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PARTE V: IL DIRITTO DELLA CHIESA

IL PLURALISMO GIURIDICO MEDIEVALE

La scienza giuridica svolge un ruolo fondamentale nel Medioevo, che non si risolve esclusivamente nel lavoro dei glossatori prima e nel lavoro dei commentatori dopo (il pluralismo giuridico è peculiare anche del Basso Medioevo). Esistono, infatti, altri ordinamenti accanto al testo romano, che hanno una propria specificità normativa, la quale non ha alle spalle un legislatore (nel Medioevo manca un soggetto Stato che guidi il processo di costruzione dell'ordine giuridico). Questi ordinamenti sono:

  • Il diritto della Chiesa (autonomo);
  • I diritti:
    • talvolta territoriali;
    • talvolta a base corporativa (diritto dei mercanti o diritto feudale).

Abbiamo dunque:

  • una complessità degli ordini giuridici;
  • un pluralismo di consuetudini diverse e singole;
  • forti spinte per la costruzione di ordini giuridici.

Il pluralismo nasce inoltre:

  • Dall'effettività della Chiesa;
  • ...
Dall'effettività della rinascita cittadina; Dall'effettività della forza della mercatura. DIRITTO DELLA CHIESA -> GROSSI, L'EUROPA DEL DIRITTO, P.33 Unica confessione religiosa che pretende di costituire un ordinamento giuridico originario... un diritto suo proprio e peculiare, il diritto canonico... che, lungi dall'essere la disciplina di un'appartata comunità sacerdotale, in un mondo storico come quello medievale dove cielo e terra si toccano, sacro e profano si fondono, il cittadino e il fedele si congiungono in un'unità perfetta, è dimensione dell'intero ordine giuridico. LA CENTRALITÀ DELLA CHIESA Il Medioevo è un'epoca cristiana, che si costruisce intorno al messaggio cristiano. La Chiesa dunque: - Ha grande centralità; - È sentita come un elemento portante dell'identità medievale (fino alla Rivoluzione francese, il soggettosi sente prima cristiano, poi

appartenente ad una comunità locale e nazionale);

È la dimensione istituzionale e spirituale che stabilisce le fasi dello scorrere del tempo:

  • Stabilisce la stretta continuità tra cielo e terra, tra sacro e profano, tra cittadino e fedele;
  • Stabilisce il calendario: i giorni festivi e lavorativi, i giorni di vigilia e di digiuno, i giorni in cui si svolgono le attività produttive;
  • Stabilisce i tempi dello svolgimento del quotidiano e i ritmi delle nascite, delle morti, dei matrimoni e dei battesimi. Sono le parrocchie a registrare i grandi passaggi delle singole comunità.

IL DIRITTO DELLA CHIESA

La Chiesa sceglie di costruire un proprio ordinamento giuridico: il cristianesimo vede la conquista della salvezza eterna nella stessa dimensione terrena, nel quotidiano (è la conformità ad un certo stile di vita a consentire la salvezza eterna). Sin dall'inizio, quindi, la Chiesa avverte il suo carattere di corpo

unitario,18distingue la dimensione della vita terrena da quella ultraterrena e concepisce il diritto come lo strumento per raggiungere la vita ultraterrena ed eterna. Nonostante sia in colloquio con la classicità, la Chiesa elabora un proprio patrimonio giuridico:

  • disciplina interamente la famiglia (matrimonio, filiazione);
  • arbitra i registi dell'anagrafe e del matrimonio (questo è canonico, appartiene al diritto della Chiesa);
  • ha una forte presenza sul territorio (per questo riesce a trasmettere il proprio comando nelle materie spirituali sino alle sue articolazioni periferiche);
  • ha ordini religiosi diversissimi l'uno dall'altro:
    • clero regolare (religiosi);
    • clero secolare (vescovi e parroci).

Il latino: il diritto romano offre il latino alla Chiesa come strumento di governo, di celebrazione religiosa, come un pacchetto di concetti fondamentali che transitano dal mondo antico a quello medievale.

I testi: la Chiesa parte dalle sacre

scritture e dall'impianto dei testi (è attraverso questi che si compie laliberazione di Cristo). Questo rende complessa la distinzione tra dimensione religiosa e normativa. Il dirittodella Chiesa, infatti, muove dai testi biblici ed evangelici, arricchendosi poi di tutta una propria attività. Tuttoquesto porta a una grande alluvionalità e una difficile distinzione tra dimensione teologica e giuridica.

Decretum (1094): nel 1094, però, nell'età gregoriana dominata da papa Gregorio VII, il diritto della Chiesaconosce un processo di setaccio, di messa in ordine, di raccolta, di riordinamento interno, che culmina conl'emanazione del Decretum da parte del prelato francese Ivo de Chartres. Il Decretum è un'opera in cui(senza l'iniziativa diretta del pontefice) si iniziano a raccogliere i nuclei più significativi del nervo del dirittodella Chiesa. Ivo mette insieme tutto il patrimonio giuridico della Chiesa (finora disperso),

  • IUS DIVINUM: un diritto immutabile, necessario a ogni creatura umana nel cammino verso la salvezza e indiscutibile (presuppone la fede del credente); deriva dalle Sacre Scritture e ha in Dio stesso la sua fonte; è composto da poche regole essenziali (es. non uccidere) ed è perpetuo ed universale;
  • IUS HUMANUM: nasce dall'attività della Chiesa (concili, decisioni del pontefice) ed è un diritto in continua trasformazione; ha la sua fonte nella sacra gerarchia, nei giuristi, nelle consuetudini ed è soltanto utile (non necessario per la salvezza).
  • Questo diritto iviano è nelle mani dell'applicatore della norma generale (=il giudice); la sistemazione iviana non ha inventato niente, ma ha semplicemente dato applicazione a un principio generale e.

    perennedell’ordinamento giuridico della Chiesa. Saranno i 2 secoli successivi ad ospitare la compiuta sistemazionedel diritto canonico classico. Quello di Ivo è inoltre un processo per nulla coordinato con quello dellariscoperta del testo romano, anche se i 2 percorsi nascono dalle stesse sollecitazioni e dal fatto che le novitàvengano sul versante secolare (relazione fra soggetti individuali) e su quello spirituale (dimensione religiosa).

    Il DECRETUM GRATIANI (1140)

    Graziano, autore del Decretum Gratiani, è un personaggio di cui sappiamo pochissimo:

    • Appartiene all’ordine dei camaldolesi;
    • Opera a Bologna intorno alla 2° metà del XII secolo;
    • Continua il lavoro di Ivo de Chartres realizzando una prima silloge del diritto canonico.

    Il Decretum Gratiani ha un sottotitolo: “Armonizzazione di regole canoniche discordanti” (emerge l’obiettivodel decreto). In quest’opera, Graziano prosegue il lavoro di Ivo: riunisce le

    varie fonti, seleziona il materiale normativo e corregge le discordanze più evidenti tra i diversi principi normativi. Questo Decretum (alla base del diritto canonico) sarà ristampato fino al 1917, quando entrerà in vigore il codice pio-benedettino. Quello di Graziano è un lavoro parallelo a quello di Irnerio sul testo romano (sono entrambi sapientes che si muovono in autonomia sulla base della loro cultura e della loro capacità di riorganizzare i patrimoni giuridici che hanno alle spalle). Se per i civilisti il testo di riferimento è quello giustinianeo (che riorganizzano), i canonisti stanno costruendo il proprio testo di riferimento selezionando i canoni dei concili, i passi dei Padri della Chiesa più significativi nell'esprimere regole che presiedono all'organizzazione della Chiesa di Roma. 19 EPISTOLA DECRETALIS Il diritto canonico di questa età si manifesta attraverso l'Epistola decretalis, in cui sono contenute ledecisioni prese dal pontefice. L'Epistola viene utilizzata nella decisione di un caso concreto, il quale viene sottoposto al Santo Padre (questi lo risolve applicando regole che da questo momento si pongono come regole di casi simili di episodi futuri).

    LIBER EXTRA (1234)

    Fino al 1917, il diritto della Chiesa appare sotto forma di Ius Decretalium; saranno poi gli stessi pontefici a raggruppare questi decretali in raccolte per poter essere meglio consultate. Gregorio IX, ad esempio, nel 1234 raccoglie le decretali più significative e le riordina nel Liber Extra, che verrà ristampato fino al 1917.

    IUS CIVILE, IUS CANONUM -> IUS COMMUNE

    Durante questo periodo si cominciano a distinguere, oltre al diritto romano, 2 grandi ordinamenti diversi per fonti e contenuti a proiezione universale (si rivolgono a tutti coloro che sono cristiani -> si riteneva che il mondo allora conosciuto fosse tutto nel senso latino del termine universus). Abbiamo quindi:

    • Il diritto romano
    • Il diritto canonico

    IUS CIVILE, rappresentato da:

    • Il Corpus Iuris Civilis;
    • I Libri Legales;

    interpretati dai giuristi.

    Il diritto della Chiesa o IUS CANONICUM: nasce all'interno della Chiesa di Roma, non supera i confini del mondo laico; si esprime attraverso CANONI, che sono lungi dall'essere la disciplina di un'appartata comunità sacerdotale. È rappresentato da:

    • Corpus Iuris Canonici;
    • Decretum Gratiani (Concordia Discordantium Canonum - 1140);
    • Raccolte di decretali (1234-1317).

    Questi 2 grandi ordinamenti, insieme, vanno a costituire lo IUS COMMUNE. Si tratta di:

    • un diritto prodotto da giuristi che sanno di diritto;
    • un diritto corale che non conosce frontiere;
    • un diritto che nutre in sé una vocazione universale;
    • un diritto comune a tutte le genti che abbraccia l'intera Respublica Christiana (vale fin dove la cristianità arriva e rappresenta un punto di riferimento per la comunità).

    Il Corpus iuris

    civilis e il Corpus iuris canonici non esauriscono la complessità dell'ordine giuridico medievale.

    PARTE VI: GLI IURA PROPRIA

    Nel Medioevo, esistono anche altri ordinamenti che interpretano altre vicende fondamentali dell'esperienza giuridica medievale. Questi (di prospettiva particolare) si contrappongono allo ius comune (di prospettiva universale) e sono chiamati iura propria (=diritti particolari, propri, che non ambiscono ad avere una proiezione universale); essi sono dotati di particolare effettività ed integrano l'ordine normativo. Quindi:

    • Ius commune (prospettiva universale e pluralità di istituzioni) = ius civile + ius canonicum;
    • Iura propria (prospettiva particolare soggettiva o territoriale e risultato degli sviluppi istituzionali indipendenti da quanto visto fino ad ora) -> un ordine giuridico non unitario dove realtà distinte sono produttrici ognuna del proprio ordinamento:
    • Ambito territoriale (sistema
    rbanti e regole, che disciplina la vita all'interno di una città. Esso definisce i diritti e i doveri dei cittadini, le modalità di governo e di amministrazione della città, nonché le norme per la tutela dell'ordine pubblico e della convivenza civile. Il contado, invece, indica l'area rurale circostante la città. È caratterizzato dalla presenza di terreni agricoli, boschi e paesaggi naturali. Nel contado si svolgono attività legate all'agricoltura e all'allevamento, e la vita è generalmente più tranquilla e lontana dal caos della città. Il termine "urbano" indica quindi l'insieme delle caratteristiche e delle regole che riguardano la vita in città, mentre il termine "contado" si riferisce all'ambiente rurale e alla vita al di fuori della città. Il Statuto cittadino è un documento fondamentale per la gestione e l'organizzazione di una città. Esso stabilisce le norme che regolano la vita dei cittadini, i diritti e i doveri di ognuno, nonché le modalità di elezione dei rappresentanti politici e le procedure per l'adozione di decisioni importanti per la comunità. In sintesi, il Statuto cittadino è un insieme di regole che definiscono la vita in città, mentre il contado rappresenta l'ambiente rurale circostante la città.
    Dettagli
    Publisher
    A.A. 2022-2023
    28 pagine
    3 download
    SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del Diritto Medievale e Moderno I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Sordi Bernardo.