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Il diritto canonico come argomento per la deroga del diritto romano
Altra voce espressiva si rinviene nella raccolta dilegitimae Summa Vindocinensis: chiamata essa offre un argomento per legitimare la deroga del diritto romano da parte del canonico, in quanto leges Giustiniano in persona dice che le non disdegnavano di seguire i sacricanoni e ciò significa subordinare le sacre norme imperiali agli ancor più sacri precetti della Chiesa (argomento utilizzato anche in precedenza nel Libro di Tubinga). Le generazioni successive a Martino continuano a citare il diritto canonico con parsimonia: Bassiano è restio a maneggiare i canoni e tanto meno li preferisce leges, Quaestiones, alle Roffredo ignora quasi il diritto canonico nelle sue Azzone e Odofredo non vanno al di là di alcune citazioni, a farne in maggior glossa numero è Accursio ma la non fa del dir canonico un uso insostanziale per l’argomentazione, solo Ugolino comincia a ragionare utroque è interessato ad ampliare gli orizzonti, in particolare propende.
peregliil diritto recente della Chiesa in ambito processualistico in quanto non era facilesfuggire alla pressione della prassi forense che era stata l'officina del processoordinesromano-canonico. Quest'ultimo compare già negli giudiziari più antichiordinese, oltre alla scuola anglo-normanna, vi sono anche italiani tra cui spiccal'Ordo Invocato Christi nomine, che nel 1200 introduce in una tessitura civilisticaqualche canone grazianeo e decretali pontificie e finisce col rispecchiare ilprocesso romano-canonico di metà XII sec.Il panorama della glossa civilistica quindi non rivela l'ignoranza del dir canonico e il disconoscimento della sua efficacia nella vita forense, ma una ritrosia adassumerlo come componente di una scientia iuris che temeva invasioni eattentati a Giustiniano: tale rivalità non pesava sui legisti, ma sulla scarsa stimaDecretumper una scienza fondata per oltre mezzo secolo sul grazianeo, operaambigua che non siSapeva se classificare tra le opere giuridiche o teologiche. Le aperture dei canonisti al diritto romano sospingono la scienza verso il sistema dell'utrumque ius. L'intervento delle tesi ierocratiche.
Sulla sponda canonistica l'integrazione dei due diritti registra progressi grazie a 2 fenomeni che portano i canonisti verso la fusione della loro scienza con quella raffinata e tecnica dei legisti: da una parte la folta produzione di decretali di buona qualità emanate da pontefici formati presso le scuole bolognesi (di cui si Compilationes antiquae), fanno anche raccolte come le dall'altra l'irruzione del dir romano nella didattica e nella dottrina. leges,
Non si pensa ad atteggiamenti negativi della Chiesa nei confronti delle che anzi furono accolte con entusiasmo, ma in seguito si ebbe la discesa di Irnerio a Roma (1118) e la pubblica difesa dell'elezione dell'antipapa Maurizio Burdino: l'uso del dir giustinianeo in un fatto politico di
tale importanza da parte di un giurista famoso suscitò scalpore in tutta Europa. La vicenda alimentò un sospetto da parte della Chiesa per i legisti, ma non furono frutto di avversione i divieti dello studio del diritto romano in alcuni concili del XII secolo e nella Speculam di Onorio III: i divieti erano rivolti a restaurare la disciplina del clero, evitando assenteismo negli uffici ecclesiastici e proteggendo le scuole teologiche in funzione antiereticale. Prima del XIII secolo un personaggio che compare come doctor in entrambi i diritti è Baziano (canonista), dopo di esso prende piede l'abitudine che maestri canonisti tengano cattedre di legge (Goffredo da Trani, Ostiense) o acquisiscano una buona formazione civilistica. Sorge il problema dei rapporti con il diritto romano e la divisione di sfere di competenza. Il generico principio che la norma della Chiesa valga in ogni caso richiede delle giustificazioni: se ne trova una attraente maratio peccati, aequitas pericolosa nella.proclamata come sufficiente a legittimare ogni interferenza del potere spirituale in quello secolare, ma i legisti parleranno di sopraffazione. Il collegamento del problema dei conflitti tra i 2 ord con le rivendicazioni papali diviene esplicito quando nel 1200 i canonisti recepiscono le tesi ierocratiche e Alano, portatore di esse tra i giuristi, pone i possibili esiti: nei negozi e fori secolari l'osservanza di norma contrarie ai canoni è ammissibile a condizione che si accolga il presupposto che l'imperatore è indipendente dal Papa negli affari temporali. L'accoglimento delle tesi ierocratiche si proietta sul sistema iura communia degli dando nuove giustificazioni per subordinare il dir romano al canonico; d'altra parte si sviluppa un'arroganza del canonista che conosce bene le ges ius novum e, avendo tra le mani uno pontificio di buona levatura, sfoggia tecniche rifinitel'uso sussidiario del dir romano entro i confini della giurisdizione.Ecclesiastica è un riflesso della supremazia pontificia proclamata dopo il crollo dell'Impero svevo. L'impegno nella professione forense finisce con l'iniziare i civilisti duecenteschi al diritto canonico. Dell'avanzata del diritto canonico il civilista stenta a farsi consapevole infatti, se nella decretalistica autorevole del 1200 l'integrazione dei 2 dir è fatto compiuto concordantiae differentiae e si rilevano le più che le tra i 2 ord, colpisce che visia tra i civilisti una diffusa ignoranza dei canoni e gli stessi professori di dir romano la denunciano (Roffredo, Pascipovero); ma il legista per tutto il secolo si rivela spesso pigro, in particolare colpisce che maestro Giovanni d'Andrea tacce di ignoranza del dir pontificio Dino del Mugello, in quanto esso comunque Sextus collaborò alla stesura del di Bonifacio VIII e citò il diritto canonico, seppur senza una grande padronanza di esso: se l'invettiva del 1°.è forse utrumque ius eccessivamente severa, d’altro lato l’apertura di Dino all’ apparetroppo timida. Anche la prassi preme verso l’integrazione infatti la conoscenza di entrambi i diritti giovava agli avvocati e ai giudici, tuttavia la separazione dei fori ecclesiastico e civile continuava a ostacolare la fusione dei due ord ede facto emergentes, dottrine → ricorso alle fattispecie ossia prese a prestito quaestiones dalla prassi forense, nelle dibattute nella scuola civilistica non comportò l’ingresso del dir canonico nell’argomentazione. Dove agiva la separazione dei fori le contribuirono alla recezione dei diritti pratici: quaestiones lo si nota con la forma legislativa statutaria a cui le si dedicarono in scientia iuris, modo massiccio → statuti vennero assunti nella si esaminò il ius commune iura propria rapporto tra e e ne uscì il sistema del Diritto Comune. L’assunzione degli statuti comunali tra gli oggetti.della scienza per il tramite delle quaestiones de facto emergentes.La quaestio è una molla per il progresso della dottrina e la costruzione del sistema di diritto comune: la facevano parte dello strumentario didattico dall'età di Bulgaro con finalità esegetiche e di coordinamento delle fonti giustinianee, ma in seguito si discussero le quaestiones de facto (prima inventate dai maestri, poi tratte dalla vita quotidiana) che costituirono un ulteriore ponte tra dottrina e prassi; assunsero la veste sia dei dotti sia dei dibattiti processuali sfociati in sent successive.
Le consuetudini fanno per prime il loro ingresso nei ragionamenti, in seguito compariranno anche statuti veri e propri. Roffredo nel prologo delle quaestiones dichiara di voler sostituire alla raccolta di Pillio, cui si ricorreva usualmente, perché riteneva le proprie più efficaci per la didattica e intendeva dichiarare di aver introdotto una quaestiones consilia.
più aggiornata utilizzazione dell’esperienza pratica, con il risultato che essa attirasse l’attenzione anche sugli statuti comunali. Dal punto di vista teorico non c’erano difficoltà ad assumere gli statuti comunali nelle leges, ragionamento romanistico seppur non reperibili in quanto erano assimilati alle consuetudini cui Giustiniano dava autonomo potere precettivo; il prestigio della consuetudine avrà un’ascesa nella dottrina: se Irnerio negava la capacità di abrogare le leggi, da Bassiano e Azzone riacquista efficace derogatoria, con risultati importanti a Padova e Bologna (Dino del Mugello, quaestiones Guido da Suzzaraautori di su problemi statutari). Il giurista, che non poteva ignorare l’esistenza di strumenti municipali ed era sempre più costretto a maneggiarli, con le quaestiones aggirava la loro esclusione dall’ordine ufficiale degli studi per dare loro ugualmente dignità scientifica e posto nella
didattica. I generi letterali dei glossatori come espressione dei vari metodi scientifici. La svoltatractatus summae quaestionum. duecenteschi: i cosiddetti e le Una peculiarità dell'età postaccursiana è il favore riscosso dal genere letterario tractatus: del quello di una composizione dedicata a un tema specifico pensata e scritta tutta da un autore, con esempi principalmente attinenti a opere brevi riguardanti istituti processualistici. Non si è mai accertata la natura del tractatus medievale come forma di scrittura a sé (da opere dei primi glossatori a opere più recenti dei postglossatori), ma le fonti coeve fanno uso di tale appellativo con parsimonia e rimane il dubbio che assegnino solo il valore generico di trattazione, ci si domanda quindi se si possa parlare di un genere letterario determinato. Le tante forme in uso nel XII sec si legano alla lezione universitaria agevolando l'individuazione a dell'obiettivo e del metodo daCui sono ispirati i modelli, infatti l'insegnamento rivela 2 finalità: (lecturae, commenta, casus) (continuationesesegetica e sistematica leganosummae summulaetitoli della compilazione, di singoli titoli, su particolari temi esummae libri legales).grandi comprensive d'intere parti dei
Per il metodo emergono procedimenti dialettici che alimentano un approcciocritico alle fonti: la forma origina dall'uso del quaerere che induce la pratica delappositio contrariadistinguere e genera la forma dell' dei lenasconodistinctiones, quaestiones.i brocarda e i vari tipi di Tuttavia l'esegesi intensaproduce una grande quantità di interpretazioni difformi di aspetti normativiromani creando imbarazzo a prassi e didattica delle scuole "minori"