Oggetto delle impugnazioni: la sentenza
La sentenza è la base di tutte le questioni che si affronteranno in tema di impugnazione e di quanto attiene al normale iter di un processo penale. Una volta concluso il giudizio di primo grado ci si sofferma sulla pronuncia della sentenza, tutte le volte in cui la sentenza stessa lasci insoddisfatta la parte. Ecco perché prima di parlare delle impugnazioni bisogna parlare della sentenza.
Distinzione delle sentenze
Prima di tutto occorre distinguere le sentenze di condanna da quelle di proscioglimento. Poi c'è una divisione ulteriore tra capi penali e capi civili; perché tutte le volte in cui nel processo penale si ottiene l'instaurazione di un civile, un capo della sentenza è destinato alla decisione sull'azione civile. Anzi si diceva una volta, quando nel processo penale vigeva il principio dell'accessorietà dell'azione civile, cioè un principio in base al quale il giudice doveva decidere sull'azione civile soltanto nel caso di condanna, principio ormai superato.
Un tempo la decisione sull'azione civile era subordinata alla condanna penale e quindi nella sentenza penale si individuava un capo relativo alla sentenza civile soltanto quando, concernendo ai casi penali della sentenza, si pronunciava condanna. Perché il principio dell'accessorietà dell'azione civile era quel principio secondo il quale il giudice penale perdeva automaticamente il potere di decidere sull'azione civile tutte le volte in cui pronunciava sentenza di condanna. Oggi non è più così, perché se è vero che tutte le volte in cui nel giudizio di primo grado il giudice non pronuncia condanna, non vi è un capo esplicito della sentenza che si riferisce agli effetti civili, nel senso che non vi è una parte della sentenza nella quale esplicitamente si decide sull'azione civile, è anche vero però, che il contenuto della pronuncia di proscioglimento di carattere penale, contiene una decisione implicita sull'azione civile che poi sarà sviluppata; perché è chiaro che in questo caso la parte civile sarà soccombente, quindi potrà impugnare questa sentenza e quindi poi questa pronuncia implicita può darsi che venga esplicitata nei gradi successivi del processo (bisogna sottolineare però che nel giudizio di appello le regole cambiano).
Esaminare il contenuto della sentenza
Prima di introdurre e esaminare le norme che si occupano della sentenza e di vedere la sentenza come qualcosa di vivo che è vitale, occorre esaminare il contenuto della sentenza con riferimento alle decisioni che la sentenza può contenere. Bisogna far finta che la sentenza sia un corpo morto da mettere sul tavolo anatomico, per essere sezionata, in modo da capire di quante parti la sentenza si compone. Tutto il discorso delle impugnazioni farà riferimento a tutte le sezioni e parti della sentenza; tutto il discorso dell'impugnazione si articolerà attraverso la suddivisione che la parte avrà fatto.
Capi e punti della sentenza
Con riferimento alle decisioni contenute nella sentenza, questa si distingue in: capi e punti. I capi della sentenza sono concetti più ampi rispetto a quelli di punti della sentenza, che rappresentano invece concetti più ristretti; nel senso che all'interno di ciascun capo della sentenza vi sono più punti. I capi della sentenza sono quelle parti della sentenza nelle quali si decide con riferimento ad un imputato e ad un’imputazione; per cui se la sentenza penale è pronunciata nei confronti di un imputato, per esempio nei confronti di Tizio che ha un'imputazione: furto, questa sentenza consta di un capo soltanto, perché riguarda un solo imputato e una sola imputazione.
Se Tizio avesse due imputazioni: furto e truffa, questa sentenza consterebbe di due capi, perché nei confronti di Tizio il giudice pronuncia in un capo della sentenza con riferimento all'imputazione di furto, nell'altro capo della sentenza con riferimento all'imputazione di truffa. Se la sentenza anziché esser pronunciata solo contro Tizio, è pronunciata anche contro Caio, e Tizio e Caio, sono imputati solo di furto, questa sentenza avrà due capi, perché l'imputazione è una sola, ma gli imputati sono due, per cui in questa sentenza noi dobbiamo individuare due capi: il capo che riguarda Tizio e il capo che riguarda Caio, e così via di seguito. Perché se Tizio e Caio sono imputati insieme a Sempronio, allora i casi diventeranno tre; se Tizio, Caio e Sempronio oltre che imputati di furto, sono imputati di truffa, i casi diventeranno sei e via di seguito, fino ad arrivare a sentenze con centinaia di capi: quando vi sono più imputati e più imputazioni.
È quindi importante sezionare i capi all'interno della sentenza, perché quando si dovranno proporre le impugnazioni avverso a questa sentenza, la parte che propone impugnazione dovrà individuare e specificare a pena di inammissibilità della impugnazione il capo della sentenza che intende impugnare. Se il capo che si vuole impugnare non sarà specificato, l'impugnazione verrà dichiarata inammissibile. La sanzione dell'ammissibilità ha avuto un ruolo marginale fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, perché l'inammissibilità è una specie di invalidità, insieme alla nullità e alla inutilizzabilità.
Invece da ora in poi, l'inammissibilità assumerà un ruolo più importante, essendo un vizio che caratterizza gli atti della parte; e dato che le impugnazioni da sempre, e non solo nel vigente processo penale, sono state improntate al principio del processo di parti, al principio della domanda, al principio dell'iniziativa della parte; perché anche il vecchio processo penale inquisitorio si muoveva ex officio, cioè si muoveva per poteri d'ufficio, quindi a prescindere dai poteri delle parti, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Ma dalla sentenza di primo grado, tutti i gradi successivi del processo non si percorrevano se non a seguito dell'iniziativa della parte. Quindi anche il vecchio processo penale inquisitorio nei giudizi di impugnazione diventava un processo di parte, e l'inammissibilità è una sanzione tipica degli atti di parte.
Per esempio, con riferimento agli atti processuali di un giudice è difficile trovare una sanzione di inammissibilità, perché di solito la sanzione che caratterizza gli atti del giudice è la nullità. Nelle sentenze che decidono sull'azione civile, cioè nelle sentenze pronunciate in quei processi dove vi è una costituzione di parte civile, vi è anche, oltre ai capi legati al numero degli imputati e al numero delle imputazioni, vi è un altro capo, e quindi una parte assolutamente autonoma, perché il capo rappresenta proprio quella parte della sentenza che è autonoma e può reggersi da sola, è autosufficiente, completa.
Vi sono però anche i capi civili espliciti e più evidenti quando la sentenza con riferimento ai capi penali è una sentenza di condanna. Perché tutte le volte in cui vi è una sentenza di condanna penale, vi è anche un capo assestante della sentenza, e tale è il capo civile della sentenza. Anche qui, i capi civili della sentenza si moltiplicano a seconda del numero delle imputazioni e del numero delle parti civili, perché se vi sono più parti civili avremo tanti capi della sentenza per ogni parte civile e per ogni imputazione che rappresenta petitum e causa petendi dell'azione esercitata dalla parte civile.
All'interno di un capo di sentenza, ai fini di determinare l'ambito dell'impugnazione bisogna ulteriormente distinguere e sezionare i punti, perché all'interno di un capo vi sono punti della sentenza. Per punto della sentenza si intende quella parte della sentenza che si trova all'interno di un capo suscettibile di autonoma valutazione giuridica, quindi tutta quella serie di questioni che si riscontrano all'interno di ciascun capo di sentenza che vanno risolti autonomamente e che quindi sono autonomi ciascuno rispetto agli altri.
Quali sono i punti che si individuano all'interno di una sentenza? Nell'esempio che abbiamo fatto di una sentenza che ha un solo capo, all'interno di esso i punti della sentenza, cioè le questioni suscettibili di autonoma valutazione giuridica, sono tutte quelle parti della sentenza che asseriscono agli elementi costitutivi del reato.