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PRINCIPIO SULLA RELATIVITà DEI MODELLI ROCESSUALI:
affermando che il processo penale muta in base al popolo ossia cita l'orazio
pubblicato da creamni nel 1775 affermando che la legge varia al variare
del governo.
PRINCIPIO DELL'INDIPENDENZA SULLA LIBERTà CIVILE E
GLI ASPETTI DELLA PROCESSO PENALE: affermando che se nel
processo penale c'è una mancata regolamentazione allora la libertà civile
corre dei gravi pericoli. Nella disciplina del processo penale per far si che
sia efficacie e giusta devono essere presenti i diritti naturali come la vita,
libertà e reputazione. Renazzi afferma che il processo inquisitorio
comporti vantaggi per il bene privato e pubblico anche se esitono delle
pecche.
LA LOI CONTANS ( XIV secolo fine). Saggio Marco Nicola Miletti, il
velo squarciato. (saggio del prof)
Nella rivista penale del 1898 venne pubblicata una legge francese in
lingua originale, successivamente venne conferito l'incarico a
SCIAMPCUMMINAL di commentare la legge e riepilogare per step
questa legge. Infatti:
L'istruzione era considerata parte fondamentale della riforma, rimase
• scritta ma cessò di essere segreta e venne inserito il contraddittorio.
L'imputato che precedentemente non poteva nominare un difensore
• con questa legge può avvalersi di questo diritto e deve essere
avvisato dall'istruttore che egli possiede questo diritto.
L'imputato può essere interrogato o sentito solo in presenza del suo
• difensore e devono essergli conferiti gli atti necessari entro la vigilia
dell'interrogatorio.
Sciampcumminal nonostante era pro a questa legge mette in evidenza degli
aspetti deludenti:
lamenta l'assenza del p.m e della parte civile in contraddittorio.
• Ritiene immotivata l'assenza del contraddittorio per le disposizioni
• dei testi e dei periti.
ANTON MATTHES ( prima metà del XVII secolo)
Egli pubblica nel 1644 il DE CRIMIBUS ed è uno dei più grandi
sostenitori del modello accusatorio è un giurista di origine tedesche attivo
in Olanda.
Spiega il significato di accusare ossia dare il potere al giudice di decidere
di irrogare pubblicamente la pena da applicare al colpevole e
successivamente si sofferma sulla parte soggettiva del modello accusatorio
composta da: accusatore, accusa e giudice.
Matthes afferma che il modello accusatorio è un metodo regolare o
ordinario non solo per la prima fase la anche per le fasi successive sino
alla sentenza definitiva.
Affronta una critica illuministica presente nell'ultimo titolo del de
crimibus dove mette in evidenza le caratteristiche e la diffusione del
modello inquistorio l'unico che può sostituire il modello accusatorio.
Mette in evidenza anche i criteri distintivi tra:
accusazio: l'iniziativa spetta all'accusatore privato.
• Inquisizio: iniziativa ex officio che spetta al magistrato.
•
Osserva come precedentemente il modello accusatorio aveva una modalità
ordinaria per l'applicazione della punibilità del colpevole e il modello
inquistorio essendo più raro aveva una modalità straordinaria per
perseguire i colpevoli.
FILANGERI E PAGANO ( XVIII e XIXsecolo)
Gaetano Filangeri e Francesco Mario Pagano erano due esponenti del
pensiero giuridico medievale, tra il 1780 e il 1790 il dibattito tra accusa e
inquisizio si arrichì grazie al loro contributo.
Filangeri pubbliò la SCIENZA DELLE LEGISLAZIONI che scaturì
l'interesse dell'Europa del 700. Nel 1783 venne consegnato alle stampe
l'opera intitolata LEGGI CRIMINALI affrontando la questione che la
forma penale deve essere procedurale.
Egli si base sul modello acussatorio romano- repubblicano andando a porre
dei principi nei confronti del diritto d'accusa e si allontana
dall'impostazione di Montesquie che afferma che il sistema:
il giudice è un inqisitore quindi può ricercare la verità.
• Il cittadino non può accusare e solo alcune volte può richiedere il
• risarcimento dei danni.
L'imputato non può nominare un difensore e non sa le accuse a suo
• carico e subisce violenza e torture anche in caso di innocenza.
Filangeri osservando questo sistema è ancora più convinto di volersi
basare sul modello accusatorio applicando una riforma inerente al diritto di
accusa.
Deve essere rinserita la normativa d'eccezione ossia che le donne,
• pupilli e schiavi non possono accusare altri soggetti come i
magistrati.
L'accusa deve essere chiara.
• La prescrizione dell'accusa deve essere come quella inglese ossia 3
• anni e non come quella del modello romano 20 anni
non deve avvenire la distinzione tra calunnia manifesta e semplice
• perchè entrambi sono reati e devono essere puniti.
Filangeri come già abbiamo detto sostiene il modello accusatorio ma ciò
non significa che il modello inquisitorio è stato eliminato del tutto,viene
applicando quando non è possibile e non è sufficiente applicare
l'accusatorio.
Viene chiamato INQUISIZIONE D'ECCEZIONE e può avvenire solo in
tre casi:
esiste il delitto ma l'autore è ignoto
• esiste il delitto ma non c'è l'accusatore
• la parte lesa querela ma non accusa perchè on sa le generalità del
• colpevole e spetta alle autorità scoprirle.
Questo modello d'eccezione non deve ispirarsi a quello europeo ma a
quello romano:
il giudice e l'accusatore devono svolgere le proprie funzioni e devono
• essere separate.
La denuncia segrete deve avvenire meno.
• Persone distinte e non corrotte.
•
In questo modo il modello inquisitorio e il modello accusatorio
potrebbero combaciare.
PAGANO nel 1787 pubblica le CONSIDERAZIONI SUL PROCESSO
CRIMINALE. Egli afferma che il processo accusatorio è efficacie e evita
l'impunità del colpevole e la condanna dell'innocente ma nonostante ciò si
avvicina alle regolamentazioni di montesquie dove egli afferma che il
modello accusatorio non può essere applicato nella monarchia dato che
viene utilizzato il modello inquistorio.
Quindi Pagano suggerisce di basarsi su un modello processuale misto dove
devono essere presenti sia i caratteri e i principi di entrambi i modelli.
Vennero tracciate due riforme:
riforma del processo criminale: separazione dei magistrati semplici
• e d'accusa, se l'imputato ha dei determinati presupposti deve avere il
diritto della libertà provvisoria e i tempi devono essere celeri.
Correzione della riforma: audizioni delle parti prima della raccolta
• delle prove, devono essere conferiti al reo o al difensore gli atti a
carico del reo.
MAROCCO (XVIII secolo) lombardo-
Egli fu un avvocato protagonista di questo periodo. Nel
veneto venne inserita una nuova politica-amministrativa e nel
gennaio 1816 entrò in vigore un codice denominato CODICE
Con l'entrata in vigore di questo
UNIVERSALE AUSTRIACO.
codice ci furono delle conseguenze ossia l'eliminazione della figura
ed è proprio per questo che ritroviamo Giuseppe
del difensore
Marocco.
I suoi scritti sono tutti a taglio polemico affrontando le problematiche
del nuovo codice. Illustra la dove mette in
PRATICA CRIMINALE
evidenza i principi cardine del codice ossia che l'iniziativa è ex officio
quindi spetta al giudice e il giudice prende anche le vesti del
difensore e l'imputato non può avvalersi del diritto di difesa (modello
inquisitorio).
Marocco risponde a queste novità con un'argomentazione abbastanza
complessa soffermandosi sul:
storicamente la difesa tecnica è sempre stata
Dato storico:
• presente nei sistemi penali di ogni luogo.
la necessità della difesa tecnica è una verità
Dato filosofico:
• morale assoluta che avviene dal consenso dei legislatori.
non esistono giudici
Dato psicologico-naturalistico:
• impassibili e infallibili.
se è legittima la difesa per il diritto di proprietà
Dato logico:
• allora è illogico e contraddittorio negarla per i diritti come la
vita, l'onore e la libertà.
la prova legale per essere efficacie deve rientrare
Dato tecnico:
• il contraddittorio e il difensore.
Marocco conclude affermando che la ricerca della verità deve essere
accurata sennò si avrebbero degli errori.
PARIGI 1670 (XVII secolo fine)
A Parigi nel 1670 si riunirono i membri del CONSIGLIO DI
per la riforma della legislazione
GIUSTIZIA creato da LUIGI XIV
regia.
I parlamentari membri di questo consiglio si riunirono per la
discussione in merito dell'ORDONNANCE CRIMINELLE.
La discussione avvenne sull'art sul divieto di
7 titolo XIV
inquisizione sui reati capitali di ricorrere alla difesa tecnica in ogni
stato e grado del procedimento.
Ritroviamo i: che affermano che andando a vietare la difesa
Garantisti
• tecnica si va contro il diritto naturale e non trova riscontro ne
nelle regole del diritto romano ne in quelle successive.
afferma che usufruire del diritto di difesa significa
Rigoristi
• andare a favorire i ricchi e i poveri.
Il dibattito avvenuto all'interno del consiglio non ottenne esiti
positivi anzi tutti sfavorevoli e il giudice in questo caso può ordinare
il ricorso per la difesa tecnica.
CLARO (XVI secolo).
Egli fu uno dei giuristi più lucidi di questo periodo. Nel 1568
pubblicò un opera intitolata LIBER QUINTUS
composta da 22 paragrafi inerenti tutti alla
SENTENZIARUM
disciplina penale. Prendiamo in considerazione l'ultimo paragrafo
intitolato dove all'interno ritroviamo il
PRACTICA CRIMINALIS
rapporto tra e dove
ius commune prassi consutudinaria
ritroviamo le opzioni dottrinali e la posizione di claro.
Egli afferma che la dottrina deve ridursi a due forme processuali:
forma dove la parte lesa pone
AD INSTANZIAM PARTIS
• querela nei confronti dell'offensore ed è un sistema accusatorio.
Forma dove l'iniziativa spetta al giudice e può
EX OFFICIO
• ricercare la verità e prendere le vesti del difensore e in questo
caso l'imputato non può avvalersi del diritto di difesa.
Claro afferma che ad istanziam partis è un metodo ordinario
e ex officio un metodo straordinario.
La razio del diritto comune è che nel caso dei delitti privati solo la
parte lesa può porre l'accusa e il giudice no a meno che non si tratti
del modello inquistorio con iniziativa ex officio.
Vicino all'impostazione di claro ritroviamo ben 80 anni dopo
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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