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Estratto del documento

Dopo il 1000 la civiltà europea conosce una grande rinascita, si è parlato di

rinascimento giuridico medievale. Abbiamo citato le due scuole principali

italiane protagoniste : la scuola dei Glossatori e la scuola dei Commentatori.

Punti salienti della scuola dei Glossatori: i Glossatori riscoprono il Digesto, il

professore Irnerio lo ritrova , lo studia e comincia ad insegnarlo. Come

sappiamo il diritto è sempre in funzione di qualcos’altro : dell’economia, delle

ideologie , degli elementi culturali che stanno dietro alla cultura giudica ecc;

possiamo presumere che tale riscoperta rispondesse ai bisogni della società.

Dunque si avverte il bisogno di un diritto più sofisticato, rispondente ad una

società evoluta, più complessa. In Italia nascono i Comuni che hanno bisogno

anche di un diritto penale più sofisticato. Quindi il diritto romano torna utile. Nel

300, la scuola dei Glossatori si può dire tramontata. Tra il 1250 e 1300 abbiamo

un periodo intermedio chiamato età dei post accursiani. Il glossatore Accursio,

autore della Magna Glossa che è l’ultima glossa, intorno al 1230 raccoglie tutte

le glosse scritte dai suoi predecessori e opera una vera e propria serrata, una

sorta di chiusura della Glossa. Perciò quelli che sono venuti dopo, appunto i

post accursiani, hanno questa denominazione.

Nel 1300 circa inizia una nuova scuola, la scuola dei commentatori-> dal 1300

sino alle soglie della prima età moderna. Quando abbiamo parlato della scuola

dei Glossatori abbiamo anche detto che era una scuola di Bologna, perché

Bologna? Perché Bologna si trova alla confluenza della cultura germanica e di

Roma. La Germania era la sede dell’Impero Romano Germanico e Roma era

sede del Papato. Le due massime potenze , quella temporale dell’impero e

quella spirituale del papato trovarono questo punto d’incontro a Bologna.

Dunque a Bologna nasce la prima università attorno al nucleo

giurisprudenziale. Per la scuola dei commentatori invece non c’è un posto in

cui si è sviluppata di più ma possiamo dire che ha il suo epicentro nell’Italia del

Centro nord, ma non anche al Sud. Per esempio Bologna, Pavia, Perugia,

Padova sono state le prime grandi facoltà di giurisprudenza.

Abbiamo detto che il glossatore è un professore universitario, è ossessionato

dallo studio del diritto , soprattutto del Digesto, e per esaltare il diritto romano

è anche disposto ad adeguare la realtà alla fonte attraverso

L’INTERPRETAZIONE. I glossatori erano fedeli alla fonte, non forzavano la

lettera della norma , erano possibili solo dei chiarimenti ( potevano essere

“glossate”), ma le norme non potevano essere stravolte. Con l’interpretazione

riescono a dire questa situazione di fatto sta dentro questa norma

giustinianea, diritto già vecchio per loro, su cui si era posata la polvere già dal

500/600 anni. Facciamo un esempio: Quando un privato o un pm possono

iniziare un’azione penale? Quali elementi deve avere? i medievali avevano una

norma giustinianea del Codice in base al quale si affermava che si può

accusare solo quando sussistono determinate condizioni: una confessione, o

prove evidenti, o documenti scritti o indizi. Gli indizi sono sempre stati il punto

più spinoso. Giustiniano aveva detto che quando ci sono solo indizi potete

accusare solo se questi sono più chiari della luce. I glossatori hanno paura

che si possano scorgere indizi ovunque , ecco perché inseriscono nella glossa

l’aggettivo “meridiana”, che significa “ del mezzogiorno”, rafforzando così il

concetto: si può intraprendere l’azione penale sono quando l’indizio è

chiarissimo, emana una luce più forte della luce del mezzogiorno. Questo è un

esempio di forzatura della realtà per farla entrare dentro al testo.

Il Commentatore è un avvocato, ha il chiodo fisso del caso concreto da risolvere

in modo più libero rispetto ai glossatori e rispetto al testo, textus (materiale

giustinianeo). I commentatori usano una pluralità di fonti che possono

diversamente modulare. Nel 200, poi nel 300, dispongono di una pluralità di

fonti; della filosofia aristotelica; della visione sistematica. Nel 1100 già esistono

, ma nel 200, in Italia soprattutto ,abbiamo avuto l’esplosione delle civiltà

comunali, soprattutto nell’Italia del centronord. Il Comune nasce perchè la

comunità cittadina decide di chiudersi fisicamente per evitare che sia turbata la

loro quiete e anche per auto-proteggersi dal signore feudale. Nel Medioevo il

potere è infatti distribuito molto tra i soggetti feudali che si impongono sulle

comunità sottostanti, in un rapporto gerarchico. I comuni restavano chiusi in

queste mura, avevano proprie regole , propri statuti, i cosiddetti “iura

propria”; Da una parte mettevano il diritto comune, cioè la sintesi tra diritto

giustinianeo e diritto canonico, dall’altra gli iura propria che erano diritti che

riguardavano o una parte del territorio ad esempio lo statuto di Cerignola si

applica solo a quelli di Cerignola, o diritti che riguardavano solo determinate

categorie di persone ,ad esempio il mercante poteva applicare il diritto dei

mercanti. Allora i commentatori rispetto ai glossatori dispongono di più fonti,

guardano al diritto di Giustiniano ma anche ad altre fonti, hanno una visione

d’insieme, una visione sistematica, guardano al testo giustinianeo non nel

micro dettaglio ma in una visione d’insieme. Dicevano che È vero che

Giustiniano dice che si può accusare solo se”…” , però lo statuto ad esempio di

Cerignola dice che i mercanti di Torremaggiore possono applicare il loro diritto.

I commentatori s’inventano varie modalità d’interpretazione: interpretazione

restrittiva, estensiva, analogica, letterale. Come mai proprio i commentatori?

Perché i commentatori ci mettono dentro anche la filosofia di Aristotele. Nel

medioevo Aristotele viene esumato dai filosofi medievali, soprattutto dalla

filosofia scolastica che viene bilanciata in Occidente da Tommaso D’Aquinio.

D’Aquinio da una “ riverniciata” in senso teologico al pensiero di Aristotele.

Aristotele diceva che noi conosciamo l’essenza. I commentatori, grazie alla

conoscenza di Aristotele , affermano che quando si legge una norma bisogna

guardare all’essenza, al succo, alla ratio della norma giustinianea del Corpus

Iuris Civils; questo succo può essere ristretto, dilatato, Preso alla lettera o si

può guardare come principio generale: queste sono appunto le varie

declinazioni interpretative dei commentatori; se una norma ad esempio mi

sta troppo stretta dicono che Giustiniano aveva detto troppo poco, se una

norma mi sta troppo larga dicono che Giustiniano aveva detto troppo. Quindi

mentre i glossatori forzano la realtà per adeguarla al testo, i commentatori

fanno il contrario, forzano il testo per adeguarlo alla realtà. Con i commentatori

siamo nel 300, il Medioevo è stato un periodo molto lungo che ha avuto

elementi di forte continuità medievale, l’elemento più importante è

l’universalismo politico religioso medievale, che finisce alla fine del

Medioevo, quando? Non c’è un momento preciso in cui tutta Europa transita

dal medioevo all’età moderna. Ieri abbiamo parlato della scoperta dell’America,

abbiamo detto che per noi giuristi non è molto importante, perchè? Quando gli

spagnoli conquistarono prima l’America del sud e poi quella del nord cosa

esportarono? Nell’America del sud si applicò il diritto comune spagnolo che era

il diritto “all’italiana” possiamo dire, l’America del nord poi, quando gli inglesi si

liberarono degli spagnoli, adottò il diritto inglese, sempre europeo; quindi come

vediamo la scoperta dell’America non è importante per la storia giuridica.

Dobbiamo trovare un altro elemento, ecco perché abbiamo tirato in ballo

l’universalismo medievale. Nel medioevo viveva quella dicotomia tra mondo

spirituale e mondo medievale. Fu Sant’Agostino, uno dei più grandi padri

della Chiesa, a dire che la vita umana è scissa tra città dell’uomo, terrena , e la

citta di Dio. La città dell’uomo deve tendere alla città di Dio. Anche il diritto

deve rispondere a questa dicotomia.

Abbiamo detto che dopo il 1000 abbiamo il diritto romano, dal punto di vista

politico come si legge il diritto romano? Noi siamo abituati a ragionare in

termini di rapporto tra diritto e istituzione , cioè a dire che si applica diritto in

quanto c’è il potere che impone di applicarlo. Per i medievali invece l’autorità

del diritto romano nasceva da una sua autorevolezza intrinseca, il diritto

Giustinianeo doveva essere applicato perché c’è una cultura giuridica

autorevole e autosufficiente ad applicarlo, non in quanto c’è qualcuno che

impone di applicarlo. Ovviamente i professori glossatori, poi anche i

commentatori, sentirono l’esigenza di agganciare questo diritto ad un’ autorità.

Carlo Magno nell’800 si fa incoronare imperatore, il suo sogno è quello di

rinnovare l’Impero romano antico. Si fa incoronare dal Papa perchè aveva

bisogno di un sigillo spirituale, cosa che non era affatto tipica dell’impero

antico. Carlo sintetizza quell’universalismo di cui stiamo parlando, che ha una

faccia materiale, politica, infatti lui è imperatore, il prosecutore della

tradizione dell’Impero Romano d’Occidente ,che era caduto nel 476 , ma con il

sigillo papale(elemento spirituale). Tutto il Medioevo si gioca su questa

dialettica, tra questi due poteri. Alla fine del medioevo questo universalismo

cade, Il Papa e l’Imperatore ad un certo punto perdono il potere, perché?

l’Imperatore lo perde perché si mette in discussione il carattere universale del

potere, chi l’ha detto che una comunità politica deve essere unica? I medievali

dicevano” res publica cristianorum” cioè la comunità politica deve essere

unica , popolata da cristiani, tutti erano della stessa religione cristiana e

Dettagli
A.A. 2022-2023
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mirinmig6052000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Foggia o del prof Miletti Marco Nicola.