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IL RINASCIMENTO GIURIDICO MEDIEVALE – CORTESE

Prime avvisaglie di un ritorno a Giustiniano nella prassi notarile del tardo XI secolo.

Dopo la metà dell'XI sec la prassi notarile presenta una scrittura più curata e

 ornata: a Bologna con Cencetti, Toscana con Canossa, Irnerio, ma soprattutto ad

legis doctor

Arezzo dove, tra 1075 e 1114, Pietro è individuato come un

silloge di fonti giustinianee parafrasate

possibile candidato alla paternità della

(Exceptiones Petri). arenghe

Nelle (parte introduttiva in cui si spiegavano, con

citazioni di testi biblici, giuridici, letterari, i principi informatori dell’atto a cui il

documento si riferiva) dei suoi documenti si rinvenne uno sfoggio culturale

commutatio

tramite la (diventata però fredda e stantia), ma Pietro, oltre a

permutatio,

chiamare il contr elabora una nuova arenga in cui afferma che se il

negozio viene redatto per iscritto in seguito a una convenzione delle parti ne

actio ex stipulatu.

nasce un L’allievo di Pietro Guglielmo in seguito utilizza una

refutatio

forma originale di rinuncia ai dir, la vecchia altomedievale, che chiama

aquiliana stipulatio et acceptilatio Institutiones

riprendendo come fonte le

giustinianee.

Nella prassi forense: il placito di Marturi.

Il ceto dei giuristi nell’XI sec è compatto ed è quindi naturale che si diffondano

 le stesse tendenze, come il gusto per ricerca e applicazione di fonti giustinianee

inconsuete. La nota sent di Papa Niccolò II nel 1060, in ordine alla restituzione al

monastero di Farfa di beni devastati dai nobili Crescenzi, contiene infatti

un’unica norma testualmente evocata sull’inappellabilità di sent rese in

(Codice)

contumacia apparentemente estranea al problema, ma voleva

soddisfare il desiderio delle alte gerarchie e del Papa di chiudere una vertenza

annosa punendo i Crescenzi.

Altra situazione “politica” premeva sul PLACITO DI MARTURI (1076): la lite

 riguardava dei beni di Papaiano ceduti al monastero di San Michele poi usurpati

dal marchese Bonifacio; il frammento di una relazione di un monaco coevo

res litigiosae

permise di comprendere che le erano sotto il controllo dei signori

di Canossa e i precedenti reclami inoltrati ad essi dal monastero furono ignorati

per l’arroganza dei nobili e solo per colpevole negligenza dei giudici era scattata

la prescrizione.

I legali del monastero, per aggirare lo scoglio della prescrizione, s’imbatterono

restitutio in integrum

nella disp del pretore che concedeva la anche ai

maggiorenni se la mancanza dei giudici aveva reso impossibile la tutela

(Digesto

tempestiva dei loro dir ai legali da una raccolta di estratti

pervenuto

da Giustiniano che circolarono secondo gli storici nell’Italia centro-superiore) e

legis doctor.

al giudizio partecipò anche un certo Pepo

Il Digesto in Toscana. sapientes

Rimanendo in Toscana intorno al 1150 si vedono già giudici diventare

 e dispensare consilia, inoltre una lettera (1124-1127) scritta all’abate di

leges

Marsiglia da un monaco desideroso di recarsi a Pisa per studiare le

testimonia l’esistenza di un rinomato centro di studi romanistici. Altre tracce nel

libello in cui il Vescovo di Arezzo e i suoi causidici confutavano le pretese del

Codice

Vescovo di Siena, in cui ricorrono citazioni puntuali del e citazioni

Libri Digestorum.

generiche dei

Diritto romano e longobardo. La scuola di Pavia. 1

In Toscana il rapporto dir romano/germanico variava da zona a zona, tuttavia nei

 domini di Canossa era preferito il sistema probatorio romano (documenti e

testimonianze) a quello germanico: a riprova si ha il Placito di Garfagnolo (1098)

in cui la contessa Matilde impone ai giudici, amanti del dir romano, di annullare

una sent già resa in tema di beni contestati per consentire l’esperimento del

duello germanicoordine di Matilde era corretto (applicazione della procedura

Liber Papiensis),

vigente ricompresa nel mentre singolare è l’agire del

monastero di Reggio che continuò a invocare Giustiniano rivelando che la

procedura romana tendeva a sostituire quella germanica vigente.

Mentre nella scuola di Pavia Editti e Capitolari non solo sono commentati e

 Codice, Istituzioni, Digesto,

integrati ricorrendo a princ del ma si proclama che

“lex generalis omnium”;

la romana è la è probabile che nella Lombardia

preirneriana anche le fonti giustinianee avessero acceso studi e insegnamenti

infatti le antiche glosse delle Istituzioni esibite nei manoscritti di Colonia, Torino

Expositio ad

e Casamari rispecchiano lo stesso mondo culturale da cui sortì l’

Librum Papiensem.

Infine non è escluso che le redazioni francesi del Libro di Tubinga e delle

Exceptiones Petri si siano avvalse di più antiche fonti italiane che

Digesto

ricomprendevano frammenti del insufficientemente individuati o

individuati con l’iscrizione (nome e opera dell’autore latino).

Collectio Britannica

Ravenna. Roma, la e il Digesto: l’emersione di esigenze filologiche.

L’unità del ceto dei giuristi traspare anche dai legami tra attività didattica e

 (expositor iudices),

forense riconduce le teorie allegate ai per di più testimonia

che l’insegnamento era rivolto alla formazione di altri giudiciobiettivo della

scienza è pratico (Pier Damiani): con ciò non si vogliono negare i nessi tra il dir e

gramaticus scolastichus

le arti del Trivio (rivelate dalle qualifiche di o dei

giurisperiti) ma l’aderenza alla tradizione delle arti caratterizza alcuni indirizzi

della glossa.

Infatti erano persone colte ma non appartenevano al ceto forense i dotti

Collectio Britannica

gregoriani autori della che mostrano di conoscere il

Digestum vetus, che avevano usato nella campagna di studio e investigazione

con l’obiettivo di redigere collezioni canoniche atte a consolidare l’ord della

Chiesa gregoriana, inoltre la ricerca era accompagnata da un impegno filologico

che cedeva alla mentalità canonistica di allora volta ad accertare più l’autorità

dei pezzi (recezione da parte del Papa) che la loro autenticitàprinc che la

veritas di un contenuto confermato dal magistero scacciasse i dubbi sulla

genuinità della forma. Collectio Britannica

Sul finire degli anni 1090 la ricomprende ben 93 frammenti

 Digesto

del (corredati dall’indicazione precisa dei libri e titoli in cui ciascuno è

contenuto) in forme diverse dal manoscritto pisano-fiorentino che discendevano

da un’autonoma tradizione, va detto che gli obiettivi degli ambienti ecclesiastici

in cui nacque la raccolta erano di politica legislativa e non scientifici: nessuno

studio e interpretazione fu condotta con gli strumenti dialettici in voga nella

Chiesa dell’XI sec e tale impostazione penetrò nella dottrina giur e diventerà

elemento caratterizzante di una nuova scienza.

Col tempo (XII sec.) si assiste anche alla trasformazione dell’incerta filologia

nova methodus

gregoriana in rivolta ad accertare che il testo oggetto di studio

sia genuino ed essa verrà considerata una forza nel rinnovamento della scienza.

Matilde, Irnerio e il progetto di un’edizione critica del testo giustinianeo. 2

Come Pepo aveva avuto legami con la classe forense anche Irnerio compare

 causidicus iudex

come e in varie fonti dell’epoca avendo interesse anche per

(formularium),

l’arte notarile ma d’altronde l’alta scienza e il foro mantengono il

contatto anche dopo Irnerio; tuttavia proprio quest’ultimo appare resp di un

distacco tra scienza e foro con la conseguenza di un primo incrinarsi del ceto

dei giuristi.

Tra le forza che diedero una patina teorica alla neonata scuola bolognese vi è

l’impegno filologico alla ricostruzione del testo in cui si ritrovò anche lo stesso

Irnerio secondo una cronaca di Burcardo di Ursperg: in essa, trascendendo dalle

fantasiose interpretazioni, si legge che Matilde ordinò a Irnerio di “rinnovare i

libri delle leggi”esso li sistemò nella forma originaria dei tempi giustinianei

aggiungendo poche parole. La sistemazione fu necessaria in quanto tali testi

circolavano in raccolte parziali e singole parti presentavano difformità nella

scelta delle leggi e nella loro collocazione.

Codice epitomato

Sui manoscritti più antichi come il si individua un lavoro di

distinctio: i primi glossatori non accantonarono le vecchie forme abbreviate del

Codice per sostituirle con un testo completo, ma continuarono a integrare l’una

con l’altra le epitomi tradizionali per arricchirle e sistemarle giungendo a

Digesto

un’edizione criticamente accettabile dell’opera; anche il fu frutto di un

lavoro filologico dei primi glossatori del quale in prima linea si occupò Irnerio,

che procedette a una serie di varianti poi proseguite dalle successive scuole e

litera Pisana; Novelle libri

sfociate nella Irnerio escluse le inizialmente dai

legales, perché questi dovevano consistere dei soli testi di cui si fosse accertata

l’autenticità ed esse erano raccolte in un modo disordinato che strideva con

l’ordine sistematico che il legislatore aveva curato, ma successivamente cambiò

Novelle

parere e riconobbe la validità delle introducendone alcuni estratti

(authenticae): era infatti arduo credere che Irnerio contestasse la validità di

Novelle,

fonti dalla vigenza secolare come le ma piuttosto egli dubitava della

genuinità delle redazioni che aveva tra le mani.

Lo studio e l’apprendimento di questo testo come principale obiettivo dei primi maestri

bolognesi. Progressivo distacco dalla prassi coeva.

authenticae

L’aggiunta delle potrebbe indicare che l’opera filologica irneriana

 fosse rivolta, oltre che agli studiosi, anche alla pratica forenseutilizzo delle

glosse per assicurare la corretta comprensione delle fonti, pertanto si parlava di

una cultura destinata a volare più in alto di quanto potesse la prassi e infatti si

fece della comprensione del testo giustinianeo l’unico scopo della scienza: la

cosa non significa che il lavoro della glossa fosse completamente avulso dalla

vita quotidiana poiché sarebbe stato inconcepibile rinnegare la tradizionale

collocazione del diritto tra le scienze pratiche.

Maggiore sensibilità per la vita forense nelle scuole “minori”: l’interessamento al dir

processuale romano.

Una sensibilità per la vita forense si rivela nella dottrina processualistica in

 particolare delle scuole “minori”, che esibiscono un tipo diverso di dottrina giur

e legami con la cultura dei vecchi giudici e causidici interessata al sistema

actiones.

romano delle Si avverte però che questa sensibilità dei dotti per i

bisogni della pratica non li conduce ad assumere i dati offerti dai tribunali per

elaborarli alla luce dei princ romanistici, ma sembra che i giuristi intendano

escludere i riti giudiziari correnti per ridurli agli schemi del processo

3

giustinianeo: ancora nel XIII sec il rito sommario stenta ad affacciarsi nelle

sommaria cognitio.

glosse apposte alle fonti romane sulla

Le novità emergono negli ord cittadini in rapida crescita ma le prime

 generazioni di glossatori li ricordano raramente, mentre di più rammenta

genericamente le consuetudini Giovanni Bassiano per lodare la prudente

aderenza ai dettami del dir giustinianeo.

leges

A Bologna lo studio verte soltanto sulle e ignora il diritto longobardo.

L’entusiasmo per lo studio delle fonti romane è dimostrato dalla noncuranza nei

 confronti del diritto longobardo, in vaste zone componente non trascurabile

summa Decretalium

della vita giura conferma il proemio della dell’Ostiense

Constitutiones

aggiungeva ai tesi giustinianei, nei libri della sapienza legale, le

feudorum Novella Lombarda.

e la In realtà molti glossatori dubitavano che

Edicta Capitularia

e meritassero la qualifica di “leggi” e mostravano ostilità

verso i longobardi: ciò non significa che i romanisti ignorassero la Lombarda, ma

essi, a differenza dei decretalisti, operavano richiami rari e insignificanti.

Lombarda Libellus

Tuttavia si rinvengono fuggevoli apparizioni della nel

disputatorius di Pillio (non a mero titolo esemplificativo, ma richiami sostanziali

auctoritas

per fornire alla dimostrazione) che suggeriscono l’incontro con la

raccolta normativa nei suoi anni a Modena. Lombarda

Tracce maggiori ad Arezzo ove Roffredo si servì della per la redazione

 Quaestiones sabbatinae Libelli iuris civilis

delle e dei per la

impegno

formazione del giurista pratico è uno dei punti in cui le scuole “minori”

divergono dal modello bolognese, in cui prevale l’intento di presentare una

cultura “nuova” esegetica delle fonti romane in cui le tradizioni germaniche e le

consuetudini fanno sporadiche comparse a fini esemplificativi al fine di chiarire i

termini di un discorso.

Diritto romano e Impero: Federico Barbarossa si proclama il successore di Giustini

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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