Dopo la riforma Fornero (2011)
Precedentemente le donne erano costrette ad andare in pensione prima (età pensionabile delle donne inferiore rispetto a quella degli uomini), ricevendo così una pensione inferiore rispetto a quella degli uomini. Il processo di allineamento dell’età pensionabile delle donne rispetto a quella degli uomini è stato uno dei principali obiettivi delle riforme successive e sarà completato entro il 2018.
Aggiustamenti e modifiche dal 2021
A partire dal 2021, gli aggiustamenti ai coefficienti di trasformazione e dei requisiti d’età avverranno ogni 2 anni (non più ogni 3 anni) sulla base di alcune variabili macroeconomiche (come il tasso di natalità e invecchiamento della popolazione): la caduta dei tassi di natalità e l’invecchiamento progressivo della popolazione sposterà inevitabilmente i limiti di età anagrafica pensionabile e l’anzianità contributiva richiesta in avanti.
Contributo di solidarietà e penalizzazioni
Per il triennio 2014-2016, ai titolari delle cosiddette “pensioni d’oro” è stato imposto un contributo di solidarietà, che costituisce una riduzione della loro pensione così elevata. La legge di stabilità del 2015 ha stabilito una penalizzazione delle pensioni anticipate (la quota di pensione anticipata calcolata con metodo retributivo è soppressa) e un limite alle pensioni di importo elevato.
Politiche governative e assistenziali
Negli ultimi 5 anni, il Governo ha preferito optare per provvedimenti “tampone” e assistenziali, aumentando il numero delle pensioni e delle prestazioni assistenziali a pagamento.
IL ruolo dell'INPS
INPS: è il principale istituto previdenziale erogatore di pensioni in Italia. È il più grande istituto di Welfare in Europa e per dimensione del bilancio occupa il secondo posto dopo il bilancio dello Stato. È il principale centro di spesa per il paese.
APE: anticipo pensionistico
La legge di bilancio del 2017 ha introdotto il sistema dell’APE (anticipo pensionistico): progetto che consente a partire dal 2017, a chi abbia raggiunto almeno 63 anni di età, di ritirarsi in anticipo in pensione. La pensione vera e propria sarà poi erogata da INPS al raggiungimento dell’età pensionabile. Può assumere 2 forme:
- APE volontaria: tramite prestiti erogati da intermediari finanziari (banche o assicurazioni) attraverso l’INPS. Al raggiungimento dell’età effettiva per la pensione, il prestito dovrà essere restituito dall’interessato una volta ottenuta la vera pensione da INPS. Con l’APE volontaria, l’interessato dovrà subire una riduzione della pensione a seconda dell’anticipo richiesto.
- APE sociale: costituisce un sussidio gratuito erogato dallo Stato erogato a lavoratori caregivers meritevoli di tutela (disoccupati, invalidi, e lavoratori usuranti) fino al raggiungimento dell’età pensionabile. L’interessato non incorrerà in alcun effetto negativo sulla pensione, essendo appunto un sussidio pubblico gratuito.
Opzione donna e altre misure
La riforma ha introdotto anche la possibilità per il datore di lavoro di sostenere i costi dell’APE volontario, versando lui stesso all’INPS la contribuzione per pagare la pensione anticipata dei suoi lavoratori. Infine, la legge ha previsto anche la cosiddetta “opzione donna” che permette alle donne di lasciare il lavoro a 58/59 anni con 35 anni di contribuzione (calcolo della pensione col solo metodo contributivo).
Requisiti pensionistici dal 2019
OGGI, a partire dal 2019, l’età per accedere alla pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni, mentre si può ottenere la pensione anticipata (a prescindere dall’età anagrafica) al raggiungimento di: 42 anni e 10 mesi per uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.
Disavanzo dei dipendenti pubblici e casse privatizzate
Al momento, la categoria di lavoratori che presenta il maggior disavanzo è rappresentata dai dipendenti pubblici: sono pagate più pensioni rispetto ai contributi ricevuti (sono maggiori le uscite rispetto alle entrate). Oggi esistono ancora anche le Casse privatizzate per i liberi professionisti, distinte in 2 grandi categorie:
- Enti privatizzati (istituiti dal 1994) di cui fanno parte anche le casse per i dottori commercialisti
- Enti istituiti (dal 1996)
A differenza delle gestioni pubbliche INPS, le casse privatizzate dispongono di una riserva patrimoniale per la gestione finanziaria dei propri debiti. Al momento a tutte le casse è imposto l’obbligo di calcolare le pensioni secondo il sistema a ripartizione di tipo contributivo, ad eccezione della Cassa Forense (avvocati) per cui è ancora previsto il metodo retributivo.
Pensione pubblica e PIL
La normativa vigente permette di ottenere una spesa pubblica per le pensioni in % del PIL inferiore rispetto alle normative precedenti. L’andamento del rapporto tra spesa pensionistica e PIL dovrebbe presentare profili favorevole nei prossimi anni con una diminuzione del rapporto.
Il tasso di sostituzione
Il tasso di sostituzione (rapporto tra pensione e retribuzione) può essere:
- Tasso lordo: rapporto tra importo annuo della prima rata di pensione e quello dell’ultima retribuzione. Esprime la variazione del reddito lordo del lavoratore nel passaggio dalla fase di attività lavorativa alla fase di pensione.
- Tasso netto: rapporto tra l’importo della pensione e retribuzione al netto di prelievi fiscali e contributivi. Misura di quanto si modifica il reddito effettivamente disponibile del lavoratore in seguito al pensionamento.
La previdenza privata in Italia
Nella maggior parte dei paesi industrializzati, il sistema pensionistico pubblico è affiancato da una qualche forma di previdenza privata: è quanto succede in Italia, dove il sistema previdenziale è rappresentato dal MODELLO A TRE PILASTRI, sistema misto che permette una maggiore sostenibilità finanziaria. Questo modello è costituito da un pilastro centrale e da due pilastri secondari finalizzati al suo sostegno.
- Previdenza obbligatoria: sistema pubblico obbligatorio a ripartizione. Ha la finalità di garantire a tutti una pensione minima.
- Previdenza complementare: sistema privato a capitalizzazione che può essere obbligatorio, semi-obbligatorio o volontario a seconda della professione esercitata. Ha la finalità di integrare la pensione pubblica.
- Assicurazione individuale: sistema privato che consiste in un’assicurazione individuale e volontaria.
Interventi nella previdenza complementare
Interventi nel campo della previdenza complementare: prima del 1993 (Riforma Dini) la previdenza privata non era adeguatamente disciplinata. La principale forma di previdenza collettiva esistente era per i dipendenti il trattamento di fine rapporto (TFR): istituto che prevede l’accantonamento annuo obbligatorio, in un’apposita riserva di bilancio dell’impresa, di una quota di TFR pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5. All’accantonamento è riconosciuta inoltre dalla legge una remunerazione pari all’1,5% + 75% dell’indice Istat dell’inflazione.
Lo sviluppo del secondo pilastro si ha successivamente con il decreto legislativo del 1993, che disciplina appunto piani pensionistici collettivi con le seguenti caratteristiche:
- Adesione volontaria e individuale
- Regime a capitalizzazione e a contribuzione definita
- Gestione affidata a banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari
Con il decreto legislativo del 2005 (intervento Berlusconi/Maroni), il secondo pilastro diventa semi-obbligatorio: nessuno è obbligato a destinare la propria quota TFR a fondi pensione, ma chi vuole restarne fuori deve manifestare esplicitamente la propria volontà contraria (vige il principio del silenzio-assenso per la devoluzione del TFR a fondi pensione). La previdenza complementare è ora alimentata dal TFR (considerato ora come salario differito per i lavoratori, non più come fonte di autofinanziamento per le imprese).
Dal 2007 (Riforma TFR), il lavoratore dipendente ha la possibilità di scegliere dove destinare la propria quota TFR che matura annualmente. Si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso e con almeno 5 anni di adesione alla forma di previdenza complementare. Le prestazioni erogate dal fondo possono essere corrisposte: sotto forma di capitale (senza essere convertito in rendita), fino ad un massimo del 50% del montante accumulato, e sotto forma di rendita.
Percorso decisionale del TFR
PERCORSO DECISIONALE - il lavoratore dipendente, all’inizio del rapporto di lavoro, ha 2 possibilità:
- Esprimere la propria volontà (scelta esplicita) di: conferire il TFR in maturazione alla forma di previdenza complementare da lui prescelta oppure mantenere il TFR presso il datore di lavoro (le aziende con più di 50 dipendenti devono trasferire il fondo TFR presso un Fondo gestito da INPS).
- NON esprimere la propria volontà (scelta implicita, silenzio-assenso): il datore di lavoro trasferisce il TFR all’unica forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva oppure, in presenza di più forme pensionistiche collettive, al fondo pensione cui aderisce la maggior parte dei lavoratori. In mancanza, il TFR viene trasferito alla forma pensionistica istituita da INPS.
La riforma TFR interessa i soli lavoratori dipendenti del settore privato, mentre al momento sono esclusi dall’ambito di applicazione i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Forme pensionistiche complementari
LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI possono assumere la forma di:
- Fondi pensione chiusi o negoziali: la cui adesione è riservata a determinate categorie limitate di lavoratori. Queste forme nascono da accordi collettivi che individuano l’area dei destinatari del fondo. I contributi raccolti vengono successivamente investiti da parte di soggetti esterni specializzati.
- Fondi aperti: chiunque vi può aderire a prescindere dalla professione esercitata. I fondi vengono istituiti da intermediari finanziari sulla base di contrattazione collettiva o individuale. Il capitale versato dagli aderenti è separato dall’attività dell’ente che li gestisce.
- Piani individuali pensionistici: forme pensionistiche realizzate attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.
Conviene passare alla previdenza complementare?
Se il TFR è mantenuto presso l’azienda:
- Rendimento TFR è pari all’1,5%+75% dell’inflazione (il rendimento reale decresce al crescere dell’inflazione)
- Tassazione TFR è pari all’11% ai rendimenti + media delle aliquote IRPEF degli ultimi 5 anni
Se il TFR viene destinato ad una forma di previdenza complementare:
- Rendimento dei fondi dipende dall’andamento dei mercati finanziari. Il rendimento è tassato al 20%.
- Le prestazioni erogate prima del pensionamento (anticipazioni) sono tassate secondo un’aliquota che va dal 15% al 9% massimo in base agli anni di adesione al fondo. La tassazione è applicata sia sul capitale che sulla rendita.
- Quanto versare ai fondi pensione? Il contributo massimo annuale è pari a 5.164,57 euro.
Quindi cosa conviene? DIPENDE DAL PERIODO:
- Nel periodo 2005-2007: i fondi pensione hanno avuto un rendimento complessivo del 17,2% contro il 7,8% del rendimento sul TFR liquidato dall’azienda.
- Nel 2007: il rendimento del TFR è stato del 2,7%, mentre il rendimento sui fondi pensione è crollato a -6%.
- A partire dal 2012: il rendimento dei fondi pensione è ricominciato a salire.
Pensions at a glance
In Europa, il rapporto ha permesso il confronto tra i sistemi pensionistici dei 30 paesi membri dell’UE: a partire dagli anni ’90 i governi hanno intrapreso riforme per apportare modifiche strutturali al sistema. Le modifiche riguardano soprattutto: innalzamento dell’età pensionabile e variazioni nel calcolo della pensione. Vi è comunque una tendenza a ridurre la promessa delle prestazioni pensionistiche ai lavoratori attuali rispetto ai lavoratori precedenti, che ormai sono in pensione. Nei paesi europei, prevalgono sistemi pubblici a ripartizione affiancati da sistemi complementari privati.
Tassazione sui beni
La tassazione deve promuovere un’allocazione efficiente delle risorse ed un’equa distribuzione del reddito. Tra i tributi:
- Imposte: prelievo coattivo (coercitivo/obbligatorio) che non prevede la diretta erogazione di servizi ad esso collegati. Servono comunque per finanziare beni e servizi pubblici caratterizzati da: INDIVISIBILITÀ DEI VANTAGGI, NON ESCLUDIBILITÀ (es. illuminazione delle strade) e INTERESSE COLLETTIVO (es. sanità).
- Tariffe: utilizzate per finanziare servizi caratterizzati da DIVISIBILITÀ, tali per cui i singoli cittadini possono usufruirne individualmente e nella quantità desiderata (es. trasporti urbani, fornitura di acqua e gas). Per questo motivo, le tariffe rappresentano il PREZZO PAGATO DAL DESTINATARIO DEL SERVIZIO A SECONDA DELLA QUANTITÀ (chi ne consuma di più, paga una tariffa maggiore). Le tariffe rappresentano una delle entrate principali per i Comuni italiani.
- Tasse: usate per finanziare servizi che comportano esternalità di rilievo (es. istruzione, tasse universitarie). Il prezzo del servizio (la tassa) è fissata ad un livello inferiore al costo medio del servizio, lasciando la copertura del disavanzo ad altre forme di entrata (imposte).
Elementi costitutivi delle imposte
Gli elementi che costituiscono le imposte (intese come tributi in generale):
- Presupposto: condizione di fatto in corrispondenza della quale sorge l’obbligo di versamento dell’imposta imposto dall’ordinamento giuridico.
- Soggetto passivo: persona fisica/giuridica in capo a cui insorge l’obbligo di versamento.
- Base imponibile (B): valore a partire dal quale è calcolato l’ammontare dovuto. Può essere espressa in termini fisici (esempio: 1 euro al litro di champagne), quando si tratta di imposta specifica, oppure in termini monetari, se si riferisce a imposta ad valorem.
- Aliquota (A): ammontare dovuto per ciascuna unità di base imponibile. Nel caso di imposta specifica, l’aliquota è espressa in termini monetari per ciascuna unità di base imponibile. Nel caso di imposta ad valorem, l’aliquota è espressa invece in percentuale (es. IVA: 22% dell’importo dovuto).
- Debito d’imposta (D = A x B): ammontare dovuto dal contribuente. Si ottiene applicando l’aliquota alla base imponibile. A livello aggregato (sommatoria di tutti i debiti d’imposta dovuti dai contribuenti che formano la collettività), il debito d’imposta corrisponde al gettito fiscale di uno Stato.
L’aliquota si suddivide, a sua volta, in:
- Aliquota media (t = D/B): ammontare medio dovuto per ogni unità di base imponibile.
- Aliquota marginale (t = ∆D/∆B): ammontare dovuto per 1 unità aggiuntiva di base imponibile.
Aliquota media e aliquota marginale hanno diversi andamenti e la loro analisi permette di capire il TIPO DI SISTEMA FISCALE vigente in un certo paese:
- Quando ta e tm coincidono, l’aliquota è costante (a prescindere dal livello di reddito) e il sistema fiscale è PROPORZIONALE: all’aumentare della base imponibile, il debito d’imposta aumenta in modo proporzionale.
- Quando ta è decrescente e ta > tm, significa che l’aliquota diminuisce al crescere del reddito e il sistema fiscale è di tipo REGRESSIVO: all’aumentare della base imponibile, il debito d’imposta cresce in modo meno che proporzionale.
- Quando ta è crescente e ta < tm, allora l’aliquota cresce al crescere del reddito e il sistema fiscale è di tipo PROGRESSIVO: all’aumentare della base imponibile, il debito d’imposta aumenta più che proporzionalmente.
In Italia, l’unica imposta di tipo progressivo è l’IRPEF, mentre tutte le altre tipologie sono costanti. Per il CALCOLO DEL GRADO DI PROGRESSIVITÀ di un sistema fiscale, ci sono 2 alternative. In generale, si hanno T0 e T1 le imposte effettivamente pagate e I0 e I1 i livelli di reddito corrispondenti alle imposte pagate.
- Un sistema tributario è tanto più progressivo quanto maggiore è l’incremento delle aliquote medie al crescere del reddito disponibile. In questo primo metodo di calcolo, v1 è la misura della progressività: è ritenuto più progressivo il sistema fiscale cui è associato il valore maggiore di v1.
- Nel secondo metodo di calcolo, un sistema fiscale è ritenuto più progressivo di un altro se l’elasticità del gettito fiscale rispetto al reddito (elasticità = variazione % del gettito diviso la variazione % del reddito) è più elevata.
Analisi dell'influenza delle imposte
Per analizzare l’influenza delle imposte sulla distribuzione del reddito, si possono studiare:
- Equilibrio parziale: considera unicamente il mercato nel quale viene imposto il tributo. Costituisce un metodo appropriato quando il mercato considerato è ridotto rispetto all’economia nel suo insieme. Viene assunta l’ipotesi di concorrenza perfetta tra domanda e offerta.
- Equilibrio generale: l’esame di un solo mercato potrebbe non essere sufficiente. L’analisi dell’equilibrio generale tiene quindi conto anche del modo in cui i vari mercati sono tra loro collegati.
Il contribuente che viene colpito da un’imposta si trova di fronte a 2 possibilità:
Tipologie di imposta
- Imposta specifica: è pari ad un ammontare fisso su ogni unità di bene venduto (es. 1 euro per litro di champagne). Con l’introduzione di un’imposta specifica, la curva di domanda o offerta si sdoppia e trasla parallelamente.
- Imposta ad valorem: imposta la cui aliquota è proporzionale al prezzo. Con l’introduzione di un’imposta ad valorem, la curva di domanda o offerta si sdoppia, trasla parallelamente e subisce anche una rotazione (cambia la sua inclinazione).
In assenza di imposte, in concorrenza perfetta l’equilibrio era dato dall’uguaglianza: p = CM = BM. L’analisi tra domanda e offerta portava quindi all’individuazione di un unico prezzo.
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Esercitazione secondo modulo esame Scienza delle finanze
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Secondo parziale scienza delle finanze, Balduzzi
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Appunti - Scienza delle finanze (secondo parziale)
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Scienze delle finanze - secondo parziale