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LA DISCIPLINA DELLE SRL

La trattiamo per differenze, vedendo sostanzialmente 4 aspetti:

- Il ruolo dell’assemblea dei soci

- Il ruolo dell’organo amministrativo

- Il ruolo del singolo socio

- I controlli

La disciplina delle srl è caratterizzata dal fatto che da un lato da’ più rilevanza

al ruolo del socio e da’ maggiore autonomia statutaria rispetto alle spa. Questo

perché qui, appunto, viene lasciato spazio a una maggiore autonomia dei soci

nel regolare la disciplina interna della srl in quanto la srl non può offrire le

quote di partecipazione al mercato, è la società che non può emettere titoli

obbligazionari se non riservati a investitori istituzionali, è una società che ha

un’apertura al mercato assente o molto limitata.

1° punto: ruolo dell’assemblea. Nella srl l’assemblea dei soci ha una rilevanza

superiore rispetto a quella delle spa. L’art. 2479 stabilisce 2 regole:

- competenze inderogabili dell’assemblea dei soci: nomina degli amministratori

e dei componenti degli organi di controllo, approvazione del bilancio e della

distribuzione degli utili, modifiche dell’atto costitutivo, decisione di compiere

operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una

rilevante modifica dei diritti dei soci (più o meno le stesse della spa, tranne

quest’ultimo punto). Quindi ha una competenza in più.

- L’atto costitutivo può riservare alla competenza dei soci decisioni in materia

di gestione e gli amministratori o i soci che rappresentano almeno 1/3 del

capitale possono rimettere all’assemblea una decisione in materia di gestione.

Quindi è molto diverso dalla spa questo punto. 57

Altro profilo: le modalità di formazione della volontà assembleare. Il

legislatore prevede che l’assemblea (o meglio, la decisione dei soci) si formi

con il metodo del cosiddetto “sistema referendario” in cui i soci raccolgono su

un documento le volontà fino a quando raggiungono la maggioranza (questo lo

si fa per velocizzare). L’assemblea è comunque convocata e con un termine

che è tra l’altro più breve (8 giorni, non i 15 della spa).

2° punto: organo amministrativo. In tema di srl, l’art. 2475 ha una disciplina

analoga all’organo amministrativo della spa (amministratore unico o cda), però

qui è consentita anche l’adozione dei sistemi amministrativi delle società di

persone che può essere disgiuntiva o congiuntiva.

La srl ha portato il legislatore ad adottare per le srl i sistemi tipici delle società

di persone (oltre a quelli delle spa), anche se la srl è una società di capitali.

Per quanto riguarda il ruolo del socio, nelle srl ha una rilevanza maggiore. In

particolare, l’art. 2476 prevede che il socio di srl ha un potere di controllo e

informazione molto ampio (se non è amministratore) e può consultare i libri

sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Ha in sostanza un diritto di

informazione (molto diverso dal diritto che ha il socio azionista nelle spa, il

quale ha solo diritto di consultare il libro assemblee e il libro dei soci ma non ha

diritto di chiedere ulteriori informazioni se non all’interno dell’assemblea) e

ispezione. Altro diritto che spetta al socio è quello che può far esercitare

l’azione sociale di responsabilità e chiedere la revoca anche cautelare degli

amministratori. Il socio di srl, anche se ha (per esempio) lo 0,0001% può

esercitare l’azione sociale di responsabilità, quindi far valere quell’azione con

cui la società può chiedere con un’azione i danni (azione sociale di

responsabilità) a prescindere dalla percentuale partecipativa e poi può inoltre

chiedere la revoca cautelare degli amministratori. Questo maggior ruolo del

socio si riflette poi in una sua possibile responsabilità; nelle srl rispondono

insieme agli amministratori anche i soci che hanno intenzionalmente deciso o

autorizzato il compimento di atti dannosi per la società. Il fatto che il socio di srl

sia più rilevante, comporta anche il fatto che ci sia una responsabilità solidale

del socio di srl per atti dannosi con l’intervento del socio in relazione a questi

atti dannosi.

I controlli: da questo punto di vista la srl ha una disciplina più semplice rispetto

alle spa. L’art. 2477 dice che è necessaria la nomina di un organo di controllo

che può essere un collegio sindacale, un sindaco unico o un revisore legale solo

se la srl o raggiunge determinati limiti dimensionali (si può fare il bilancio in

forma abbreviata) oppure è prevista dall’atto costitutivo. Al di fuori di queste 2

ipotesi, non è obbligatorio l’organo di controllo. Questo perché quando la srl 58

non è molto grande, il legislatore ritiene che non sia obbligatorio partendo dal

presupposto che siano i soci a fare il controllo. La scelta è stata criticata perché

si ritiene che invece sia necessario (ma questo a noi non ha importanza).

LE MODIFICHE DELLO STATUTO NELLE SRL

Affrontiamo 3 tematiche:

1) Come avvengono le modifiche dello Statuto

2) Il recesso (in quale occasioni il socio può recedere)

3) Le modifiche sul capitale sociale

Primo punto: è un procedimento di 3 fasi:

- delibera assembleare di modifica dello Statuto

- controllo notarile della legittimità della modifica

- iscrizione nel Registro delle Imprese della modifica

L’assemblea straordinaria è quindi richiesta per la modifica dello Statuto e

quindi (secondo punto) occorre far venire un notaio in sede di assemblea, il

quale verifica la legittimità della modifica (ad esempio, potremmo avere una

modifica di spa che elimina l’organo di controllo; ma questa sarebbe una

delibera illegittima e il notaio non potrebbe dare il suo assenso a questa

modifica).

Terzo punto: dal momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della

modifica, la delibera dell’assemblea straordinaria ha effetto.

Il fatto che la modifica statutaria è conseguenza di una delibera dell’assemblea

straordinaria è frutto del fatto che le modifiche siano quindi fatte a

maggioranza. Le modifiche statutarie hanno un impatto rilevante sul socio. Il

presupposto del recesso è quindi proprio collegato alle modifiche statutarie (i

presupposti sono simili alle spa, però non identici). ESEMPIO sulla modifica

dell’oggetto sociale: se la società costruisce immobili e da domani decide

invece di fare attività agricola, dal punto di vista del socio che ha investito su

quella società ha un cambiamento sul significato dei suoi investimenti.

In tema di spa, il socio può recedere per cause inderogabili (cioè che lo Statuto

non glielo può togliere) e per ipotesi invece derogabili e altre ipotesi previste

da altre norme o dallo Statuto. Le ipotesi inderogabili sono: modifica

dell’oggetto sociale, trasformazione della società, trasferimento della sede

all’estero, incidenza sui diritti partecipativi del socio.

Le ipotesi invece derogabili sono: introduzione o rimozione di vincoli alla

circolazione delle azioni e la proroga del termine di durata della società. 59

Quando siamo di fronte a una di queste ipotesi, il socio ha un termine di 15

giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese per comunicare alla società di

voler recedere. Nel momento in cui lo comunica, si apre un procedimento di

liquidazione del valore delle azioni; è un procedimento abbastanza articolato e

tiene conto di un’esigenza di equa valorizzazione delle azioni del socio (a

valore di mercato). Il procedimento: la società può decidere anche di revocare

la delibera che legittima il diritto di recesso rendendo quindi nullo il diritto di

recesso (quindi può tornare indietro). ESEMPIO: la società ha assunto una

delibera che ha modificato i diritti partecipativi del socio. A seguito di questa

modifica statutaria, recedono 5 soci titolari di partecipazioni rilevanti; la società

riceve queste comunicazioni di recesso e decide di revocare la delibera e

ripristinare il tutto.

Poi, il soggetto deputato a liquidare il valore agli azionisti che hanno esercitato

il recesso: ci sono 4 passaggi che hanno la finalità di cercare di evitare di

pagare i soci che recedono con le casse della società ed evitare che la società

sia messa in crisi a causa di questi pagamenti.

1° passaggio: le azioni dei soci che recedono sono offerte dall’amministratore

come opzione agli altri soci azionisti in proporzione al numero delle azioni

possedute, i quali possono decidere se comprare le azioni o meno. Se gli

azionisti non le comperano in tutto o in parte, gli amministratori possono

cercare altri soggetti non soci sul mercato, e quindi cercare altri azionisti (2°

step). 3° step: se nemmeno altri azionisti vogliono comperarle, le azioni se le

può comprare la società. Però sono azioni proprie e quindi va considerato il

limite particolare delle riserve disponibili o degli utili distribuibili (come già

detto). 4° step: la società non ha nemmeno le risorse disponibili per pagare il

socio che ha esercitato il recesso ed è quindi in difficoltà. Quindi deve ridurre il

capitale sociale (e questo da’ un diritto di opposizione ai creditori sociali e

quindi un diritto di bloccare questa operazione) o sciogliere la società.

A quale valore vengono liquidate le azioni del socio ricevente: come detto

prima, ci dev’essere un’equa valorizzazione. Questo perché non si può

pretendere che il socio sia da un lato danneggiato (nel senso di lasciare alla

maggioranza il potere di modificare lo Statuto) e d’altro lato di avere il diritto di

recesso che però lo danneggia perché vede infilarsi le azioni a un valore

inferiore a quello di mercato. Il criterio è quindi (art. 2437) che il valore di

liquidazione dev’essere determinato tenendo conto della consistenza

patrimoniale, dalle prospettive reddituali e degli eventuali valori delle azioni sul

mercato. Il socio ha conoscenza di tutto ciò prima dell’assemblea chiamata a

deliberare la modifica in modo da sapere come votare in assemblea. Questo

valore può essere contestato dal socio chiedendo la nomina al Tribunale di un

esperto che valuti il valore delle azioni. E poi l’esperto darà una sua valutazione

che sarà il valore da attribuire alla singola azione. 60

CAMBIAMENTO DELL’IMPORTO DEL CAPITALE

SOCIALE NOMINALE

Nel caso dell’aumento: la cifra viene incrementata attraverso la modifica

statutaria mediante l’aumento d

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aeot di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Speranzin Marco.