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IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO
Possiamo trovare tre pilastri:
1. Previdenza pubblica di base: fa riferimento alle pensioni pubbliche, ovvero quelle
che vengono pagate dallo stato quando si arriva alla fine del periodo lavorativo.
2. Previdenza integrativa a adesione collettiva: si ha un’adesione collettiva ed è
facoltativo
3. Previdenza integrativa a adesione individuale: si ha un’adesione individuale ed è
facoltativo.
Primo pilastro – Previdenza pubblica di base
In questo primo pilastro i lavoratori versano all’INPS (o alle casse autonome nel caso di
liberi professionisti) i contributi pensionistici con l’obiettivo di garantire il minimo
pensionistico di base. L’adesione è obbligatoria: nessuno può esimersi dal pagare
questi contributi.
Nel caso di morte, abbiamo rendita con reversibilità: i fondi pensionistici vengono
erogati ai coniugi.
Il metodo di calcolo delle prestazioni può essere di tre tipologie:
Retributivo: veniva applicata se, al 31/12/95, si aveva accumulato un ammontare di
contributi > 18 anni. Le pensioni vengono calcolate sulla base degli ultimi redditi,
arrivando ad essere circa l'80% dell’ultimo reddito percepito.
Contributivo: le pensioni non vengono calcolate sulla base dell’ultimo reddito
percepito, bensì sull'ammontare totale dei contributi versati. È un principio più
equo ma ha portato a pensioni contenute. Veniva applicato se, al 31/12/95,
l’anzianità contributiva ammontava a 0. I contributi versati non vanno ad
accumularsi nel tempo per pagare la mia pensione, ma vengono utilizzati per
pagare le pensioni esistenti oggi.
Misto: un metodo ibrido che comprende sia il metodo contributivo che quello
retributivo. Veniva applicato alle persone che, al 31/12/95, avevano accumulato un
ammontare di contributi < 18 anni e >0.
Dal 2012, con la riforma Fornero, il metodo di calcolo è cambiato: chi aveva un metodo
di calcolo contributivo e misto non ha subito modifiche, mentre chi aveva un metodo
di calcolo retributivo è stato trasferito a misto.
Il sistema di calcolo contributivo porta, tuttavia, ad un gap previdenziale. Effettuando
dei calcoli, si arriva alla conclusione che mantenere il tenore di vita avuto durante l’età
lavorativa non è più possibile durate l’età pensionistica.
Sono presenti degli elementi, però, che portano alla vulnerabilità della previdenza
pubblica di base, come l’invecchiamento della popolazione, l’instabilità di un sistema a
ripartizione, l’adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita, il passaggio al
sistema contributivo e le possibili modifiche dei coefficienti di conversione in rendita.
C’è l’esigenza di strumenti di previdenza integrativa.
Secondo e terzo pilastro – previdenza integrativa a adesione collettiva e individuale.
L’obiettivo della previdenza integrativa è quello di coprire i gap generati dal sistema
pensionistico generale, assicurando elevati livelli di copertura previdenziale. Questa
tipologia di previdenza è volontaria, a capitalizzazione individuale (i soldi sono miei e
non vanno a finanziare altre pensioni attuali), e gestita da soggetti eventi di diritto
privato.
Il metodo di calcolo delle prestazioni può essere un sistema a prestazione definita (è
fissato l’importo della prestazione e rimane incerto quello del contributo) o un sistema
a contribuzione definita (è fissato l’importo del contributo e rimane incerto il valore
della prestazione).
Coloro che possono aderire alla previdenza complementare sono:
Lavoratori dipendenti, privati e pubblici.
Lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
Soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e
lavoro.
Lavoratori con altra tipologia di contratto (es., lavoratore a progetto o occasionale).
Persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.
Percettore di redditi diversi.
In merito all’adesione collettiva, parliamo di contratto collettivo, il quale può
comprendere:
Fondo chiuso.
Fondo aperto.
In merito all’adesione individuale individuiamo:
Fondo aperto.
PIP.
I FONDI PENSIONE CHIUSI
Sono costituiti come soggetti giuridici di natura associativa o come assicurazioni o
fondazioni dotate di personalità giuridica il cui riconoscimento è in capo alla COVIP. È
un fondo al quale possono aderire solo soggetti appartenenti ad una collettività
specifica, identificati sulla base dell’appartenenza alla medesima categoria, azienda o
area geografica. (Solidarietà Veneto, FondoPoste, FonChim, Cometa, ecc.).
I FONDI PENSIONE APERTI
Possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa
(dipendente, autonomo/libero professionista), intendano costruirsi una rendita
integrativa. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività di
lavoro. Sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello
della società che li istituisce (banca, SGR, SIM o impresa di assicurazione).
I dipendenti pubblici, i lavoratori autonomi o i liberi professionisti possono aderire solo
su base individuale. I dipendenti privati possono aderire al fondo aperto:
su base individuale (adesione individuale)
su base collettiva (adesione collettiva): i lavoratori appartenenti a una determinata
impresa possono aderire al fondo secondo quanto stabilito dai contratti di lavoro,
dagli accordi o dai regolamenti aziendali.
L’adesione su base collettiva può avvenire anche in forma “tacita”: se il lavoratore
non esprime, nei termini previsti, alcuna scelta in merito alla destinazione del
proprio TFR viene iscritto al fondo pensione aperto individuato
dall’accordo/regolamento aziendale.
I PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
I piani individuali pensionistici sono forme pensionistiche individuali realizzate
attraverso contratti di assicurazione sulla vita rivolte a tutti coloro che,
indipendentemente dalla propria situazione lavorativa, intendano costruirsi una
rendita integrativa.
I piani individuali pensionistici vengono costituiti sotto forma di patrimoni separati e
autonomi rispetto a quello dell’impresa di assicurazione che li istituisce. Inoltre,
vengono istituiti dalle imprese di assicurazione e realizzati mediante contratti
assicurativi di ramo I, di ramo III (solo unit-linked) o misti e l’attività è disciplinata dal
Regolamento che, insieme alle Condizioni generali di contratto, definisce gli elementi
identificativi del PIP, le caratteristiche, i profili organizzativi e i rapporti con gli
aderenti.
Il lavoratore dipendente che aderisce a un fondo previsto dal contratto può versare: il
contributo e il TFR + il contributo del datore di lavoro + i rendimenti dell’investimento
= posizione individuale.
Il lavoratore dipendete che aderisce a un fondo diverso da quello previsto dal proprio
contratto collettivo potrebbe perdere il beneficio del contributo del datore di lavoro, il
quale in questo caso non è obbligato a versare una quota del contributo.
Lavoratore autonomo: la posizione individuale si forma solo ed esclusivamente con il
versamento del proprio contributo.
La previdenza integrativa prevede 3 fasi:
1) Contribuzione.
L’aderente allo strumento di previdenza complementare può dedurre dal suo
reddito complessivo i contributi versati, fino al limite di 5.164,57 € all’anno. Tale
importo comprende l’eventuale contributo del datore di lavoro e i versamenti che
l’aderente può aver effettuato a favore di soggetti fiscalmente a suo carico, mentre
è esclusa la quota TFR. L’agevolazione fa diminuire l’imposta che il soggetto deve
pagare in base al reddito.
2) Maturazione dei rendimenti.
Nella fase di accumulazione previdenziale, la performance maturata dallo
strumento previdenziale è soggetta a tassazione (è applicata un’imposta sostitutiva
pari al 20 % per maturazione, rispetto al 12,5%/26% applicato alle forme di
risparmio finanziario). Si tratta, anche in questo caso, di un’agevolazione fiscale.
3) Erogazione della prestazione
Le prestazioni sono assoggettate a tassazione. L’aliquota prevista è il 15 % per le
prestazioni alla scadenza (rendita e capitale) e per le anticipazioni legate a spese
sanitarie a seguito di gravissime situazioni per sé, coniuge e figli. L’aliquota si
riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare. In
particolare, per i primi 15 anni l’aliquota è pari al 15%; dal sedicesimo anno si
riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione, fino a un massimo
di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). Nel caso di anticipazioni legate
all’acquisto della prima abitazione o per ulteriori esigenze degli aderenti, l’aliquota
è del 23 %. La differenza tra le diverse rate di rendita, derivante dall’investimento
ulteriore del montante rimasto, viene tassata a titolo definitivo al 12,50%/26%
(rendita da capitale).
Il riscatto può essere di 3 tipi:
Riscatto totale è richiedibile quando:
- stato di invalidità permanente che comporti l’inidoneità assoluta all’attività
lavorativa.
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo
di tempo superiore a 48 mesi.
- perdita dei requisiti di partecipazione. In questo caso, il riscatto subisce un
trattamento fiscale più sfavorevole. È previsto solo per i Fondi pensione chiusi
che ad oggi prevedono per statuto tale possibilità.
Riscatto per premorienza (100% del maturato) è richiedibile quando:
- Morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla pensione.
Riscatto parziale (50% del maturato), è richiedibile quando:
- cessazione dell’att. lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo non
inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 48 mesi.
- procedura di mobilità, cassa integrazione.Un anticipo può avvenire in 3 diversi
momenti:
In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione
maturata al momento della richiesta, per spese sanitarie, a seguito di gravissime
situazioni relative all’iscritto/coniuge/figli per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione
maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per l’iscritto/figli,
documentato con atto notarile, per la realizzazione sulla prima casa degli interventi
di ristruttu