Caso 1: Il dovere di buona fede nell’esercizio dei diritti reali
Riassunto del caso:
Il Tribunale di Palermo è stato chiamato a decidere in merito alla
richiesta di proprietari
di un bene immobile (un parcheggio condominiale) che stavano
effettuando lavori di
riparazione dei solai e sof tti, a causa di gravi in ltrazioni d’acqua.
Durante i lavori, i
proprietari sono stati disturbati dalle azioni di terzi, titolari di un diritto
reale di uso del
parcheggio. Questi ultimi avevano inviato alcune missive in cui
pretendevano di
partecipare alla de nizione delle modalità e tempistiche degli interventi. I
proprietari del
bene chiedevano il rigetto delle pretese degli utenti, sostenendo che le
missive inviate
fossero emulative, cioè volte a ostacolare o creare dif coltà inutili.
La sentenza:
Il Tribunale ha escluso la richiesta dei proprietari e ha rigettato la
domanda. Nella sua
decisione, il giudice ha affermato quanto segue:
➔ Il giudice ha riconosciuto che tra i proprietari e gli utenti del
parcheggio esiste un
rapporto giuridico reale, il che implica una interazione reciproca tra i
diritti di
ciascuna parte. In altre parole, non si tratta di un rapporto
esclusivamente
patrimoniale, ma di una relazione in cui i diritti sono funzionalmente
interconnessi.
➔ Il Tribunale ha sottolineato che tutti i rapporti giuridici intersoggettivi,
che siano
reali o obbligatori, sono regolati dal principio di solidarietà sociale (art. 2
e 42
Costituzione). In particolare, ha richiamato il divieto di atti emulativi
previsto
dall'articolo 833 c.c. e il principio di reciprocità. Per esempio, nell’ambito
delle
servitù prediali (art. 1069 c.c.), quando si eseguono opere per
conservare la
fi fi fi fi
servitù, il proprietario del fondo dominante è tenuto a scegliere il
momento e il
modo più minimamente pregiudizievole per il proprietario del fondo
servente.
Questi principi richiedono un comportamento che rispetti l’altrui sfera
giuridica e
non arrechi danno ingiusti cato.
➔ Il giudice ha concluso che, pur riconoscendo il diritto potestativo del
proprietario
di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, tale diritto deve
essere
esercitato tenendo conto degli interessi degli altri. Ciò implica un onere
di
interlocuzione, ovvero l'obbligo di dialogare con gli utenti sul come e
quando
eseguire i lavori, cercando di bilanciare gli interessi e limitando al
minimo il
pregiudizio per l’altra parte.
➔ Il Tribunale ha affermato che il dovere di buona fede non è un
principio limitato ai
soli diritti di credito, ma si applica anche ai diritti reali. Questo dovere,
infatti, è
strumento per garantire che l’uso di un diritto reale non violi gli interessi
costituzionali e sociali della persona. Il giudice ha quindi sostenuto che
la regola
della buona fede non dipende dalla categoria del diritto (reale o
obbligatorio), ma
dalla compatibilità dell'interesse particolare con la normativa
costituzionale.
Il Tribunale ha riconosciuto che, sebbene i proprietari avessero il diritto
di effettuare i
lavori di manutenzione straordinaria sul proprio immobile, dovevano
rispettare i diritti
degli utenti del parcheggio, tenendo conto dei loro interessi e
consentendo una forma di
collaborazione nella de nizione delle modalità di intervento. La sentenza
pone l'accento
sul principio di solidarietà sociale e sulla reciprocità nei rapporti
patrimoniali, stabilendo
fi fi
che l’esercizio dei diritti reali deve sempre essere equilibrato rispetto agli
interessi degli
altri.
Caso 2: Atto emulativo in un rapporto obbligatorio
Riassunto del caso:
Un correntista ha lamentato il mancato rispetto del diritto di recesso da
parte della sua
banca. In particolare, la banca gli ha inibito l'accesso ai servizi online
senza alcun
preavviso, violando le condizioni contrattuali previste. La banca ha
giusti cato il recesso
sostenendo che la condotta del cliente fosse pregiudizievole per il
sistema bancario.
Infatti, il cliente aveva effettuato più di 6.600 boni ci, per un importo
complessivo di
84,98 euro, ma con importi di pochi centesimi ciascuno, comportamento
che la banca
riteneva non consueto e potenzialmente dannoso.
La sentenza:
L’Arbitro Bancario Finanziario ha esaminato il caso e ha preso in
considerazione i
seguenti aspetti:
➔ La disciplina dei conti correnti consente alla banca di recedere dal
contratto ad
nutum (a propria discrezione), ma solo se previsto dal contratto e con un
preavviso
di almeno due mesi. Tuttavia, il recesso può essere giusti cato senza
preavviso se
sussiste una giusta causa. In questo caso, l'Arbitro ha dovuto valutare
se le ragioni
addotte dalla banca fossero suf cienti a giusti care la cessazione
immediata del
contratto.
➔ In base all’articolo 47 della Costituzione italiana, la Repubblica tutela
il credito
nell’interesse della collettività, il che implica che il sistema bancario
debba
operare in modo ef ciente e protetto. La banca ha diritto di proteggere il
proprio
fi fi fi fi fi fi