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LA DISCIPLINA DELLE SRL
La trattiamo per differenze, vedendo sostanzialmente 4 aspetti:
- Il ruolo dell’assemblea dei soci
- Il ruolo dell’organo amministrativo
- Il ruolo del singolo socio
- I controlli
La disciplina delle srl è caratterizzata dal fatto che da un lato da’ più rilevanza
al ruolo del socio e da’ maggiore autonomia statutaria rispetto alle spa. Questo
perché qui, appunto, viene lasciato spazio a una maggiore autonomia dei soci
nel regolare la disciplina interna della srl in quanto la srl non può offrire le
quote di partecipazione al mercato, è la società che non può emettere titoli
obbligazionari se non riservati a investitori istituzionali, è una società che ha
un’apertura al mercato assente o molto limitata.
1° punto: ruolo dell’assemblea. Nella srl l’assemblea dei soci ha una rilevanza
superiore rispetto a quella delle spa. L’art. 2479 stabilisce 2 regole:
- competenze inderogabili dell’assemblea dei soci: nomina degli amministratori
e dei componenti degli organi di controllo, approvazione del bilancio e della
distribuzione degli utili, modifiche dell’atto costitutivo, decisione di compiere
operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una
rilevante modifica dei diritti dei soci (più o meno le stesse della spa, tranne
quest’ultimo punto). Quindi ha una competenza in più.
- L’atto costitutivo può riservare alla competenza dei soci decisioni in materia
di gestione e gli amministratori o i soci che rappresentano almeno 1/3 del
capitale possono rimettere all’assemblea una decisione in materia di gestione.
Quindi è molto diverso dalla spa questo punto. 57
Altro profilo: le modalità di formazione della volontà assembleare. Il
legislatore prevede che l’assemblea (o meglio, la decisione dei soci) si formi
con il metodo del cosiddetto “sistema referendario” in cui i soci raccolgono su
un documento le volontà fino a quando raggiungono la maggioranza (questo lo
si fa per velocizzare). L’assemblea è comunque convocata e con un termine
che è tra l’altro più breve (8 giorni, non i 15 della spa).
2° punto: organo amministrativo. In tema di srl, l’art. 2475 ha una disciplina
analoga all’organo amministrativo della spa (amministratore unico o cda), però
qui è consentita anche l’adozione dei sistemi amministrativi delle società di
persone che può essere disgiuntiva o congiuntiva.
La srl ha portato il legislatore ad adottare per le srl i sistemi tipici delle società
di persone (oltre a quelli delle spa), anche se la srl è una società di capitali.
Per quanto riguarda il ruolo del socio, nelle srl ha una rilevanza maggiore. In
particolare, l’art. 2476 prevede che il socio di srl ha un potere di controllo e
informazione molto ampio (se non è amministratore) e può consultare i libri
sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Ha in sostanza un diritto di
informazione (molto diverso dal diritto che ha il socio azionista nelle spa, il
quale ha solo diritto di consultare il libro assemblee e il libro dei soci ma non ha
diritto di chiedere ulteriori informazioni se non all’interno dell’assemblea) e
ispezione. Altro diritto che spetta al socio è quello che può far esercitare
l’azione sociale di responsabilità e chiedere la revoca anche cautelare degli
amministratori. Il socio di srl, anche se ha (per esempio) lo 0,0001% può
esercitare l’azione sociale di responsabilità, quindi far valere quell’azione con
cui la società può chiedere con un’azione i danni (azione sociale di
responsabilità) a prescindere dalla percentuale partecipativa e poi può inoltre
chiedere la revoca cautelare degli amministratori. Questo maggior ruolo del
socio si riflette poi in una sua possibile responsabilità; nelle srl rispondono
insieme agli amministratori anche i soci che hanno intenzionalmente deciso o
autorizzato il compimento di atti dannosi per la società. Il fatto che il socio di srl
sia più rilevante, comporta anche il fatto che ci sia una responsabilità solidale
del socio di srl per atti dannosi con l’intervento del socio in relazione a questi
atti dannosi.
I controlli: da questo punto di vista la srl ha una disciplina più semplice rispetto
alle spa. L’art. 2477 dice che è necessaria la nomina di un organo di controllo
che può essere un collegio sindacale, un sindaco unico o un revisore legale solo
se la srl o raggiunge determinati limiti dimensionali (si può fare il bilancio in
forma abbreviata) oppure è prevista dall’atto costitutivo. Al di fuori di queste 2
ipotesi, non è obbligatorio l’organo di controllo. Questo perché quando la srl 58
non è molto grande, il legislatore ritiene che non sia obbligatorio partendo dal
presupposto che siano i soci a fare il controllo. La scelta è stata criticata perché
si ritiene che invece sia necessario (ma questo a noi non ha importanza).
LE MODIFICHE DELLO STATUTO NELLE SRL
Affrontiamo 3 tematiche:
1) Come avvengono le modifiche dello Statuto
2) Il recesso (in quale occasioni il socio può recedere)
3) Le modifiche sul capitale sociale
Primo punto: è un procedimento di 3 fasi:
- delibera assembleare di modifica dello Statuto
- controllo notarile della legittimità della modifica
- iscrizione nel Registro delle Imprese della modifica
L’assemblea straordinaria è quindi richiesta per la modifica dello Statuto e
quindi (secondo punto) occorre far venire un notaio in sede di assemblea, il
quale verifica la legittimità della modifica (ad esempio, potremmo avere una
modifica di spa che elimina l’organo di controllo; ma questa sarebbe una
delibera illegittima e il notaio non potrebbe dare il suo assenso a questa
modifica).
Terzo punto: dal momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della
modifica, la delibera dell’assemblea straordinaria ha effetto.
Il fatto che la modifica statutaria è conseguenza di una delibera dell’assemblea
straordinaria è frutto del fatto che le modifiche siano quindi fatte a
maggioranza. Le modifiche statutarie hanno un impatto rilevante sul socio. Il
presupposto del recesso è quindi proprio collegato alle modifiche statutarie (i
presupposti sono simili alle spa, però non identici). ESEMPIO sulla modifica
dell’oggetto sociale: se la società costruisce immobili e da domani decide
invece di fare attività agricola, dal punto di vista del socio che ha investito su
quella società ha un cambiamento sul significato dei suoi investimenti.
In tema di spa, il socio può recedere per cause inderogabili (cioè che lo Statuto
non glielo può togliere) e per ipotesi invece derogabili e altre ipotesi previste
da altre norme o dallo Statuto. Le ipotesi inderogabili sono: modifica
dell’oggetto sociale, trasformazione della società, trasferimento della sede
all’estero, incidenza sui diritti partecipativi del socio.
Le ipotesi invece derogabili sono: introduzione o rimozione di vincoli alla
circolazione delle azioni e la proroga del termine di durata della società. 59
Quando siamo di fronte a una di queste ipotesi, il socio ha un termine di 15
giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese per comunicare alla società di
voler recedere. Nel momento in cui lo comunica, si apre un procedimento di
liquidazione del valore delle azioni; è un procedimento abbastanza articolato e
tiene conto di un’esigenza di equa valorizzazione delle azioni del socio (a
valore di mercato). Il procedimento: la società può decidere anche di revocare
la delibera che legittima il diritto di recesso rendendo quindi nullo il diritto di
recesso (quindi può tornare indietro). ESEMPIO: la società ha assunto una
delibera che ha modificato i diritti partecipativi del socio. A seguito di questa
modifica statutaria, recedono 5 soci titolari di partecipazioni rilevanti; la società
riceve queste comunicazioni di recesso e decide di revocare la delibera e
ripristinare il tutto.
Poi, il soggetto deputato a liquidare il valore agli azionisti che hanno esercitato
il recesso: ci sono 4 passaggi che hanno la finalità di cercare di evitare di
pagare i soci che recedono con le casse della società ed evitare che la società
sia messa in crisi a causa di questi pagamenti.
1° passaggio: le azioni dei soci che recedono sono offerte dall’amministratore
come opzione agli altri soci azionisti in proporzione al numero delle azioni
possedute, i quali possono decidere se comprare le azioni o meno. Se gli
azionisti non le comperano in tutto o in parte, gli amministratori possono
cercare altri soggetti non soci sul mercato, e quindi cercare altri azionisti (2°
step). 3° step: se nemmeno altri azionisti vogliono comperarle, le azioni se le
può comprare la società. Però sono azioni proprie e quindi va considerato il
limite particolare delle riserve disponibili o degli utili distribuibili (come già
detto). 4° step: la società non ha nemmeno le risorse disponibili per pagare il
socio che ha esercitato il recesso ed è quindi in difficoltà. Quindi deve ridurre il
capitale sociale (e questo da’ un diritto di opposizione ai creditori sociali e
quindi un diritto di bloccare questa operazione) o sciogliere la società.
A quale valore vengono liquidate le azioni del socio ricevente: come detto
prima, ci dev’essere un’equa valorizzazione. Questo perché non si può
pretendere che il socio sia da un lato danneggiato (nel senso di lasciare alla
maggioranza il potere di modificare lo Statuto) e d’altro lato di avere il diritto di
recesso che però lo danneggia perché vede infilarsi le azioni a un valore
inferiore a quello di mercato. Il criterio è quindi (art. 2437) che il valore di
liquidazione dev’essere determinato tenendo conto della consistenza
patrimoniale, dalle prospettive reddituali e degli eventuali valori delle azioni sul
mercato. Il socio ha conoscenza di tutto ciò prima dell’assemblea chiamata a
deliberare la modifica in modo da sapere come votare in assemblea. Questo
valore può essere contestato dal socio chiedendo la nomina al Tribunale di un
esperto che valuti il valore delle azioni. E poi l’esperto darà una sua valutazione
che sarà il valore da attribuire alla singola azione. 60
CAMBIAMENTO DELL’IMPORTO DEL CAPITALE
SOCIALE NOMINALE
Nel caso dell’aumento: la cifra viene incrementata attraverso la modifica
statutaria mediante l’aumento d