RIASSUNTO E SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DEI SINGOLI TESTI CON INTEGRAZIONE
DEGLI APPUNTI DEL CORSO ‘STORIA DEL DIRITTO E DELLA GIUSTIZIA IN EUROPA’.
TESTO: IL POTERE DEI CONFLITTI.
ARGOMENTI TRATTATI:
•Indipendenza della Magistratura e separazione dei poteri. La tormentata vicenda di un
Endiadi
• L’ideologia della magistratura tra otto e Novecento (Orazio Abbamonte)
•Giurisdizione, potere legislativo e potere esecutivo (Daniela Bifulco)
•L'eccesso di motivazione. In margine al tema storico delle sentenze ragionate (Massimo
Tita)
Indipendenza della Magistratura e separazione dei poteri. La tormentata vicenda di
un Endiadi
Il libro “Il potere dei conflitti” è un'antologia cioè un insieme di documenti che hanno un
diverso significato a seconda del momento storico in cui si legge.
Si tratta di una raccolta che ha posto a suo oggetto la giurisdizione [giurisdizione dal
latino iurisdictio, a sua volta derivato da ius dicere: "esporre il diritto”] intesa quale
funzione giudicante, quindi l'organizzazione istituzionale deputata al dicere ius che ha
una sua forma propria di espressione cioè i provvedimenti giurisdizionali, principe dei
quali: la sentenza.
Occupandosi di giurisdizione, dunque, ci sarebbe da aspettarsi che il principale
documento da esaminare sia la giurisprudenza cioè il frutto prodotto dalla giurisdizione
nella sua quotidiana opera di attuazione del diritto e di conservazione delle condizioni di
convivenza sociale, in realtà non è così, sebbene più volte affiorano delle pronunce
giurisprudenziali.
Tutto ciò in quanto, affinché la giurisprudenza possa costituire una valida testimonianza
delle sue ragioni e dei suoi tempi richiede un'opera ermeneutica di sofisticazione analitica
ed una collocazione attenta sullo sfondo, sempre cangiante, culturale economico e
politico ed istituzionale da cui scaturisce.
Lo scopo perseguito è quello di offrire alcune testimonianze soprattutto su come la
magistratura si è andata evolvendo nella propria autorappresentazione e nell'immagine
che il mondo esterno s’è formato su di essa.
Anche se questa antologia è essenzialmente fondata sul caso dello Stato italiano, quindi
è limitata nello spazio, ma anche nel tempo, non mancano riferimenti ad altri modelli
istituzionali e ad altri contesti teorici. In questo senso, il contributo che più considera
l'esperienza straniera è quello della Bifulco.
Punto essenziale per comprendere tale antologia è capire che cosa si intende per
storicità del diritto. Ovviamente con questa espressione ci si riferisce, non solo al tempo
che scorre, ma al sentimento culturale, a ciò in cui una comunità si riconosce.
Storicità del diritto significa capire come si forma e si evolve il diritto, in base all’evolversi
del contesto storico e della società.
Nel campo del diritto è tutto storicamente connotato, come accade del resto anche per
ogni altra attività umana, essendo storico l'essere che agisce; e però, è proprio la
giurisdizione a risentire più marcatamente del condizionamento storico o, potremmo dire,
dell'ambiente da cui è circondata e dalle evoluzioni che vi si registrano.
Difatti, ricordando una famosa citazione, si può dire che per comprendere cosa accade in
una società attraverso il diritto “poco giova l'esame delle sue leggi e molto più quello delle
sue sentenze”.
In primis perché le sentenze di giudici sono quelle più a diretto contatto con le
conflittualità che si manifestano nelle comunità.
Inoltre, le leggi sono generali ed astratte e quindi è necessario sempre l'intervento del
giudice, intervento che può dirsi decisivo.
Il giudice non potrebbe in alcun modo sottrarsi alla pressione del contesto, mentre il
legislatore può non prendere posizione se non se la sente, può quindi astenersi.
Per il giudice la cosa è diversa perché non sceglie l'oggetto delle sue pronunce, certo ci
sono dei tecnicismi che gli consentono di eludere la tensione, ma comunque si tratta di
mezzi relativi, marginali che non possono esentare la giurisdizione dal proprio compito di
custode delle condizioni di convivenza.
Il giudice con la sua decisione produce diritto concreto, ma è evidente che se il giudice
non è in grado di mettersi in comunicazione con i valori volta per volta da custodire,
favorire, reprimere, svolgerà male il suo compito.
Ne deriva che la prospettiva storica è, non solo un utensile proficuo, ma addirittura
un'angolazione privilegiata ed ineludibile perché ontologicamente connessa a ciò che va
tematizzato e quindi ne va del suo essere.
Certo, questo non vuol dire che la storia spieghi tutto, ma certamente aiuta non poco ad
intendere e non fraintendere nodi e questioni che altrimenti finirebbero per diventare
ostacoli insormontabili, come accade sempre quando non si comprende ciò con cui si ha
a che fare.
Un altro elemento che caratterizza la storicità è la progressività (avanzamento, sviluppo)
in quanto nella società e soprattutto nel diritto, che è un meccanismo di composizione dei
conflitti, non c'è nulla di assoluto.
C’è un argomento centrale a proposito della Magistratura e della sua azione:
l’Indipendenza che è a sua volta collegata ad un altro argomento: separazione dei poteri.
Come ricorda il saggio della Bifulco (giurisdizione, potere legislativo ed esecutivo),
l’una sostiene ed illumina l’altra, senza separazione non può esserci indipendenza
perché si finirebbe necessariamente in sovrapposizioni tra legislativo, esecutivo e
giudiziario.
Separazione ed indipendenza non sono valori ultimi ma hanno il compito di assicurare la
neutralità del giudice. L’attività del giudice è e deve rimanere estranea alle vicende di
conflitto in cui interviene: il giudice deve decidere in neutralità, da terzo imparziale.
Il giudice giudica nell'interesse della risoluzione del conflitto e nulla della sua azione è
condiviso con le parti, se non l'ambiente artificiale del processo.
Questa peculiare situazione si coglie con evidenza se posta a confronto con quella
dell'amministrazione che pure è tenuta all’imparzialità ma con altre caratteristiche, perché
la PA quando valuta gli interessi che cadono sotto la sua giurisdizione non sta giudicando
dal di fuori, bensì sta anche partecipando a quei medesimi interessi di cui deve prendersi
cura con i suoi provvedimenti.
Sì è soliti associare questi due concetti all'obiettivo di assicurare al giudice il modo di
dare piena attuazione ai principi di libertà ed equità sociale affermati nella Costituzione.
Insomma, il giudice non potrebbe assolvere ai compiti che gli sono assegnati in un
regime democratico se fosse sottoposto al condizionamento degli altri poteri.
Indipendenza e separazione tra i poteri sono associati ad una concezione evolutiva del
diritto, aperta accogliere il nuovo e quindi anticonformista per definizione.
Lo testimonia bene in questa antologia Giuseppe Borrè (ideologia della magistratura
tra otto e Novecento) che avvertiva l'indipendenza come presupposto per superare il
formalismo giuridico. L'indipendenza così predicata si rivolge, non solo all'esterno, ma
anche alle gerarchie proprie della magistratura, Corte di Cassazione in primo luogo.
Eppure, se questo è sicuramente un importante e lungo percorso dell'endiadi indipendenza-
Separazione --Libertà dagli altri poteri associata alla sensibilità per i valori evolutivi
dell'ordinamento-- non è affatto l'unica direzione verso la quale quell’assetto può militare ed ha
storicamente militato. Lo mostra in questa raccolta la sezione curata da Filomena d'alto sulla
prospettiva sociologica. Infatti è esperienza comune che idee identiche, a seconda del momento
storico, possono assumere un significato divergente.
Nella testimonianza del magistrato Giovanni Pacifico (ideologia) ma anche nel documento di
Bonasi (ideologia) [E si confronti anche il 6 della sezione Indipendenza di Ileana del bagno]
emerge la differente declinazione che il valore indipendenza assume in quei tempi. Qui il
magistrato deve “mostrare forza di animo nel mantenere la propria indipendenza” non per
assicurare all'ordinamento la sua evoluzione; al contrario serve da scudo contro chi vorrebbe che
egli si allontani dal rigoroso rispetto della legge per spingerlo verso delle posizioni più avanzate.
Tuttavia è un tracciato di lunga durata quello che pretende il giudice indifferente
all'istanza sociale. Un fenomeno che in questa specifica torsione dell'Indipendenza è
particolarmente indicativo della svolta che si sarebbe poi avuta a partire dalla metà degli
anni sessanta del secolo scorso, svolta molto tormentata.
Una prova di particolare finezza e tensione etica delle resistenze nei confronti della
declinazione progressista d’indipendenza la si trova ad esempio nel 4 della sezione di
Ileana del bagno. Si tratta del contributo di uno dei più preparati e capaci magistrati della
storia repubblicana ovvero Andrea Torrente,un contributo dal quale traspare la
preoccupazione di garantire al magistrato indipendenza tale però da far sì che gli possa
mantenersi indifferente a tutto quanto non abbia già avuto il suo riconoscimento nella
legge. Ancora, secondo Torrente, l'indipendenza costituisce il sussidio esterno della
obiettiva determinazione della norma concreta e le decisioni del Giudice devono scaturire
dal dibattito giudiziario dall'hortus conclusus (“giardino recintato” luogo materiale o
spirituale accessibile soltanto a pochi iniziati o del tutto inaccessibile) del processo senza
pressioni ed influenze esterne.
Le condizioni d’uso del lemma Indipendenza e del suo complemento costituito dalla separazione
dei poteri sono molto differenti da quelle che oggi viviamo.
Nella società stabile e dai valori relativamente rigidi ai quali si ispirava la cultura tra otto e
Novecento, i presidii dell'Indipendenza e della distinzione tra i poteri dello Stato, si ponevano al
servizio della conservazione dei ruoli marcati. Ad oggi, l’indipendenza è il frutto di caratteristiche
organizzative e culturali, strumentali a determinati risultati, e, assicurando al potere giudiziario una
certa capacità di resistenza, consente ad esso di raggiungere scopi che variano con il mutare dei
contesti storici, modificando peraltro anche i meccanismi attraverso i quali l'indipendenza è
perseguita.
Questo impervio percorso ha avuto i suoi riflessi sul piano dell'organizzazione del potere
giudiziario. Le pagine di Ileana del bagno sull'indipendenza offrono degli spunti per
comprendere il senso di scelte e ripensamenti ripetuti.
In questa sede introduttiva è utile richiamare l'attenzione su quanto sia stato difficoltoso il
superamento del secondo aspetto in cui si è sempre articolato il problema
dell'Indipendenza: quello dell'Indipendenza dalle gerarchie interne alla magistratura.
Questo problema ha delle implicazioni più sottili perché interagisce con il cuore della
funzione giudiziaria, afferente alla sua capacità di assicurare stabilità e prevedibilità delle
regole. La giurisdizione non può prescindere da un certo qual tasso di verticismo, in
assenza del quale il compito di chiarificazione delle regole fallirebbe.
Però, come la dipendenza dal potere politico favorisce il conformismo agli interessi
costituiti che in quella sede si sono consolidati, così anche la gerarchizzazione promuove
la ripetuta ed acritica affermazione degli orientamenti che hanno già trovato
riconoscimento. Chi si trova ai massimi gradi della Magistratura tende ad attestarsi su
posizioni che sono state già acquisite e quindi resiste alle novità. Il fenomeno in Italia è
stato accentuato dalla struttura del sindacato di Cassazione che, almeno in teoria, è
limitato alla sola legittimità ed è un giudizio quindi tendenzialmente sordo ai fatti, quindi
tendenzialmente resistente a quella componente del giuridico che è apportatrice
dell'istanza nuova, dello scorrere e del rinnovarsi dell'esperienza umana.
L’Indipendenza del giudice, quindi, ha sofferto lungamente in Italia della necessità di chi
sedeva nei gradi più bassi della giurisdizione di riprodurre nelle proprie decisioni i principi
contenuti negli arresti del giudice di legittimità, simpatizzanti per l'immobilismo ancora
fino alla metà degli anni 70.
Il saggio di Trifone nella sezione dedicata al giudice di legittimità dimostra i complessi
intrecci che ruotano intorno al problema delle gerarchie nella giurisdizione. Sin dai primi
anni dell'Unità italiana il tema della Corte di Cassazione fu molto avvertito. Su di esso si
confrontarono molteplici voci, soprattutto a proposito di due fondamentali questioni:
1 quella dell'unificazione delle cinque cassazioni esistenti in altrettante ex capitali degli
Stati preunitari
2 e quella dell'opportunità di limitare il sindacato al solo giudizio di legittimità delle
sentenze escludendo così ogni apprezzamento dei fatti innanzi alla Corte.
A non sostenere queste due tesi è l’avvocatura la quale, rispetto alla magistratura, è
meno legata all’apparato istituzionale e non ha il peso della responsabilità del decidere, è
spinta a valorizzare il pluralismo dei fatti e la ricerca di varie soluzioni piuttosto che
l'uniformità del diritto.
La Cassazione viene teorizzata come un’istituzione creata per un interesse superiore a
quello delle parti, cioè la ferma e sicura osservanza delle leggi. Sostanzialmente il fatto
deve rimanere inosservato perché è necessario custodire l'uniforme intelligenza della
legge. La legge è autorità accentrata mentre il fatto è per sua natura plurale.
In questo modo si crea diritto puro o, quantomeno, un diritto la cui purezza sia certificata
per la mancanza di possibili alternative alle decisioni della Suprema Corte. Ne è diretta
conseguenza la soppressione delle Corti di Cassazione regionali perché esse stesse
costituiscono un fatto (di disturbo) irriducibile al sistema gerarchicamente accentrato,
dato che inevitabilmente si renderebbero fautrici del pluralismo, darebbero voce a fatti e
visioni diversificate.
Insomma, il procedimento che ha condotto all'affermazione dell’Indipendenza interna
della magistratura italiana è stato complesso e tormentato e pieno di ripensamenti.
Un riscontro di questa vicenda, che accompagna l'intera storia giudiziaria italiana, lo si ha
anche dal saggio di Massimo Tita nella sezione dedicata ai modelli di organizzazione
giudiziaria.
Qui la nota dominante è la distribuzione dell’esercizio della giurisdizione tra 5 corpi
giudiziari, oltre alla Corte Costituzionale. Massimo Severo Giannini, come ricorda Tita, ha
parlato a questo proposito di primitivismo istituzionale.
Il processo di semplificazione delle giurisdizioni ha contrassegnato la vicenda
accentratrice dello Stato moderno. Il discorso di Zanardelli, riportato in questa sezione,
fornisce una testimonianza di quel che era il labirinto di giurisdizioni speciali nel
panorama degli Stati preunitari.
Sicuramente la questione della pluralità di giurisdizioni non è solo un problema di
indipendenza e separazione dei poteri; ma, in quanto creatore di ingenti danni per il
sistema (la pluralità), ci si chiede quale sia la ragione di tenerlo in vita. E’ una domanda
che si pose già Lessona collaborando al primo commentario alla Costituzione. Egli ritiene
che quando si tende all'unità della giurisdizione ci si trova di fronte al problema di
attuazione del principio di separazione dei poteri quindi ci si trova di nuovo di fronte alla
questione dell'Indipendenza e della separazione, un problema che non sfuggì affatto ai
costituenti, infatti molti di loro si opposero al mantenimento di giurisdizioni speciali.
In realtà le implicazioni tra giurisdizioni speciali e separazione dei poteri non sono
eliminabili perché, se lo fossero, non vi sarebbe ragione della resistenza alla loro
abolizione che sicuramente produce difficoltà all'andamento del meccanismo
giurisdizionale. Il giudice specializzato sta lì perché sa di dovere particolare cura per
l'azione degli apparati con i quali è in costante relazione, sicché non può venire altro che
vicinanza, tutto all'opposto di ciò che è la separazione dei poteri.
E’ per questo che unità della giurisdizione e separazione dei poteri insieme producono
l'indipendenza o più realisticamente creano le condizioni perché l'indipendenza, e
dunque, quel che più conta, la genuinità dei giudizi, siano in condizioni ottimali per
ingegnarsi.
C'è anche tutta un'altra storia di cui dover tener conto, cioè quella dell'invadenza da parte
del potere giudiziario nei confronti del potere politico ed amministrativo, una storia lunga
che non può dirsi affatto sopita. E’ sullo sfondo di essa che il giudice amministrativo
resiste nella storia italiana, pur non mancando ripetuti tentativi di soppressione.
D'altra parte, le riserve italiane verso l’unicità della giurisdizione provengono dal fatto che
separazione ed Indipendenza si coniugano anche con l'autoreferenzialità. L'articolo 101
comma 2 della Costituzione, formalizzando Il principio della separazione dei poteri,
stabilisce che: “i giudici sono sottoposti soltanto alla legge”. Alla legge, non al legislatore,
la cosa è ben diversa. La disposizione ha un alto potere simbolico in quanto afferma che
nessuno può inte
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