Cap. 9 I diritti della personalità
I diritti della personalità hanno di particolare il fatto che l’oggetto di interesse è un bene che si trova all’interno del soggetto, quindi non è porzione del mondo fisico, ma caratteristica esistenziale del soggetto in quanto tale. I diritti della personalità tutelano beni che sono interni al soggetto e sono indisponibili ed imprescrittibili. Inoltre, i diritti della personalità sono protetti da quelli assoluti.
Interessi della personalità
I. Interesse all’integrità psichica e fisica: la problematica di riferimento è il danno biologico. L’art. 2059 è la norma con la quale si risarcisce il danno biologico che afferma che il danno non patrimoniale può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge. Al tema dell’integrità fisica è collegato l’art. 5 del Cod. civ. che regola gli atti di disposizione del proprio corpo vietandoli quando ne consegue una diminuzione permanente dell’integrità fisica.
Art. 2043 è la regola generale della responsabilità per colpa ed afferma che: qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno. In questa norma la parola “danno” ricorre due volte ma i due concetti sono completamente diversi tra loro: danno ingiusto: è una lesione (ingiusta) di un interesse giuridico rilevante.
II. Interesse all’integrità morale: è tutelato da norme di carattere penale; il codice penale a tal proposito contiene:
- Il reato di ingiuria: la condotta tipica del delitto di ingiuria, descritta dal primo comma della norma, consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente.
- Il reato di diffamazione: la norma punisce chi, comunicando con più persone, offende l'onore o il decoro di una persona non presente.
III. Interesse alla dignità umana: assume giuridica rilevanza ed anche una valenza molto attuale:
- 1° esempio: interesse alla dignità del carcerato (problematica molto attuale). Il soggetto deve scontare una pena che per la costituzione deve tendere alla rieducazione del soggetto condannato.
- 2° esempio: interesse alla dignità del malato. Un soggetto ricoverato per una grave patologia ha il diritto di esser trattato bene, in modo che la sua dignità venga rispettata.
Cap. 19 Il contratto
Il nostro codice dà una definizione di contratto all’art. 1321: “è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Questa disciplina venne estesa agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, all’art.1324. Poi, mediante la creazione del negozio giuridico, ad opera dell’interprete, venne estesa la disciplina che il codice detta per il contratto a tutti gli altri atti o fatti non disciplinati. Affinché si possa parlare di negozio giuridico occorre la volontà dell’effetto, ovvero che l’effetto sia voluto dalle parti. Questa volontà non produce l’effetto, ma mette in moto il meccanismo di produzione di quest’ultimo. Infine quest’effetto non è detto che si produca sempre o che sia sempre stabile perché il negozio dovrà sottoporsi al giudizio di validità e poi a quello di buona fede (o rilevanza).
I requisiti del contratto
Il nostro legislatore all’art. 1325 fa un elenco dei requisiti essenziali del contratto:
- Accordo;
- Oggetto;
- Causa;
- Forma (prevista a pena di nullità).
- Momento di perfezionamento (conclusione del contratto)
Accordo
Contratti consensuali: al fine del perfezionamento del contratto richiedono lo scambio di consensi.
Contratti reali: al fine del perfezionamento del contratto richiedono la consegna del bene, oltre che lo scambio di consensi. È l’equilibrio essenziale per entrambe le tipologie di contratti.
Distinzione in base alla tipologia degli effetti che il contratto produce
- Contratti ad efficacia reale: producono effetti reali (come il trasferimento di proprietà di un bene). Accanto all’effetto reale può anche prodursi un effetto obbligatorio (come l’obbligo da parte del venditore di consegnare la cosa o quello del compratore di pagare il prezzo).
- Contratti ad efficacia obbligatoria: producono effetti solo di carattere obbligatorio.
Contratto consensuale e ad efficacia obbligatoria: contratto preliminare.
Cap. 20 Gli elementi del contratto
L'accordo
L’accordo è uno scambio di consensi positivamente manifestati, è una convergenza di manifestazioni di volontà tra due o più parti. Per cui, l’accordo rende il contratto:
- Negozio bilaterale: che si compone di manifestazioni di volontà che provengono da 2 parti;
- Negozio plurilaterale: che si compone di manifestazioni di volontà che provengono da più parti.
Con ciò il contratto si distingue dai negozi unilaterali, nei quali si manifesta la volontà di una sola parte. Con l’idea di parte ci si riferisce a centri di interesse (non al soggetto). La volontà per assumere giuridica rilevanza deve essere esternata, a tal proposito si distinguono 2 tipi di manifestazione di volontà:
- Espressa: quando la volontà è dichiarata con parole verbali o messe per iscritto; qui rientrano anche i gesti che equivalgono alle parole.
- Tacita: quando non si impiegano segnali, parole o gesti ma per manifestare la volontà ci si comporta in un modo che “implica la volontà di contrarre”. Esempio: un soggetto che sale su un treno implica di accettare il trasporto e quindi la conclusione del contratto di trasporto. Il silenzio però non vale come accettazione, la mancata risposta non comporta accettazione (art.57 del cod. di consumo).
La conclusione del contratto
Il legislatore, per affrontare i problemi relativi alla conclusione del contratto, considera l’accordo come uno scambio di due dichiarazioni di volontà:
- La proposta: è la dichiarazione con cui una parte offre all’altra la conclusione del contratto;
- L’accettazione: è la dichiarazione con cui la parte, che riceve la proposta, dà il consenso così come risulta dalla proposta per concludere il contratto. L’accettazione deve essere conforme alla proposta, altrimenti questa diventerebbe una controproposta, e quindi spetterebbe alla parte che precedentemente ha inviato la proposta di accettarla o meno.
L’art. 1326 risolve il problema del momento di conclusione del contratto, affermando: “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha inviato la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”.
Una regola particolare (art.1335), poi, si aggiunge per le comunicazioni scritte tra persone lontane: entrambe le dichiarazioni si hanno per conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, il quale può dimostrare che non ne è a conoscenza per non aver avuto la possibilità di vederle. Questa disciplina si estende agli atti unilaterali ricettizi (diretti ad un determinato destinatario), i quali producono effetto solo nel momento in cui vengono a conoscenza della persona cui sono destinati. Si afferma così un vero e proprio principio di cognizione per il quale un atto diretto ad una persona determinata ha effetto solo quando questa ne viene a conoscenza.
Casi in cui manca l’accettazione
Non sempre però il contratto si conclude con lo scambio di due dichiarazioni di volontà, in alcuni casi la dichiarazione di accettazione può mancare:
- Esecuzione prima della risposta: (art.1327) su richiesta dello stesso proponente è possibile che chi riceve la proposta debba eseguire comunque la sua prestazione, anche senza preventiva accettazione del contratto: in questi casi colui in quale esegue la prestazione tiene luogo ad un’espressa accettazione, però il proponente ha diritto di ricevere un pronto avviso della iniziata esecuzione.
- Contratto con obbligazioni a carico di una sola parte: (art. 1333) l’accettazione può del tutto mancare nel caso in cui una parte proponga all’altra un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente. Esempio: l’offerta di una fideiussione fatta al creditore da chi si propone come fideiussore. (un soggetto “fideiussore” garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore).
La revoca
Fin quando il contratto non si sia concluso, le parti possono revocare sia la proposta che l’accettazione. Anche qui si applica il principio di cognizione, in quanto la revoca avrà effetto quando giunge a conoscenza dell’altra parte.
Revoca della proposta: il soggetto deve far arrivare all’indirizzo del proponente la revoca della proposta prima che riceva l’accettazione.
Revoca dell’accettazione: il soggetto deve far arrivare all’indirizzo del proponente la revoca dell’accettazione prima che riceva l’accettazione. Se la revoca dell’accettazione arriva prima dell’accettazione, questa si intende revocata.
Proposta irrevocabile
La proposta può esser resa irrevocabile (revoca senza effetto) in 2 casi:
- Per iniziativa dello stesso proponente: che dichiari di tener ferma la proposta per un certo tempo (c.d. proposta ferma art. 1329);
- Per effetto di un patto di opzione: le 2 parti si accordano affinché una mantenga ferma la proposta e l’altra rimane libera di accettarla o meno (entro un determinato tempo).
Il contratto preliminare
È il contratto col quale le parti si obbligano a stipulare entro un dato termine un contratto definitivo; il contratto preliminare non è altro che un contratto consensuale e ad efficacia obbligatoria.
Forma del contratto preliminare
La forma del contratto preliminare si individua avendo riguardo al contratto definitivo. L’obbligo, assunto col preliminare, di stipulare il contratto definitivo viene rafforzato dalla c.d. esecuzione specifica (dell’obbligo di contrarre): se una delle due parti del contratto preliminare si rifiuta di stipulare un contratto definitivo l’altra parte può rivolgersi al giudice e chiedere una sentenza che produca gli effetti di un contratto non concluso. Questo è uno strumento di tutela del quale la parte non si può avvalere se si trova dinnanzi ad un contratto preliminare reale, in quanto quest’ultimo si perfeziona anche con la consegna del bene ed il giudice non può consegnare nulla.
Trascrizione del contratto preliminare
Per trascrivere un contratto, quest’ultimo deve esser fatto per Atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata. Il legislatore ha introdotto la trascrizione per quei preliminari che abbiano come oggetto il futuro trasferimento della proprietà o altro diritto reale su beni immobili. La trascrizione funziona come una sorta di prenotazione, ovvero se una parte stipula un contratto preliminare, nel momento in cui si trascrive il preliminare, si prenotano gli effetti della trascrizione del definitivo, nel senso che prima: Se Tizio prometteva a Caio la vendita di un appartamento e poi, in spregio a tale promessa, alienava il bene ad un terzo, Caio avrebbe potuto chiedere solo il risarcimento dei danni. Mentre con la trascrizione del preliminare, nel tempo che intercorre tra la conclusione del preliminare e la stipula del definitivo: il promissario acquirente (Caio) può far valere il suo diritto ad acquistare la proprietà con contratto definitivo contro il terzo che nel frattempo ha acquistato il bene. Però, gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non sono dotati di una durata illimitata: essi cessano e si considerano come mai prodotti se, ai sensi del 3° comma dell'art. 2645 bis cod. civ.: il definitivo non viene trascritto entro un anno dalla data prevista ed in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare.
Preliminare improprio (o compromesso): è un vero e proprio contratto definitivo dal quale sorge l’obbligo di riprodurlo nella forma idonea alla trascrizione.
Trattative e responsabilità precontrattuale
La trattativa è la fase che dovrebbe portare alla conclusione del contratto. L’art. 1337 prevede che le parti in fase di trattativa devono comportarsi secondo buona fede. Se le parti non si comportano secondo buona fede vi è un’ipotesi di responsabilità, la c.d. responsabilità precontrattuale, che si ingloba alla responsabilità contrattuale e a quella extracontrattuale.
Buona fede sinonimo di correttezza (reciproca tra le parti)
Soggettiva: è uno stato psicologico (l’ignoranza di ledere l’altrui diritto). La buona fede soggettiva è presunta in tema di possesso. Questa rileva solo se non dipende da colpa grave, però al di fuori del possesso la buona fede soggettiva si rileva in base ad un errore e per valutare se questo è scusabile bisogna far riferimento al criterio della diligenza, questo è unilaterale poiché valuta solo il comportamento di...