'estero non abbia più forti legami familiari in Italia (coniuge, figli a carico, ecc.) che ne comportino l'individuazione del centro degli interessi vitali.

E la conseguente permanenza della residenza fiscale in Italia. In sostanza, per un pensionato appare più agevole spostarsi all'estero al fine di godere della propria pensione, con conseguente spostamento della residenza ai fini fiscali, anche qualora, ad esempio, venga mantenuta un'abitazione a disposizione in Italia.

Modalità di tassazione delle pensioni di fonte estera: Ai sensi dell'art. 49 co. 2 lett.a) del TUIR, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati sono tassate in base alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente. I redditi di lavoro dipendente derivanti dalle pensioni estere percepite da soggetti residenti in Italia, qualora siano assoggettabili a tassazione in Italia, sono generalmente imponibili in base al regime "ordinario". In questi casi, il reddito derivante dalle pensioni estere soggetto a tassazione in Italia è costituito dall'intero ammontare lordo percepito, a meno che una parte di esso sia

Riferibile a trattamenti che beneficiano dell'esclusione da tassazione. Sono però previste alcune eccezioni, che determinano: l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta (pensioni della Svizzera); l'applicazione di un'imposta sostitutiva (pensionati esteri che si trasferiscono nelle Regioni del Mezzogiorno o nei Comuni terremotati del Centro Italia); l'esclusione da tassazione (es. rendite e pensioni estere equiparate alle rendite INAIL, pensioni di guerra).

Modalità di tassazione delle pensioni di fonte estera - Pensionati che si trasferiscono in Italia: Ai sensi dell'art. 24-ter del TUIR, è previsto un regime opzionale e temporaneo, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 7% per i redditi prodotti all'estero, a favore dei soggetti titolari di pensioni estere che trasferiscono in Italia la propria residenza fiscale, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania,

Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Le disposizioni attuative del regime in esame sono state stabilite con il provv. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 167878. Il nuovo regime sostitutivo trova applicazione a partire dai trasferimenti di residenza fiscale in Italia effettuati dall'1.1.2019 (provv. Agenzia delle Entrate 31.5.2019 n. 167878, § 1.1)

PENSIONI DI FONTE ITALIANA PERCEPITE DA SOGGETTI NON RESIDENTI: In caso di soggetti non residenti, le pensioni sono assoggettate a tassazione in Italia se si considerano prodotte in Italia, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 23 del TUIR. L'art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR considera imponibili in Italia le pensioni e gli assegni ad esse assimilati, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. In relazione ai soggetti non residenti, il criterio di territorialità per la tassazione in Italia

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Il testo delle pensioni di fonte italiana è quindi costituito dalla residenza fiscale in Italia del soggetto erogatore, in genere un ente previdenziale (es. INPS). Le pensioni di fonte italiana corrisposte a soggetti non residenti sono assoggettate a tassazione in Italia in base alla disciplina generale, non essendo previste specifiche disposizioni.

L'ente erogatore applica quindi le ritenute d'acconto sulla base della disciplina dei redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 23 del DPR 600/73. Pertanto, la ritenuta d'acconto è operata: sulla parte imponibile delle somme corrisposte in ciascun periodo di paga (criterio di cassa); in base alle aliquote progressive IRPEF previste dall'art. 11 del TUIR, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annuali di reddito. In sede di ritenuta, il sostituto d'imposta deve tenere conto delle detrazioni d'imposta eventualmente spettanti previste: per i redditi da pensione, ai sensi dell'art.

13 co. 3 del TUIR; per i carichi di famiglia, ai sensi dell'art. 12 del TUIR. CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: In ambito convenzionale, le pensioni sono disciplinate: in generale, in base all'art. 18 del modello OCSE; secondo quanto previsto dall'art. 19 del modello OCSE, in relazione alle pensioni "pubbliche". In sostanza, in ambito convenzionale non si applicano le disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente (artt. 15 e 19 del modello OCSE). Sulla base della disciplina prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in relazione alla tassazione delle pensioni, oltre alla residenza fiscale del percettore rilevano anche altri fattori, in particolare: la natura "privata" o "pubblica" della pensione; la nazionalità del pensionato; l'ammontare annuo della pensione. Pensioni private: L'art. 18 del modello OCSE contro le doppie imposizioni prevede che, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 inrelazione allo svolgimento di funzioni pubbliche, "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato" (c.d. "pensioni private"). Pertanto, la natura della pensione ("privata" o "pubblica") non è collegata alla natura giuridica "privata" o "pubblica" dell'ente previdenziale che eroga la pensione, ma alla natura "privata" o "pubblica" del rapporto di lavoro che ha dato diritto alla pensione, con l'eccezione dell'attività industriale o commerciale esercitata dallo Stato o da un ente locale (di cui si dirà). Il modello convenzionale prevede quindi la tassazione delle "pensioni private" solo nello Stato di residenza del percettore, con esenzione da tassazione da parte dello Stato della fonte. La disposizione si applica anche alle

pensioni percepiteda vedove e orfani e ad altri pagamenti similari. Inoltre, devono ritenersi rientrantinell’ambito della disciplina in esame anche: le prestazioni pensionistiche integrativederivanti da forme di previdenza complementare, erogate sotto forma di rendita; lerendite vitalizie aventi funzione previdenziale.

Ai sensi dell’art. 19 paragrafo 3 del modello OCSE, le disposizioni dell’art. 18 siapplicano comunque alle pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambitodi una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o dauna sua suddivisione politica o da un suo ente locale. Si dovrebbe trattare,tipicamente, di società partecipate dallo Stato o da entità statali, per cui varrebberoi principi qui in commento dell’art. 18, e non quelli dell’art. 19 che, invece,prevedono quale regola la tassazione esclusiva nello Stato che eroga le pensioni.

Pensioni pubbliche: L’art. 19 paragrafo 2 del

modello OCSE contro le doppieimposizioni prevede che: le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da unasua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia medianteprelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispetivo diservizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale (c.d. "pensionipubbliche"), sono imponibili soltanto in questo Stato; tuttavia, tali pensioni sonoimponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia unresidente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. eliminazione della doppia imposizione: In relazione alle pensioni di fonte estera,percepite da soggetti residenti, ai fini della tassazione in Italia spetta il credito per leimposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, qualora:non esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni; oppure esiste unaConvenzione contro le doppie imposizioni in base alla

Quale tali pensioni devono essere assoggettate a tassazione sia nello Stato estero che in Italia.

Dettagli
A.A. 2022-2023
139 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher economiapertutti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tassazione internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Baboro Roberto.