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Caso 1: Il dovere di buona fede nell’esercizio dei diritti reali

Riassunto del caso:

Il Tribunale di Palermo è stato chiamato a decidere in merito alla

richiesta di proprietari

di un bene immobile (un parcheggio condominiale) che stavano

effettuando lavori di

riparazione dei solai e sof tti, a causa di gravi in ltrazioni d’acqua.

Durante i lavori, i

proprietari sono stati disturbati dalle azioni di terzi, titolari di un diritto

reale di uso del

parcheggio. Questi ultimi avevano inviato alcune missive in cui

pretendevano di

partecipare alla de nizione delle modalità e tempistiche degli interventi. I

proprietari del

bene chiedevano il rigetto delle pretese degli utenti, sostenendo che le

missive inviate

fossero emulative, cioè volte a ostacolare o creare dif coltà inutili.

La sentenza:

Il Tribunale ha escluso la richiesta dei proprietari e ha rigettato la

domanda. Nella sua

decisione, il giudice ha affermato quanto segue:

➔ Il giudice ha riconosciuto che tra i proprietari e gli utenti del

parcheggio esiste un

rapporto giuridico reale, il che implica una interazione reciproca tra i

diritti di

ciascuna parte. In altre parole, non si tratta di un rapporto

esclusivamente

patrimoniale, ma di una relazione in cui i diritti sono funzionalmente

interconnessi.

➔ Il Tribunale ha sottolineato che tutti i rapporti giuridici intersoggettivi,

che siano

reali o obbligatori, sono regolati dal principio di solidarietà sociale (art. 2

e 42

Costituzione). In particolare, ha richiamato il divieto di atti emulativi

previsto

dall'articolo 833 c.c. e il principio di reciprocità. Per esempio, nell’ambito

delle

servitù prediali (art. 1069 c.c.), quando si eseguono opere per

conservare la

fi fi fi fi

servitù, il proprietario del fondo dominante è tenuto a scegliere il

momento e il

modo più minimamente pregiudizievole per il proprietario del fondo

servente.

Questi principi richiedono un comportamento che rispetti l’altrui sfera

giuridica e

non arrechi danno ingiusti cato.

➔ Il giudice ha concluso che, pur riconoscendo il diritto potestativo del

proprietario

di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, tale diritto deve

essere

esercitato tenendo conto degli interessi degli altri. Ciò implica un onere

di

interlocuzione, ovvero l'obbligo di dialogare con gli utenti sul come e

quando

eseguire i lavori, cercando di bilanciare gli interessi e limitando al

minimo il

pregiudizio per l’altra parte.

➔ Il Tribunale ha affermato che il dovere di buona fede non è un

principio limitato ai

soli diritti di credito, ma si applica anche ai diritti reali. Questo dovere,

infatti, è

strumento per garantire che l’uso di un diritto reale non violi gli interessi

costituzionali e sociali della persona. Il giudice ha quindi sostenuto che

la regola

della buona fede non dipende dalla categoria del diritto (reale o

obbligatorio), ma

dalla compatibilità dell'interesse particolare con la normativa

costituzionale.

Il Tribunale ha riconosciuto che, sebbene i proprietari avessero il diritto

di effettuare i

lavori di manutenzione straordinaria sul proprio immobile, dovevano

rispettare i diritti

degli utenti del parcheggio, tenendo conto dei loro interessi e

consentendo una forma di

collaborazione nella de nizione delle modalità di intervento. La sentenza

pone l'accento

sul principio di solidarietà sociale e sulla reciprocità nei rapporti

patrimoniali, stabilendo

fi fi

che l’esercizio dei diritti reali deve sempre essere equilibrato rispetto agli

interessi degli

altri.

Caso 2: Atto emulativo in un rapporto obbligatorio

Riassunto del caso:

Un correntista ha lamentato il mancato rispetto del diritto di recesso da

parte della sua

banca. In particolare, la banca gli ha inibito l'accesso ai servizi online

senza alcun

preavviso, violando le condizioni contrattuali previste. La banca ha

giusti cato il recesso

sostenendo che la condotta del cliente fosse pregiudizievole per il

sistema bancario.

Infatti, il cliente aveva effettuato più di 6.600 boni ci, per un importo

complessivo di

84,98 euro, ma con importi di pochi centesimi ciascuno, comportamento

che la banca

riteneva non consueto e potenzialmente dannoso.

La sentenza:

L’Arbitro Bancario Finanziario ha esaminato il caso e ha preso in

considerazione i

seguenti aspetti:

➔ La disciplina dei conti correnti consente alla banca di recedere dal

contratto ad

nutum (a propria discrezione), ma solo se previsto dal contratto e con un

preavviso

di almeno due mesi. Tuttavia, il recesso può essere giusti cato senza

preavviso se

sussiste una giusta causa. In questo caso, l'Arbitro ha dovuto valutare

se le ragioni

addotte dalla banca fossero suf cienti a giusti care la cessazione

immediata del

contratto.

➔ In base all’articolo 47 della Costituzione italiana, la Repubblica tutela

il credito

nell’interesse della collettività, il che implica che il sistema bancario

debba

operare in modo ef ciente e protetto. La banca ha diritto di proteggere il

proprio

fi fi fi fi fi fi

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sindiip di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Piacentini Mario.
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