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Dopo il 1000 la civiltà europea conosce una grande rinascita, si è parlato di
rinascimento giuridico medievale. Abbiamo citato le due scuole principali
italiane protagoniste : la scuola dei Glossatori e la scuola dei Commentatori.
Punti salienti della scuola dei Glossatori: i Glossatori riscoprono il Digesto, il
professore Irnerio lo ritrova , lo studia e comincia ad insegnarlo. Come
sappiamo il diritto è sempre in funzione di qualcos’altro : dell’economia, delle
ideologie , degli elementi culturali che stanno dietro alla cultura giudica ecc;
possiamo presumere che tale riscoperta rispondesse ai bisogni della società.
Dunque si avverte il bisogno di un diritto più sofisticato, rispondente ad una
società evoluta, più complessa. In Italia nascono i Comuni che hanno bisogno
anche di un diritto penale più sofisticato. Quindi il diritto romano torna utile. Nel
300, la scuola dei Glossatori si può dire tramontata. Tra il 1250 e 1300 abbiamo
un periodo intermedio chiamato età dei post accursiani. Il glossatore Accursio,
autore della Magna Glossa che è l’ultima glossa, intorno al 1230 raccoglie tutte
le glosse scritte dai suoi predecessori e opera una vera e propria serrata, una
sorta di chiusura della Glossa. Perciò quelli che sono venuti dopo, appunto i
post accursiani, hanno questa denominazione.
Nel 1300 circa inizia una nuova scuola, la scuola dei commentatori-> dal 1300
sino alle soglie della prima età moderna. Quando abbiamo parlato della scuola
dei Glossatori abbiamo anche detto che era una scuola di Bologna, perché
Bologna? Perché Bologna si trova alla confluenza della cultura germanica e di
Roma. La Germania era la sede dell’Impero Romano Germanico e Roma era
sede del Papato. Le due massime potenze , quella temporale dell’impero e
quella spirituale del papato trovarono questo punto d’incontro a Bologna.
Dunque a Bologna nasce la prima università attorno al nucleo
giurisprudenziale. Per la scuola dei commentatori invece non c’è un posto in
cui si è sviluppata di più ma possiamo dire che ha il suo epicentro nell’Italia del
Centro nord, ma non anche al Sud. Per esempio Bologna, Pavia, Perugia,
Padova sono state le prime grandi facoltà di giurisprudenza.
Abbiamo detto che il glossatore è un professore universitario, è ossessionato
dallo studio del diritto , soprattutto del Digesto, e per esaltare il diritto romano
è anche disposto ad adeguare la realtà alla fonte attraverso
L’INTERPRETAZIONE. I glossatori erano fedeli alla fonte, non forzavano la
lettera della norma , erano possibili solo dei chiarimenti ( potevano essere
“glossate”), ma le norme non potevano essere stravolte. Con l’interpretazione
riescono a dire questa situazione di fatto sta dentro questa norma
giustinianea, diritto già vecchio per loro, su cui si era posata la polvere già dal
500/600 anni. Facciamo un esempio: Quando un privato o un pm possono
iniziare un’azione penale? Quali elementi deve avere? i medievali avevano una
norma giustinianea del Codice in base al quale si affermava che si può
accusare solo quando sussistono determinate condizioni: una confessione, o
prove evidenti, o documenti scritti o indizi. Gli indizi sono sempre stati il punto
più spinoso. Giustiniano aveva detto che quando ci sono solo indizi potete
accusare solo se questi sono più chiari della luce. I glossatori hanno paura
che si possano scorgere indizi ovunque , ecco perché inseriscono nella glossa
l’aggettivo “meridiana”, che significa “ del mezzogiorno”, rafforzando così il
concetto: si può intraprendere l’azione penale sono quando l’indizio è
chiarissimo, emana una luce più forte della luce del mezzogiorno. Questo è un
esempio di forzatura della realtà per farla entrare dentro al testo.
Il Commentatore è un avvocato, ha il chiodo fisso del caso concreto da risolvere
in modo più libero rispetto ai glossatori e rispetto al testo, textus (materiale
giustinianeo). I commentatori usano una pluralità di fonti che possono
diversamente modulare. Nel 200, poi nel 300, dispongono di una pluralità di
fonti; della filosofia aristotelica; della visione sistematica. Nel 1100 già esistono
, ma nel 200, in Italia soprattutto ,abbiamo avuto l’esplosione delle civiltà
comunali, soprattutto nell’Italia del centronord. Il Comune nasce perchè la
comunità cittadina decide di chiudersi fisicamente per evitare che sia turbata la
loro quiete e anche per auto-proteggersi dal signore feudale. Nel Medioevo il
potere è infatti distribuito molto tra i soggetti feudali che si impongono sulle
comunità sottostanti, in un rapporto gerarchico. I comuni restavano chiusi in
queste mura, avevano proprie regole , propri statuti, i cosiddetti “iura
propria”; Da una parte mettevano il diritto comune, cioè la sintesi tra diritto
giustinianeo e diritto canonico, dall’altra gli iura propria che erano diritti che
riguardavano o una parte del territorio ad esempio lo statuto di Cerignola si
applica solo a quelli di Cerignola, o diritti che riguardavano solo determinate
categorie di persone ,ad esempio il mercante poteva applicare il diritto dei
mercanti. Allora i commentatori rispetto ai glossatori dispongono di più fonti,
guardano al diritto di Giustiniano ma anche ad altre fonti, hanno una visione
d’insieme, una visione sistematica, guardano al testo giustinianeo non nel
micro dettaglio ma in una visione d’insieme. Dicevano che È vero che
Giustiniano dice che si può accusare solo se”…” , però lo statuto ad esempio di
Cerignola dice che i mercanti di Torremaggiore possono applicare il loro diritto.
I commentatori s’inventano varie modalità d’interpretazione: interpretazione
restrittiva, estensiva, analogica, letterale. Come mai proprio i commentatori?
Perché i commentatori ci mettono dentro anche la filosofia di Aristotele. Nel
medioevo Aristotele viene esumato dai filosofi medievali, soprattutto dalla
filosofia scolastica che viene bilanciata in Occidente da Tommaso D’Aquinio.
D’Aquinio da una “ riverniciata” in senso teologico al pensiero di Aristotele.
Aristotele diceva che noi conosciamo l’essenza. I commentatori, grazie alla
conoscenza di Aristotele , affermano che quando si legge una norma bisogna
guardare all’essenza, al succo, alla ratio della norma giustinianea del Corpus
Iuris Civils; questo succo può essere ristretto, dilatato, Preso alla lettera o si
può guardare come principio generale: queste sono appunto le varie
declinazioni interpretative dei commentatori; se una norma ad esempio mi
sta troppo stretta dicono che Giustiniano aveva detto troppo poco, se una
norma mi sta troppo larga dicono che Giustiniano aveva detto troppo. Quindi
mentre i glossatori forzano la realtà per adeguarla al testo, i commentatori
fanno il contrario, forzano il testo per adeguarlo alla realtà. Con i commentatori
siamo nel 300, il Medioevo è stato un periodo molto lungo che ha avuto
elementi di forte continuità medievale, l’elemento più importante è
l’universalismo politico religioso medievale, che finisce alla fine del
Medioevo, quando? Non c’è un momento preciso in cui tutta Europa transita
dal medioevo all’età moderna. Ieri abbiamo parlato della scoperta dell’America,
abbiamo detto che per noi giuristi non è molto importante, perchè? Quando gli
spagnoli conquistarono prima l’America del sud e poi quella del nord cosa
esportarono? Nell’America del sud si applicò il diritto comune spagnolo che era
il diritto “all’italiana” possiamo dire, l’America del nord poi, quando gli inglesi si
liberarono degli spagnoli, adottò il diritto inglese, sempre europeo; quindi come
vediamo la scoperta dell’America non è importante per la storia giuridica.
Dobbiamo trovare un altro elemento, ecco perché abbiamo tirato in ballo
l’universalismo medievale. Nel medioevo viveva quella dicotomia tra mondo
spirituale e mondo medievale. Fu Sant’Agostino, uno dei più grandi padri
della Chiesa, a dire che la vita umana è scissa tra città dell’uomo, terrena , e la
citta di Dio. La città dell’uomo deve tendere alla città di Dio. Anche il diritto
deve rispondere a questa dicotomia.
Abbiamo detto che dopo il 1000 abbiamo il diritto romano, dal punto di vista
politico come si legge il diritto romano? Noi siamo abituati a ragionare in
termini di rapporto tra diritto e istituzione , cioè a dire che si applica diritto in
quanto c’è il potere che impone di applicarlo. Per i medievali invece l’autorità
del diritto romano nasceva da una sua autorevolezza intrinseca, il diritto
Giustinianeo doveva essere applicato perché c’è una cultura giuridica
autorevole e autosufficiente ad applicarlo, non in quanto c’è qualcuno che
impone di applicarlo. Ovviamente i professori glossatori, poi anche i
commentatori, sentirono l’esigenza di agganciare questo diritto ad un’ autorità.
Carlo Magno nell’800 si fa incoronare imperatore, il suo sogno è quello di
rinnovare l’Impero romano antico. Si fa incoronare dal Papa perchè aveva
bisogno di un sigillo spirituale, cosa che non era affatto tipica dell’impero
antico. Carlo sintetizza quell’universalismo di cui stiamo parlando, che ha una
faccia materiale, politica, infatti lui è imperatore, il prosecutore della
tradizione dell’Impero Romano d’Occidente ,che era caduto nel 476 , ma con il
sigillo papale(elemento spirituale). Tutto il Medioevo si gioca su questa
dialettica, tra questi due poteri. Alla fine del medioevo questo universalismo
cade, Il Papa e l’Imperatore ad un certo punto perdono il potere, perché?
l’Imperatore lo perde perché si mette in discussione il carattere universale del
potere, chi l’ha detto che una comunità politica deve essere unica? I medievali
dicevano” res publica cristianorum” cioè la comunità politica deve essere
unica , popolata da cristiani, tutti erano della stessa religione cristiana e