IL RINASCIMENTO GIURIDICO MEDIEVALE – CORTESE
Prime avvisaglie di un ritorno a Giustiniano nella prassi notarile del tardo XI secolo.
Dopo la metà dell'XI sec la prassi notarile presenta una scrittura più curata e
ornata: a Bologna con Cencetti, Toscana con Canossa, Irnerio, ma soprattutto ad
legis doctor
Arezzo dove, tra 1075 e 1114, Pietro è individuato come un
silloge di fonti giustinianee parafrasate
possibile candidato alla paternità della
(Exceptiones Petri). arenghe
Nelle (parte introduttiva in cui si spiegavano, con
citazioni di testi biblici, giuridici, letterari, i principi informatori dell’atto a cui il
documento si riferiva) dei suoi documenti si rinvenne uno sfoggio culturale
commutatio
tramite la (diventata però fredda e stantia), ma Pietro, oltre a
permutatio,
chiamare il contr elabora una nuova arenga in cui afferma che se il
negozio viene redatto per iscritto in seguito a una convenzione delle parti ne
actio ex stipulatu.
nasce un L’allievo di Pietro Guglielmo in seguito utilizza una
refutatio
forma originale di rinuncia ai dir, la vecchia altomedievale, che chiama
aquiliana stipulatio et acceptilatio Institutiones
riprendendo come fonte le
giustinianee.
Nella prassi forense: il placito di Marturi.
Il ceto dei giuristi nell’XI sec è compatto ed è quindi naturale che si diffondano
le stesse tendenze, come il gusto per ricerca e applicazione di fonti giustinianee
inconsuete. La nota sent di Papa Niccolò II nel 1060, in ordine alla restituzione al
monastero di Farfa di beni devastati dai nobili Crescenzi, contiene infatti
un’unica norma testualmente evocata sull’inappellabilità di sent rese in
(Codice)
contumacia apparentemente estranea al problema, ma voleva
soddisfare il desiderio delle alte gerarchie e del Papa di chiudere una vertenza
annosa punendo i Crescenzi.
Altra situazione “politica” premeva sul PLACITO DI MARTURI (1076): la lite
riguardava dei beni di Papaiano ceduti al monastero di San Michele poi usurpati
dal marchese Bonifacio; il frammento di una relazione di un monaco coevo
res litigiosae
permise di comprendere che le erano sotto il controllo dei signori
di Canossa e i precedenti reclami inoltrati ad essi dal monastero furono ignorati
per l’arroganza dei nobili e solo per colpevole negligenza dei giudici era scattata
la prescrizione.
I legali del monastero, per aggirare lo scoglio della prescrizione, s’imbatterono
restitutio in integrum
nella disp del pretore che concedeva la anche ai
maggiorenni se la mancanza dei giudici aveva reso impossibile la tutela
(Digesto
tempestiva dei loro dir ai legali da una raccolta di estratti
pervenuto
da Giustiniano che circolarono secondo gli storici nell’Italia centro-superiore) e
legis doctor.
al giudizio partecipò anche un certo Pepo
Il Digesto in Toscana. sapientes
Rimanendo in Toscana intorno al 1150 si vedono già giudici diventare
e dispensare consilia, inoltre una lettera (1124-1127) scritta all’abate di
leges
Marsiglia da un monaco desideroso di recarsi a Pisa per studiare le
testimonia l’esistenza di un rinomato centro di studi romanistici. Altre tracce nel
libello in cui il Vescovo di Arezzo e i suoi causidici confutavano le pretese del
Codice
Vescovo di Siena, in cui ricorrono citazioni puntuali del e citazioni
Libri Digestorum.
generiche dei
Diritto romano e longobardo. La scuola di Pavia. 1
In Toscana il rapporto dir romano/germanico variava da zona a zona, tuttavia nei
domini di Canossa era preferito il sistema probatorio romano (documenti e
testimonianze) a quello germanico: a riprova si ha il Placito di Garfagnolo (1098)
in cui la contessa Matilde impone ai giudici, amanti del dir romano, di annullare
una sent già resa in tema di beni contestati per consentire l’esperimento del
duello germanicoordine di Matilde era corretto (applicazione della procedura
Liber Papiensis),
vigente ricompresa nel mentre singolare è l’agire del
monastero di Reggio che continuò a invocare Giustiniano rivelando che la
procedura romana tendeva a sostituire quella germanica vigente.
Mentre nella scuola di Pavia Editti e Capitolari non solo sono commentati e
Codice, Istituzioni, Digesto,
integrati ricorrendo a princ del ma si proclama che
“lex generalis omnium”;
la romana è la è probabile che nella Lombardia
preirneriana anche le fonti giustinianee avessero acceso studi e insegnamenti
infatti le antiche glosse delle Istituzioni esibite nei manoscritti di Colonia, Torino
Expositio ad
e Casamari rispecchiano lo stesso mondo culturale da cui sortì l’
Librum Papiensem.
Infine non è escluso che le redazioni francesi del Libro di Tubinga e delle
Exceptiones Petri si siano avvalse di più antiche fonti italiane che
Digesto
ricomprendevano frammenti del insufficientemente individuati o
individuati con l’iscrizione (nome e opera dell’autore latino).
Collectio Britannica
Ravenna. Roma, la e il Digesto: l’emersione di esigenze filologiche.
L’unità del ceto dei giuristi traspare anche dai legami tra attività didattica e
(expositor iudices),
forense riconduce le teorie allegate ai per di più testimonia
che l’insegnamento era rivolto alla formazione di altri giudiciobiettivo della
scienza è pratico (Pier Damiani): con ciò non si vogliono negare i nessi tra il dir e
gramaticus scolastichus
le arti del Trivio (rivelate dalle qualifiche di o dei
giurisperiti) ma l’aderenza alla tradizione delle arti caratterizza alcuni indirizzi
della glossa.
Infatti erano persone colte ma non appartenevano al ceto forense i dotti
Collectio Britannica
gregoriani autori della che mostrano di conoscere il
Digestum vetus, che avevano usato nella campagna di studio e investigazione
con l’obiettivo di redigere collezioni canoniche atte a consolidare l’ord della
Chiesa gregoriana, inoltre la ricerca era accompagnata da un impegno filologico
che cedeva alla mentalità canonistica di allora volta ad accertare più l’autorità
dei pezzi (recezione da parte del Papa) che la loro autenticitàprinc che la
veritas di un contenuto confermato dal magistero scacciasse i dubbi sulla
genuinità della forma. Collectio Britannica
Sul finire degli anni 1090 la ricomprende ben 93 frammenti
Digesto
del (corredati dall’indicazione precisa dei libri e titoli in cui ciascuno è
contenuto) in forme diverse dal manoscritto pisano-fiorentino che discendevano
da un’autonoma tradizione, va detto che gli obiettivi degli ambienti ecclesiastici
in cui nacque la raccolta erano di politica legislativa e non scientifici: nessuno
studio e interpretazione fu condotta con gli strumenti dialettici in voga nella
Chiesa dell’XI sec e tale impostazione penetrò nella dottrina giur e diventerà
elemento caratterizzante di una nuova scienza.
Col tempo (XII sec.) si assiste anche alla trasformazione dell’incerta filologia
nova methodus
gregoriana in rivolta ad accertare che il testo oggetto di studio
sia genuino ed essa verrà considerata una forza nel rinnovamento della scienza.
Matilde, Irnerio e il progetto di un’edizione critica del testo giustinianeo. 2
Come Pepo aveva avuto legami con la classe forense anche Irnerio compare
causidicus iudex
come e in varie fonti dell’epoca avendo interesse anche per
(formularium),
l’arte notarile ma d’altronde l’alta scienza e il foro mantengono il
contatto anche dopo Irnerio; tuttavia proprio quest’ultimo appare resp di un
distacco tra scienza e foro con la conseguenza di un primo incrinarsi del ceto
dei giuristi.
Tra le forza che diedero una patina teorica alla neonata scuola bolognese vi è
l’impegno filologico alla ricostruzione del testo in cui si ritrovò anche lo stesso
Irnerio secondo una cronaca di Burcardo di Ursperg: in essa, trascendendo dalle
fantasiose interpretazioni, si legge che Matilde ordinò a Irnerio di “rinnovare i
libri delle leggi”esso li sistemò nella forma originaria dei tempi giustinianei
aggiungendo poche parole. La sistemazione fu necessaria in quanto tali testi
circolavano in raccolte parziali e singole parti presentavano difformità nella
scelta delle leggi e nella loro collocazione.
Codice epitomato
Sui manoscritti più antichi come il si individua un lavoro di
distinctio: i primi glossatori non accantonarono le vecchie forme abbreviate del
Codice per sostituirle con un testo completo, ma continuarono a integrare l’una
con l’altra le epitomi tradizionali per arricchirle e sistemarle giungendo a
Digesto
un’edizione criticamente accettabile dell’opera; anche il fu frutto di un
lavoro filologico dei primi glossatori del quale in prima linea si occupò Irnerio,
che procedette a una serie di varianti poi proseguite dalle successive scuole e
litera Pisana; Novelle libri
sfociate nella Irnerio escluse le inizialmente dai
legales, perché questi dovevano consistere dei soli testi di cui si fosse accertata
l’autenticità ed esse erano raccolte in un modo disordinato che strideva con
l’ordine sistematico che il legislatore aveva curato, ma successivamente cambiò
Novelle
parere e riconobbe la validità delle introducendone alcuni estratti
(authenticae): era infatti arduo credere che Irnerio contestasse la validità di
Novelle,
fonti dalla vigenza secolare come le ma piuttosto egli dubitava della
genuinità delle redazioni che aveva tra le mani.
Lo studio e l’apprendimento di questo testo come principale obiettivo dei primi maestri
bolognesi. Progressivo distacco dalla prassi coeva.
authenticae
L’aggiunta delle potrebbe indicare che l’opera filologica irneriana
fosse rivolta, oltre che agli studiosi, anche alla pratica forenseutilizzo delle
glosse per assicurare la corretta comprensione delle fonti, pertanto si parlava di
una cultura destinata a volare più in alto di quanto potesse la prassi e infatti si
fece della comprensione del testo giustinianeo l’unico scopo della scienza: la
cosa non significa che il lavoro della glossa fosse completamente avulso dalla
vita quotidiana poiché sarebbe stato inconcepibile rinnegare la tradizionale
collocazione del diritto tra le scienze pratiche.
Maggiore sensibilità per la vita forense nelle scuole “minori”: l’interessamento al dir
processuale romano.
Una sensibilità per la vita forense si rivela nella dottrina processualistica in
particolare delle scuole “minori”, che esibiscono un tipo diverso di dottrina giur
e legami con la cultura dei vecchi giudici e causidici interessata al sistema
actiones.
romano delle Si avverte però che questa sensibilità dei dotti per i
bisogni della pratica non li conduce ad assumere i dati offerti dai tribunali per
elaborarli alla luce dei princ romanistici, ma sembra che i giuristi intendano
escludere i riti giudiziari correnti per ridurli agli schemi del processo
3
giustinianeo: ancora nel XIII sec il rito sommario stenta ad affacciarsi nelle
sommaria cognitio.
glosse apposte alle fonti romane sulla
Le novità emergono negli ord cittadini in rapida crescita ma le prime
generazioni di glossatori li ricordano raramente, mentre di più rammenta
genericamente le consuetudini Giovanni Bassiano per lodare la prudente
aderenza ai dettami del dir giustinianeo.
leges
A Bologna lo studio verte soltanto sulle e ignora il diritto longobardo.
L’entusiasmo per lo studio delle fonti romane è dimostrato dalla noncuranza nei
confronti del diritto longobardo, in vaste zone componente non trascurabile
summa Decretalium
della vita giura conferma il proemio della dell’Ostiense
Constitutiones
aggiungeva ai tesi giustinianei, nei libri della sapienza legale, le
feudorum Novella Lombarda.
e la In realtà molti glossatori dubitavano che
Edicta Capitularia
e meritassero la qualifica di “leggi” e mostravano ostilità
verso i longobardi: ciò non significa che i romanisti ignorassero la Lombarda, ma
essi, a differenza dei decretalisti, operavano richiami rari e insignificanti.
Lombarda Libellus
Tuttavia si rinvengono fuggevoli apparizioni della nel
disputatorius di Pillio (non a mero titolo esemplificativo, ma richiami sostanziali
auctoritas
per fornire alla dimostrazione) che suggeriscono l’incontro con la
raccolta normativa nei suoi anni a Modena. Lombarda
Tracce maggiori ad Arezzo ove Roffredo si servì della per la redazione
Quaestiones sabbatinae Libelli iuris civilis
delle e dei per la
impegno
formazione del giurista pratico è uno dei punti in cui le scuole “minori”
divergono dal modello bolognese, in cui prevale l’intento di presentare una
cultura “nuova” esegetica delle fonti romane in cui le tradizioni germaniche e le
consuetudini fanno sporadiche comparse a fini esemplificativi al fine di chiarire i
termini di un discorso.
Diritto romano e Impero: Federico Barbarossa si proclama il successore di Giustini
-
Riassunto esame Storia del Diritto Medievale e Moderno, Prof. Menzinger Sara, libro consigliato Le grandi linee del…
-
Riassunto esame diritto, prof. Mazzanti, libro consigliato Le grandi linee della storia giuridica medievale, Cortes…
-
Riassunti esame Storia del Diritto Medievale, prof. Mezinger, libro consigliato Le grandi linee della storia giurid…
-
Riassunto esame Storia del diritto italiano I, Prof. Fiori Antonia, libro consigliato Ennio Cortese, "Le linee dell…