Diritto privato: la nullità (continuazione)
Abbiamo detto che la nullità è una forma di invalidità radicale del contratto, che ha dei presupposti stabiliti dalla legge (art. 1418) e cioè la mancanza di una caratteristica degli elementi essenziali del negozio; è la contrarietà del negozio a non interagire. Abbiamo detto che per agire in giudizio e per far dichiarare la nullità del negozio NON abbiamo dei termini prescrizionali; l’azione di nullità è imprescrittibile. Può essere agita in giudizio da chiunque abbia interesse e il giudice ha un potere ufficioso (nel senso che non ha bisogno che le parti glielo domandino espressamente di rilevare la nullità del contratto che è al centro della controversia che sta decidendo).
Abbiamo detto inoltre che ci sono delle regole particolari rispetto alla nullità per quanto riguarda i contratti dei consumatori; l’art. 36 del codice del consumo ci dice che la nullità può essere fatta valere soltanto a favore del consumatore. Questo vuol dire che se ci fosse una nullità che, una volta dichiarata tornasse dal professionista, la nullità non potrà più essere dichiarata. È una regola particolare tant’è vero che questa nullità assume un nome particolare: si chiama approfittarsi di protezione e serve per proteggere la parte più debole del rapporto contrattuale, ossia il consumatore.
La nullità genera l’inefficacia del negozio, cioè gli effetti NON si producono fin dall’origine e se si sono prodotte delle conseguenze, queste vanno rimosse. E per far sì che si realizzi l’inefficacia del negozio è necessario che si verifichi una sentenza dichiarativa (ci dev’essere un Magistrato che, presa conoscenza dei presupposti dell’art. 1418, dica che il negozio è nullo). Una volta che c’è stata questa sentenza, gli effetti non si potranno più produrre e quelli che si sono prodotti vanno eliminati. Quindi, la nullità è una forma radicale di invalidità in quanto il negozio non produce effetti fin dall’origine! E se li ha prodotti, devono essere eliminati.
Il negozio nullo può produrre effetti?
Diciamo che tendenzialmente è vero che il negozio nullo non produce effetti fin dall’origine ma ci sono delle fattispecie che il legislatore prende in considerazione e che fanno eccezione a questa regola; la prima eccezione è quella della conversione del negozio nullo.
L’idea che sta alla base dell’istituto della conversione è: se 2 parti si sono accordate per porre in essere un regolamento negoziale tra di loro, il fatto che sia presente l’invalidità che genera la nullità deve poter consentire alle parti di raggiungere comunque la loro finalità (quella che avevano normalmente quando hanno stipulato il contratto) eliminando la causa di invalidità del contratto. Questo perché si cerca di salvare il più possibile (dal punto di vista giuridico) gli effetti di quell’investimento in termini di tempo e denaro che le parti hanno affrontato per stipulare originariamente il contratto; è un altro modo per dire che esiste nel nostro sistema il cosiddetto principio di economia dei mezzi giuridici. Cioè, una volta che i privati hanno attivato gli strumenti giuridici per la realizzazione dei loro interessi, l’ordinamento collabora con i privati per cercare il più possibile di aiutarli e sostenerli al fine di realizzare i loro interessi.
Noi abbiamo almeno 3 forme di conversione del negozio nullo:
- Conversione sostanziale
- Conversione formale
- Conversione legale
La conversione sostanziale
È quella prevista dall’art. 1424 che ci dice che il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso rispetto a quello che è stato stipulato purché ci siano i requisiti di sostanza e di forma. Cioè, che il contenuto sia rientrante in uno dei tipi legali o, se si tratta di un contratto atipico, che sia funzionale agli interessi meritevoli di tutela e che poi abbia dei requisiti di forma (ricordando che la forma è una modalità di espressione della volontà). Quindi, se il contratto nullo è stato stipulato nella forma rispettosa prevista dal legislatore e avendo la sostanza di un contratto diverso PUÒ avere gli effetti di questo diverso contratto!
E uno a questo punto potrebbe chiedersi: perché le parti che hanno stipulato un contratto dovrebbero beneficiare di un contratto diverso?
La ragione è semplice; noi abbiamo detto che tutti i contratti hanno una funzione economico-sociale che abbiamo chiamato causa. TUTTI i contratti hanno una causa ma questa causa può essere identica a più contratti. Basti pensare alla compravendita e alla donazione; entrambi sono contratti traslativi del diritto di proprietà (dopo vedremo che sono entrambi dei contratti ad effetti reali). Però c’è una grande differenza tra donazione e compravendita; uno è un negozio a titolo gratuito e uno è un negozio a titolo oneroso. Nella compravendita noi abbiamo un contratto di prestazioni corrispettive!
Ricordiamo che uno degli elementi essenziali del negozio è l’oggetto; nel caso della compravendita noi abbiamo 2 oggetti: il venditore che ha quello di trasferire il bene di sua proprietà e dall’altra parte abbiamo il compratore che ha come oggetto la somma del denaro del valore del bene. La mancanza di un elemento essenziale genera la nullità. Allora immaginiamoci che le parti del contratto di compravendita non abbiano stabilito il prezzo; l’oggetto in questo caso è possibile e lecito ma non è né determinato né determinabile. Il contratto è nullo perché manca un elemento essenziale! E teoricamente NON dovrebbe produrre effetti ma l’art. 1424 ci dice appunto che il contratto nullo può produrre effetti purché abbia l’effetto di un contratto diverso e, in questo caso, è quello della donazione!
Ma non è detto che sia sempre così; l’art. 1424 ci dice “può”. Noi sappiamo che il contratto di donazione è un contratto formale; il contratto di donazione, tranne i casi di modico valore (cioè di poco valore), la donazione è un contratto formale. Ipotizziamo che le parti abbiano utilizzato questa forma; il contratto nullo originario non lo teniamo più in considerazione e prendiamo per regolare rapporto tra le parti questo contratto diverso in cui il contratto nullo si è convertito e a questo contratto diverso diamo esecuzione.
Chi mi dice che la conversione sostanziale è realizzabile?
Diciamo che ci possiamo immaginare 2 circostanze: o lo fanno le parti spontaneamente (si rendono esse stesse conto di aver stipulato un contratto nullo e danno comunque esecuzione ad un contratto diverso) oppure una delle parti vuole far valere la nullità e l’altra parte no; di fronte a questo dissidio ci sarà un giudice che interpretando la volontà delle parti espressa nel contratto originario e preso atto che questo contratto è nullo, dichiarerà convertito il contratto originario nel diverso contratto che ha i requisiti di sostanza e di forma che aveva il contratto diverso.
Quindi: la conversione sostanziale si concretizza o per conversione spontanea delle parti o, in assenza di quella spontaneità delle parti, attraverso la mediazione di un Magistrato.
La conversione formale
Questa non è presa espressamente dal legislatore ma noi la possiamo ricavare interpretando l’art. 1424. L’art. 1424 ci mette di fronte ad un negozio nullo ma non ci dice perché è nullo. Ci si è immaginati il caso in cui la nullità discenda unitamente dal mancato rispetto delle parti dei requisiti di forma previsto per quel determinato contratto.
Quindi, immaginiamo il caso in cui il contratto sia nullo perché le parti non hanno rispettato la norma che espressamente gli imponeva il rispetto di una determinata forma (cioè, il rispetto di una modalità espressione della volontà ben precisa) e ipotizziamo che quel determinato contratto doveva essere fatto in forma scritta. Invece le parti hanno pensato bene di non utilizzare la forma scritta e hanno deciso di utilizzare la forma orale. È possibile convertire questo contratto che è nullo dal punto di vista formale?
La ragione (la ratio) è esattamente la stessa che abbiamo detto per la conversione sostanziale; anche in questo caso sorge l’esigenza di immaginarci un meccanismo che saldi tutti gli investimenti economici e temporali che le parti hanno fatto per stipulare quel determinato negozio/contratto. Quindi quel contratto è nullo per mancanza dell’elemento formale potrà avere gli effetti di un contratto diverso per cui quella forma è una forma ammissibile per questo contratto diverso.
Sia conversione sostanziale che la conversione formale vengono utilizzate dall’ordinamento per rendere possibile un contratto diverso.
La conversione legale
Semplicemente riguardano i casi in cui è direttamente il legislatore che impone il tipo di conversione.
Ipotesi: la sanatoria.
Noi lavoriamo in 2 tipi di negozi che si trovano nel Libro II del codice civile, quello dedicato alle successioni; ma all’interno del Libro II del codice civile vengono trattate anche le donazioni. Questo perché sia le donazioni che le successioni hanno degli elementi comuni; il primo (e il più importante) è che il trasferimento del diritto di proprietà (o di altri diritti) avviene senza una controprestazione in denaro per puro spirito di liberalità. Per cui, essendoci questo elemento forte e comune tra le donazioni e le successioni, il legislatore nel 1942 le ha inserite entrambe nel Libro II. Un’altra regola comune tra la donazione e il testamento si ha a proposito della nullità della donazione (o del testamento); questo perché sia la donazione che il testamento nullo possono essere sanati. E cosa vuol dire che possono essere sanati?
Vuol dire che in presenza di una nullità, la parte che sarebbe legittimata ad avere la nullità pur potendo andare davanti ad un Magistrato e far valere la nullità, decide di dare comunque esecuzione al negozio nullo. La nullità della disposizione testamentaria (art. 1590) non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità ha DOPO LA MORTE DEL TESTATORE confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.
Esempio: ci potrebbero essere dei casi in cui una persona (con riferimento al caso che stiamo trattando) non dia importanza all’aspetto più strettamente giuridico della fattispecie ma prende in considerazione la volontà del testatore e dice “so che la sua volontà era questa e quindi mi sento come dovere morale di obbligarmi a dare esecuzione a questa disposizione”. E possiamo pensare anche che il testatore aveva espresso questa volontà oralmente! Nonostante il legislatore ci imponga una determinata forma (che sappiamo essere la forma scritta). E questo lo fa per una ragione che NON è giuridica ma è di carattere morale!! E una volta che ha compiuto questo gesto, NON PUÒ PIÙ TORNARE SUI SUOI PASSI (SI SANA)!
Una regola simile la troviamo per il contratto di donazione (art. 799); se sovrapponessimo l’art. 1590 e l’art. 799 ci accorgeremmo che sono 2 articoli praticamente identici. Però possiamo notare che anche qua un presupposto fattuale della fattispecie è la morte. Quindi non tutte le donazioni nulle sono sanabili!! Sono sanabili quelle donazioni che gli eredi o gli aventi causa del donante (perché io posso diventare proprietario di un bene o perché sono erede o perché ho ricevuto quel bene ad altro titolo) che, conoscendo la causa della nullità, hanno dopo la morte di lui. Quindi qui abbiamo un donante che ha stipulato un contratto di donazione (una donazione nulla perlopiù) e che non è stata eseguita in vita dal donante. Il donante muore e i suoi eredi (o gli aventi causa del donante) si trovano di fronte ad una donazione nulla. Allora qui conoscendo quella volontà, o viene confermata la donazione o viene data volontaria esecuzione. L’elemento “morte” come presupposto della fattispecie, ci dice che qua la ragione per cui si prevede la sanatoria, si prevede uguale alla ragione che abbiamo analizzato all’art. 1590!! C’è un’eccezione per quanto riguarda le ragioni morali. E anche in questo caso, una volta fatto ciò, gli effetti sono irreversibili!
L'annullabilità
Di questo noi sappiamo già molto perché spesso noi ne abbiamo parlato ipotizzando il caso in cui abbiamo delle parti che formano il negozio giuridico che per varie ragioni non possono formare una volontà totalmente consapevole. Perché io non mi posso sbagliare tra nullità e annullabilità?
Perché la nullità attiene a questioni che hanno a che fare con la struttura del negozio giuridico; ci sono degli elementi che devono sussistere perché il negozio possa avere effetti e quegli elementi o non ci sono o non hanno certe caratteristiche previste dalla legge. SE VOGLIAMO, possiamo dire che la nullità ha che ha una “intuizione oggettiva”. Ha a che fare con le caratteristiche del negozio.
Invece, l’annullabilità ha a che fare con la “intuizione soggettiva”. Cioè, nel caso dell’annullabilità io mi chiedo: le parti che hanno dato vita al negozio potevano esprimere una volontà pienamente consapevole?? Fermo restando che il negozio che le parti hanno messo in piedi ha tutti i requisiti essenziali, le parti hanno espresso una volontà pienamente consapevole?
O erano incapaci di agire, o c’era un’incapacità naturale o il maggiorenne che ha perso la capacità di agire (queste possono essere le cause). Se non dovessero esistere nessuno di questi problemi, ci potrebbe essere comunque il vizio della volontà! E la presenza di uno dei 3 vizi della volontà, è indice del fatto che nella stipulazione del contratto è successo qualcosa in forza della quale il soggetto non è riuscito a formarsi una volontà pienamente consapevole. Quindi, che sia una questione che accede alla capacità di agire o che sia una questione che accede ai vizi della volontà, il problema che sta a monte dell’annullabilità è che il soggetto che ha preso parte alla realizzazione del negozio NON era nelle condizioni di esprimere una volontà pienamente consapevole (ribadendo che tutto questo è al netto della presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge!).
Se nel caso dell’annullabilità il problema di fondo al quale io sono posto è “il soggetto/i soggetti hanno potuto esprimere una volontà pienamente consapevole?”, la perdita di efficacia del negozio allora è FUNZIONALE/serve a proteggere quei soggetti che essendo protagonisti della vicenda negoziale non hanno potuto esprimere una volontà pienamente consapevole. Quindi, l’obiettivo dell’annullabilità è quello di proteggere quella parte/quelle parti che, avendo dato origine al negozio per ragioni di incapacità di agire o per ragioni di vizi della volontà, NON erano in grado di formare (e quindi esprimere) una volontà pienamente consapevole.
Ma se la funzione dell’annullabilità è quella di proteggere una parte che non ha potuto esprimere una volontà pienamente consapevole, in fondo era emessa alla valutazione della stessa parte l’agire in giudizio per ottenere l’annullamento del negozio oppure no; cioè, mentre nella nullità la mancanza di un elemento strutturale del negozio mi dice che chiunque è interessato può ottenere una dichiarazione di nullità, nel caso dell’annullabilità invece il legislatore dice “rimetto a te la scelta se agire in giudizio per l’annullamento oppure no”. Questa è la grande differenza tra la nullità e l’annullabilità!
Nella nullità CHIUNQUE vi abbia interesse può ottenere una dichiarazione di nullità; invece nell’annullabilità SOLO LA PARTE (o i suoi aventi causa che hanno interesse ad ottenere l’annullamento) può agire per far dichiarare l’annullamento del negozio. Perché c’è questa limitazione così forte della legittimazione ad agire?
Perché nel caso dell’annullamento l’obiettivo ultimo è quello di proteggere la parte debole della relazione negoziale! Ora però, se l’inefficacia del negozio annullabile è emessa alla ponderazione della parte debole che per incapacità di agire o un vizio della volontà decide di agire per l’annullamento, allora vuol dire che se la parte può agire per l’annullamento potrebbe anche decidere di NON agire per l’annullamento!! E se decide di NON agire per l’annullamento, l’invalidità negoziale non si verifica più e quindi il negozio è efficace! E questa è la seconda grande differenza!!!
Questa dichiarazione di volontà è un atto negoziale unilaterale che si chiama convalida. Quindi, la convalida è una dichiarazione di nullità con cui la parte che sarebbe legittimata ad agire per l’annullamento del contratto, conoscendo la causa dell’annullabilità, decide di confermare il negozio.
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